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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/10/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1713 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Teresa Ciotti
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
Resistente contumace con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 23.4.2024, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in Romania – Municipio di SIBIU – in data Controparte_1
21.02.1997 (trascritto allo Stato Civile del Comune di Latina alla parte II, atto n. 60, dell'anno
2024) e che dal matrimonio non erano nati figli - chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al marito, ponendo a carico di quest'ultimo un assegno per il mantenimento per la moglie dell'importo mensile di euro 700,00.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: il matrimonio era entrato in crisi a causa del comportamento del marito che aveva anche intrapreso una relazione extraconiugale;
i coniugi, nel corso del matrimonio, avevano aveva stabilito la propria residenza in Latina;
la ricorrente non aveva mai espletato attività lavorativa e attualmente era costretta a vivere con l'aiuto economico della figlia (avuta da una precedente relazione) e del marito che le corrispondeva la somma mensile di circa € 400,00 mensili, pur percependo, lo stesso, una retribuzione di circa € 2.000,00 mensili derivante dall'attività di autotrasportatore.
All'esito della prima udienza del 15/10/2024, dichiarata la contumacia del resistente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, il Giudice istruttore, in via provvisoria ed urgente ex art. 473 bis.22 c.p.c., autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del resistente il versamento della somma mensile di euro 450,00, oltre ISTAT, indice F.O.I. a titolo di assegno di mantenimento della moglie, da corrispondere alla ricorrente il cinque di ogni mese.
All'udienza del 17.09.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo in data 10.09.2025) – sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*************
È utile premettere che la cognizione del presente giudizio di separazione, relativo ad un matrimonio contratto all'estero appartiene al giudice italiano, atteso che i coniugi hanno, entrambi, la residenza in Italia (cfr. certificazioni anagrafiche agli atti), ai sensi dell'art. 3 lett. a)
n. 1, del Regolamento UE n. 1111/19. Inoltre, la legge applicabile, in assenza di un accordo tra le parti (articolo 5 Reg. 1259/2010, c.d. Roma III), è quella italiana, proprio in virtù del criterio di collocamento costituito dal luogo di residenza abituale dei coniugi (art. 8 del citato regolamento).
Sulla domanda di separazione
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
2 L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, le allegazioni della ricorrente, il comportamento del resistente rimasto contumace, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sulla domanda di addebito
Nulla deve statuirsi in riferimento alla domanda di addebito della separazione spiegata dalla ricorrente avendo la parte espressamente rinunciato alla stessa in sede di precisazione delle conclusioni.
Sul mantenimento della moglie
Per quanto concerne la richiesta di mantenimento in favore della moglie, deve preliminarmente osservarsi che, in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156 c.c., questo spetta al coniuge che non
è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Segnatamente, il coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, ha il diritto di
3 ricevere dall' altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione. La Corte di legittimità ha inoltre chiarito che, al fine della determinazione del
"quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno
2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).
Ebbene, con riferimento alle situazioni reddituali ed economiche delle parti, nel corso del giudizio è emerso quanto segue.
La ricorrente ha dedotto di non aver mai svolto attività lavorativa, essendosi sempre dedicata, sin dal momento delle nozze, avvenute nel 1997, alla gestione del ménage familiare ed all'accudimento dei figli del marito. Ha, inoltre, rappresentato che il marito ha svolto l'attività lavorativa di autotrasportatore con stipendio mensile di circa € 2.000,00 (circostanza che trova sostanziale riscontro negli estratti di conto corrente dell'anno 2020 depositati unitamente al ricorso).
La infine, ha rappresentato di essere sostenuta economicamente dalla figlia, nata da Pt_1 precedente matrimonio, presso la quale la ricorrente si è stabilita, oltre che dal marito con l'importo mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento.
Tenuto conto di quanto esposto, deve ritenersi che sussista un divario reddituale ed economico tra le parti e che la ricorrente non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere il tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione.
Pertanto, valutate le situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, tenuto conto dell'età della ricorrente (75 anni) e della durata del matrimonio (quasi 30 anni), il Collegio reputa equo porre a carico del resistente un assegno per il mantenimento della moglie, nell'ammontare già individuato con i provvedimenti provvisori ed urgenti (euro 450,00 mensili), oltre rivalutazione come per legge.
Sulle spese di lite
4 In considerazione della natura del giudizio e della mancata opposizione del resistente che ha agevolato la celere definizione del giudizio, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi, in atti generalizzati, che hanno contratto matrimonio in Sibiu (Romania) in data 21.02.1997 (con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Latina, atto n. 60, P. II, Serie C dell'anno 2024);
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere ad a titolo Controparte_1 Parte_1 di mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 450,00 mensili, oltre rivalutazione come per legge;
COMPENSA le spese di lite;
MANDA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Latina, 29.09.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1713 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Teresa Ciotti
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
Resistente contumace con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 23.4.2024, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in Romania – Municipio di SIBIU – in data Controparte_1
21.02.1997 (trascritto allo Stato Civile del Comune di Latina alla parte II, atto n. 60, dell'anno
2024) e che dal matrimonio non erano nati figli - chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al marito, ponendo a carico di quest'ultimo un assegno per il mantenimento per la moglie dell'importo mensile di euro 700,00.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: il matrimonio era entrato in crisi a causa del comportamento del marito che aveva anche intrapreso una relazione extraconiugale;
i coniugi, nel corso del matrimonio, avevano aveva stabilito la propria residenza in Latina;
la ricorrente non aveva mai espletato attività lavorativa e attualmente era costretta a vivere con l'aiuto economico della figlia (avuta da una precedente relazione) e del marito che le corrispondeva la somma mensile di circa € 400,00 mensili, pur percependo, lo stesso, una retribuzione di circa € 2.000,00 mensili derivante dall'attività di autotrasportatore.
All'esito della prima udienza del 15/10/2024, dichiarata la contumacia del resistente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, il Giudice istruttore, in via provvisoria ed urgente ex art. 473 bis.22 c.p.c., autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del resistente il versamento della somma mensile di euro 450,00, oltre ISTAT, indice F.O.I. a titolo di assegno di mantenimento della moglie, da corrispondere alla ricorrente il cinque di ogni mese.
All'udienza del 17.09.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo in data 10.09.2025) – sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*************
È utile premettere che la cognizione del presente giudizio di separazione, relativo ad un matrimonio contratto all'estero appartiene al giudice italiano, atteso che i coniugi hanno, entrambi, la residenza in Italia (cfr. certificazioni anagrafiche agli atti), ai sensi dell'art. 3 lett. a)
n. 1, del Regolamento UE n. 1111/19. Inoltre, la legge applicabile, in assenza di un accordo tra le parti (articolo 5 Reg. 1259/2010, c.d. Roma III), è quella italiana, proprio in virtù del criterio di collocamento costituito dal luogo di residenza abituale dei coniugi (art. 8 del citato regolamento).
Sulla domanda di separazione
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
2 L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, le allegazioni della ricorrente, il comportamento del resistente rimasto contumace, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sulla domanda di addebito
Nulla deve statuirsi in riferimento alla domanda di addebito della separazione spiegata dalla ricorrente avendo la parte espressamente rinunciato alla stessa in sede di precisazione delle conclusioni.
Sul mantenimento della moglie
Per quanto concerne la richiesta di mantenimento in favore della moglie, deve preliminarmente osservarsi che, in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156 c.c., questo spetta al coniuge che non
è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Segnatamente, il coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, ha il diritto di
3 ricevere dall' altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione. La Corte di legittimità ha inoltre chiarito che, al fine della determinazione del
"quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno
2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).
Ebbene, con riferimento alle situazioni reddituali ed economiche delle parti, nel corso del giudizio è emerso quanto segue.
La ricorrente ha dedotto di non aver mai svolto attività lavorativa, essendosi sempre dedicata, sin dal momento delle nozze, avvenute nel 1997, alla gestione del ménage familiare ed all'accudimento dei figli del marito. Ha, inoltre, rappresentato che il marito ha svolto l'attività lavorativa di autotrasportatore con stipendio mensile di circa € 2.000,00 (circostanza che trova sostanziale riscontro negli estratti di conto corrente dell'anno 2020 depositati unitamente al ricorso).
La infine, ha rappresentato di essere sostenuta economicamente dalla figlia, nata da Pt_1 precedente matrimonio, presso la quale la ricorrente si è stabilita, oltre che dal marito con l'importo mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento.
Tenuto conto di quanto esposto, deve ritenersi che sussista un divario reddituale ed economico tra le parti e che la ricorrente non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere il tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione.
Pertanto, valutate le situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, tenuto conto dell'età della ricorrente (75 anni) e della durata del matrimonio (quasi 30 anni), il Collegio reputa equo porre a carico del resistente un assegno per il mantenimento della moglie, nell'ammontare già individuato con i provvedimenti provvisori ed urgenti (euro 450,00 mensili), oltre rivalutazione come per legge.
Sulle spese di lite
4 In considerazione della natura del giudizio e della mancata opposizione del resistente che ha agevolato la celere definizione del giudizio, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi, in atti generalizzati, che hanno contratto matrimonio in Sibiu (Romania) in data 21.02.1997 (con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Latina, atto n. 60, P. II, Serie C dell'anno 2024);
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere ad a titolo Controparte_1 Parte_1 di mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 450,00 mensili, oltre rivalutazione come per legge;
COMPENSA le spese di lite;
MANDA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Latina, 29.09.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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