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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/10/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 436 bis c.p.c. nella causa di II grado iscritta al n. 21/2025 RGA promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BALDISERRI GIULIA Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio degli avv.ti BELLI FRANCESCA ROMANA e MANZI ORESTE CP_1 appellato
***
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 02/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come riassunto dall'appellante nell'introduttivo del presente giudizio, “Con ricorso ex art. 24 D. Lgs 46/1999, ritualmente notificato all e alla CP_1 [...] unitamente al decreto di fissazione Controparte_2 udienza, il Sig. deduceva l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 437 Parte_1
2023 00007909 04 000 per violazione e falsa applicazione della L. n. 438 del 1992, CP_ art. 3 bis, di conv. con modifiche del D.L. n. 384 del 1992. Con tale avviso, l' richiedeva all'odierno appellante maggiori “contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale” e “somme aggiuntive su contributi IVS a percentuale” relativi al periodo 01/2018 – 12/2018, per un totale di € 1.1825,12 relativo alla posizione CP_ contributiva dal 01/2018 al 12/2018. A parere dell' , il Sig. avrebbe Pt_1 dovuto inserire ai fini del calcolo dell'imponibile contributivo non solo i redditi derivanti dalla partecipazione alla società “Vetreria La Nuova SA Di SA RC
pag. 1 di 3 & RO S.N.C.” (€ 20.925,00) ma anche quelli derivanti dalla società “Immobiliare SA RI & C. S.N.C.” (€ 3.482,00). Il Sig. infatti, oltre ad essere socio Pt_1 della società “Vetreria La Nuova SA Di SA RC E RO S.N.C” (c.f.: 0266768405) avente ad oggetto l'attività artigiana di vetreria, dalla quale percepiva nell'anno 2018 un reddito di partecipazione per la propria attività pari ad € 20.925,00 (cfr. doc. 2 del fascicolo di I grado- quadro RH della dichiarazione dei redditi) è anche socio della società “Immobiliare SA RI & C. S.N.C.” la quale non svolge alcuna attività di impresa. Tale ultima società, infatti, in data 11 giugno 1999 stipulava un contratto d'affitto d'azienda (cfr. doc. 3 del fascicolo di I grado) e, ancora oggi, si limita a ricevere il canone di affitto. Il Sig. resentava così, per Pt_1
l'anno 2018, la propria dichiarazione dei redditi indicando al quadro RH due diverse partecipazioni, rispettivamente di € 20.925,00 derivanti dalla propria attività prevalente ed € 3.482,00 derivanti dai canoni percepiti della società immobiliare in proporzione alla sua quota di partecipazione. Con riferimento al calcolo dell'imponibile ai fini contributi il ricorrente, iscritto alla “Gestione Artigiana” matricola n. 1449059010, indicava al quadro RR della dichiarazione esclusivamente l'importo di € 20.925,00. A seguito di un controllo automatico ex art. 36-bis l' di Rimini, in data 23 settembre 2021, notificava Controparte_3 all'odierno appellante l'avviso bonario n. 0086957319051 con il quale veniva informato che al quadro RR della dichiarazione dei redditi 2018 avrebbe dovuto indicare l'importo di € 24.407,00 contro i € 20.925,00 dichiarati (cfr. doc. 4 del fascicolo di I grado). Con pec del 14 dicembre 2023, l' di Rimini, notificava al CP_1
Sig. l'avviso di addebito n. 437 2023 00007909 04 000 per l'importo di € Pt_1
1.182,12, relativo alla posizione contributiva dal 01/2018 al 12/2018, che veniva impugnato con ricorso in data 5 febbraio 2024. Tutto ciò dedotto, l'allora ricorrente, concludendo chiedeva: “in via principale e nel merito: disporre l'annullamento e/o l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 437 2023 00007909 04 000, emesso in violazione L. n. 438 del 1992, art. 3 bis, di conv. con modifiche del D.L. n. 384 del 1992, e per l'effetto dichiarare non dovuti i contributi sui redditi percepiti quale socio di società svolgente unicamente attività di affitto d'azienda. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.” L' resisteva in giudizio richiamando normativa e giurisprudenza di Cassazione CP_1 secondo le quali è obbligatorio il computo dei redditi derivanti da proventi da partecipazione a SNC ai fini della determinazione del contributo dovuto (art. 3bis, comma 1 D.L. n. 384/1992, conv. con modifiche in L. n. 438/1992) e va escluso da questo il solo reddito di capitale attribuito agli iscritti alle gestioni speciali – tra le altre – degli artigiani quale provento derivante da partecipazione a società dove il lavoratore autonomo non svolge attività lavorativa (ex plurimis Cass. n. 24097/2019). Il Giudice di prime cure, aderendo sostanzialmente alla prospettazione della fattispecie de qua offerta dalla difesa dell' , rigettava l'opposizione e CP_4 condannava il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
pag. 2 di 3 Ha proposto appello il in forza di unico motivo rubricato “Illegittimità della Pt_1 sentenza per violazione e falsa applicazione della l. n. 438/1992, art. 3 bis, di conv. con modifiche del D.L. n. 384 del 1992” 2. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell' il quale: in via CP_1 preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del proposto appello in quanto tardivo (esso è stato depositato in data 13/01/2025 per impugnare la sentenza datata 13/06/2024, con il superamento del termine di sei mesi previsto ex lege al cui decorso non si applica la sospensione feriale di un mese); nel merito, pur considerando assorbente la prefata eccezione, ha sostanzialmente riproposto le difese svolte in primo grado e concluso per la conferma della sentenza di primo grado, con rigetto del proposto appello.
3. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti e viene qui decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
4. L'eccezione di è fondata e l'appello deve essere dichiarato CP_1 inammissibile, posto che nel computo dei termini non va sottratto quello di sospensione feriale (inapplicabile stante il rito e inapplicabile altresì ove si consideri la natura della causa come di opposizione all'esecuzione (Cassazione civile sez. lav., 20/7/2004, n.13478)
5. Le spese del grado – da liquidarsi tenendo conto del modesto valore della causa e della natura meramente processuale della presente pronuncia – seguono la soccombenza.
6. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 150/2024 del Tribunale di Parte_1
Rimini, resa e pubblicata in data 13/06/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in
€.450,00 oltre 15% per spese generali e oltre IVA e CPA;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 2/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 436 bis c.p.c. nella causa di II grado iscritta al n. 21/2025 RGA promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BALDISERRI GIULIA Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio degli avv.ti BELLI FRANCESCA ROMANA e MANZI ORESTE CP_1 appellato
***
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 02/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come riassunto dall'appellante nell'introduttivo del presente giudizio, “Con ricorso ex art. 24 D. Lgs 46/1999, ritualmente notificato all e alla CP_1 [...] unitamente al decreto di fissazione Controparte_2 udienza, il Sig. deduceva l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 437 Parte_1
2023 00007909 04 000 per violazione e falsa applicazione della L. n. 438 del 1992, CP_ art. 3 bis, di conv. con modifiche del D.L. n. 384 del 1992. Con tale avviso, l' richiedeva all'odierno appellante maggiori “contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale” e “somme aggiuntive su contributi IVS a percentuale” relativi al periodo 01/2018 – 12/2018, per un totale di € 1.1825,12 relativo alla posizione CP_ contributiva dal 01/2018 al 12/2018. A parere dell' , il Sig. avrebbe Pt_1 dovuto inserire ai fini del calcolo dell'imponibile contributivo non solo i redditi derivanti dalla partecipazione alla società “Vetreria La Nuova SA Di SA RC
pag. 1 di 3 & RO S.N.C.” (€ 20.925,00) ma anche quelli derivanti dalla società “Immobiliare SA RI & C. S.N.C.” (€ 3.482,00). Il Sig. infatti, oltre ad essere socio Pt_1 della società “Vetreria La Nuova SA Di SA RC E RO S.N.C” (c.f.: 0266768405) avente ad oggetto l'attività artigiana di vetreria, dalla quale percepiva nell'anno 2018 un reddito di partecipazione per la propria attività pari ad € 20.925,00 (cfr. doc. 2 del fascicolo di I grado- quadro RH della dichiarazione dei redditi) è anche socio della società “Immobiliare SA RI & C. S.N.C.” la quale non svolge alcuna attività di impresa. Tale ultima società, infatti, in data 11 giugno 1999 stipulava un contratto d'affitto d'azienda (cfr. doc. 3 del fascicolo di I grado) e, ancora oggi, si limita a ricevere il canone di affitto. Il Sig. resentava così, per Pt_1
l'anno 2018, la propria dichiarazione dei redditi indicando al quadro RH due diverse partecipazioni, rispettivamente di € 20.925,00 derivanti dalla propria attività prevalente ed € 3.482,00 derivanti dai canoni percepiti della società immobiliare in proporzione alla sua quota di partecipazione. Con riferimento al calcolo dell'imponibile ai fini contributi il ricorrente, iscritto alla “Gestione Artigiana” matricola n. 1449059010, indicava al quadro RR della dichiarazione esclusivamente l'importo di € 20.925,00. A seguito di un controllo automatico ex art. 36-bis l' di Rimini, in data 23 settembre 2021, notificava Controparte_3 all'odierno appellante l'avviso bonario n. 0086957319051 con il quale veniva informato che al quadro RR della dichiarazione dei redditi 2018 avrebbe dovuto indicare l'importo di € 24.407,00 contro i € 20.925,00 dichiarati (cfr. doc. 4 del fascicolo di I grado). Con pec del 14 dicembre 2023, l' di Rimini, notificava al CP_1
Sig. l'avviso di addebito n. 437 2023 00007909 04 000 per l'importo di € Pt_1
1.182,12, relativo alla posizione contributiva dal 01/2018 al 12/2018, che veniva impugnato con ricorso in data 5 febbraio 2024. Tutto ciò dedotto, l'allora ricorrente, concludendo chiedeva: “in via principale e nel merito: disporre l'annullamento e/o l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 437 2023 00007909 04 000, emesso in violazione L. n. 438 del 1992, art. 3 bis, di conv. con modifiche del D.L. n. 384 del 1992, e per l'effetto dichiarare non dovuti i contributi sui redditi percepiti quale socio di società svolgente unicamente attività di affitto d'azienda. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.” L' resisteva in giudizio richiamando normativa e giurisprudenza di Cassazione CP_1 secondo le quali è obbligatorio il computo dei redditi derivanti da proventi da partecipazione a SNC ai fini della determinazione del contributo dovuto (art. 3bis, comma 1 D.L. n. 384/1992, conv. con modifiche in L. n. 438/1992) e va escluso da questo il solo reddito di capitale attribuito agli iscritti alle gestioni speciali – tra le altre – degli artigiani quale provento derivante da partecipazione a società dove il lavoratore autonomo non svolge attività lavorativa (ex plurimis Cass. n. 24097/2019). Il Giudice di prime cure, aderendo sostanzialmente alla prospettazione della fattispecie de qua offerta dalla difesa dell' , rigettava l'opposizione e CP_4 condannava il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
pag. 2 di 3 Ha proposto appello il in forza di unico motivo rubricato “Illegittimità della Pt_1 sentenza per violazione e falsa applicazione della l. n. 438/1992, art. 3 bis, di conv. con modifiche del D.L. n. 384 del 1992” 2. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell' il quale: in via CP_1 preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del proposto appello in quanto tardivo (esso è stato depositato in data 13/01/2025 per impugnare la sentenza datata 13/06/2024, con il superamento del termine di sei mesi previsto ex lege al cui decorso non si applica la sospensione feriale di un mese); nel merito, pur considerando assorbente la prefata eccezione, ha sostanzialmente riproposto le difese svolte in primo grado e concluso per la conferma della sentenza di primo grado, con rigetto del proposto appello.
3. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti e viene qui decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
4. L'eccezione di è fondata e l'appello deve essere dichiarato CP_1 inammissibile, posto che nel computo dei termini non va sottratto quello di sospensione feriale (inapplicabile stante il rito e inapplicabile altresì ove si consideri la natura della causa come di opposizione all'esecuzione (Cassazione civile sez. lav., 20/7/2004, n.13478)
5. Le spese del grado – da liquidarsi tenendo conto del modesto valore della causa e della natura meramente processuale della presente pronuncia – seguono la soccombenza.
6. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 150/2024 del Tribunale di Parte_1
Rimini, resa e pubblicata in data 13/06/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in
€.450,00 oltre 15% per spese generali e oltre IVA e CPA;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 2/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 3 di 3