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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/11/2025, n. 4261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4261 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione 1^ Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. US DI - Presidente dott. Laura Cantore - Giudice dott. RI EL - Giudice relatore nel procedimento recante n. 6654/2025 R.G., decidendo sul ricorso ex art. 473 bis.47 e ss. cpc proposto da (avv. L. Taurino), ricorrente, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(avv. D. V. Sciannameo), resistente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Collegio, letti gli atti del procedimento e sentito il Giudice relatore;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.10.2025; letto il ricorso depositato il 6.6.2025 con cui ha chiesto la revoca del Parte_1 contributo al mantenimento in favore della IP , come stabilito nel decreto ex Persona_1 art. 316 bis c.c. di questo Tribunale del 27.04.2015, in quanto la ragazza è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
letta la comparsa di costituzione, con cui ha dedotto di essere Controparte_1 addivenuta, con la ad un accordo conciliativo;
Pt_1 vista la conseguente convenzione volta ad ottenere una modifica congiunta del decreto del 27.04.2015, sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori il 9.9.2025, depositata telematicamente il 17.09.2025, con conseguente trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale;
considerato che
tale accordo è conforme a legge e che non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo all'accoglimento di tale modifica del decreto del 27.4.2015;
ritenuto che
, di conseguenza, nulla deve essere disposto quanto alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, revoca il contributo al mantenimento a carico di in favore della IP Parte_1
come stabilito nel decreto ex art. 316 bis c.c. di questo Tribunale del Persona_1 27.04.2015, nei termini congiuntamente richiesti dalle parti con la convenzione del
9.9.2025, depositata telematicamente il 17.09.2025, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1^ Sezione Civile il 18.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
RI EL US DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione 1^ Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. US DI - Presidente dott. Laura Cantore - Giudice dott. RI EL - Giudice relatore nel procedimento recante n. 6654/2025 R.G., decidendo sul ricorso ex art. 473 bis.47 e ss. cpc proposto da (avv. L. Taurino), ricorrente, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(avv. D. V. Sciannameo), resistente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Collegio, letti gli atti del procedimento e sentito il Giudice relatore;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.10.2025; letto il ricorso depositato il 6.6.2025 con cui ha chiesto la revoca del Parte_1 contributo al mantenimento in favore della IP , come stabilito nel decreto ex Persona_1 art. 316 bis c.c. di questo Tribunale del 27.04.2015, in quanto la ragazza è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
letta la comparsa di costituzione, con cui ha dedotto di essere Controparte_1 addivenuta, con la ad un accordo conciliativo;
Pt_1 vista la conseguente convenzione volta ad ottenere una modifica congiunta del decreto del 27.04.2015, sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori il 9.9.2025, depositata telematicamente il 17.09.2025, con conseguente trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale;
considerato che
tale accordo è conforme a legge e che non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo all'accoglimento di tale modifica del decreto del 27.4.2015;
ritenuto che
, di conseguenza, nulla deve essere disposto quanto alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, revoca il contributo al mantenimento a carico di in favore della IP Parte_1
come stabilito nel decreto ex art. 316 bis c.c. di questo Tribunale del Persona_1 27.04.2015, nei termini congiuntamente richiesti dalle parti con la convenzione del
9.9.2025, depositata telematicamente il 17.09.2025, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1^ Sezione Civile il 18.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
RI EL US DI