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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/09/2025, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2687 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza del 22/11/2024, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. PETRONE MIRIAM, presso la quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Controparte_1 avv.to ALBERTO GAETANO, presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 22/11/24:
Per parte ricorrente: l'avv. Petrone chiede: 1) Preliminarmente, revocarsi il provvedimento che ha denegato i mezzi istruttori articolati nelle memorie 183 cpc VI comma per i motivi esposti nelle note di trattazione scritta alla udienza del 16.4.2024, ammettendone la prova per testi e la nomina di un consulente tecnico contabile ed un agronomo, essenziale e dirimente ai fini dell'accertamento delle mutate capacità reddituale del ricorrente;
2) In subordine, conclude riportandosi ai propri atti difensivi ed alle richieste ivi articolate con particolare riferimento alla riduzione del mantenimento nei confronti dei figli minori per le sopravvenute difficoltà economiche che hanno determinato una riduzione importante della capacità reddituale del ricorrente. Chiede quindi riservarsi la causa in decisione con i termini di legge.
Per parte resistente: l'avv. Alberto conclude affinchè l'adito Tribunale voglia, contrariis reiectis, accogliere le conclusioni tutte rassegnate nella memoria difensiva del 27.6.2022 ed in quelle del 30.11.2022, che debbono intendersi qui per riportate e trascritte integralmente. Conclude, altresì, affinchè l'adito Tribunale voglia, in caso di ammissione della prova testimoniale ex adverso articolata, ammettere la resistente alla prova contraria sulle stesse circostanze ax adverso articolate e con i testi indicati nella propria memoria ex art. 183 6° co. n° 3 c.p.c. Chiede riservarsi la causa a sentenza con i termini.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, premesso di essere separato dalla resistente alle condizioni statuite con la sentenza del 10/11/2016 del tribunale di Napoli Nord, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il 07/10/2006 in Marano di Napoli, alle condizioni indicate in ricorso. In particolare, deduceva la contrazione del suo reddito, la convivenza della resistente con altra persona e chiedeva, pertanto, di ridurre a € 600,00 l'assegno mensile a suo carico per il contributo al mantenimento dei due figli. Chiedeva, altresì, la conferma delle condizioni della separazione relative alla casa coniugale, all'affidamento dei figli minori e alla disciplina del diritto di visita. Concludeva come in epigrafe trascritto.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava i fatti allegati dal ricorrente e concludeva chiedendo la conferma delle condizione della separazione, la rivalutazione dell'assegno per i minori, vittoria delle spese di lite da attribuirsi.
Il Presidente d., con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 28.06.2022, confermava in via provvisoria le condizioni della separazione e rimetteva le parti dinnanzi al giudice istruttore.
Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.pc.
Preliminarmente, in ordine all'istruzione probatoria della causa, giova rilevare che parte ricorrente non ha formulato richiesta di remissione in termini, limitandosi a produrre l'e-mail inviatele dalla cancelleria attestante l'errore di sistema che ha determinato l'omesso tempestivo deposito della memoria ex art 183, VI comma, secondo termine. Non ha provato, tuttavia, come allegato dalla resistente, che l'errore non le sia imputabile. Comunque, i capitoli di prova articolati sono relativi a circostanze in parte già esaminate dal tribunale -cfr decreto dell'intestato tribunale del 10.08.2020, passato in giudicato- e ritenute inidonee a provare il decremento reddituale rispetto all'epoca dell'accordo della separazione, come appresso indicato. In particolare, deve darsi continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale: a) la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass., Sez. VI, 12.10.2011, n. 2099); b) non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici, i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti (Cass., Sez. II, 8.4.1995, n. 4111); c) il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poiché il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei testi, la predetta prova resterebbe comunque inutilizzabile anche in assenza di una eccezione di parte (Cass., Sez. II, 2.10.1996, n. 8620); d) la rilevanza di una prova testimoniale va valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte e non già nella prospettiva di eventuali domande integrative da rivolgere ai testi durante la loro escussione, atteso che tali domande devono essere dirette solo a "chiarire" i fatti e non possono supplire alle deficienze della prova dedotta (Cass., Sez. I, 22.2.1990, n. 1312). Sicché, non avrebbero trovato accoglimento le richieste istruttorie relative a circostanze evidentemente irrilevanti o generiche - capi nn 1), 2), in quanto gli aiuti economici dei familiari di per sé non provano la riduzione del reddito del ricorrente;
i capi 8), 9), in quanto relativi a circostanze determinate dalla stessa volontà del ricorrente - vivere con i genitori, non coltivare altra relazione-; il capo 3) è relativo a circostanze irrilevanti e da provare con documenti - proprietà della casa coniugale;
il capo 4) è relativo a circostanza che riguarda un solo anno -2018- e il capo 5) rimanda a una fase fisiologica e ciclica della produzione;
i capi 6) e 7) sono relativi a circostanze irrilevanti, in quanto il primo rimanda a un decremento minimo, di per sé insufficiente per determinare la riduzione dell'assegno per i minori, e il secondo a un evento prevedibile -cessazione dei finanziamenti statali che, peraltro, non costituiscono reddito e, comunque, da provare con documenti-. Giova, inoltre, evidenziare riguardo all'interrogatorio formale, che la resistente ha comunque contestato la convivenza. Anche la nomina di un consulente tecnico contabile e di un consulente agronomo non sarebbe stata dirimente ai fini dell'accertamento delle mutate capacità reddituale del ricorrente, essenzialmente per il basso reddito dichiarato all'epoca della separazione, come appresso specificato.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, L 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Riguardo alle statuizioni accessorie, vanno confermate le condizioni della separazione relativamente alla casa coniugale, all'affidamento dei figli minori e alla disciplina del diritto di visita, non essendo emerse controindicazioni.
Per quanto riguarda il mantenimento dei due figli minori, parte ricorrente chiede di modificare l'importo concordato in sede di separazione deducendo una crisi strutturale del settore delle pesche in cui è impegnata la sua azienda agricola, con conseguente riduzione del reddito, tanto da dover essere aiutato dai genitori.
Pone a fondamento della domanda l'irrisorietà dei guadagni, richiamando le dichiarazioni fiscali prodotte e il volume di affari.
Orbene, giova evidenziare che con decreto del 10.08.2020, passato in giudicato, è stata rigettata la domanda di riduzione dell'assegno a carico del ricorrente con la seguente motivazione “..Posto che, come da insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni dei redditi hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario non hanno valore vincolante per il giudice ( in questo senso, Cass. 2018\769; 2013\17199; 2015\18196; 2006\13592) , deve altresì osservarsi in primo luogo che di per sé i redditi erano indicati come molto bassi anche anteriormente alla separazione concordata…”. Come si ricava poi dalla documentazione fiscale in atti, pur nel limitato valore probatorio della medesima, il volume di affari dell'azienda risulta passato dai risulta passato dai – 1620,00 euro del 2014 ai 17929,00 del 2018 ( 27315,00 del 2015, 27490,00 del 2016, 34718,00 del 2017)”.
Riguardo al periodo successivo, si registra il passaggio del volume di affari da € 17.929,00 del 2018 a € 32.061,00 del 2021 ( € 26.149,00 del 2019; € 26.158,00 del 2020; € 32.061,00 del 2021). Non vi sono dubbi circa la non corrispondenza del volume di affari con il reddito, che il ricorrente quantifica in ricorso in circa € 3000,00 annui e, tuttavia, va ribadito che i redditi erano indicati come molto bassi anche anteriormente alla separazione concordata.
In definitiva, non vi sono elementi che possano giustificare la riduzione dell'assegno concordato per i minori nell'ambito del complessivo accordo di separazione raggiunto, soprattutto se si tiene conto che la resistente, nell'ambito delle pattuizioni, rinunciò al diritto di abitazione sulla casa coniugale.
In definitiva, tenuto conto dei criteri posti all'art. 337, comma 4 c.c., in particolare delle esigenze di vita e di relazione dei figli in ragione dell'età, delle condizioni economiche delle parti e delle considerazioni sopra esposte, del tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore, il Collegio ritiene congruo confermare l'assegno di € 1.375,00, rivalutato all'attualità in € 1660,00-. Detta somma dovrà essere corrisposta alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-F.O.I.
Va posto a carico del ricorrente anche l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli purché concordate, se non contrassegnate da urgenza, e debitamente documentate.
Considerata la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite si compensano tra le parti.
Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della succitata legge
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Marano di Napoli tra e;
Parte_1 Controparte_1
b) conferma le condizioni della separazione relative all'affidamento dei figli, alla casa coniugale e all'esercizio del diritto di visita;
c) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla resistente entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese l'assegno mensile all'attualità di € 1660,00 per il contributo al mantenimento dei figli -da dividere in eguale misura tra i due figli-, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat F.O.I.; pone, altresì a carico del sig. l'obbligo di contribuire al 50% Parte_1 delle spese straordinarie necessarie o concordate nell'interesse dei figli;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARANO DI NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 ( atto n. 175, parte II, serie A, anno 2006);
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio dell'11.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2687 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza del 22/11/2024, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. PETRONE MIRIAM, presso la quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Controparte_1 avv.to ALBERTO GAETANO, presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 22/11/24:
Per parte ricorrente: l'avv. Petrone chiede: 1) Preliminarmente, revocarsi il provvedimento che ha denegato i mezzi istruttori articolati nelle memorie 183 cpc VI comma per i motivi esposti nelle note di trattazione scritta alla udienza del 16.4.2024, ammettendone la prova per testi e la nomina di un consulente tecnico contabile ed un agronomo, essenziale e dirimente ai fini dell'accertamento delle mutate capacità reddituale del ricorrente;
2) In subordine, conclude riportandosi ai propri atti difensivi ed alle richieste ivi articolate con particolare riferimento alla riduzione del mantenimento nei confronti dei figli minori per le sopravvenute difficoltà economiche che hanno determinato una riduzione importante della capacità reddituale del ricorrente. Chiede quindi riservarsi la causa in decisione con i termini di legge.
Per parte resistente: l'avv. Alberto conclude affinchè l'adito Tribunale voglia, contrariis reiectis, accogliere le conclusioni tutte rassegnate nella memoria difensiva del 27.6.2022 ed in quelle del 30.11.2022, che debbono intendersi qui per riportate e trascritte integralmente. Conclude, altresì, affinchè l'adito Tribunale voglia, in caso di ammissione della prova testimoniale ex adverso articolata, ammettere la resistente alla prova contraria sulle stesse circostanze ax adverso articolate e con i testi indicati nella propria memoria ex art. 183 6° co. n° 3 c.p.c. Chiede riservarsi la causa a sentenza con i termini.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, premesso di essere separato dalla resistente alle condizioni statuite con la sentenza del 10/11/2016 del tribunale di Napoli Nord, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il 07/10/2006 in Marano di Napoli, alle condizioni indicate in ricorso. In particolare, deduceva la contrazione del suo reddito, la convivenza della resistente con altra persona e chiedeva, pertanto, di ridurre a € 600,00 l'assegno mensile a suo carico per il contributo al mantenimento dei due figli. Chiedeva, altresì, la conferma delle condizioni della separazione relative alla casa coniugale, all'affidamento dei figli minori e alla disciplina del diritto di visita. Concludeva come in epigrafe trascritto.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava i fatti allegati dal ricorrente e concludeva chiedendo la conferma delle condizione della separazione, la rivalutazione dell'assegno per i minori, vittoria delle spese di lite da attribuirsi.
Il Presidente d., con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 28.06.2022, confermava in via provvisoria le condizioni della separazione e rimetteva le parti dinnanzi al giudice istruttore.
Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.pc.
Preliminarmente, in ordine all'istruzione probatoria della causa, giova rilevare che parte ricorrente non ha formulato richiesta di remissione in termini, limitandosi a produrre l'e-mail inviatele dalla cancelleria attestante l'errore di sistema che ha determinato l'omesso tempestivo deposito della memoria ex art 183, VI comma, secondo termine. Non ha provato, tuttavia, come allegato dalla resistente, che l'errore non le sia imputabile. Comunque, i capitoli di prova articolati sono relativi a circostanze in parte già esaminate dal tribunale -cfr decreto dell'intestato tribunale del 10.08.2020, passato in giudicato- e ritenute inidonee a provare il decremento reddituale rispetto all'epoca dell'accordo della separazione, come appresso indicato. In particolare, deve darsi continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale: a) la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass., Sez. VI, 12.10.2011, n. 2099); b) non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici, i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti (Cass., Sez. II, 8.4.1995, n. 4111); c) il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poiché il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei testi, la predetta prova resterebbe comunque inutilizzabile anche in assenza di una eccezione di parte (Cass., Sez. II, 2.10.1996, n. 8620); d) la rilevanza di una prova testimoniale va valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte e non già nella prospettiva di eventuali domande integrative da rivolgere ai testi durante la loro escussione, atteso che tali domande devono essere dirette solo a "chiarire" i fatti e non possono supplire alle deficienze della prova dedotta (Cass., Sez. I, 22.2.1990, n. 1312). Sicché, non avrebbero trovato accoglimento le richieste istruttorie relative a circostanze evidentemente irrilevanti o generiche - capi nn 1), 2), in quanto gli aiuti economici dei familiari di per sé non provano la riduzione del reddito del ricorrente;
i capi 8), 9), in quanto relativi a circostanze determinate dalla stessa volontà del ricorrente - vivere con i genitori, non coltivare altra relazione-; il capo 3) è relativo a circostanze irrilevanti e da provare con documenti - proprietà della casa coniugale;
il capo 4) è relativo a circostanza che riguarda un solo anno -2018- e il capo 5) rimanda a una fase fisiologica e ciclica della produzione;
i capi 6) e 7) sono relativi a circostanze irrilevanti, in quanto il primo rimanda a un decremento minimo, di per sé insufficiente per determinare la riduzione dell'assegno per i minori, e il secondo a un evento prevedibile -cessazione dei finanziamenti statali che, peraltro, non costituiscono reddito e, comunque, da provare con documenti-. Giova, inoltre, evidenziare riguardo all'interrogatorio formale, che la resistente ha comunque contestato la convivenza. Anche la nomina di un consulente tecnico contabile e di un consulente agronomo non sarebbe stata dirimente ai fini dell'accertamento delle mutate capacità reddituale del ricorrente, essenzialmente per il basso reddito dichiarato all'epoca della separazione, come appresso specificato.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, L 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Riguardo alle statuizioni accessorie, vanno confermate le condizioni della separazione relativamente alla casa coniugale, all'affidamento dei figli minori e alla disciplina del diritto di visita, non essendo emerse controindicazioni.
Per quanto riguarda il mantenimento dei due figli minori, parte ricorrente chiede di modificare l'importo concordato in sede di separazione deducendo una crisi strutturale del settore delle pesche in cui è impegnata la sua azienda agricola, con conseguente riduzione del reddito, tanto da dover essere aiutato dai genitori.
Pone a fondamento della domanda l'irrisorietà dei guadagni, richiamando le dichiarazioni fiscali prodotte e il volume di affari.
Orbene, giova evidenziare che con decreto del 10.08.2020, passato in giudicato, è stata rigettata la domanda di riduzione dell'assegno a carico del ricorrente con la seguente motivazione “..Posto che, come da insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni dei redditi hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario non hanno valore vincolante per il giudice ( in questo senso, Cass. 2018\769; 2013\17199; 2015\18196; 2006\13592) , deve altresì osservarsi in primo luogo che di per sé i redditi erano indicati come molto bassi anche anteriormente alla separazione concordata…”. Come si ricava poi dalla documentazione fiscale in atti, pur nel limitato valore probatorio della medesima, il volume di affari dell'azienda risulta passato dai risulta passato dai – 1620,00 euro del 2014 ai 17929,00 del 2018 ( 27315,00 del 2015, 27490,00 del 2016, 34718,00 del 2017)”.
Riguardo al periodo successivo, si registra il passaggio del volume di affari da € 17.929,00 del 2018 a € 32.061,00 del 2021 ( € 26.149,00 del 2019; € 26.158,00 del 2020; € 32.061,00 del 2021). Non vi sono dubbi circa la non corrispondenza del volume di affari con il reddito, che il ricorrente quantifica in ricorso in circa € 3000,00 annui e, tuttavia, va ribadito che i redditi erano indicati come molto bassi anche anteriormente alla separazione concordata.
In definitiva, non vi sono elementi che possano giustificare la riduzione dell'assegno concordato per i minori nell'ambito del complessivo accordo di separazione raggiunto, soprattutto se si tiene conto che la resistente, nell'ambito delle pattuizioni, rinunciò al diritto di abitazione sulla casa coniugale.
In definitiva, tenuto conto dei criteri posti all'art. 337, comma 4 c.c., in particolare delle esigenze di vita e di relazione dei figli in ragione dell'età, delle condizioni economiche delle parti e delle considerazioni sopra esposte, del tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore, il Collegio ritiene congruo confermare l'assegno di € 1.375,00, rivalutato all'attualità in € 1660,00-. Detta somma dovrà essere corrisposta alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-F.O.I.
Va posto a carico del ricorrente anche l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli purché concordate, se non contrassegnate da urgenza, e debitamente documentate.
Considerata la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite si compensano tra le parti.
Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della succitata legge
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Marano di Napoli tra e;
Parte_1 Controparte_1
b) conferma le condizioni della separazione relative all'affidamento dei figli, alla casa coniugale e all'esercizio del diritto di visita;
c) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla resistente entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese l'assegno mensile all'attualità di € 1660,00 per il contributo al mantenimento dei figli -da dividere in eguale misura tra i due figli-, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat F.O.I.; pone, altresì a carico del sig. l'obbligo di contribuire al 50% Parte_1 delle spese straordinarie necessarie o concordate nell'interesse dei figli;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARANO DI NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 ( atto n. 175, parte II, serie A, anno 2006);
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio dell'11.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso