Articolo 8 della Legge 15 gennaio 1994, n. 64
Articolo 7Articolo 9
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29 aprile 1994
Art. 8. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dell'anno 1993, ivi comprese le minori entrate di cui all'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 29 aprile 1994