TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 5177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5177 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa LL Di Maio, nella causa iscritta al N. 15690 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. DI GIORGI ANGELA
CONTRO
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. OLLA MARINA resistente –
Oggetto: Indebito Assistenziale
All'esito dell'udienza del 11.11.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta ha depositato nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Avente ad oggetto: Indebito Assistenziale mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente all' a titolo di CP_1 indebito e condanna l' alla restituzione delle eventuali CP_1 somme indebitamente trattenute.
Condanna altresì l' alla rifusione delle spese in favore del CP_1 ricorrente quantificate in € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e
CPA.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.10.2024, parte ricorrente, titolare della pensione n. 044-550207870038 cat INVCIV dal 1° febbraio 2020, trasformata, in data 01/05/2022 in pensione categoria VO n. 140518467, impugnava il provvedimento del 7 giugno 2024, con il quale l' gli comunicava che la CP_1 pensione a lui intestata cat. INVCIV n.044-550207870038 era stata trasformata in assegno sociale dal 1 maggio 2022, e che tale pensione era stata ricalcolata a decorrere dal 1 febbraio
2020, in ragione della titolarità di altra pensione, con conseguente maturazione di un indebito pari ad € 5.377,34 nonché la successiva comunicazione datata 20 agosto 2024, con la quale l' gli comunicava che sulla pensione cat. CP_1
INVCIV n. n.044-550207870038 aveva indebitamente ricevuto, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, la somma di €
5.377,34 in quanto ha riscosso rate di prestazione in misura superiore a quella spettante.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi non dovuta la somma di
€.5.377,34 richiesta dall' e conseguentemente dichiararsi CP_1 illegittime le trattenute operate ed operande dall' con CP_1 condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' CP_1 il quale contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, rappresentando la fondatezza della pretesa e rappresentando l'infondatezza della richiesta restitutoria alla luce del fatto che l' allo stato attuale non ha trattenuto CP_1 alcuna somma.
La causa, istruita solo documentalmente, disposta la trattazione scritta, accertato il deposito delle “note di trattazione scritta” è stata decisa all'esito dell'udienza del
11.11.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta.
Sulla questione dell'indebito assistenziale per superamento del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di
Cassazione (n. 12608/2020) ha affermato che " L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato" ( in senso conforme Cass. Sez. Lavoro n. 28771 del 09/11/2018).
Il principio generale di settore richiamato nelle più recenti pronunce muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
"alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).
Giova ricordare comunque che si tratta di un principio ormai consolidato.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione
(Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit.) che sia necessario il
"dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero CP_1 dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
Il citato D.L. n. 269 del 2003, art. 42, ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003. Mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano sospendere le CP_1 prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre
2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente, tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò conoscibili dall' CP_1 Nel caso de quo nessun dolo è attribuibile al ricorrente considerato che si tratta di prestazioni erogate dallo stesso
Istituto e, quindi dallo stesso conosciute.
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal ricorrente nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso appare certamente tutelabile. CP_2
Non solo ma pur volendo considerare il principio secondo cui le prestazioni di questo tipo vengono normalmente erogate
(sostanzialmente “anticipate”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente e necessariamente rinviata ad un momento successivo, rendendo così ripetibile la prestazione erogata (anticipata), e che “l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione del richiedente ed è conguagliato entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”, principio però, per i motivi suesposti da non condividere in questa circostanza, infatti la verifica effettuata dall'Istituto appare tardiva.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto.
Parte ricorrente non è tenuta alla restituzione delle somme richieste dall' che è tenuto invece a restituire quanto CP_1 indebitamente trattenuto.
Le spese di lite vanno poste a carico delle parte soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 11/11/2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta
Il GIUDICE ONORARIO
LL Di Maio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa LL Di Maio, nella causa iscritta al N. 15690 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. DI GIORGI ANGELA
CONTRO
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. OLLA MARINA resistente –
Oggetto: Indebito Assistenziale
All'esito dell'udienza del 11.11.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta ha depositato nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Avente ad oggetto: Indebito Assistenziale mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente all' a titolo di CP_1 indebito e condanna l' alla restituzione delle eventuali CP_1 somme indebitamente trattenute.
Condanna altresì l' alla rifusione delle spese in favore del CP_1 ricorrente quantificate in € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e
CPA.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.10.2024, parte ricorrente, titolare della pensione n. 044-550207870038 cat INVCIV dal 1° febbraio 2020, trasformata, in data 01/05/2022 in pensione categoria VO n. 140518467, impugnava il provvedimento del 7 giugno 2024, con il quale l' gli comunicava che la CP_1 pensione a lui intestata cat. INVCIV n.044-550207870038 era stata trasformata in assegno sociale dal 1 maggio 2022, e che tale pensione era stata ricalcolata a decorrere dal 1 febbraio
2020, in ragione della titolarità di altra pensione, con conseguente maturazione di un indebito pari ad € 5.377,34 nonché la successiva comunicazione datata 20 agosto 2024, con la quale l' gli comunicava che sulla pensione cat. CP_1
INVCIV n. n.044-550207870038 aveva indebitamente ricevuto, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, la somma di €
5.377,34 in quanto ha riscosso rate di prestazione in misura superiore a quella spettante.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi non dovuta la somma di
€.5.377,34 richiesta dall' e conseguentemente dichiararsi CP_1 illegittime le trattenute operate ed operande dall' con CP_1 condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' CP_1 il quale contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, rappresentando la fondatezza della pretesa e rappresentando l'infondatezza della richiesta restitutoria alla luce del fatto che l' allo stato attuale non ha trattenuto CP_1 alcuna somma.
La causa, istruita solo documentalmente, disposta la trattazione scritta, accertato il deposito delle “note di trattazione scritta” è stata decisa all'esito dell'udienza del
11.11.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta.
Sulla questione dell'indebito assistenziale per superamento del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di
Cassazione (n. 12608/2020) ha affermato che " L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato" ( in senso conforme Cass. Sez. Lavoro n. 28771 del 09/11/2018).
Il principio generale di settore richiamato nelle più recenti pronunce muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
"alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).
Giova ricordare comunque che si tratta di un principio ormai consolidato.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione
(Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit.) che sia necessario il
"dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero CP_1 dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
Il citato D.L. n. 269 del 2003, art. 42, ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003. Mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano sospendere le CP_1 prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre
2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente, tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò conoscibili dall' CP_1 Nel caso de quo nessun dolo è attribuibile al ricorrente considerato che si tratta di prestazioni erogate dallo stesso
Istituto e, quindi dallo stesso conosciute.
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal ricorrente nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso appare certamente tutelabile. CP_2
Non solo ma pur volendo considerare il principio secondo cui le prestazioni di questo tipo vengono normalmente erogate
(sostanzialmente “anticipate”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente e necessariamente rinviata ad un momento successivo, rendendo così ripetibile la prestazione erogata (anticipata), e che “l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione del richiedente ed è conguagliato entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”, principio però, per i motivi suesposti da non condividere in questa circostanza, infatti la verifica effettuata dall'Istituto appare tardiva.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto.
Parte ricorrente non è tenuta alla restituzione delle somme richieste dall' che è tenuto invece a restituire quanto CP_1 indebitamente trattenuto.
Le spese di lite vanno poste a carico delle parte soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 11/11/2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta
Il GIUDICE ONORARIO
LL Di Maio