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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2503/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2503/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 07/03/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 23/10/2024 da e , Parte_1 Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to LUIGI SPERINO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Brusciano (NA) in data 16/06/2016 e che dalla loro unione non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1) I coniugi alla sottoscrizione del presente ricorso vivranno separatamente mantenendo il mutuo rispetto.
2) La casa coniugale, ubicata in Capua alla via Grotte San Lazzaro- IACP- scala B, rimarrà alla IG.ra
che ne avrà la piena disponibilità con tutti gli arredi in essa contenuti;
Controparte_1
3) Il IG. si obbliga a versare entro il cinque di ogni mese, a mezzo moneta contante, Parte_1
alla IG.ra , la somma di € 400,00 (quattrocento) a titolo di contributo per il suo Controparte_1
mantenimento. La indicata somma di € 400,00, così come determinata, verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT prendendo come mese di riferimento quello di omologazione del presente atto.
4) Le spese relative alle utenze della casa coniugale ubicata in Capua alla via Grotte San Lazzaro -
IACP saranno a totale carico della IG.ra .” Controparte_1
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Controparte_1
, nato a [...] il [...]; Parte_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brusciano (NA) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 12, parte I, anno 2016;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2503/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 07/03/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 23/10/2024 da e , Parte_1 Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to LUIGI SPERINO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Brusciano (NA) in data 16/06/2016 e che dalla loro unione non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1) I coniugi alla sottoscrizione del presente ricorso vivranno separatamente mantenendo il mutuo rispetto.
2) La casa coniugale, ubicata in Capua alla via Grotte San Lazzaro- IACP- scala B, rimarrà alla IG.ra
che ne avrà la piena disponibilità con tutti gli arredi in essa contenuti;
Controparte_1
3) Il IG. si obbliga a versare entro il cinque di ogni mese, a mezzo moneta contante, Parte_1
alla IG.ra , la somma di € 400,00 (quattrocento) a titolo di contributo per il suo Controparte_1
mantenimento. La indicata somma di € 400,00, così come determinata, verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT prendendo come mese di riferimento quello di omologazione del presente atto.
4) Le spese relative alle utenze della casa coniugale ubicata in Capua alla via Grotte San Lazzaro -
IACP saranno a totale carico della IG.ra .” Controparte_1
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Controparte_1
, nato a [...] il [...]; Parte_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brusciano (NA) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 12, parte I, anno 2016;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 10.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio