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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8011/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., all'udienza del 15.04.2025, nella causa iscritta al n.
8011/2021 r.g.a.c., vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Loffredo Ermenegildo, unitamente al quale elettivamente domicilia in VO di PO (NA), alla via Nazionale delle Puglie
Km. 35.900;
Attore
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in Controparte_1 C.F._2 virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Cerbone Nunzia, unitamente alla quale eletti- vamente domicilia in VO di PO (NA), al Vico Fontana n. 38;
Convenuta
NONCHE'
(c.f.: ); Controparte_2 C.F._3 CP_3
(c.f.: ; (c.f.:
[...] C.F._4 Controparte_4 [...]
), rappresentati e difesi, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._5
Cerbone Nunzia, unitamente alla quale elettivamente domiciliano in VO di Na- poli (NA), al Vico Fontana n. 38;
Convenuti
OGGETTO: Servitù.
CONCLUSIONI: come da conclusioni in atti.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. ha Parte_1
convenuto in giudizio La sig.ra con azione volta alla costituzione di Controparte_1
servitù coattiva di passaggio ed al risarcimento dei danni, in via subordinata all'accertamento dell'avvenuto acquisto della servitù per usucapione.
Nello specifico deduceva di essere “proprietario delle u.i. site in VO di PO
(NA), alla Via Ugo Foscolo n. 2 (già Via Iazzetta n. 33), poste al piano terra di un com-
plesso di tipo residenziale, di cui alla CTP a firma dell'ing. (in atti), così con- Per_1
traddistinte: - a1) locale deposito identificato al N.C.E.U. di VO di PO (NA)
al Foglio 14 – Particella 43 – Sub 101, cat C/2, classe 4, rendita €. 86,61 (in atti); - a2)
adiacente e pertinenziale giardino identificato al N.C.E.U. di VO di PO
(NA) al Foglio 14 – Particella 608, superficie 85 mq. (in atti); B) che, l'accesso alla proprietà dell'istante è assicurato da un passetto adiacente il fabbricato (corrente attra-
verso la particella 607, confinante e di proprietà convenuta), di cui all'unico vano pre-
sente all'immobile descritto, non avendo ulteriori accessi verso l'esterno; C) che, a far data Novembre 2020, l'accesso alla proprietà attorea risulta inibito dall'apposizione di un cancello metallico con relativo chiavistello che, rende pertanto la proprietà interclu-
sa così l'attore, patendo intollerabili limitazioni ai propri diritti di godimen-
to”. Deduceva di aver posseduto il predetto passaggio per oltre un trentennio, uti domi-
nus e che “l'impossibilità di accedere ovvero possedere il proprio bene ha provocato ul-
teriori e/o connesse, gravi problematiche all'attore, di cui alla missiva (in atti), relativa al preliminare di compravendita stipulato per l'u.i. interclusa e/o per cui v'è causa”.
Si è costituita la convenuta, unitamente ai comproprietari del bene su cui si è chiesto venisse costituta la servitù, i quali hanno negato radicalmente la circostanza del posses-
so uti dominus del passaggio attraverso la particella 607, asserendo che lo stesso avve-
2
niva sporadicamente e previa richiesta e consenso esplicito della;
deducevano CP_1
che la circostanza della interclusione era sconfessata dalla stessa perizia depositata da parte attrice in cui, a pagina 4, si dava atto dell'accesso al locale per il tramite della cor-
te comune. Hanno chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Nelle more del giudizio i beni in proprietà dell'attore sono stati venduti e la domanda è
proseguita per i soli aspetti risarcitori.
Sono state assegnati i termini di cui all'art 183 co 6 cpc e la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata alla presente udienza per la discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Va dichiarata improcedibile la domanda principale volta alla costituzione di una servitù
coattiva, per il venir meno, in corso di giudizio, della legittimazione di parte attrice. Del
resto, con memorie di primo termine, depositate in data 11/10/2023 parte attrice ha inte-
so proseguire per le sole poste risarcitorie.
Ed invero è pacifico che l'attore, il quale ha chiesto la costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore del proprio bene immobile [locale deposito identificato al N.C.E.U.
di VO di PO (NA) al Foglio 14 – Particella 43 – Sub 101, cat C/2, classe 4,
rendita €. 86,61 (in atti) con annesso giardino pertinenziale] ha dismesso il bene, ven-
dendolo a terzi.
Va in proposito considerato che il diritto alla costituzione di servitù coattiva è ricono-
sciuto di regola al proprietario del fondo destinato a diventare dominante, per il verifi-
carsi dei presupposti di fatto contemplati dalla singola norma di legge, nonché al titolare di diritto di enfiteusi, superficie o usufrutto su detto fondo;
solo eccezionalmente la le-
gittimazione attiva compete al titolare di diritto personale di godimento (art 1033, 1056,
1057 in materia, rispettivamente di acquedotto elettrodotto e passaggio di vie funicola-
ri); in tali ipotesi, tuttavia, il titolare della servitù coattiva sarà pur sempre il proprietario
3
del fondo dominante, giovando la stessa al conduttore solo indirettamente.
Nel caso di specie il sig. non risulta più proprietario del fondo di cui asserisce Pt_1
l'interclusione, né titolare di altro diritto reale né di godimento;
alcun dubbio può quindi sussistere in ordine alla perdita, nelle more del giudizio, della legittimazione attiva all'azione originariamente intentata.
In ogni caso, e ciò rileva anche per il regime di regolamentazione delle spese, è la stessa consulenza tecnica depositata da parte attrice a sconfessare il presupposto fattuale per l'ottenimento di una sentenza costitutiva di servitù di passaggio. Ed invero, nell'allegato
3 alla citazione, pagina 4 sub punto 3, è espressamente chiarito che l'accesso avviene tramite “una corte comune collegata alla strada pubblica (via Ugo Foscolo)”, che il fab-
bricato ha accesso pedonale e carrabile e che il locale deposito ha accesso pedonale dal giardino esclusivo.
La circostanza dell'interclusione del fondo è sconfessata, poi, dall'atto di compravendita
(all 1 alle memorie depositate da parte attrice in data 13/11/2023, Compravendita per
Notar del 28.09.2022) nel quale si dà atto, nella parte relativa al prezzo, che Persona_2
non il locale deposito, ma la sola area scoperta (giardino) pertinenziale è interclusa. Tut-
tavia, dalla consulenza depositata in atti si evince chiaramente che dal locale deposito si accede al giardino pertinenziale. Pertanto, accedendo al locale deposito risulta fruibile anche il giardino. È evidente, pertanto, che l'attore non intendeva assicurarsi l'unica via di accesso possibile, quanto piuttosto crearsi un nuovo, ulteriore, aggiuntivo e più co-
modo accesso.
Ancora, il preliminare (all. 4 alle memorie depositate da parte attrice in data
13/11/2023) con cui parte attrice intende provare la previsione di un prezzo maggiore di vendita, decurtato per la illegittima condotta dei convenuti, è datato 4/10/2021 e all'art
7, contiene dichiarazione dei promissari acquirenti di aver visionato i beni. A quella da-
4
ta, tuttavia. il bene dovrebbe essere già stato intercluso, atteso che, per stessa deduzione di parte attrice contenuta in citazione, è dal novembre 2020 che è stato apposto il can-
cello metallico ed inibito all'attore l'accesso alla proprietà, onde non si spiega come i promissari acquirenti abbiano potuto visionare l'immobile.
Per quanto riguarda, poi, la domanda risarcitoria va evidenziato che la stessa risulta del tutto infondata.
Essa, infatti, è formulata in via del tutto generica, non indicando né specificando i pre-
giudizi in concreto subiti. Ed invero gli attori fanno discendere le poste risarcitorie dal mero comportamento asseritamente lesivo, suggerendo pertanto la condanna ad un dan-
no in re ipsa, identificato con la mera lesione dell'interesse protetto.
Ed infatti questi sono i danni lamentati da parte attrice “l'impossibilità di accedere ovve-
ro possedere il proprio bene ha provocato ulteriori e/o connesse, gravi problematiche all'attore, di cui alla missiva (in atti), relativa al preliminare di compravendita”.
Orbene, va osservato in proposito che: “Nei giudizi risarcitori la domanda deve descri-
vere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 cod. proc. civ., non obbligano il giudice a prov-
vedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di cau-
sa” (Cass 13328/2015).
Ad ogni modo, anche a voler ritenere che il pregiudizio sia stato il mancato uso del bene e la perdita di occasione costituita dal preliminare va osservato, in via assorbente, che è
dalla stessa analisi dei documenti di causa, così come sopra analizzati, che si evince l'inconsistenza dell'assunto attoreo per il quale al sarebbe stato impedito il go- Pt_1
dimento del proprio bene.
Né può dirsi che la domanda risarcitoria possa fondarsi sulla lesione del godimento del
5
passaggio asseritamente acquisito per usucapione. La relativa questione, da vagliarsi so-
lo incidenter tantum in quanto la relativa domanda è stata abbandonata da parte attrice,
non risulta fondata, atteso che parte attrice ha inteso provarla mediate capitoli di inter-
rogatorio formale e testimonianza del tutto generici e valutativi (si riporta in proposito,
per maggiore chiarezza il testo del capitoli n.
2.6 e n 5.6: “Vero è che, il passaggio è sta-
to esercitato per oltre un trentennio (dall'istante e suoi familiari sino al Novembre 2020),
ininterrottamente e pacificamente, con animo domini e mediante opere visibili e permanenti, destinate all'esercizio della servitù di passaggio e tali da rendere l'esi-
stenza della predetta servitù manifesta a tutti”).
Nemmeno questa potrebbe fondarsi su un preteso inadempimento alla stipula di contrat-
to costitutivo di servitù che corrisponde al contenuto di quella che avrebbe potuto essere costituita coattivamente, atteso che il diritto alla costituzione di servitù coattiva non si identifica in un diritto di credito alla conclusione di una convenzione costitutiva di ser-
vitù a cui corrisponde un obbligo del proprietario del fondo destinato a divenire serven-
te, alla stregua di quanto avviene nel caso di contratto preliminare. Pertanto, è da esclu-
dersi che nel comportamento soggetto che si rifiuti di concludere un contratto di servitù
siano ravvisabili gli estremi di un inadempimento o di un illecito idonei a fondare ri-
chieste risarcitorie.
Per tali motivi la domanda va rigettata, con condanna di parte attrice alle spese di giudi-
zio; la relativa liquidazione avviene come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta tutte le domande;
6
• Condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1
e delle spese di lite che Controparte_2 Parte_2 Controparte_4
si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., all'udienza del 15.04.2025, nella causa iscritta al n.
8011/2021 r.g.a.c., vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Loffredo Ermenegildo, unitamente al quale elettivamente domicilia in VO di PO (NA), alla via Nazionale delle Puglie
Km. 35.900;
Attore
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in Controparte_1 C.F._2 virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Cerbone Nunzia, unitamente alla quale eletti- vamente domicilia in VO di PO (NA), al Vico Fontana n. 38;
Convenuta
NONCHE'
(c.f.: ); Controparte_2 C.F._3 CP_3
(c.f.: ; (c.f.:
[...] C.F._4 Controparte_4 [...]
), rappresentati e difesi, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._5
Cerbone Nunzia, unitamente alla quale elettivamente domiciliano in VO di Na- poli (NA), al Vico Fontana n. 38;
Convenuti
OGGETTO: Servitù.
CONCLUSIONI: come da conclusioni in atti.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. ha Parte_1
convenuto in giudizio La sig.ra con azione volta alla costituzione di Controparte_1
servitù coattiva di passaggio ed al risarcimento dei danni, in via subordinata all'accertamento dell'avvenuto acquisto della servitù per usucapione.
Nello specifico deduceva di essere “proprietario delle u.i. site in VO di PO
(NA), alla Via Ugo Foscolo n. 2 (già Via Iazzetta n. 33), poste al piano terra di un com-
plesso di tipo residenziale, di cui alla CTP a firma dell'ing. (in atti), così con- Per_1
traddistinte: - a1) locale deposito identificato al N.C.E.U. di VO di PO (NA)
al Foglio 14 – Particella 43 – Sub 101, cat C/2, classe 4, rendita €. 86,61 (in atti); - a2)
adiacente e pertinenziale giardino identificato al N.C.E.U. di VO di PO
(NA) al Foglio 14 – Particella 608, superficie 85 mq. (in atti); B) che, l'accesso alla proprietà dell'istante è assicurato da un passetto adiacente il fabbricato (corrente attra-
verso la particella 607, confinante e di proprietà convenuta), di cui all'unico vano pre-
sente all'immobile descritto, non avendo ulteriori accessi verso l'esterno; C) che, a far data Novembre 2020, l'accesso alla proprietà attorea risulta inibito dall'apposizione di un cancello metallico con relativo chiavistello che, rende pertanto la proprietà interclu-
sa così l'attore, patendo intollerabili limitazioni ai propri diritti di godimen-
to”. Deduceva di aver posseduto il predetto passaggio per oltre un trentennio, uti domi-
nus e che “l'impossibilità di accedere ovvero possedere il proprio bene ha provocato ul-
teriori e/o connesse, gravi problematiche all'attore, di cui alla missiva (in atti), relativa al preliminare di compravendita stipulato per l'u.i. interclusa e/o per cui v'è causa”.
Si è costituita la convenuta, unitamente ai comproprietari del bene su cui si è chiesto venisse costituta la servitù, i quali hanno negato radicalmente la circostanza del posses-
so uti dominus del passaggio attraverso la particella 607, asserendo che lo stesso avve-
2
niva sporadicamente e previa richiesta e consenso esplicito della;
deducevano CP_1
che la circostanza della interclusione era sconfessata dalla stessa perizia depositata da parte attrice in cui, a pagina 4, si dava atto dell'accesso al locale per il tramite della cor-
te comune. Hanno chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Nelle more del giudizio i beni in proprietà dell'attore sono stati venduti e la domanda è
proseguita per i soli aspetti risarcitori.
Sono state assegnati i termini di cui all'art 183 co 6 cpc e la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata alla presente udienza per la discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Va dichiarata improcedibile la domanda principale volta alla costituzione di una servitù
coattiva, per il venir meno, in corso di giudizio, della legittimazione di parte attrice. Del
resto, con memorie di primo termine, depositate in data 11/10/2023 parte attrice ha inte-
so proseguire per le sole poste risarcitorie.
Ed invero è pacifico che l'attore, il quale ha chiesto la costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore del proprio bene immobile [locale deposito identificato al N.C.E.U.
di VO di PO (NA) al Foglio 14 – Particella 43 – Sub 101, cat C/2, classe 4,
rendita €. 86,61 (in atti) con annesso giardino pertinenziale] ha dismesso il bene, ven-
dendolo a terzi.
Va in proposito considerato che il diritto alla costituzione di servitù coattiva è ricono-
sciuto di regola al proprietario del fondo destinato a diventare dominante, per il verifi-
carsi dei presupposti di fatto contemplati dalla singola norma di legge, nonché al titolare di diritto di enfiteusi, superficie o usufrutto su detto fondo;
solo eccezionalmente la le-
gittimazione attiva compete al titolare di diritto personale di godimento (art 1033, 1056,
1057 in materia, rispettivamente di acquedotto elettrodotto e passaggio di vie funicola-
ri); in tali ipotesi, tuttavia, il titolare della servitù coattiva sarà pur sempre il proprietario
3
del fondo dominante, giovando la stessa al conduttore solo indirettamente.
Nel caso di specie il sig. non risulta più proprietario del fondo di cui asserisce Pt_1
l'interclusione, né titolare di altro diritto reale né di godimento;
alcun dubbio può quindi sussistere in ordine alla perdita, nelle more del giudizio, della legittimazione attiva all'azione originariamente intentata.
In ogni caso, e ciò rileva anche per il regime di regolamentazione delle spese, è la stessa consulenza tecnica depositata da parte attrice a sconfessare il presupposto fattuale per l'ottenimento di una sentenza costitutiva di servitù di passaggio. Ed invero, nell'allegato
3 alla citazione, pagina 4 sub punto 3, è espressamente chiarito che l'accesso avviene tramite “una corte comune collegata alla strada pubblica (via Ugo Foscolo)”, che il fab-
bricato ha accesso pedonale e carrabile e che il locale deposito ha accesso pedonale dal giardino esclusivo.
La circostanza dell'interclusione del fondo è sconfessata, poi, dall'atto di compravendita
(all 1 alle memorie depositate da parte attrice in data 13/11/2023, Compravendita per
Notar del 28.09.2022) nel quale si dà atto, nella parte relativa al prezzo, che Persona_2
non il locale deposito, ma la sola area scoperta (giardino) pertinenziale è interclusa. Tut-
tavia, dalla consulenza depositata in atti si evince chiaramente che dal locale deposito si accede al giardino pertinenziale. Pertanto, accedendo al locale deposito risulta fruibile anche il giardino. È evidente, pertanto, che l'attore non intendeva assicurarsi l'unica via di accesso possibile, quanto piuttosto crearsi un nuovo, ulteriore, aggiuntivo e più co-
modo accesso.
Ancora, il preliminare (all. 4 alle memorie depositate da parte attrice in data
13/11/2023) con cui parte attrice intende provare la previsione di un prezzo maggiore di vendita, decurtato per la illegittima condotta dei convenuti, è datato 4/10/2021 e all'art
7, contiene dichiarazione dei promissari acquirenti di aver visionato i beni. A quella da-
4
ta, tuttavia. il bene dovrebbe essere già stato intercluso, atteso che, per stessa deduzione di parte attrice contenuta in citazione, è dal novembre 2020 che è stato apposto il can-
cello metallico ed inibito all'attore l'accesso alla proprietà, onde non si spiega come i promissari acquirenti abbiano potuto visionare l'immobile.
Per quanto riguarda, poi, la domanda risarcitoria va evidenziato che la stessa risulta del tutto infondata.
Essa, infatti, è formulata in via del tutto generica, non indicando né specificando i pre-
giudizi in concreto subiti. Ed invero gli attori fanno discendere le poste risarcitorie dal mero comportamento asseritamente lesivo, suggerendo pertanto la condanna ad un dan-
no in re ipsa, identificato con la mera lesione dell'interesse protetto.
Ed infatti questi sono i danni lamentati da parte attrice “l'impossibilità di accedere ovve-
ro possedere il proprio bene ha provocato ulteriori e/o connesse, gravi problematiche all'attore, di cui alla missiva (in atti), relativa al preliminare di compravendita”.
Orbene, va osservato in proposito che: “Nei giudizi risarcitori la domanda deve descri-
vere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 cod. proc. civ., non obbligano il giudice a prov-
vedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di cau-
sa” (Cass 13328/2015).
Ad ogni modo, anche a voler ritenere che il pregiudizio sia stato il mancato uso del bene e la perdita di occasione costituita dal preliminare va osservato, in via assorbente, che è
dalla stessa analisi dei documenti di causa, così come sopra analizzati, che si evince l'inconsistenza dell'assunto attoreo per il quale al sarebbe stato impedito il go- Pt_1
dimento del proprio bene.
Né può dirsi che la domanda risarcitoria possa fondarsi sulla lesione del godimento del
5
passaggio asseritamente acquisito per usucapione. La relativa questione, da vagliarsi so-
lo incidenter tantum in quanto la relativa domanda è stata abbandonata da parte attrice,
non risulta fondata, atteso che parte attrice ha inteso provarla mediate capitoli di inter-
rogatorio formale e testimonianza del tutto generici e valutativi (si riporta in proposito,
per maggiore chiarezza il testo del capitoli n.
2.6 e n 5.6: “Vero è che, il passaggio è sta-
to esercitato per oltre un trentennio (dall'istante e suoi familiari sino al Novembre 2020),
ininterrottamente e pacificamente, con animo domini e mediante opere visibili e permanenti, destinate all'esercizio della servitù di passaggio e tali da rendere l'esi-
stenza della predetta servitù manifesta a tutti”).
Nemmeno questa potrebbe fondarsi su un preteso inadempimento alla stipula di contrat-
to costitutivo di servitù che corrisponde al contenuto di quella che avrebbe potuto essere costituita coattivamente, atteso che il diritto alla costituzione di servitù coattiva non si identifica in un diritto di credito alla conclusione di una convenzione costitutiva di ser-
vitù a cui corrisponde un obbligo del proprietario del fondo destinato a divenire serven-
te, alla stregua di quanto avviene nel caso di contratto preliminare. Pertanto, è da esclu-
dersi che nel comportamento soggetto che si rifiuti di concludere un contratto di servitù
siano ravvisabili gli estremi di un inadempimento o di un illecito idonei a fondare ri-
chieste risarcitorie.
Per tali motivi la domanda va rigettata, con condanna di parte attrice alle spese di giudi-
zio; la relativa liquidazione avviene come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta tutte le domande;
6
• Condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1
e delle spese di lite che Controparte_2 Parte_2 Controparte_4
si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
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