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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/02/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 4329/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da
(CF: ), Parte_1 C.F._1
e
(CF: ), Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. FORIGO FEDERICO come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 12/02/2025 le parti, con nota di deposito del 09/02/2025 hanno confermato le concordi conclusioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di San Giovanni Lupatoto (VR);
2) Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale, sita in Isola Rizza (VR), Via Po n. 36, alla IG.ra
, la quale verrà abitata dalla madre unitamente al figlio Parte_2 Per_1
3) Confermare l'obbligo del IG. di versare alla IG.ra , a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 al mantenimento del figlio la somma complessiva pari ad € 200,00 mensili, da rivalutarsi Per_1 secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre che a cedere il 50% dell'Assegno Unico Familiare di sua spettanza, già di fatto percepito interamente dalla madre;
4) Confermare l'obbligo dei genitori di sostenere pariteticamente – ovverosia nella misura del 50% ciascuno – tutte le spese straordinarie relative al figlio così come individuate dal Protocollo del Per_1
Tribunale di Verona ed al quale si rimanda;
5) Confermare le altre condizioni di separazione;
5) Confermare l'integrale compensazione delle spese del procedimento di divorzio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata al separazione nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza del Tribunale di Verona dep. il 24/07/2024 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e con contestuale ordinanza è stata rimessa la causa sul ruolo in merito all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 09/02/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
pagina 2 di 4 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di AN NN TO (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato,
le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 12/02/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AN NN
TO (VR) il 21/05/1994 tra e , Parte_1 Parte_2
regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di AN NN TO
(VR) (anno 1994, parte seconda, serie A, n. 23) prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN pagina 3 di 4 NN TO (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di ConIGlio del 18/02/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 4329/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da
(CF: ), Parte_1 C.F._1
e
(CF: ), Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. FORIGO FEDERICO come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 12/02/2025 le parti, con nota di deposito del 09/02/2025 hanno confermato le concordi conclusioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di San Giovanni Lupatoto (VR);
2) Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale, sita in Isola Rizza (VR), Via Po n. 36, alla IG.ra
, la quale verrà abitata dalla madre unitamente al figlio Parte_2 Per_1
3) Confermare l'obbligo del IG. di versare alla IG.ra , a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 al mantenimento del figlio la somma complessiva pari ad € 200,00 mensili, da rivalutarsi Per_1 secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre che a cedere il 50% dell'Assegno Unico Familiare di sua spettanza, già di fatto percepito interamente dalla madre;
4) Confermare l'obbligo dei genitori di sostenere pariteticamente – ovverosia nella misura del 50% ciascuno – tutte le spese straordinarie relative al figlio così come individuate dal Protocollo del Per_1
Tribunale di Verona ed al quale si rimanda;
5) Confermare le altre condizioni di separazione;
5) Confermare l'integrale compensazione delle spese del procedimento di divorzio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata al separazione nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza del Tribunale di Verona dep. il 24/07/2024 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e con contestuale ordinanza è stata rimessa la causa sul ruolo in merito all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 09/02/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
pagina 2 di 4 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di AN NN TO (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato,
le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 12/02/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AN NN
TO (VR) il 21/05/1994 tra e , Parte_1 Parte_2
regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di AN NN TO
(VR) (anno 1994, parte seconda, serie A, n. 23) prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN pagina 3 di 4 NN TO (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di ConIGlio del 18/02/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4