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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 940/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
CO
PARTE RESISTENTE Oggi 18/02/2025, alle ore 09:28, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. MAIOCCHI EMILIO;
Parte_1 Per è presente l'avv. CARAVELLI CO in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta delega scritta che produce in giudizio. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 940/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MAIOCCHI Parte_1 C.F._1 io è el , in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), CO P.IVA_1 studio è e domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 11/12/2024, ha adito il Tribunale Parte_1 di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con CO
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il
[...] diritto della ricorrente alla corresponsione dal Fondo di Garanzia dell' dell'anticipazione della quota di TFR maturato CP_1 dalla ricorrente nel rapporto intercorso con la soc. RY PPS NC DI BE AL & C.
(e non versata al Fondo Pensione Complementare cui era stata destinata dalla ricorrente) nella misura di euro 6.321,93 lordi ovvero dell'altra maggiore o minore somma, per il medesimo titolo, accertata come dovuta a favore del ricorrente in corso di causa;
2) conseguentemente, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla ricorrente la CP_1 somma di euro 6.321,93 lordi ovvero l'altra maggiore o minore, accertata come dovuta dal Giudice in corso di causa;
oltre rivalutazione e interessi, come per legge, dall'1.7.2023 o dall'altra decorrenza accertata secondo legge in corso di causa – al saldo effettivo;
3) con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del difensore avv. Emilio Maiocchi che si dichiara antistatario”.
Si è ritualmente costituito in giudizio CO
, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva, ripercorrendo l'iter motivazionale
[...] della sentenza n. 8524/2023 della Corte di Cassazione, favorevole all' , contestando le avverse pretese CP_1 in quanto infondate, concludendo per il rigetto integrale della domanda.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del
1 dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso può essere accolto.
I seguenti fatti, rilevanti ai fini del decidere, risultano dai documenti prodotti da entrambe le parti e non sono contestati: - la liquidazione giudiziale della società RY POs s.n.c. di RB SS & C. dichiarata dal Tribunale di Lodi con sentenza del 04.04.2024 n. 29/2024 (doc. n. 1 ric.), presso cui la ricorrente aveva prestato attività di lavoro subordinato dal 22.02.2016 al 30.06.2023; - la domanda di ammissione al passivo della società in liquidazione giudiziale del 27.05.2024 (docc. n. 2 ric.; 3 res.); - la formazione dello stato passivo con l'ammissione con privilegio dei crediti a titolo di retribuzioni (pari ad € 7.558,00 lordi) e a titolo di TFR
(pari ad € 6.321,93 lordi), quota di TFR destinata al fondo di previdenza complementare Vera Vita s.p.a. ma CP_ non versata dal datore di lavoro (docc. n. 3 ric.; nn. 2 e 4 res.); - la domanda inoltrata alla sede di Lodi quale gestore del Fondo di Garanzia del 01.10.2024 volta alla percezione della quota di TFR destinata ma non versata al fondo di previdenza complementare (doc. n. 5 ric.); - la reiezione della domanda amministrativa della ricorrente con provvedimento del 08.10.2024, confermata dal Comitato Provinciale nella delibera del
26.11.2024 su ricorso amministrativo gerarchico della ricorrente (docc. nn. 9 ric.; 5 res.).
Tutto ciò chiarito, a fondamento del rigetto delle domande amministrative e delle argomentazioni esposte
CP_ nel presente giudizio, ripercorre la parte motiva della sentenza della Corte di Cassazione, n. 8524/2023, pubblicata in data 24.03.2023 prodotta in atti (doc. n. 7 fasc. res.), che, nel fornire un sunto della normativa in materia, conclude per l'insussistenza di spazi di intervento del Fondo di Garanzia ex lege 297/82, art. 21 perché la quota di TFR destinata al fondo di previdenza complementare avrebbe natura “contributiva”.
CP_ Secondo la tesi di la ricorrente avrebbe dovuto, piuttosto, presentare domanda di intervento del Fondo di previdenza complementare ex art. 5 d.lgs. n. 80/92 cui la quota di TFR non versata dal datore era destinata dietro sua indicazione.
CP_ menziona altresì la Circolare n. 23/2008, in particolare il paragrafo 4 lett. c), che ribadisce la tesi della natura contributiva della quota di TFR non versata: “la quota di TFR conferita al fondo che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato. Tale quota, pertanto, divenuta contribuzione alla previdenza complementare, non potrà più esser
CP_ richiesta al Fondo di garanzia per il TFR di cui all'art. 2 della L. 297/82” (doc. n. 6 fasc. pag. 3 di 9).
È opinione del giudicante che la tesi dell' debba essere rivista alla luce degli ultimi sviluppi CP_1 giurisprudenziali.
Un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, anch'esso menzionato da parte ricorrente (docc. nn. 10, 11, 12 ric.), delinea un differente principio, espresso dalla seguente massima e che può essere esteso al caso in esame: “il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di TFR maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo pensione complementare, comporta, stante la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva, posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 28/06/2023, n.
18477; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 18/03/2024, n. 7193; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 26/04/2024, n.
11198).
La soluzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo citata appare più convincente, per i motivi che si vanno ad esporre.
Secondo l'orientamento più recente, sul presupposto pacifico dell'assenza di una cessione del credito (non menzionata dalle parti e non emergente dall'atto di adesione, doc. n. 4 ric.), è altrettanto pacifico, perché non contestato, che la lavoratrice avesse destinato la quota di TFR al fondo di previdenza complementare e che il datore di lavoro fosse rimasto inadempiente omettendo il versamento della quota al fondo.
Che non sia stata pattuita una cessione del credito, ancora, è documentato dall'atto di adesione, che configura piuttosto uno schema assimilabile alla delegazione di pagamento, laddove si fa riferimento alla disposizione di pagamento in favore della GN (pag. 3 di 10, sezione sulle modalità di pagamento del TFR al fondo).
La quota di TFR mantiene la sua natura “retributiva” proprio perché il datore di lavoro ne ha omesso il versamento al fondo di destinazione indicato dal lavoratore (Vera Vita s.p.a.) e dunque non gli è stata impressa – come sarebbe avvenuto se fosse stata versata- una differente natura “contributiva”.
Si tratta di un credito, comprovato dall'ammissione al passivo con privilegio del 10.07.2024 (doc. n. 3 ric. cit.), che, ad onta del mancato versamento, mantiene la sua natura retributiva e resta nel patrimonio del lavoratore, lo stesso vantandolo nei confronti del debitore/datore di lavoro RY POs s.n.c. di RB
SS & C. (sottoposto a procedura concorsuale); si tratta – seguendo l'orientamento più recente- di una retribuzione rimasta “accantonata” nell'impresa.
In sostanza, restando inadempiente alla delegazione, la società trattiene il TFR presso di sé e pertanto la retribuzione differita non corrisposta mantiene tale natura perché è solo al momento attuativo del vincolo di destinazione (e nella fase successiva di erogazione della prestazione da parte del fondo di previdenza), che le somme acquistano natura previdenziale, per effetto dell'adempimento del datore di lavoro. CP_ Consegue che resta un credito retributivo al TFR che il lavoratore ha diritto di azionare nei confronti di quale gestore del diverso Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR ex art. 2 della L. n. 297 del 29 maggio
1982 (fondo differente da quello previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 80/1992, che attiene all'omesso o parziale versamento dei contributi dovuti a fondi di previdenza complementare ed opera in diversa fattispecie come funzione integrativa della pensione), non esistendo una disposizione che lo obblighi a rivolgersi in modo
3 esclusivo al diverso Fondo di previdenza complementare cui ha aderito.
Al ricorrere nel caso in esame dei presupposti dell'art. 2 del d.lgs. n. 297/1982 (stato di insolvenza del datore di lavoro, omesso pagamento del TFR, stato passivo dichiarato esecutivo) e con detrazione delle somme eventualmente corrisposte, non si vede cosa possa ostacolare la lavoratrice (unica legittimata attiva a seguito dello scioglimento del rapporto di mandato in cui si esplica la delegazione di pagamento) dal rivolgersi ad CP_
quale gestore del Fondo di Garanzia.
In conclusione, l' resistente deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente CP_1 dell'importo di € 6.321,93 lordi a titolo di quota di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite devono essere compensate integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., a motivo della sussistenza di non univoci indirizzi giurisprudenziali (come del resto chiarito dalla stessa ricorrente) e per la novità della questione affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie il ricorso di e per l'effetto condanna a corrispondere alla ricorrente Parte_1 CP_1
l'importo di € 6.321,93 lordi, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal 01.07.2023 al saldo effettivo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il passaggio rilevante della motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 8524/2023 è il seguente: “può dunque affermarsi che l'intervento del fondo di garanzia previsto per la previdenza complementare dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 5, non opera con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma opera in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari;
ne deriva che le quote di trattamento di fine rapporto destinate al Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di TFR in relazione al quale sia configurabile l'intervento del Fondo di garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982”.
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TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
CO
PARTE RESISTENTE Oggi 18/02/2025, alle ore 09:28, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. MAIOCCHI EMILIO;
Parte_1 Per è presente l'avv. CARAVELLI CO in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta delega scritta che produce in giudizio. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 940/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MAIOCCHI Parte_1 C.F._1 io è el , in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), CO P.IVA_1 studio è e domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 11/12/2024, ha adito il Tribunale Parte_1 di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con CO
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il
[...] diritto della ricorrente alla corresponsione dal Fondo di Garanzia dell' dell'anticipazione della quota di TFR maturato CP_1 dalla ricorrente nel rapporto intercorso con la soc. RY PPS NC DI BE AL & C.
(e non versata al Fondo Pensione Complementare cui era stata destinata dalla ricorrente) nella misura di euro 6.321,93 lordi ovvero dell'altra maggiore o minore somma, per il medesimo titolo, accertata come dovuta a favore del ricorrente in corso di causa;
2) conseguentemente, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla ricorrente la CP_1 somma di euro 6.321,93 lordi ovvero l'altra maggiore o minore, accertata come dovuta dal Giudice in corso di causa;
oltre rivalutazione e interessi, come per legge, dall'1.7.2023 o dall'altra decorrenza accertata secondo legge in corso di causa – al saldo effettivo;
3) con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del difensore avv. Emilio Maiocchi che si dichiara antistatario”.
Si è ritualmente costituito in giudizio CO
, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva, ripercorrendo l'iter motivazionale
[...] della sentenza n. 8524/2023 della Corte di Cassazione, favorevole all' , contestando le avverse pretese CP_1 in quanto infondate, concludendo per il rigetto integrale della domanda.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del
1 dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso può essere accolto.
I seguenti fatti, rilevanti ai fini del decidere, risultano dai documenti prodotti da entrambe le parti e non sono contestati: - la liquidazione giudiziale della società RY POs s.n.c. di RB SS & C. dichiarata dal Tribunale di Lodi con sentenza del 04.04.2024 n. 29/2024 (doc. n. 1 ric.), presso cui la ricorrente aveva prestato attività di lavoro subordinato dal 22.02.2016 al 30.06.2023; - la domanda di ammissione al passivo della società in liquidazione giudiziale del 27.05.2024 (docc. n. 2 ric.; 3 res.); - la formazione dello stato passivo con l'ammissione con privilegio dei crediti a titolo di retribuzioni (pari ad € 7.558,00 lordi) e a titolo di TFR
(pari ad € 6.321,93 lordi), quota di TFR destinata al fondo di previdenza complementare Vera Vita s.p.a. ma CP_ non versata dal datore di lavoro (docc. n. 3 ric.; nn. 2 e 4 res.); - la domanda inoltrata alla sede di Lodi quale gestore del Fondo di Garanzia del 01.10.2024 volta alla percezione della quota di TFR destinata ma non versata al fondo di previdenza complementare (doc. n. 5 ric.); - la reiezione della domanda amministrativa della ricorrente con provvedimento del 08.10.2024, confermata dal Comitato Provinciale nella delibera del
26.11.2024 su ricorso amministrativo gerarchico della ricorrente (docc. nn. 9 ric.; 5 res.).
Tutto ciò chiarito, a fondamento del rigetto delle domande amministrative e delle argomentazioni esposte
CP_ nel presente giudizio, ripercorre la parte motiva della sentenza della Corte di Cassazione, n. 8524/2023, pubblicata in data 24.03.2023 prodotta in atti (doc. n. 7 fasc. res.), che, nel fornire un sunto della normativa in materia, conclude per l'insussistenza di spazi di intervento del Fondo di Garanzia ex lege 297/82, art. 21 perché la quota di TFR destinata al fondo di previdenza complementare avrebbe natura “contributiva”.
CP_ Secondo la tesi di la ricorrente avrebbe dovuto, piuttosto, presentare domanda di intervento del Fondo di previdenza complementare ex art. 5 d.lgs. n. 80/92 cui la quota di TFR non versata dal datore era destinata dietro sua indicazione.
CP_ menziona altresì la Circolare n. 23/2008, in particolare il paragrafo 4 lett. c), che ribadisce la tesi della natura contributiva della quota di TFR non versata: “la quota di TFR conferita al fondo che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato. Tale quota, pertanto, divenuta contribuzione alla previdenza complementare, non potrà più esser
CP_ richiesta al Fondo di garanzia per il TFR di cui all'art. 2 della L. 297/82” (doc. n. 6 fasc. pag. 3 di 9).
È opinione del giudicante che la tesi dell' debba essere rivista alla luce degli ultimi sviluppi CP_1 giurisprudenziali.
Un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, anch'esso menzionato da parte ricorrente (docc. nn. 10, 11, 12 ric.), delinea un differente principio, espresso dalla seguente massima e che può essere esteso al caso in esame: “il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di TFR maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo pensione complementare, comporta, stante la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva, posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 28/06/2023, n.
18477; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 18/03/2024, n. 7193; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 26/04/2024, n.
11198).
La soluzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo citata appare più convincente, per i motivi che si vanno ad esporre.
Secondo l'orientamento più recente, sul presupposto pacifico dell'assenza di una cessione del credito (non menzionata dalle parti e non emergente dall'atto di adesione, doc. n. 4 ric.), è altrettanto pacifico, perché non contestato, che la lavoratrice avesse destinato la quota di TFR al fondo di previdenza complementare e che il datore di lavoro fosse rimasto inadempiente omettendo il versamento della quota al fondo.
Che non sia stata pattuita una cessione del credito, ancora, è documentato dall'atto di adesione, che configura piuttosto uno schema assimilabile alla delegazione di pagamento, laddove si fa riferimento alla disposizione di pagamento in favore della GN (pag. 3 di 10, sezione sulle modalità di pagamento del TFR al fondo).
La quota di TFR mantiene la sua natura “retributiva” proprio perché il datore di lavoro ne ha omesso il versamento al fondo di destinazione indicato dal lavoratore (Vera Vita s.p.a.) e dunque non gli è stata impressa – come sarebbe avvenuto se fosse stata versata- una differente natura “contributiva”.
Si tratta di un credito, comprovato dall'ammissione al passivo con privilegio del 10.07.2024 (doc. n. 3 ric. cit.), che, ad onta del mancato versamento, mantiene la sua natura retributiva e resta nel patrimonio del lavoratore, lo stesso vantandolo nei confronti del debitore/datore di lavoro RY POs s.n.c. di RB
SS & C. (sottoposto a procedura concorsuale); si tratta – seguendo l'orientamento più recente- di una retribuzione rimasta “accantonata” nell'impresa.
In sostanza, restando inadempiente alla delegazione, la società trattiene il TFR presso di sé e pertanto la retribuzione differita non corrisposta mantiene tale natura perché è solo al momento attuativo del vincolo di destinazione (e nella fase successiva di erogazione della prestazione da parte del fondo di previdenza), che le somme acquistano natura previdenziale, per effetto dell'adempimento del datore di lavoro. CP_ Consegue che resta un credito retributivo al TFR che il lavoratore ha diritto di azionare nei confronti di quale gestore del diverso Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR ex art. 2 della L. n. 297 del 29 maggio
1982 (fondo differente da quello previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 80/1992, che attiene all'omesso o parziale versamento dei contributi dovuti a fondi di previdenza complementare ed opera in diversa fattispecie come funzione integrativa della pensione), non esistendo una disposizione che lo obblighi a rivolgersi in modo
3 esclusivo al diverso Fondo di previdenza complementare cui ha aderito.
Al ricorrere nel caso in esame dei presupposti dell'art. 2 del d.lgs. n. 297/1982 (stato di insolvenza del datore di lavoro, omesso pagamento del TFR, stato passivo dichiarato esecutivo) e con detrazione delle somme eventualmente corrisposte, non si vede cosa possa ostacolare la lavoratrice (unica legittimata attiva a seguito dello scioglimento del rapporto di mandato in cui si esplica la delegazione di pagamento) dal rivolgersi ad CP_
quale gestore del Fondo di Garanzia.
In conclusione, l' resistente deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente CP_1 dell'importo di € 6.321,93 lordi a titolo di quota di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite devono essere compensate integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., a motivo della sussistenza di non univoci indirizzi giurisprudenziali (come del resto chiarito dalla stessa ricorrente) e per la novità della questione affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie il ricorso di e per l'effetto condanna a corrispondere alla ricorrente Parte_1 CP_1
l'importo di € 6.321,93 lordi, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal 01.07.2023 al saldo effettivo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il passaggio rilevante della motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 8524/2023 è il seguente: “può dunque affermarsi che l'intervento del fondo di garanzia previsto per la previdenza complementare dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 5, non opera con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma opera in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari;
ne deriva che le quote di trattamento di fine rapporto destinate al Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di TFR in relazione al quale sia configurabile l'intervento del Fondo di garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982”.
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