Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 304
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittima duplicazione di iscrizione a ruolo

    La Corte rileva che non sussiste il principio del 'ne bis in idem' poiché l'atto impugnato è stato emesso nelle more di un giudizio pendente avverso altro atto contenente le stesse richieste, e il giudicato formatosi non è definitivo.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte, basandosi su recenti pronunce della Cassazione, afferma che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento entro i termini stabiliti cristallizza il debito, rendendolo definitivo e inattaccabile, anche se palesemente prescritto. L'intimazione di pagamento notificata in data 07/11/2022 non è stata impugnata nei termini.

  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La documentazione prodotta dalla Regione Puglia dimostra la regolare notifica di tutti gli atti di accertamento presupposti. Le cartelle di pagamento risultano notificate in data 05/05/2021 con avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale. L'intimazione di pagamento n. 014201290078007 83 000 notificata il 07/11/2022 non è stata impugnata.

  • Rigettato
    Estinzione del credito a seguito di prescrizione

    La Corte, richiamando recenti sentenze della Cassazione, afferma che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento entro i termini stabiliti cristallizza il debito, rendendolo definitivo e inattaccabile, anche se palesemente prescritto. L'intimazione di pagamento notificata in data 07/11/2022 non è stata impugnata nei termini.

  • Rigettato
    Nullità per violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto assorbiti gli altri motivi di impugnazione alla luce del rigetto basato sulla cristallizzazione del debito dovuta alla mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 L. 212/2000 (collaborazione e buona fede)

    La Corte ha ritenuto assorbiti gli altri motivi di impugnazione alla luce del rigetto basato sulla cristallizzazione del debito dovuta alla mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Mancata precedente consegna di avviso di bonario pagamento

    La Corte ha ritenuto assorbiti gli altri motivi di impugnazione alla luce del rigetto basato sulla cristallizzazione del debito dovuta alla mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 304
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 304
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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