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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 304/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
EPICOCO ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 475/2025 depositato il 01/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249008646224 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249008646224 BOLLO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190024473711000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190032769816000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: espone le ragioni del ricorso. Insiste per l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2024 9008646224 000, notificata dall'Agenzia delle Entrate -
Riscossione in data 02/12/2024, nonché degli atti presupposti, la ricorrente Ricorrente_1, rappresentata e difesa come da procura in atti, ha proposto impugnativa nei confronti dell'Agenzia suddetta e della Regione Puglia - Servizio finanze Tasse Automobilistica con la quale ha chiesto l'annullamento sia dell'intimazione che delle cartelle di pagamento portate dagli atti impugnati per improponibilità ed inammissibilità delle avverse pretese creditorie e nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per illegittima duplicazione di iscrizione a ruolo, intervenuta decadenza, mancata notifica degli atti presupposti ed estinzione del credito a seguito della intervenuta prescrizione, nullità per violazione dell'art. 7, L. n. 212/2000 e difetto di motivazione e per violazione dell'art. 10, L. n. 212/2000
(collaborazione e buona fede), mancata precedente consegna di avviso di bonario di pagamento in violazione dell'art. 29 comma 1 lettera b) del D. L. 31 maggio 2010, n. 78.
Conclude col chiedere di accertare e dichiarare l'improponibilità e l'inammissibilità dell'azione di riscossione per intervenuta decadenza e conseguente nullità e/o inefficacia relativamente alle cartelle di pagamento portate nell'atto impugnato, nonché, in subordine, per intervenuta prescrizione del credito e per tutte le altre ragioni dedotte nel presente atto quindi annullare, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in ricorso, compresi tutti gli atti presupposti e/o conseguenti, comunque connessi, ancorché non conosciuti, e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia credito, e comunque dei crediti ingiunti, nei confronti della ricorrente per tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, indicate nel presente atto, con vittoria delle spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che pregiudizialmente, con riferimento all'asserita illegittima duplicazione di atti impositivi, ricorda che per il ricorso RG 3357/2024 non si è celebrata nessuna udienza e non è stato emesso alcun provvedimento di sospensione degli atti impugnati e, pertanto, ha proseguito nella sua attività di riscossione, notificando l'avviso di intimazione oggi impugnato.
Per quanto sopra esposto, appare evidente, insiste l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte e, pertanto, se ne chiede il rigetto.
Si è costituita la Regione Puglia – Sezione Finanze che contesta l'asserita illegittima duplicazione di atti impositivi in quanto la contribuente ha già presentato un analogo ricorso, avverso l'intimazione di pagamento n. 01420239019647535000, ed in particolare riguardo a quanto dovuto a titolo di tassa automobilistica anche per gli anni 2013 e 2014, con il giudizio, iscritto al N. R.G. 3357/2024 che è stato deciso con l'accoglimento del ricorso con sentenza n. 1361/2024 della CGT I° grado di Bari depositata il
06/06/2024, avverso la quale l'Agenzia Entrate e Riscossione ha proposto rituale appello avente r.g.a. n.
2259/2025 che pende dinanzi alla CGT di II° ma che allo stato ancora in fase introduttiva atteso che nemmeno è stata fissata l'udienza di trattazione.
Rileva infatti l'Ente impositore che non può in alcun modo applicarsi il principio del ne bis in idem, richiamato da parte avversa che alla data di notifica della intimazione oggetto del presente giudizio non era stata celebrata alcuna udienza e non era nemmeno stato emesso alcun provvedimento di sospensione degli atti impugnati, né la pronuncia n. 1361/2024 nelle more emessa non è né definitiva, né irrevocabile.
Contesta per il resto tutte le eccezioni sollevate in merito alla mancata notifica degli atti di propria competenza e la presunta mancata prescrizione dei tributi.
Con memorie illustrative la ricorrente evidenzia che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari ha accolto l'impugnazione avverso una prima intimazione di pagamento n. 014 2023 90196475 35000 portante anche le stesse cartelle di pagamento n. 01420190024473711000 (Tassa automobilistica -
ANNO 2013) e n. 01420190032769816000 (Tassa automobilistica – ANNO 2014) - oggetto di questo giudizio - perchè prescritto il credito, giusta Sentenza n. 1361/2025 depositata il 06/06/2025 – Sez.
5. Dichiara che detta sentenza ha piena efficacia esecutiva in quanto non è sospesa e quindi il credito oggetto dell'intimazione opposta, relativamente alle cartelle descritte sopra, è inesistente.
All'odierna pubblica udienza il Giudice Monocratico visti gli atti e sentite le parti trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta dalla Regione Puglie si evince la regolare notifica di tutti gli atti di accertamento presupposti, mentre ai fini dell'interruzione dell'ulteriore corso della prescrizione, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto il preavviso di fermo amministrativo n. 01480201400013728000 notificato il 03/07/2014 e l'intimazione di pagamento numero 014201290078007 83 000 notificata il
07/11/2022 e non impugnata portante sempre le cartelle di pagamento sopra indicate.
Le medesime cartelle di pagamento risultano notificate in data 05/05/2021 con avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale,notifica perfezionatasi con il decorso dei termini per il ritiro.
Con due recentissime pronunce della Corte di Cassazione ( sent. n. 20476/2025 e l'Ordinanza n.
29594/2025 ) sono state ribaltate le regole del gioco nel rapporto tra cittadini e Fisco stabilendo che se il contribuente non presenta impugnazione avverso le cartelle e/o le intimazioni di pagamento di pagamento entro i termini stabiliti, il debito, anche se palesemente prescritto, si cristallizza diventando definitivo, inattaccabile e l'Agenzia delle Entrate può procedere al pignoramento, non solo, ma da quel momento inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione.
In particolare con l'Ordinanza prima citata La Suprema Corte ha chiarito che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento impedisce di contestare qualsiasi vizio degli atti precedenti.
In pratica questo principio dispone che se la cartella di pagamento originale non era mai stata notificata o era stata notificata ad un indirizzo sbagliato o conteneva errori di calcolo, tutti questi difetti dovevano essere fatti valere impugnando l'intimazione, in caso contrario si presume che il contribuente abbia accettato la validità di tutta la procedura a causa del silenzio del destinatario della cartella.
Le nuove sentenze equiparano di fatto l'intimazione di pagamento ad un atto impositivo che, se non contestato, diventa definitivo ed il contribuente perde per sempre il diritto di contestare quel debito.
Nel caso che ci occupa non risultando impugnata l'intimazione di pagamento n. 014201290078007 83
000 notificata il 07/11/2022 entro i termini stabiliti dalla norma, il debito, risulta cristallizzato ed è divenuto definitivo, pertanto, anche successivamente impugnato con intimazioni successive come nel caso de quo, seppur con sentenze favorevoli al contribuente, diventando definitivo, risulta non più attaccabile con impugnazioni successive.
Non si ravvede alcun bis in idem poiché l'emissione dell'atto qui impugnato è stato emesso nelle more del giudizio avverso altro atto seppur contenente le stesse richieste della tassa auto 2013/2014. Il giudicato formatosi risulta essere sub iudice e quindi non definitivo.
Alla luce di quanto sopra argomentato, assorbiti gli altri motivi di impugnazione, il Giudice Monocratico rigetta il ricorso.
Trattandosi di orientamenti giurisprudenziali recenti, la Corte dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Questa Corte di Giustizia di I° Grado di Bari in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Bari 20 Novembre 2025
Il G.M.
(Dr. Annamaria Epicoco)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
EPICOCO ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 475/2025 depositato il 01/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249008646224 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249008646224 BOLLO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190024473711000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190032769816000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: espone le ragioni del ricorso. Insiste per l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2024 9008646224 000, notificata dall'Agenzia delle Entrate -
Riscossione in data 02/12/2024, nonché degli atti presupposti, la ricorrente Ricorrente_1, rappresentata e difesa come da procura in atti, ha proposto impugnativa nei confronti dell'Agenzia suddetta e della Regione Puglia - Servizio finanze Tasse Automobilistica con la quale ha chiesto l'annullamento sia dell'intimazione che delle cartelle di pagamento portate dagli atti impugnati per improponibilità ed inammissibilità delle avverse pretese creditorie e nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per illegittima duplicazione di iscrizione a ruolo, intervenuta decadenza, mancata notifica degli atti presupposti ed estinzione del credito a seguito della intervenuta prescrizione, nullità per violazione dell'art. 7, L. n. 212/2000 e difetto di motivazione e per violazione dell'art. 10, L. n. 212/2000
(collaborazione e buona fede), mancata precedente consegna di avviso di bonario di pagamento in violazione dell'art. 29 comma 1 lettera b) del D. L. 31 maggio 2010, n. 78.
Conclude col chiedere di accertare e dichiarare l'improponibilità e l'inammissibilità dell'azione di riscossione per intervenuta decadenza e conseguente nullità e/o inefficacia relativamente alle cartelle di pagamento portate nell'atto impugnato, nonché, in subordine, per intervenuta prescrizione del credito e per tutte le altre ragioni dedotte nel presente atto quindi annullare, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in ricorso, compresi tutti gli atti presupposti e/o conseguenti, comunque connessi, ancorché non conosciuti, e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia credito, e comunque dei crediti ingiunti, nei confronti della ricorrente per tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, indicate nel presente atto, con vittoria delle spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che pregiudizialmente, con riferimento all'asserita illegittima duplicazione di atti impositivi, ricorda che per il ricorso RG 3357/2024 non si è celebrata nessuna udienza e non è stato emesso alcun provvedimento di sospensione degli atti impugnati e, pertanto, ha proseguito nella sua attività di riscossione, notificando l'avviso di intimazione oggi impugnato.
Per quanto sopra esposto, appare evidente, insiste l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte e, pertanto, se ne chiede il rigetto.
Si è costituita la Regione Puglia – Sezione Finanze che contesta l'asserita illegittima duplicazione di atti impositivi in quanto la contribuente ha già presentato un analogo ricorso, avverso l'intimazione di pagamento n. 01420239019647535000, ed in particolare riguardo a quanto dovuto a titolo di tassa automobilistica anche per gli anni 2013 e 2014, con il giudizio, iscritto al N. R.G. 3357/2024 che è stato deciso con l'accoglimento del ricorso con sentenza n. 1361/2024 della CGT I° grado di Bari depositata il
06/06/2024, avverso la quale l'Agenzia Entrate e Riscossione ha proposto rituale appello avente r.g.a. n.
2259/2025 che pende dinanzi alla CGT di II° ma che allo stato ancora in fase introduttiva atteso che nemmeno è stata fissata l'udienza di trattazione.
Rileva infatti l'Ente impositore che non può in alcun modo applicarsi il principio del ne bis in idem, richiamato da parte avversa che alla data di notifica della intimazione oggetto del presente giudizio non era stata celebrata alcuna udienza e non era nemmeno stato emesso alcun provvedimento di sospensione degli atti impugnati, né la pronuncia n. 1361/2024 nelle more emessa non è né definitiva, né irrevocabile.
Contesta per il resto tutte le eccezioni sollevate in merito alla mancata notifica degli atti di propria competenza e la presunta mancata prescrizione dei tributi.
Con memorie illustrative la ricorrente evidenzia che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari ha accolto l'impugnazione avverso una prima intimazione di pagamento n. 014 2023 90196475 35000 portante anche le stesse cartelle di pagamento n. 01420190024473711000 (Tassa automobilistica -
ANNO 2013) e n. 01420190032769816000 (Tassa automobilistica – ANNO 2014) - oggetto di questo giudizio - perchè prescritto il credito, giusta Sentenza n. 1361/2025 depositata il 06/06/2025 – Sez.
5. Dichiara che detta sentenza ha piena efficacia esecutiva in quanto non è sospesa e quindi il credito oggetto dell'intimazione opposta, relativamente alle cartelle descritte sopra, è inesistente.
All'odierna pubblica udienza il Giudice Monocratico visti gli atti e sentite le parti trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta dalla Regione Puglie si evince la regolare notifica di tutti gli atti di accertamento presupposti, mentre ai fini dell'interruzione dell'ulteriore corso della prescrizione, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto il preavviso di fermo amministrativo n. 01480201400013728000 notificato il 03/07/2014 e l'intimazione di pagamento numero 014201290078007 83 000 notificata il
07/11/2022 e non impugnata portante sempre le cartelle di pagamento sopra indicate.
Le medesime cartelle di pagamento risultano notificate in data 05/05/2021 con avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale,notifica perfezionatasi con il decorso dei termini per il ritiro.
Con due recentissime pronunce della Corte di Cassazione ( sent. n. 20476/2025 e l'Ordinanza n.
29594/2025 ) sono state ribaltate le regole del gioco nel rapporto tra cittadini e Fisco stabilendo che se il contribuente non presenta impugnazione avverso le cartelle e/o le intimazioni di pagamento di pagamento entro i termini stabiliti, il debito, anche se palesemente prescritto, si cristallizza diventando definitivo, inattaccabile e l'Agenzia delle Entrate può procedere al pignoramento, non solo, ma da quel momento inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione.
In particolare con l'Ordinanza prima citata La Suprema Corte ha chiarito che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento impedisce di contestare qualsiasi vizio degli atti precedenti.
In pratica questo principio dispone che se la cartella di pagamento originale non era mai stata notificata o era stata notificata ad un indirizzo sbagliato o conteneva errori di calcolo, tutti questi difetti dovevano essere fatti valere impugnando l'intimazione, in caso contrario si presume che il contribuente abbia accettato la validità di tutta la procedura a causa del silenzio del destinatario della cartella.
Le nuove sentenze equiparano di fatto l'intimazione di pagamento ad un atto impositivo che, se non contestato, diventa definitivo ed il contribuente perde per sempre il diritto di contestare quel debito.
Nel caso che ci occupa non risultando impugnata l'intimazione di pagamento n. 014201290078007 83
000 notificata il 07/11/2022 entro i termini stabiliti dalla norma, il debito, risulta cristallizzato ed è divenuto definitivo, pertanto, anche successivamente impugnato con intimazioni successive come nel caso de quo, seppur con sentenze favorevoli al contribuente, diventando definitivo, risulta non più attaccabile con impugnazioni successive.
Non si ravvede alcun bis in idem poiché l'emissione dell'atto qui impugnato è stato emesso nelle more del giudizio avverso altro atto seppur contenente le stesse richieste della tassa auto 2013/2014. Il giudicato formatosi risulta essere sub iudice e quindi non definitivo.
Alla luce di quanto sopra argomentato, assorbiti gli altri motivi di impugnazione, il Giudice Monocratico rigetta il ricorso.
Trattandosi di orientamenti giurisprudenziali recenti, la Corte dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Questa Corte di Giustizia di I° Grado di Bari in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Bari 20 Novembre 2025
Il G.M.
(Dr. Annamaria Epicoco)