Articolo 10 della Legge 15 gennaio 1991, n. 14
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 febbraio 1991
Art. 10. 1. L'articolo 154 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 154. - 1. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti e sulle indennita' di trasferta per gli atti o per le commissioni da loro compiuti.
2. Eguale tassa e' dovuta dalle parti sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennita' di trasferta, per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza.
3. La tassa del 10 per cento di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche da bollo del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalita' stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sull'imposta di bollo.
4. Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazioni di originale, l'applicazione delle marche e' fatta sulla matrice dell'apposito bollettario.
5. In relazione a particolari esigenze di servizio e' in facolta' del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento sia effettuato direttamente all'ufficio del registro.
6. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, e' punito con l'ammenda disciplinare".
Entrata in vigore il 1 febbraio 1991
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