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11 agosto 1957
11 agosto 1957
Art. 1. Articolo unico.
Per le navi mercantili importate fino al 31 dicembre 1957 da parte di chi ne ha effettuato direttamente l'acquisto dalla ditta estera venditrice, l'imposta di cui all' art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 , e' stabilita nella misura dell'uno per cento.
Per le navi mercantili importate fino al 31 dicembre 1957 da parte di chi ne ha effettuato direttamente l'acquisto dalla ditta estera venditrice, l'imposta di cui all' art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 , e' stabilita nella misura dell'uno per cento.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 31/10/1968, n. 3641Provvedimento: L'articolo unico della legge 15 luglio 1957, n. 587 con cui fu stabilito che per le navi mercantili importate fino al 31 dicembre 1957 da parte di chi ne aveva effettuato direttamente l'acquisto dalla ditta estera venditrice, l'imposta di cui all'art. 17, legge 19 giugno 1940, n. 762, era dovuta nella misura dell'uno per cento, si applica anche relativamente alle navi importate in epoca anteriore, per le quali il rapporto doganale non sia stato ancora amministrativamente definito.*Leggi di più...
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