Art. 1. Articolo unico
Il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747 , concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza di leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. - La predetta relazione e' trasmessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica";
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "30 aprile 1984" sono sostituite dalle altre: "30 giugno 1984";
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. - Il termine di cui al comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 , decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale sul Prontuario terapeutico nazionale, di cui all' articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , e comunque a far tempo dal 12 febbraio 1984";
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. - Le assunzioni di nuovo personale previste ai commi 4, 4.1, 4.2 e 4.3 dell' articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 , possono essere effettuate entro il 31 dicembre 1984";
al comma 5 sono soppresse le parole: "dipendenti da aziende in crisi";
al comma 10, dopo le parole: "6 marzo 1978, numero 218", sono inserite le altre: "e successive modificazioni ed integrazioni";
al comma 14, capoverso, le parole: "30 giugno 1984" sono sostituite dalle altre: "17 agosto 1985";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"16-bis. - Il termine del 30 novembre 1983, di cui all' articolo 2, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 , e' differito al 30 aprile 1984";
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: "30 giugno 1984" sono sostituite dalle altre: "31 dicembre 1984", ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresi' prorogato al 30 giugno 1984 il periodo previsto dall' articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 ";
All'articolo 6:
i commi 2, 3 e 4 sono soppressi;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. - I termini di cui al quarto e sesto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1985 e al 1 gennaio 1986";
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. - Il termine indicato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1985";
il comma 10 e' sostituito dai seguenti:
"10. - Il termine del 31 dicembre 1983 stabilito nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62 , puo' essere ulteriormente prorogato dalle regioni sino al 31 dicembre 1984, purche' gli impianti centralizzati di depurazione siano compresi nel progetto gia' approvato o da approvarsi dalle stesse regioni entro centoventi giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto e purche' entro tale termine siano stati altresi' approvati i limiti di accettabilita' per gli scarichi in pubbliche fognature che alimenteranno gli impianti comunali o consortili.
10-bis. - La proroga e' revocata se, entro i successivi novanta giorni, i comuni ed i consorzi di gestione degli impianti non forniscono alla regione, che ne inviera' copia al Comitato interministeriale di cui all' articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , gli elementi necessari alla valutazione tecnico-economica delle opere in progetto.
10-ter. - Gli insediamenti produttivi, i cui scarichi vengono recapitati in fognature comunali o consortili che non si trovino compresi nelle situazioni previste dal precedente comma, dovranno provvedere entro il 31 dicembre 1984 ad adeguarsi alle normative vigenti";
il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12. - Il Comitato interministeriale di cui all' articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , ed il Comitato interministeriale di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , sono integrati con il Ministro per l'ecologia".
Il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747 , concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza di leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. - La predetta relazione e' trasmessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica";
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "30 aprile 1984" sono sostituite dalle altre: "30 giugno 1984";
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. - Il termine di cui al comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 , decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale sul Prontuario terapeutico nazionale, di cui all' articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , e comunque a far tempo dal 12 febbraio 1984";
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. - Le assunzioni di nuovo personale previste ai commi 4, 4.1, 4.2 e 4.3 dell' articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 , possono essere effettuate entro il 31 dicembre 1984";
al comma 5 sono soppresse le parole: "dipendenti da aziende in crisi";
al comma 10, dopo le parole: "6 marzo 1978, numero 218", sono inserite le altre: "e successive modificazioni ed integrazioni";
al comma 14, capoverso, le parole: "30 giugno 1984" sono sostituite dalle altre: "17 agosto 1985";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"16-bis. - Il termine del 30 novembre 1983, di cui all' articolo 2, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 , e' differito al 30 aprile 1984";
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: "30 giugno 1984" sono sostituite dalle altre: "31 dicembre 1984", ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresi' prorogato al 30 giugno 1984 il periodo previsto dall' articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 ";
All'articolo 6:
i commi 2, 3 e 4 sono soppressi;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. - I termini di cui al quarto e sesto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1985 e al 1 gennaio 1986";
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. - Il termine indicato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1985";
il comma 10 e' sostituito dai seguenti:
"10. - Il termine del 31 dicembre 1983 stabilito nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62 , puo' essere ulteriormente prorogato dalle regioni sino al 31 dicembre 1984, purche' gli impianti centralizzati di depurazione siano compresi nel progetto gia' approvato o da approvarsi dalle stesse regioni entro centoventi giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto e purche' entro tale termine siano stati altresi' approvati i limiti di accettabilita' per gli scarichi in pubbliche fognature che alimenteranno gli impianti comunali o consortili.
10-bis. - La proroga e' revocata se, entro i successivi novanta giorni, i comuni ed i consorzi di gestione degli impianti non forniscono alla regione, che ne inviera' copia al Comitato interministeriale di cui all' articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , gli elementi necessari alla valutazione tecnico-economica delle opere in progetto.
10-ter. - Gli insediamenti produttivi, i cui scarichi vengono recapitati in fognature comunali o consortili che non si trovino compresi nelle situazioni previste dal precedente comma, dovranno provvedere entro il 31 dicembre 1984 ad adeguarsi alle normative vigenti";
il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12. - Il Comitato interministeriale di cui all' articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , ed il Comitato interministeriale di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , sono integrati con il Ministro per l'ecologia".