Art. 1. Articolo unico.
Per le navi mercantili importate fino al 31 dicembre 1957 da parte di chi ne ha effettuato direttamente l'acquisto dalla ditta estera venditrice, l'imposta di cui all' art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 , e' stabilita nella misura dell'uno per cento.
Per le navi mercantili importate fino al 31 dicembre 1957 da parte di chi ne ha effettuato direttamente l'acquisto dalla ditta estera venditrice, l'imposta di cui all' art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 , e' stabilita nella misura dell'uno per cento.