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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/10/2025, n. 4787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4787 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1946/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1946/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIA LABICANA, 31 00184 Parte_1 C.F._1
ROMA; rappresentato e difeso dall'avv. LA TEANA DOMENICO giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo telematico;
rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avv. CLAIRE KELLY e dall'avv. LAURETTA PIETRO giusta procura in atti.
APPELLATA
Rimessa in decisione all'udienza del 22.09.2025 sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 il Tribunale di Catania, la compagnia aerea , in persona del legale rappresentante p.t., per CP_1 ottenere la riforma della sentenza n° 135/2024 del 22.01.2024, con la quale il Giudice di Pace di
Catania, definendo il giudizio iscritto al n. R.G. 3028/2023, rigettava la domanda proposta dall'odierna appellante nei confronti di e accoglieva l'eccezione avversa in termini di sussistenza di CP_1 una circostanza eccezionale, negando la responsabilità vettoriale in ordine al ritardo del volo FR4807
Catania- Venezia, del 10.01.2023, compensando tra le parti le spese processuali.
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nella valutazione delle circostanze eccezionali ex Reg.Ce n. 261/2004, nell'esame delle prove documentali fornite dalle parti, nonché avesse omesso l'esame di fatti e documenti decisivi prodotti da parte attrice, con particolare riferimento all'elenco dei voli atterrati nella giornata del
10.01.2023.
Deduceva, altresì, l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza sull'an debeatur, evidenziando la genericità e l'assenza di prove a supporto delle contestazioni formulate dalla controparte.
Pertanto chiedeva a questo Giudice di: “ in riforma della sentenza n.135/2024 del 22/01/2024 del
Giudice di Pace di Catania e sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale reso sia da codesto Tribunale (vedasi sentenze allegate) che dal – ogni diversa e Controparte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertato l'inadempimento dell'odierna parte appellata per tutti i fatti e le ragioni esposte in narrativa, condannare la stessa parte appellata al pagamento in favore dell'odierna parte attrice – a titolo di compensazione pecuniaria – della somma quantificata in narrativa pari ad € 250,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA, del doppio grado di giudizio. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.”
L'appellata si costitutiva in giudizio contestando gli assunti attori perché infondati in fatto e in diritto.
In particolare, preliminarmente, eccepiva la violazione degli artt. 3,5 e 6 del D.M. n.110/2023, l'omessa dichiarazione di valore della causa e conseguente applicazione dell'art. 13, comma 6, del D.P.R.
115/2022, l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis comma 1 cpc. Nel merito, riteneva l'appellata di aver fornito la piena prova liberatoria della circostanza eccezionale che aveva determinato il ritardo del volo e di aver fornito l'assistenza dovuta, andando così esente da qualsiasi responsabilità.
pagina 2 di 8 Concludeva chiedendo a questo Giudice di : “ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e conclusione, così provvedere: In via preliminare: Accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c.; Nel merito: Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto e per l'effetto rigettarlo, confermando la sentenza n.
135/2024 del Giudice di Pace di Catania.
B. Condannare la odierna appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, come per legge, anche in considerazione della manifesta violazione da parte della stessa dell'art. 3 del D.M. 110/2023;
C. Condannare la odierna appellante al pagamento del contributo unificato appartenente allo scaglione più alto (superiore a 520.000 euro), ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 115/2002.”
All'udienza dell'12.06.2024, le parti insistevano in atti e il G.I. dava mandato alla Cancelleria di acquisire il fascicolo di primo grado e rinviava all'udienza del 30.09.2024.
Acquisito in atti il fascicolo d'ufficio di primo grado la causa veniva quindi rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 22.09.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 cpc.
Indi all'udienza del 22.09.2025, sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti, il G.I. rimetteva la causa in decisione.
Nei fatti, giova premettere che, l'appellante aveva citato, innanzi al Gdp di Catania la società CP_1
a seguito del ritardo del volo FR4807 del 10 gennaio 2023- tratta Catania (CTA)- Venezia(VCE)
[...]
a causa delle avverse condizioni metereologiche presenti sull'aeroporto di Catania, lamentando un ritardo aereo superiore alle tre ore. A tal fine chiedeva di aver riconosciuta la compensazione pecuniaria di € 250,00 ex art 7 Regolamento Comunitario 261/04.
In primo grado, la , si costituiva in giudizio, contestando in toto la pretesa attorea ed CP_1 eccependo la circostanza eccezionale del maltempo che aveva costretto il velivolo targato 9H-QCI, che avrebbe dovuto operare il volo, a dirottare su Brindisi il volo immediatamente precedente a quello oggetto di causa (FR4808 tratta Venezia-Catania) a causa delle forti raffiche di vento presenti sull'aerodromo di Catania al momento dell'avvicinamento del velivolo.
Orbene il Giudice di prime cure statuiva: “- rigetta la domanda proposta da nei Parte_1 confronti della poiché infondata;
spese compensate”. CP_1
In primo luogo, va rigettata la doglianza dell'appellata sull'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 348 bis comma 1 cpc, che prevede che “Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o pagina 3 di 8 manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350 bis.”
Invero il testo ante Riforma Cartabia di questa norma, come introdotta dalla lettera a) del comma 1, dell'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 (c.d. decreto sviluppo), prevedeva un filtro di inammissibilità dell'appello, il quale si realizzava sulla base di una prognosi rimessa alla discrezionalità dello stesso giudice del gravame, e basata sulla ragionevole fondatezza dell'impugnazione (il primo comma diceva, infatti, che l'impugnazione è inammissibile “quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”).
Veniva, dunque, introdotto nel processo civile uno schema fondato su una selezione preventiva delle impugnazioni meritevoli di trattazione. Per tale ragione si era previsto che se il giudice dovesse rilevare l'infondatezza di merito dell'impugnazione, dovesse dichiarane con ordinanza l'inammissibilità, così spogliandosi del gravame
La norma è stata riscritta, ritenendosi tuttavia opportuna la conservazione di una previsione che renda manifesta l'esistenza di un “filtro” o comunque di una forma di decisione accelerata e semplificata, estendendone l'applicazione, stante l'identità di ratio, agli appelli manifestamente infondati e a quelli inammissibili.
Orbene nella specie non si è ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 348 bis comma 1 cpc, atteso che l'appello proposto non risultava né inammissibile né manifestamente infondato, avendo l'appellante articolato i motivi di gravame individuando le argomentazioni in fatto ed in diritto in forza delle quali la sentenza resa dal G.d.P. andava a suo dire riformata.
Ciò premesso l'appello è infondato e va rigettato nei termini che seguono.
L'appellante lamenta in primo luogo che il Giudice di Pace di Catania ha errato nella misura in cui non ha riconosciuto all'attrice il diritto alla compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 reg. Ce n°261 del 2004, poiché il vettore aereo avrebbe dimostrato la sussistenza di una circostanza eccezionale quale le avverse condizioni metereologiche che avrebbero imperversato sull'aeroporto di Catania in data
10.01.2023, peraltro nel momento in cui doveva atterrare il volo immediatamente precedente a quello oggetto di causa, operato però con lo stesso velivolo.
La decisione del Giudice di Pace appare condivisibile .
Infatti, la richiesta attorea va risolta alla luce dell'applicazione del Regolamento Comunitario n.
261/2004/CE che, all'art. 5 comma 3 e 4 prescrive che sia onere della Compagnia aerea dimostrare che pagina 4 di 8 il ritardo del volo sia dovuto a circostanze eccezionali e che queste siano inevitabili, anche adottando tutte le misure del caso.
Sulla Compagnia, dunque, grava una presunzione di responsabilità per i disagi causati ai passeggeri, dalla quale potrà liberarsi provando non solo l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento (ritardo del volo) e la circostanza eccezionale, ma altresì l'inevitabilità di quest'ultima.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nelle sentenze successive all'emissione del Reg. CE
261/2004, non ha mai fornito un elenco delle circostanze eccezionali idonee ad escludere la responsabilità delle Compagnie nei confronti dei passeggeri. Ha precisato, però, che esse debbano essere valutate caso per caso e collegate ad un evento che soddisfi due condizioni aggiuntive: - non sia inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo;
- sfugga all'effettivo controllo del vettore, per la sua natura od origine.
Dalle pronunce finora pubblicate, emerge tuttavia una casistica ben definita delle fattispecie definite
“inevitabili”: - le avverse condizioni meteorologiche che rendono impossibile il volo in sicurezza;
- i problemi di sicurezza del volo causati di fattori esterni (es: l'eruzione di un vulcano),-l'instabilità politica e -gli scioperi che si ripercuotono sull'attività del vettore aereo.
Nel caso di ritardo del volo per avverse condizioni metereologiche, la Compagnia aerea deve fornire al consumatore o all'organismo nazionale competente, a titolo gratuito, le prove della circostanza eccezionale indicata (ad es.: estratti di giornali di bordo o relazioni su eventi e/o documenti e dichiarazioni esterni), nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia di accesso ai documenti.
Inoltre, non occorre che debbano ritenersi eccezionali solo quelle condizioni meteo che comportino la chiusura dell'aeroporto.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la ha fornito, attraverso CP_1 la documentazione in atti, la prova incontestabile della circostanza eccezionale (forti raffiche di vento) che ha determinato il dirottamento a Brindisi del precedente volo FR4808 (tratta Venezia-Catania) e il conseguente ritardo del volo successivo FR4807 tratta Catania-Venezia (oggetto di causa), che avrebbe dovuto essere operato con lo stesso aeromobile, a causa della mancanza dell'aeromobile sullo scalo di partenza.
Ciò ha determinato l'esonero della propria responsabilità secondo quanto previsto ex Reg. n°261/2004.
La documentazione prodotta in primo grado dall'appellata infatti è sufficiente a dimostrare la circostanza eccezionale, secondo quanto chiarito anche dagli orientamenti interpretativi relativi al pagina 5 di 8 regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio forniti dalla Commissione
(2016/C 214/04).
Nella specie, si ritiene che – come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure – parte convenuta abbia adeguatamente provato la sussistenza di circostanze eccezionali, riconducibili a condizioni meteorologiche avverse, mediante il deposito dei seguenti documenti:
1) attestato dalla scheda dei voli tratte dal sito indipendente www.flightstats.com che testimonia il fatto che volo FR4808 precedente a quello oggetto di causa, era operato dal medesimo velivolo targato 9H-QCI;
2) registro voli da cui risulta il dirottamento del volo precedente a quello oggetto di causa CP_1 che ha inciso sul ritardo;
3) Schermata tratta dal sito internet www.wundergound.com, che nella fascia oraria ricompresa tra le 3:50 AM e le 5:50 AM riporta la dicitura “Fair/Windy”, ossia “Equo/Ventoso”; in tale fascia oraria, l'intensità del vento raggiungeva i 26 mph, corrispondenti a 41,84 km/h;
Dall'esame di tali documenti, si evince che in data 10.01.2023, nella fascia oraria ricompresa tra le 3:50
AM e le 5:50 AM, l'intensità del vento nella zona di Catania raggiungeva i 26 mph, corrispondenti a
41,84 km/h. Detta condizione metereologica impediva al volo immediatamente precedente (e segnatamente, il volo n. FR4808 Venezia–Catania, operato dal medesimo aeromobile del volo per cui è causa) di atterrare all'aeroporto di Catania, con dirottamento verso l'aeroporto di Brindisi. Tale circostanza si ripercuoteva sul successivo volo n. FR4807 per cui è causa, effettuato mediante il medesimo aeromobile, che decollava dall'aeroporto di Catania con un ritardo superiore a 3 ore.
I predetti documenti, seppur depositati da parte appellata – come era suo onere – non provengono dalla stessa ma da soggetti terzi e, pertanto, ben possono essere utilizzati alla luce del principio di atipicità dei mezzi di prova e del libero convincimento del Giudice.
A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto asserito dall'odierna appellante, il Giudice di Pace ha chiaramente motivato in ordine alla documentazione versata da parte convenuta, attestante il carattere imprevedibile ed inevitabile della causa del ritardo del volo aereo.
A ciò si aggiunga che appaiono irrilevanti le prove fornite da parte attrice circa la circostanza che altri voli siano atterrati regolarmente nella zona aeroportuale di Catania in data 10.01.2023, in quanto, ove sussista una situazione di emergenza – come nel caso di specie – spetta al vettore e, in particolare, al
Comandante, valutare discrezionalmente se sussistono o meno le condizioni, avendone la precipua pagina 6 di 8 responsabilità e dovendo garantire che l'atterraggio avvenga secondo gli standard minimi di sicurezza previsti.
Sul punto giova evidenziare che il Comandante, nella scelta di dirottare il volo, ha agito in forza dei poteri previsti dal Codice della Navigazione al fine di garantire la sicurezza del volo, dei passeggeri e del carico, ai sensi dell'art.893 Cod.nav.
Da rigettare sono le ulteriori doglianze di parte appellante sulla sequenzialità dei voli- riconosciuta, approvata e condivisa anche dalla giurisprudenza, sulle misure adottate dalla compagnia per evitare la cancellazione del volo in oggetto.
Sovviene da ultimo il Tribunale di Bergamo, sentenza n. 1774 del 7.09.2023, che statuisce: “Non è invece rilevante, come correttamente evidenziato dal Giudice di Pace, il fatto che all'ora della partenza programmata del volo FR2086 la nebbia si fosse diradata, non essendo ragionevole sotto il profilo economico ipotizzare a carico della compagnia aerea l'onere di garantire la disponibilità di un aeromobile sostitutivo presso lo scalo di partenza per far fronte a eventuali imprevisti”.
Sono da ritenere infondate anche le osservazioni fatte da parte appellante riguardo il fatto che altri voli, nella medesima fascia oraria, hanno evitato la cancellazione e /o ritardo, poiché decollavano o atterravano in orario.
Parte appellante non ha alcuna competenza tecnica per contestare la scelta insindacabile del
Comandante di atterrare in altro luogo per ragioni di sicurezza. La giurisprudenza ha più volte ribadito il concetto che: “A nulla rileva che altri voli siano decollati (anche se in verità risulta dalla documentazione agli atti che altri voli Alitalia non sono decollati e che altri voli hanno subito ritardi) dovendosi valutare esclusivamente l'idoneità dell'evento verificatosi ad incidere sulla esigibilità della prestazione da parte del vettore aereo” (sentenza Tribunale di Trapani n. 977 del 22.10.2019).
Pertanto, per effetto di quanto sopra, la circostanza eccezionale esimente la responsabilità della
Compagnia aerea si ritiene essere pienamente dimostrata ed è di per sé impeditiva del diritto a compensazione pecuniaria.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato integralmente e la sentenza impugnata confermata in ogni sua parte.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 37/2018, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
pagina 7 di 8 Si ritengono altresì sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1- quater D.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1946/2024
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza n.135/2024 emessa dal Giudice di Pace di Catania il 22.01.2024.
-CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 450,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
-CONDANNA parte appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.p.r. 115/2002.
Catania, il 2 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Vera Marletta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1946/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIA LABICANA, 31 00184 Parte_1 C.F._1
ROMA; rappresentato e difeso dall'avv. LA TEANA DOMENICO giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo telematico;
rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avv. CLAIRE KELLY e dall'avv. LAURETTA PIETRO giusta procura in atti.
APPELLATA
Rimessa in decisione all'udienza del 22.09.2025 sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 il Tribunale di Catania, la compagnia aerea , in persona del legale rappresentante p.t., per CP_1 ottenere la riforma della sentenza n° 135/2024 del 22.01.2024, con la quale il Giudice di Pace di
Catania, definendo il giudizio iscritto al n. R.G. 3028/2023, rigettava la domanda proposta dall'odierna appellante nei confronti di e accoglieva l'eccezione avversa in termini di sussistenza di CP_1 una circostanza eccezionale, negando la responsabilità vettoriale in ordine al ritardo del volo FR4807
Catania- Venezia, del 10.01.2023, compensando tra le parti le spese processuali.
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nella valutazione delle circostanze eccezionali ex Reg.Ce n. 261/2004, nell'esame delle prove documentali fornite dalle parti, nonché avesse omesso l'esame di fatti e documenti decisivi prodotti da parte attrice, con particolare riferimento all'elenco dei voli atterrati nella giornata del
10.01.2023.
Deduceva, altresì, l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza sull'an debeatur, evidenziando la genericità e l'assenza di prove a supporto delle contestazioni formulate dalla controparte.
Pertanto chiedeva a questo Giudice di: “ in riforma della sentenza n.135/2024 del 22/01/2024 del
Giudice di Pace di Catania e sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale reso sia da codesto Tribunale (vedasi sentenze allegate) che dal – ogni diversa e Controparte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertato l'inadempimento dell'odierna parte appellata per tutti i fatti e le ragioni esposte in narrativa, condannare la stessa parte appellata al pagamento in favore dell'odierna parte attrice – a titolo di compensazione pecuniaria – della somma quantificata in narrativa pari ad € 250,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA, del doppio grado di giudizio. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.”
L'appellata si costitutiva in giudizio contestando gli assunti attori perché infondati in fatto e in diritto.
In particolare, preliminarmente, eccepiva la violazione degli artt. 3,5 e 6 del D.M. n.110/2023, l'omessa dichiarazione di valore della causa e conseguente applicazione dell'art. 13, comma 6, del D.P.R.
115/2022, l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis comma 1 cpc. Nel merito, riteneva l'appellata di aver fornito la piena prova liberatoria della circostanza eccezionale che aveva determinato il ritardo del volo e di aver fornito l'assistenza dovuta, andando così esente da qualsiasi responsabilità.
pagina 2 di 8 Concludeva chiedendo a questo Giudice di : “ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e conclusione, così provvedere: In via preliminare: Accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c.; Nel merito: Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto e per l'effetto rigettarlo, confermando la sentenza n.
135/2024 del Giudice di Pace di Catania.
B. Condannare la odierna appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, come per legge, anche in considerazione della manifesta violazione da parte della stessa dell'art. 3 del D.M. 110/2023;
C. Condannare la odierna appellante al pagamento del contributo unificato appartenente allo scaglione più alto (superiore a 520.000 euro), ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 115/2002.”
All'udienza dell'12.06.2024, le parti insistevano in atti e il G.I. dava mandato alla Cancelleria di acquisire il fascicolo di primo grado e rinviava all'udienza del 30.09.2024.
Acquisito in atti il fascicolo d'ufficio di primo grado la causa veniva quindi rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 22.09.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 cpc.
Indi all'udienza del 22.09.2025, sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti, il G.I. rimetteva la causa in decisione.
Nei fatti, giova premettere che, l'appellante aveva citato, innanzi al Gdp di Catania la società CP_1
a seguito del ritardo del volo FR4807 del 10 gennaio 2023- tratta Catania (CTA)- Venezia(VCE)
[...]
a causa delle avverse condizioni metereologiche presenti sull'aeroporto di Catania, lamentando un ritardo aereo superiore alle tre ore. A tal fine chiedeva di aver riconosciuta la compensazione pecuniaria di € 250,00 ex art 7 Regolamento Comunitario 261/04.
In primo grado, la , si costituiva in giudizio, contestando in toto la pretesa attorea ed CP_1 eccependo la circostanza eccezionale del maltempo che aveva costretto il velivolo targato 9H-QCI, che avrebbe dovuto operare il volo, a dirottare su Brindisi il volo immediatamente precedente a quello oggetto di causa (FR4808 tratta Venezia-Catania) a causa delle forti raffiche di vento presenti sull'aerodromo di Catania al momento dell'avvicinamento del velivolo.
Orbene il Giudice di prime cure statuiva: “- rigetta la domanda proposta da nei Parte_1 confronti della poiché infondata;
spese compensate”. CP_1
In primo luogo, va rigettata la doglianza dell'appellata sull'inammissibilità dell'appello proposto ex art. 348 bis comma 1 cpc, che prevede che “Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o pagina 3 di 8 manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350 bis.”
Invero il testo ante Riforma Cartabia di questa norma, come introdotta dalla lettera a) del comma 1, dell'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 (c.d. decreto sviluppo), prevedeva un filtro di inammissibilità dell'appello, il quale si realizzava sulla base di una prognosi rimessa alla discrezionalità dello stesso giudice del gravame, e basata sulla ragionevole fondatezza dell'impugnazione (il primo comma diceva, infatti, che l'impugnazione è inammissibile “quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”).
Veniva, dunque, introdotto nel processo civile uno schema fondato su una selezione preventiva delle impugnazioni meritevoli di trattazione. Per tale ragione si era previsto che se il giudice dovesse rilevare l'infondatezza di merito dell'impugnazione, dovesse dichiarane con ordinanza l'inammissibilità, così spogliandosi del gravame
La norma è stata riscritta, ritenendosi tuttavia opportuna la conservazione di una previsione che renda manifesta l'esistenza di un “filtro” o comunque di una forma di decisione accelerata e semplificata, estendendone l'applicazione, stante l'identità di ratio, agli appelli manifestamente infondati e a quelli inammissibili.
Orbene nella specie non si è ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 348 bis comma 1 cpc, atteso che l'appello proposto non risultava né inammissibile né manifestamente infondato, avendo l'appellante articolato i motivi di gravame individuando le argomentazioni in fatto ed in diritto in forza delle quali la sentenza resa dal G.d.P. andava a suo dire riformata.
Ciò premesso l'appello è infondato e va rigettato nei termini che seguono.
L'appellante lamenta in primo luogo che il Giudice di Pace di Catania ha errato nella misura in cui non ha riconosciuto all'attrice il diritto alla compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 reg. Ce n°261 del 2004, poiché il vettore aereo avrebbe dimostrato la sussistenza di una circostanza eccezionale quale le avverse condizioni metereologiche che avrebbero imperversato sull'aeroporto di Catania in data
10.01.2023, peraltro nel momento in cui doveva atterrare il volo immediatamente precedente a quello oggetto di causa, operato però con lo stesso velivolo.
La decisione del Giudice di Pace appare condivisibile .
Infatti, la richiesta attorea va risolta alla luce dell'applicazione del Regolamento Comunitario n.
261/2004/CE che, all'art. 5 comma 3 e 4 prescrive che sia onere della Compagnia aerea dimostrare che pagina 4 di 8 il ritardo del volo sia dovuto a circostanze eccezionali e che queste siano inevitabili, anche adottando tutte le misure del caso.
Sulla Compagnia, dunque, grava una presunzione di responsabilità per i disagi causati ai passeggeri, dalla quale potrà liberarsi provando non solo l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento (ritardo del volo) e la circostanza eccezionale, ma altresì l'inevitabilità di quest'ultima.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nelle sentenze successive all'emissione del Reg. CE
261/2004, non ha mai fornito un elenco delle circostanze eccezionali idonee ad escludere la responsabilità delle Compagnie nei confronti dei passeggeri. Ha precisato, però, che esse debbano essere valutate caso per caso e collegate ad un evento che soddisfi due condizioni aggiuntive: - non sia inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo;
- sfugga all'effettivo controllo del vettore, per la sua natura od origine.
Dalle pronunce finora pubblicate, emerge tuttavia una casistica ben definita delle fattispecie definite
“inevitabili”: - le avverse condizioni meteorologiche che rendono impossibile il volo in sicurezza;
- i problemi di sicurezza del volo causati di fattori esterni (es: l'eruzione di un vulcano),-l'instabilità politica e -gli scioperi che si ripercuotono sull'attività del vettore aereo.
Nel caso di ritardo del volo per avverse condizioni metereologiche, la Compagnia aerea deve fornire al consumatore o all'organismo nazionale competente, a titolo gratuito, le prove della circostanza eccezionale indicata (ad es.: estratti di giornali di bordo o relazioni su eventi e/o documenti e dichiarazioni esterni), nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia di accesso ai documenti.
Inoltre, non occorre che debbano ritenersi eccezionali solo quelle condizioni meteo che comportino la chiusura dell'aeroporto.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la ha fornito, attraverso CP_1 la documentazione in atti, la prova incontestabile della circostanza eccezionale (forti raffiche di vento) che ha determinato il dirottamento a Brindisi del precedente volo FR4808 (tratta Venezia-Catania) e il conseguente ritardo del volo successivo FR4807 tratta Catania-Venezia (oggetto di causa), che avrebbe dovuto essere operato con lo stesso aeromobile, a causa della mancanza dell'aeromobile sullo scalo di partenza.
Ciò ha determinato l'esonero della propria responsabilità secondo quanto previsto ex Reg. n°261/2004.
La documentazione prodotta in primo grado dall'appellata infatti è sufficiente a dimostrare la circostanza eccezionale, secondo quanto chiarito anche dagli orientamenti interpretativi relativi al pagina 5 di 8 regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio forniti dalla Commissione
(2016/C 214/04).
Nella specie, si ritiene che – come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure – parte convenuta abbia adeguatamente provato la sussistenza di circostanze eccezionali, riconducibili a condizioni meteorologiche avverse, mediante il deposito dei seguenti documenti:
1) attestato dalla scheda dei voli tratte dal sito indipendente www.flightstats.com che testimonia il fatto che volo FR4808 precedente a quello oggetto di causa, era operato dal medesimo velivolo targato 9H-QCI;
2) registro voli da cui risulta il dirottamento del volo precedente a quello oggetto di causa CP_1 che ha inciso sul ritardo;
3) Schermata tratta dal sito internet www.wundergound.com, che nella fascia oraria ricompresa tra le 3:50 AM e le 5:50 AM riporta la dicitura “Fair/Windy”, ossia “Equo/Ventoso”; in tale fascia oraria, l'intensità del vento raggiungeva i 26 mph, corrispondenti a 41,84 km/h;
Dall'esame di tali documenti, si evince che in data 10.01.2023, nella fascia oraria ricompresa tra le 3:50
AM e le 5:50 AM, l'intensità del vento nella zona di Catania raggiungeva i 26 mph, corrispondenti a
41,84 km/h. Detta condizione metereologica impediva al volo immediatamente precedente (e segnatamente, il volo n. FR4808 Venezia–Catania, operato dal medesimo aeromobile del volo per cui è causa) di atterrare all'aeroporto di Catania, con dirottamento verso l'aeroporto di Brindisi. Tale circostanza si ripercuoteva sul successivo volo n. FR4807 per cui è causa, effettuato mediante il medesimo aeromobile, che decollava dall'aeroporto di Catania con un ritardo superiore a 3 ore.
I predetti documenti, seppur depositati da parte appellata – come era suo onere – non provengono dalla stessa ma da soggetti terzi e, pertanto, ben possono essere utilizzati alla luce del principio di atipicità dei mezzi di prova e del libero convincimento del Giudice.
A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto asserito dall'odierna appellante, il Giudice di Pace ha chiaramente motivato in ordine alla documentazione versata da parte convenuta, attestante il carattere imprevedibile ed inevitabile della causa del ritardo del volo aereo.
A ciò si aggiunga che appaiono irrilevanti le prove fornite da parte attrice circa la circostanza che altri voli siano atterrati regolarmente nella zona aeroportuale di Catania in data 10.01.2023, in quanto, ove sussista una situazione di emergenza – come nel caso di specie – spetta al vettore e, in particolare, al
Comandante, valutare discrezionalmente se sussistono o meno le condizioni, avendone la precipua pagina 6 di 8 responsabilità e dovendo garantire che l'atterraggio avvenga secondo gli standard minimi di sicurezza previsti.
Sul punto giova evidenziare che il Comandante, nella scelta di dirottare il volo, ha agito in forza dei poteri previsti dal Codice della Navigazione al fine di garantire la sicurezza del volo, dei passeggeri e del carico, ai sensi dell'art.893 Cod.nav.
Da rigettare sono le ulteriori doglianze di parte appellante sulla sequenzialità dei voli- riconosciuta, approvata e condivisa anche dalla giurisprudenza, sulle misure adottate dalla compagnia per evitare la cancellazione del volo in oggetto.
Sovviene da ultimo il Tribunale di Bergamo, sentenza n. 1774 del 7.09.2023, che statuisce: “Non è invece rilevante, come correttamente evidenziato dal Giudice di Pace, il fatto che all'ora della partenza programmata del volo FR2086 la nebbia si fosse diradata, non essendo ragionevole sotto il profilo economico ipotizzare a carico della compagnia aerea l'onere di garantire la disponibilità di un aeromobile sostitutivo presso lo scalo di partenza per far fronte a eventuali imprevisti”.
Sono da ritenere infondate anche le osservazioni fatte da parte appellante riguardo il fatto che altri voli, nella medesima fascia oraria, hanno evitato la cancellazione e /o ritardo, poiché decollavano o atterravano in orario.
Parte appellante non ha alcuna competenza tecnica per contestare la scelta insindacabile del
Comandante di atterrare in altro luogo per ragioni di sicurezza. La giurisprudenza ha più volte ribadito il concetto che: “A nulla rileva che altri voli siano decollati (anche se in verità risulta dalla documentazione agli atti che altri voli Alitalia non sono decollati e che altri voli hanno subito ritardi) dovendosi valutare esclusivamente l'idoneità dell'evento verificatosi ad incidere sulla esigibilità della prestazione da parte del vettore aereo” (sentenza Tribunale di Trapani n. 977 del 22.10.2019).
Pertanto, per effetto di quanto sopra, la circostanza eccezionale esimente la responsabilità della
Compagnia aerea si ritiene essere pienamente dimostrata ed è di per sé impeditiva del diritto a compensazione pecuniaria.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato integralmente e la sentenza impugnata confermata in ogni sua parte.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 37/2018, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
pagina 7 di 8 Si ritengono altresì sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1- quater D.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1946/2024
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza n.135/2024 emessa dal Giudice di Pace di Catania il 22.01.2024.
-CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 450,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
-CONDANNA parte appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.p.r. 115/2002.
Catania, il 2 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Vera Marletta
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