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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 975 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Mauro Cramis, giusta Parte_1 C.F._1 mandato allegato all'atto di costituzione in primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Lecce, Via Cavour, n. 8
appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Giuseppe Romano, Controparte_1 C.F._2 giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Leverano, Piazza Fontana, n. 25
appellato
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CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni da intendersi qui per integralmente riportate.
**********
MOTIVAZIONE
1.Con sentenza n. 2465/2022, pubblicata il 06.09.2022, il Tribunale di Lecce rigettava le domande proposte da nei confronti di , e per i Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 danni subiti in conseguenza dell'evento occorso il 16.04.2012 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, condannava l'attore al pagamento in favore dei medesimi della somma di € 7.730,00 a titolo di ristori dei danni non patrimoniali subiti per i fatti di causa.
Ed invero.
Con atto di citazione del 18.09.2013, adiva il Tribunale di Lecce esponendo che, in data Parte_1
16.04.2012, mentre si trovava in Leverano su Via Cutura nei pressi della villa comunale, in compagnia di amici, si era avvicinato a lui , minorenne all'epoca del fatto, il quale, improvvisamente e Controparte_1 senza alcuna ragione, lo colpiva violentemente con il capo sulle labbra. L'attore asseriva che, in seguito a tale evento, lo stesso aveva subito gravi lesioni personali, tra cui l'avulsione di due denti, per le quali venne trasportato presso il Pronto Soccorso di Copertino e che la malattia si era protratta per complessivi
30 giorni residuando postumi a carattere permanente valutati nella misura del 2,5%. Pertanto, l'attore chiedeva di accertare e dichiarare che l'evento dannoso oggetto di causa fosse da ascrivere a colpa del convenuto , minore all'epoca del fatto, ed a presunta responsabilità concorrente ex art. Controparte_1
2048 c.c. dei genitori e colpevoli di omessa vigilanza ed opportuna Controparte_4 CP_3 educazione del figlio minore. Per l'effetto, l'attore chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento in solido, in proprio favore, della somma di € 19.386,60 o di quell'altra maggiore o minore somma ritenuta dovuta all'esito del giudizio, contenuta nello scaglione sino ad € 26.000,00. In via subordinata, nell'ipotesi di superamento della presunzione di corresponsabilità dei genitori, il chiedeva la condanna del Pt_1 convenuto all'integrale risarcimento del danno, nonché la condanna dei convenuti Controparte_1
e al pagamento di una equa indennità commisurata alla gravità del danno Controparte_4 CP_3 subito, ai sensi dell'art. 1047 c.c. Da ultimo, l'attore chiedeva la condanna dei convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio e , i quali chiedevano il Controparte_1 Controparte_4 CP_3 rigetto delle domande attoree o, in subordine, la riduzione della domanda di risarcimento nel minor importo accertato in corso di causa, asserendo che non aveva mai aggredito il , Controparte_1 Pt_1 ma di averlo allontanato, unitamente ad altri avventori, dal locale “Prestige” nel quale si trovava;
i genitori sostenevano altresì di aver impartito sani principi e valori al figlio che non aveva mai posto in essere
2 condotte violente. Da ultimo, Deducevano che l'attore, in data 01.08.2013, aveva colpito il convenuto al capo, procurandogli delle ecchimosi e la frattura delle ossa nasali. Per tale ragione, Controparte_1 spiegavano domanda riconvenzionale onde ottenere l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità del per le lesioni cagionate al , in conseguenza dell'aggressione dell'01.08.2013, e, per Pt_1 CP_1
l'effetto, la condanna dell'attore al pagamento in proprio favore dei danni patiti, pari ad € 4.320,00, per giorni 30 di inattività temporanea totale;
€ 2.520,00, per giorni 35 di inattività temporanea parziale;
€
24.977,77, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, ovvero nella misura superiore o inferiore quantificata in corso di causa, espressamente dichiarandosi di contenere la domanda nell'importo di €
26.000,00 ovvero nella somma accertata in sede di CTU, ove del caso anche disponendo compensazione per quota parte di ragione con quello che sarebbe risultato il credito avversario conseguente all'accoglimento della domanda avversaria.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale, prova testimoniale e consulenza tecnica.
Preliminarmente, il giudice di prime cure ricostruiva i fatti di causa mediante quanto emerso in sede testimoniale, affermando che in data 16.04.2012 l'attore si trovava nel locale “Prestige” in visibile stato di alterazione al punto da porre in essere condotte moleste nei confronti degli altri avventori del locale.
Dalle testimonianze in atti era altresì emerso che l'addetta al locale, dopo aver invitato Parte_2
l'attore a calmarsi, era stata spinta dallo stesso contro un videogioco, provocando l'intervento in sua difesa dei presenti e che nell'occasione nessuno avesse visto colpire il , il quale non Controparte_1 Pt_1 aveva mostrato alcuna lesione personale sino a quando era rimasto nel locale.
Di contro, era emerso che in data 01.08.2013, , mentre si trovava in compagnia di amici Controparte_1 in prossimità del bar tabaccheria Giubek al rientro degli stands della festa della birra, era stato chiamato dall'attore e da questi era stato inviato a seguirlo in disparte. Al rifiuto del convenuto, l'attore, in stato di ubriachezza, lo aveva afferrato alle spalle, colpendolo alla testa e al corpo più volte, provocando l'intervento in sua difesa di e . Da ultimo, il giudice di prime cure CP_5 Controparte_6 evidenziava che il convenuto, la notte dell'01.08.2013, era tornato a casa dolorante, con ecchimosi alla testa, all'altezza del naso e del corpo e nei giorni seguenti era rimasto in casa perché dolorante per i colpi ricevuti;
nei mesi successivi il medesimo aveva lamentato dolori al capo e al setto nasale, soffrendo spesso di emicrania e dolori alle ossa facciali.
Il Tribunale riteneva, pertanto, che le dichiarazioni dei testi di parte attrice, oltre ad essere contraddittorie tra loro, fossero generiche, inattendibili e incoerenti rispetto alla versione dei fatti fornita nell'atto introduttivo;
pertanto, il corredo probatorio prodotto dall'attore veniva ritenuto insufficiente e inidoneo a supportare le domande proposte nei confronti dei convenuti che venivano, pertanto, rigettate. Al contrario alla luce del compendio probatorio risultava fondata la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, per il risarcimento dei danni fisici patiti in conseguenza dell'aggressione fisica e delle percosse subite dall'attore in data 01.08.2013. Dagli esiti della CTU era emerso che il aveva riportato CP_1
3 “frattura chiusa delle ossa nasali” e che le lesioni riportate erano compatibili con le modalità dell'aggressione subita;
dette lesioni avevano comportato esiti invalidanti e le limitazioni psicofisiche con un periodo di inabilità temporanea totale di 15 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale di 20 giorni al 50% e di ulteriori 20 giorni al 25%, nonché una invalidità permanente del 2%. Considerata quindi l'età del danneggiato e la sofferenza soggettiva causata dall'accaduto, il Tribunale, facendo applicazione delle tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, liquidava in favore di la somma Controparte_1 di € 7.730,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dal medesimo sofferto.
Le spese di lite e di CTU erano definite secondo soccombenza.
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2. Con atto di citazione notificato il 30.11.2022 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 2465/2022, nella parte in cui rigetta le domande dell'attore , ed accoglie quelle del Parte_1 convenuto, affidandosi a quattro motivi di gravame, e segnatamente:
a) Erroneità della sentenza che rigetta le domande dell'attore : il Tribunale Parte_1 ha errato nella ricostruzione del fatto, avendo affermato che il si trovava all'interno del Pt_1 locale “Prestige” ed appariva in visibile stato di alterazione, al punto da porre in essere condotte moleste nei confronti dei presenti nel locale;
il deducente evidenzia come l'aggressione, per la quale è stato chiesto il risarcimento dei danni, sia accaduta non nel locale o nelle sue immediate vicinanze, ma nei pressi della Villa Comunale di Leverano, alla Via Cutura, quindi, dopo che entrambi i ragazzi erano ormai andati via dal locale, sicché i fatti accaduti all'interno del locale sono circostanze del tutto irrilevanti, perché estranei alla materia del contendere. L'appellante deduce altresì che i testi sentiti e sono, Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 contrariamenti agli assunti del tribunale, assolutamente attendibili, perché ricostruiscono con precisione i fatti come accaduti;
inoltre la circostanza secondo la quale egli in data 16.4.2012, fosse in stato di ebbrezza, è stata smentita dalle testimonianze dei sigg. e , Tes_4 Pt_2 quest'ultima addetta alla somministrazione di bevande. Sussisterebbe pertanto alla luce di una attenta rilettura del corredo probatorio agli atti, la responsabilità dell'appellato per quanto occorso al in data 16.04.2012, tale che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere le domande Pt_1 proposte nell'atto di citazione;
b) Erroneo accoglimento della domanda spiegata in via riconvenzionale: errata sarebbe anche la ricostruzione della dinamica degli eventi, ritenuta in sentenza con riferimento alla domanda riconvenzionale: la dinamica della aggressione del 1.8.2013 sarebbe frutto di una versione del tutto fantasiosa e inverosimile, comunque non corrisponderebbe al vero, poiché, come affermato dal teste , vi furono solo delle spinte reciproche tra il e , ma Testimone_1 Pt_1 CP_1 senza alcuna conseguenza per quest'ultimo, sicché per le ragioni già esposte nel primo motivo di appello, e per l'estraneità dell'appellante rispetto ai fatti avvenuti in data 01.08.2013, il Pt_1
4 non doveva essere condannato al risarcimento dei danni, richiesti in via riconvenzionale dal sig.
; Controparte_1
c) Sul pagamento delle spese di lite: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui lo stesso è stato condannato al pagamento delle spese di lite;
d) Sulla condanna del sig. al pagamento dei compensi liquidati al CTU Parte_1 nominato in corso di giudizio, da ultimo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza anche nella parte relativa alla condanna del medesimo al pagamento delle spese di CTU, con condanna a rimborsare ai convenuti quanto eventualmente anticipato a tale titolo:.
Ritualmente costituito, conclude per il rigetto dell'impugnazione in quanto inammissibile Controparte_1 ed infondata. In subordine, chiede l'accoglimento delle domande proposte in primo grado ove non già passate in giudicato e che, per l'effetto, venga accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dall'appellante o, in estremo subordine, che venga ridotto il quantum del danno. In ogni caso, chiede che venga accertato e dichiarato il diritto al risarcimento del danno patito in seguito all'evento dell'01.08.2013, con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni patiti, come calcolati dal CTU in primo grado.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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3. Giova preliminarmente evidenziare che in primo grado i giudizio fu promosso anche nei confronti di e genitori di perché rispondessero ex art. 2048 cc Controparte_4 CP_3 Controparte_1 anche solo in via concorrente con il figlio, minore all'epoca di fatti. tale domanda è stata disattesa, stante il rigetto della domanda di parte attrice. In sede di gravame non è stata formulata alcuna censura avverso il rigetto di detta domanda, sicché non solo e genitori di Controparte_4 CP_3 CP_1
non sono stati evocati in lite, mancando la editio actionis ed ogni conclusione nei loro confronti,
[...] anche se l'appello non risulta loro notificato presso il procuratore costituito in primo grado.
Conseguentemente il rigetto della domanda di responsabilità e/o corresponsabilità dei genitori di
è ormai passata in giudicato, in difetto di impugnazione sicché esclusa la necessità di una Controparte_1 loro partecipazione al giudizio, tutte le domande che riguardano e Controparte_4 CP_3 genitori di , non possono essere oggetto di alcuna disamina in questa sede. Controparte_1
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4. L'appello è fondato per quanto di ragione.
Ed invero colgono nel segno i primi due motivi di gravame, che meritano comunque trattazione congiunta, in quanto, attenendo al passaggio motivazionale della sentenza in punto di responsabilità, censurano la ricostruzione in fatto della vicenda, posta dal tribunale a base della decisione.
5 4.1. Va chiarito, in primo luogo che le vicende occorse all'interno del locale “Prestige” non sono affatto circostanze irrilevanti, perché, se di quanto accaduto nel locale nulla dice l'attore nella citazione, dette circostanze sono state invece introdotte in giudizio dalla difesa del convenuto e rappresentano un antecedente fattuale importante ai fini della corretta ricostruzione della vicenda, con riferimento ad entrambi gli episodi oggetto di domanda, quello dal 16.4.2012 e quello del 1.5.2013, perchè casualmente legati e correlati fra di loro per quanto accaduto prima delle ore 21.30 del 16.4.2012 all'interno del
“Prestige”. Qui – come riferisce la teste non ci fu alcuna aggressione fisica fra Parte_2 Pt_1
e , ma solo un alterco, a seguito delle pesanti aggressioni verbali e fisiche poste
[...] Controparte_1 in essere dal ai danni della , che lavorava nel locale e che le conferma, in sede di inchiesta Pt_1 Pt_2 orale, tali circostanze, che pertanto devono ritenersi provate.
A seguito di detta condotta del – prescindere se fosse stata o meno provocata da uno stato di
Pt_1 alterazione psichica per abuso di alcol - ha evidentemente sentito in maniera Controparte_1 particolarmente ingiusta la condotta offensiva del verso la dipendente e quindi più pressante la
Pt_1 necessità di prenderne le difese, tanto che è intervenuto nell'0immeditezza per far uscire fuori dal locale il . Va precisato che il bar “Prestige” teatro dell'alterco si trova in Leverano sulla stessa via Cutura,
Pt_1 ove si trova anche la villa comunale, nei pressi della quale il riferisce essere avvenuta l'aggressione
Pt_1 nei suoi confronti, poco dopo essere uscito dal locale su invito della e dello stesso . La Pt_2 CP_1 contestualità dei fatti e la vicinanza dei luoghi rende verosimile una ricostruzione dei fatti che annette importanza all'episodio, occorso nel bar, e che quindi non può dirsi del tutto estraneo ai fatti, costituendo piuttosto più verosimilmente un antecedente fattuale dell'intera vicenda, poi culmina con l'episodio del
1.8.2013.
4.2. Quanto alla ricostruzione dei fatti, effettuata in sentenza e censurata dall'appellante, va considerato che la lettura delle prove orali – su cui unicamente si fonda il corredo probatorio agli atti - operata dal tribunale appare effettivamente non condivisibile.
Le censure esposte sono pertanto sul punto fondate.
Ed infatti, i testi escussi, per lo più amici dell'uno o dell'altra delle parti in causa, sembrano allo stesso modo reciprocamente reticenti e poco attendibili, perché ciascuno, in maniera assolutamente speculare, riferisce fatti favorevoli alla tesi dell'amico, ma nega e/o ignora fatti invece a carico di questo. Ciascuno
è quindi attendibile con riferimento ad un episodio e non attendibile con riferimento all'altro. Se è illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni del testimone, ove riferibili ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale, in quanto il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, la credibilità delle altre parti del racconto, essendo sempre e necessariamente ravvisabile un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato, non si può escludere invece una valutazione di attendibilità del teste con riferimento ad un episodio nel suo complesso e non con riferimento all'altro.
6 Giova ricordare poi che non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o amicali con una delle parti, atteso che l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità. La attendibilità si riferisce infatti alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva ( precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità ( così Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n.8988). In ogni caso una contraddittorietà tra le dichiarazioni rese in sede di prova orale non può costituire da solo elemento idoneo a fondare un giudizio di inattendibilità del teste, occorre invece un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dal testimone in ordine ai fatti costitutivi della domanda, e le ulteriori risultanze istruttorie, ritenute idonee a dimostrare la fondatezza della pretesa. Solo allora potrà valutare se le prove acquisite siano o meno sufficienti al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, riverberandosi l'insufficienza della prova in danno della parte sulla quale grava l'onere probatorio, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta.
La valutazione di attendibilità impone in ogni caso l'utilizzo di un medesimo metro di giudizio, nei confronti di tutti i testi esclusi, sicché non si può affermare- secondo la ricostruzione del tribunale – che i testi del sino inattendibili e che quelli del invece siano dotati di una maggiore Pt_1 CP_1 affidabilità, per il fatto che le versioni rese dai primi non trovino riscontro in quelle dei secondi, da cui invece divergono radicalmente. In effetti, a parere del Collegio, tutti i testi escussi sono in parte attendibili ed in parte inattendibili nella medesima misura, perché tendono a evidenziare soltanto fatti favorevoli alla parte di cui sono amici o conoscenti.
Tale considerazioni evidenziato un errore di valutazione degli esiti della inchiesta orale da parte dal tribunale.
4.3. Tanto porta a riconsiderare le deposizioni di e verbale ud. 23- Testimone_1 Testimone_5
10-2015).
Il primo – amico del – afferma- in relazione all'episodio del 16.4.2012- di aver visto il Pt_1 CP_1 avvicinarsi al , che discuteva con un suo amico, “ colpirlo … al labbro con il suo capo”; nega però Pt_1 che vi fosse stata alcuna precedente discussione o motivo per giustificare tale condotta, ma conferma che il lo abbia colpito “a freddo”, procurandogli la rottura di due denti. CP_1
Il teste – amico del - invece riferisce dell'alterco occorso all'interno del Testimone_5 CP_1 locale, ma nega che il abbia mai colpito in qualche modo il , né all'interno del locale, CP_1 Pt_1 né dopo che questi ne era uscito, anche perchè “ posso precisare che dopo aver allontanato il sig. Pt_1
7 ( dal locale n.d.r.) sono rimasto giù nel locale con il e sono rimasto con lui fino a fine serata” CP_1 quando, usciti da locale insieme “ ognuno è andato per conto suo”.
La contraddittorietà fra le due versioni relative all'episodio del 16.4.2012 è insanabile e reciproca, ma non può dirsi che l'una sia attendibile l'altra no, se non all'esito di una disamina complessiva del corredo probatorio e di elementi di riscontro che provengano da altri testimoni, a conforto dell'una e/o dell'altra versione.
Una adeguata valutazione del corredo probatorio complessivo, che tenga conto della parziale attendibilità di tutti i testi, per i legami che li legano alle parti, porta dunque ad una diversa lettura della vicenda.
La Corte, sulla base di un rilettura complessiva degli esiti della inchiesta orale, effettuata secondo le indicazioni che precedono rileva ai fini del suo convincimento, che effettivamente il primo episodio, quello del 16.4.2012, sia supportato da un adeguato corredo probatorio;
l'affermazione – netta e precisa
- del di aver ” visto “ personalmente il colpire il al labbro con il Testimone_1 CP_1 Pt_1 suo capo, non può essere frutto di pura fantasia, an che perchè ha trovato riscontro probatorio, in atti giacché – se altri testi escussi, che negano tale circostanza, sono per lo più amici e parenti del CP_1
e quindi sul punto non attendibili, il teste riferisce che il effettivamente “ fu aggredito Tes_2 Pt_1 dal “ e di averlo visto perché era presente. Aggiunge il teste – con ricostruzione del tutto CP_1 sovrapponibile a quella del – che il lo ha colpito con una testata sulle labbra, mentre Tes_1 CP_1 il parlava con un conoscente. Pt_1
Le due versioni sono perfettamente sovrapponibili. Sicché se il teste – citato pure dalla difesa Tes_6 del - è giunto sul posto solo dopo l'evento, ed ha soltanto visto il a terra, e pertanto nulla Pt_1 Pt_1 sa e nulla ha riferito sulle modalità del fatto come anche il teste -pure citato invece Testimone_7 dalla difesa del – e se può essere dubbio che ciò accadde “a freddo” e non invece come Pt_1 conseguenza della discussione avvenuta nel locale poco prima, tuttavia non può essere seriamente messo in dubbio che il abbia colpito il , anche alla luce della documentazione in atti che CP_1 Pt_1 attesta le riferite lesioni al labbro riportate dal . Alla stregua di tale rilettura del corredo probatorio Pt_1 può dirsi, secondo il criterio del “più probabile che non” che dette lesioni siano state inferte al Pt_1 dal , in quanto il corredo probatorio – al di là di contrasto con le altre emergenze, - è tuttavia CP_1 idoneo a fornire alla Corte solidi elementi per una tale ricostruzione dei fatti e quindi per affermare la responsabilità del in relazione all'occorso del 16.4.2012. CP_1
Tale esito, a fronte, poi, del robusto compendio, che pure sostiene la domanda risarcitoria del , CP_1 che ha trovato ampia conferma nelle deposizioni dei vari testi escusse, se pure valutati con i dedotti limiti di attendibilità intrinseca già evidenziati, non può escludersi la responsabilità del per l'episodio Pt_1 del 1.8.2013, sicché la sua condanna al risarcimento del danno in favore del va confermata, CP_1 anche perchè le ragioni di censura esposte avverso tale passaggio motivazionale della sentenza non colgono nel segno, apparendo assai generiche e comunque poco convincenti.
8 Il gravame va entro detti limiti accolto.
Ferma pertanto la condanna del al risarcimento dei danni in favore del , consegue, in Pt_1 CP_1 riforma della sentenza appellata, la condanna del al risarcimento del danni in relazione CP_1 all'episodio del 16.4.2012.
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5. Quanto alla entità del risarcimento spettante al , per le lesioni riportate nell'occorso ( rottura Pt_1 di due incisivi) occorre partire dagli esiti della c.t.u. svolta in primo grado e non oggetto di alcuna censura, che ha accertato postumi invalidanti temporanei totali per 5 gg e parziali al 50% per 15 gg, oltre a postumo permanenti del 2,5%.
Applicando le tabelle di Milano del 2022, vigenti all'epoca della sentenza di primo grado (per operare una liquidazione che sia conforme e congruente con quella effettuata in sentenza a favore del ) il CP_1 danno non patrimoniale complessivo ( tenuto conto della maggiorazione del 33% del biologico per danno morale ) ammonta ad € 3.826,25 ( di cui 3.191,36 per danno biologico permanente al 2,.5% e € 634,88 per ITT). A detta somma va aggiunto poi il danni patrimoniale e quindi l'importo di 5000,00 per spese sostenute documentate e ritenute congrue dal c.t.u ed € 3600,00 per spese future, calcolate dal c.t.u con riferimento alla necessità di sostituzione delle due protesi ai denti danneggiati nel tempo.
In totale al spetterà a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale la somma Pt_1 complessiva di € 12.426,25 che riferita all'attualità, va maggiorata, solo degli interessi legali dalla liquidazione – ossia dalla data della sentenza di primo grado - al soddisfo, come stabilito in sentenza anche con riferimento alle somme liquidate a titolo risarcitorio al , con una statuizione che non CP_1 impugnata è quindi in parte qua passata in giudicato.
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6. La condanna al risarcimento del danno di entrambe le parti determina il sorgere di obblighi reciproci fra le stesse essendo tanto che sia debitore che creditore l'uno dell'altro. Parte_1 Controparte_1
Tanto consente di disporre – come richiesto – una parziale compensazione giudiziale, trattandosi di debiti omogenei ed esigibili, tale che resterà obbligato al pagamento nei confronti del Controparte_1 Pt_1 della differenza residua di € 4.696,25 (€ 12.426,25 - € 7.730,00), oltre interessi dalla liquidazione al sodisfo
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7. La riforma ancorchè parziale della sentenza comporta la caducazione del capo della pronuncia relativo alle spese giudiziali richiedendo un nuovo regolamento da parte del giudice d'appello anche delle spese di primo grado con conseguente assorbimento degli altri motivi di gravame, che si appuntavano avvero il regime delle spese di lite e di c.t.u. Ed invero, “ Il giudice d'appello allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì che in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. , la riforma della
9 sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese.” (Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010,
n. 8727 e di recente Cassazione civile sez. trib., 03/09/2024, n.23639 fra le altre).
Le spese del doppio grado, sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, possono essere interamente compensate fra le parti, stante la parziale reciproca soccombenza individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, per l'infrazionabilità della domanda.
Anche le spese di lite di c.t.u. vanno definite secondo il medesimo criterio e quindi poste a carico di entrambe le parti in ragione di metà di quanto liquidato in primo grado per ciascuno.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 30.11.2022 nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Lecce n. 2465/2022, pubblicata in data 06.09.2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento in favore di della somma di € 12.426,25, Controparte_1 Parte_1 oltre accessori come in motivazione indicato;
2. Conferma nel resto la sentenza appellata;
3. Dichiara conseguentemente parzialmente compensate le reciproche obbligazioni fra le parti e per l'effetto dichiara tenuto al pagamento della residua somma di € 4.696,25, oltre Controparte_1 accessori, in favore del;
Pt_1
4. Compensa interamente fra le parti le spese di lite del doppio grado;
5. Pone definitivamente le spese di c.t.u. al 50% di quanto liquidato a carico di ciascuna parte.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 975 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Mauro Cramis, giusta Parte_1 C.F._1 mandato allegato all'atto di costituzione in primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Lecce, Via Cavour, n. 8
appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Giuseppe Romano, Controparte_1 C.F._2 giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Leverano, Piazza Fontana, n. 25
appellato
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CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni da intendersi qui per integralmente riportate.
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MOTIVAZIONE
1.Con sentenza n. 2465/2022, pubblicata il 06.09.2022, il Tribunale di Lecce rigettava le domande proposte da nei confronti di , e per i Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 danni subiti in conseguenza dell'evento occorso il 16.04.2012 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, condannava l'attore al pagamento in favore dei medesimi della somma di € 7.730,00 a titolo di ristori dei danni non patrimoniali subiti per i fatti di causa.
Ed invero.
Con atto di citazione del 18.09.2013, adiva il Tribunale di Lecce esponendo che, in data Parte_1
16.04.2012, mentre si trovava in Leverano su Via Cutura nei pressi della villa comunale, in compagnia di amici, si era avvicinato a lui , minorenne all'epoca del fatto, il quale, improvvisamente e Controparte_1 senza alcuna ragione, lo colpiva violentemente con il capo sulle labbra. L'attore asseriva che, in seguito a tale evento, lo stesso aveva subito gravi lesioni personali, tra cui l'avulsione di due denti, per le quali venne trasportato presso il Pronto Soccorso di Copertino e che la malattia si era protratta per complessivi
30 giorni residuando postumi a carattere permanente valutati nella misura del 2,5%. Pertanto, l'attore chiedeva di accertare e dichiarare che l'evento dannoso oggetto di causa fosse da ascrivere a colpa del convenuto , minore all'epoca del fatto, ed a presunta responsabilità concorrente ex art. Controparte_1
2048 c.c. dei genitori e colpevoli di omessa vigilanza ed opportuna Controparte_4 CP_3 educazione del figlio minore. Per l'effetto, l'attore chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento in solido, in proprio favore, della somma di € 19.386,60 o di quell'altra maggiore o minore somma ritenuta dovuta all'esito del giudizio, contenuta nello scaglione sino ad € 26.000,00. In via subordinata, nell'ipotesi di superamento della presunzione di corresponsabilità dei genitori, il chiedeva la condanna del Pt_1 convenuto all'integrale risarcimento del danno, nonché la condanna dei convenuti Controparte_1
e al pagamento di una equa indennità commisurata alla gravità del danno Controparte_4 CP_3 subito, ai sensi dell'art. 1047 c.c. Da ultimo, l'attore chiedeva la condanna dei convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio e , i quali chiedevano il Controparte_1 Controparte_4 CP_3 rigetto delle domande attoree o, in subordine, la riduzione della domanda di risarcimento nel minor importo accertato in corso di causa, asserendo che non aveva mai aggredito il , Controparte_1 Pt_1 ma di averlo allontanato, unitamente ad altri avventori, dal locale “Prestige” nel quale si trovava;
i genitori sostenevano altresì di aver impartito sani principi e valori al figlio che non aveva mai posto in essere
2 condotte violente. Da ultimo, Deducevano che l'attore, in data 01.08.2013, aveva colpito il convenuto al capo, procurandogli delle ecchimosi e la frattura delle ossa nasali. Per tale ragione, Controparte_1 spiegavano domanda riconvenzionale onde ottenere l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità del per le lesioni cagionate al , in conseguenza dell'aggressione dell'01.08.2013, e, per Pt_1 CP_1
l'effetto, la condanna dell'attore al pagamento in proprio favore dei danni patiti, pari ad € 4.320,00, per giorni 30 di inattività temporanea totale;
€ 2.520,00, per giorni 35 di inattività temporanea parziale;
€
24.977,77, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, ovvero nella misura superiore o inferiore quantificata in corso di causa, espressamente dichiarandosi di contenere la domanda nell'importo di €
26.000,00 ovvero nella somma accertata in sede di CTU, ove del caso anche disponendo compensazione per quota parte di ragione con quello che sarebbe risultato il credito avversario conseguente all'accoglimento della domanda avversaria.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale, prova testimoniale e consulenza tecnica.
Preliminarmente, il giudice di prime cure ricostruiva i fatti di causa mediante quanto emerso in sede testimoniale, affermando che in data 16.04.2012 l'attore si trovava nel locale “Prestige” in visibile stato di alterazione al punto da porre in essere condotte moleste nei confronti degli altri avventori del locale.
Dalle testimonianze in atti era altresì emerso che l'addetta al locale, dopo aver invitato Parte_2
l'attore a calmarsi, era stata spinta dallo stesso contro un videogioco, provocando l'intervento in sua difesa dei presenti e che nell'occasione nessuno avesse visto colpire il , il quale non Controparte_1 Pt_1 aveva mostrato alcuna lesione personale sino a quando era rimasto nel locale.
Di contro, era emerso che in data 01.08.2013, , mentre si trovava in compagnia di amici Controparte_1 in prossimità del bar tabaccheria Giubek al rientro degli stands della festa della birra, era stato chiamato dall'attore e da questi era stato inviato a seguirlo in disparte. Al rifiuto del convenuto, l'attore, in stato di ubriachezza, lo aveva afferrato alle spalle, colpendolo alla testa e al corpo più volte, provocando l'intervento in sua difesa di e . Da ultimo, il giudice di prime cure CP_5 Controparte_6 evidenziava che il convenuto, la notte dell'01.08.2013, era tornato a casa dolorante, con ecchimosi alla testa, all'altezza del naso e del corpo e nei giorni seguenti era rimasto in casa perché dolorante per i colpi ricevuti;
nei mesi successivi il medesimo aveva lamentato dolori al capo e al setto nasale, soffrendo spesso di emicrania e dolori alle ossa facciali.
Il Tribunale riteneva, pertanto, che le dichiarazioni dei testi di parte attrice, oltre ad essere contraddittorie tra loro, fossero generiche, inattendibili e incoerenti rispetto alla versione dei fatti fornita nell'atto introduttivo;
pertanto, il corredo probatorio prodotto dall'attore veniva ritenuto insufficiente e inidoneo a supportare le domande proposte nei confronti dei convenuti che venivano, pertanto, rigettate. Al contrario alla luce del compendio probatorio risultava fondata la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, per il risarcimento dei danni fisici patiti in conseguenza dell'aggressione fisica e delle percosse subite dall'attore in data 01.08.2013. Dagli esiti della CTU era emerso che il aveva riportato CP_1
3 “frattura chiusa delle ossa nasali” e che le lesioni riportate erano compatibili con le modalità dell'aggressione subita;
dette lesioni avevano comportato esiti invalidanti e le limitazioni psicofisiche con un periodo di inabilità temporanea totale di 15 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale di 20 giorni al 50% e di ulteriori 20 giorni al 25%, nonché una invalidità permanente del 2%. Considerata quindi l'età del danneggiato e la sofferenza soggettiva causata dall'accaduto, il Tribunale, facendo applicazione delle tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, liquidava in favore di la somma Controparte_1 di € 7.730,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dal medesimo sofferto.
Le spese di lite e di CTU erano definite secondo soccombenza.
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2. Con atto di citazione notificato il 30.11.2022 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 2465/2022, nella parte in cui rigetta le domande dell'attore , ed accoglie quelle del Parte_1 convenuto, affidandosi a quattro motivi di gravame, e segnatamente:
a) Erroneità della sentenza che rigetta le domande dell'attore : il Tribunale Parte_1 ha errato nella ricostruzione del fatto, avendo affermato che il si trovava all'interno del Pt_1 locale “Prestige” ed appariva in visibile stato di alterazione, al punto da porre in essere condotte moleste nei confronti dei presenti nel locale;
il deducente evidenzia come l'aggressione, per la quale è stato chiesto il risarcimento dei danni, sia accaduta non nel locale o nelle sue immediate vicinanze, ma nei pressi della Villa Comunale di Leverano, alla Via Cutura, quindi, dopo che entrambi i ragazzi erano ormai andati via dal locale, sicché i fatti accaduti all'interno del locale sono circostanze del tutto irrilevanti, perché estranei alla materia del contendere. L'appellante deduce altresì che i testi sentiti e sono, Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 contrariamenti agli assunti del tribunale, assolutamente attendibili, perché ricostruiscono con precisione i fatti come accaduti;
inoltre la circostanza secondo la quale egli in data 16.4.2012, fosse in stato di ebbrezza, è stata smentita dalle testimonianze dei sigg. e , Tes_4 Pt_2 quest'ultima addetta alla somministrazione di bevande. Sussisterebbe pertanto alla luce di una attenta rilettura del corredo probatorio agli atti, la responsabilità dell'appellato per quanto occorso al in data 16.04.2012, tale che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere le domande Pt_1 proposte nell'atto di citazione;
b) Erroneo accoglimento della domanda spiegata in via riconvenzionale: errata sarebbe anche la ricostruzione della dinamica degli eventi, ritenuta in sentenza con riferimento alla domanda riconvenzionale: la dinamica della aggressione del 1.8.2013 sarebbe frutto di una versione del tutto fantasiosa e inverosimile, comunque non corrisponderebbe al vero, poiché, come affermato dal teste , vi furono solo delle spinte reciproche tra il e , ma Testimone_1 Pt_1 CP_1 senza alcuna conseguenza per quest'ultimo, sicché per le ragioni già esposte nel primo motivo di appello, e per l'estraneità dell'appellante rispetto ai fatti avvenuti in data 01.08.2013, il Pt_1
4 non doveva essere condannato al risarcimento dei danni, richiesti in via riconvenzionale dal sig.
; Controparte_1
c) Sul pagamento delle spese di lite: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui lo stesso è stato condannato al pagamento delle spese di lite;
d) Sulla condanna del sig. al pagamento dei compensi liquidati al CTU Parte_1 nominato in corso di giudizio, da ultimo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza anche nella parte relativa alla condanna del medesimo al pagamento delle spese di CTU, con condanna a rimborsare ai convenuti quanto eventualmente anticipato a tale titolo:.
Ritualmente costituito, conclude per il rigetto dell'impugnazione in quanto inammissibile Controparte_1 ed infondata. In subordine, chiede l'accoglimento delle domande proposte in primo grado ove non già passate in giudicato e che, per l'effetto, venga accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dall'appellante o, in estremo subordine, che venga ridotto il quantum del danno. In ogni caso, chiede che venga accertato e dichiarato il diritto al risarcimento del danno patito in seguito all'evento dell'01.08.2013, con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni patiti, come calcolati dal CTU in primo grado.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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3. Giova preliminarmente evidenziare che in primo grado i giudizio fu promosso anche nei confronti di e genitori di perché rispondessero ex art. 2048 cc Controparte_4 CP_3 Controparte_1 anche solo in via concorrente con il figlio, minore all'epoca di fatti. tale domanda è stata disattesa, stante il rigetto della domanda di parte attrice. In sede di gravame non è stata formulata alcuna censura avverso il rigetto di detta domanda, sicché non solo e genitori di Controparte_4 CP_3 CP_1
non sono stati evocati in lite, mancando la editio actionis ed ogni conclusione nei loro confronti,
[...] anche se l'appello non risulta loro notificato presso il procuratore costituito in primo grado.
Conseguentemente il rigetto della domanda di responsabilità e/o corresponsabilità dei genitori di
è ormai passata in giudicato, in difetto di impugnazione sicché esclusa la necessità di una Controparte_1 loro partecipazione al giudizio, tutte le domande che riguardano e Controparte_4 CP_3 genitori di , non possono essere oggetto di alcuna disamina in questa sede. Controparte_1
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4. L'appello è fondato per quanto di ragione.
Ed invero colgono nel segno i primi due motivi di gravame, che meritano comunque trattazione congiunta, in quanto, attenendo al passaggio motivazionale della sentenza in punto di responsabilità, censurano la ricostruzione in fatto della vicenda, posta dal tribunale a base della decisione.
5 4.1. Va chiarito, in primo luogo che le vicende occorse all'interno del locale “Prestige” non sono affatto circostanze irrilevanti, perché, se di quanto accaduto nel locale nulla dice l'attore nella citazione, dette circostanze sono state invece introdotte in giudizio dalla difesa del convenuto e rappresentano un antecedente fattuale importante ai fini della corretta ricostruzione della vicenda, con riferimento ad entrambi gli episodi oggetto di domanda, quello dal 16.4.2012 e quello del 1.5.2013, perchè casualmente legati e correlati fra di loro per quanto accaduto prima delle ore 21.30 del 16.4.2012 all'interno del
“Prestige”. Qui – come riferisce la teste non ci fu alcuna aggressione fisica fra Parte_2 Pt_1
e , ma solo un alterco, a seguito delle pesanti aggressioni verbali e fisiche poste
[...] Controparte_1 in essere dal ai danni della , che lavorava nel locale e che le conferma, in sede di inchiesta Pt_1 Pt_2 orale, tali circostanze, che pertanto devono ritenersi provate.
A seguito di detta condotta del – prescindere se fosse stata o meno provocata da uno stato di
Pt_1 alterazione psichica per abuso di alcol - ha evidentemente sentito in maniera Controparte_1 particolarmente ingiusta la condotta offensiva del verso la dipendente e quindi più pressante la
Pt_1 necessità di prenderne le difese, tanto che è intervenuto nell'0immeditezza per far uscire fuori dal locale il . Va precisato che il bar “Prestige” teatro dell'alterco si trova in Leverano sulla stessa via Cutura,
Pt_1 ove si trova anche la villa comunale, nei pressi della quale il riferisce essere avvenuta l'aggressione
Pt_1 nei suoi confronti, poco dopo essere uscito dal locale su invito della e dello stesso . La Pt_2 CP_1 contestualità dei fatti e la vicinanza dei luoghi rende verosimile una ricostruzione dei fatti che annette importanza all'episodio, occorso nel bar, e che quindi non può dirsi del tutto estraneo ai fatti, costituendo piuttosto più verosimilmente un antecedente fattuale dell'intera vicenda, poi culmina con l'episodio del
1.8.2013.
4.2. Quanto alla ricostruzione dei fatti, effettuata in sentenza e censurata dall'appellante, va considerato che la lettura delle prove orali – su cui unicamente si fonda il corredo probatorio agli atti - operata dal tribunale appare effettivamente non condivisibile.
Le censure esposte sono pertanto sul punto fondate.
Ed infatti, i testi escussi, per lo più amici dell'uno o dell'altra delle parti in causa, sembrano allo stesso modo reciprocamente reticenti e poco attendibili, perché ciascuno, in maniera assolutamente speculare, riferisce fatti favorevoli alla tesi dell'amico, ma nega e/o ignora fatti invece a carico di questo. Ciascuno
è quindi attendibile con riferimento ad un episodio e non attendibile con riferimento all'altro. Se è illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni del testimone, ove riferibili ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale, in quanto il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, la credibilità delle altre parti del racconto, essendo sempre e necessariamente ravvisabile un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato, non si può escludere invece una valutazione di attendibilità del teste con riferimento ad un episodio nel suo complesso e non con riferimento all'altro.
6 Giova ricordare poi che non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o amicali con una delle parti, atteso che l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità. La attendibilità si riferisce infatti alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva ( precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità ( così Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n.8988). In ogni caso una contraddittorietà tra le dichiarazioni rese in sede di prova orale non può costituire da solo elemento idoneo a fondare un giudizio di inattendibilità del teste, occorre invece un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dal testimone in ordine ai fatti costitutivi della domanda, e le ulteriori risultanze istruttorie, ritenute idonee a dimostrare la fondatezza della pretesa. Solo allora potrà valutare se le prove acquisite siano o meno sufficienti al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, riverberandosi l'insufficienza della prova in danno della parte sulla quale grava l'onere probatorio, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta.
La valutazione di attendibilità impone in ogni caso l'utilizzo di un medesimo metro di giudizio, nei confronti di tutti i testi esclusi, sicché non si può affermare- secondo la ricostruzione del tribunale – che i testi del sino inattendibili e che quelli del invece siano dotati di una maggiore Pt_1 CP_1 affidabilità, per il fatto che le versioni rese dai primi non trovino riscontro in quelle dei secondi, da cui invece divergono radicalmente. In effetti, a parere del Collegio, tutti i testi escussi sono in parte attendibili ed in parte inattendibili nella medesima misura, perché tendono a evidenziare soltanto fatti favorevoli alla parte di cui sono amici o conoscenti.
Tale considerazioni evidenziato un errore di valutazione degli esiti della inchiesta orale da parte dal tribunale.
4.3. Tanto porta a riconsiderare le deposizioni di e verbale ud. 23- Testimone_1 Testimone_5
10-2015).
Il primo – amico del – afferma- in relazione all'episodio del 16.4.2012- di aver visto il Pt_1 CP_1 avvicinarsi al , che discuteva con un suo amico, “ colpirlo … al labbro con il suo capo”; nega però Pt_1 che vi fosse stata alcuna precedente discussione o motivo per giustificare tale condotta, ma conferma che il lo abbia colpito “a freddo”, procurandogli la rottura di due denti. CP_1
Il teste – amico del - invece riferisce dell'alterco occorso all'interno del Testimone_5 CP_1 locale, ma nega che il abbia mai colpito in qualche modo il , né all'interno del locale, CP_1 Pt_1 né dopo che questi ne era uscito, anche perchè “ posso precisare che dopo aver allontanato il sig. Pt_1
7 ( dal locale n.d.r.) sono rimasto giù nel locale con il e sono rimasto con lui fino a fine serata” CP_1 quando, usciti da locale insieme “ ognuno è andato per conto suo”.
La contraddittorietà fra le due versioni relative all'episodio del 16.4.2012 è insanabile e reciproca, ma non può dirsi che l'una sia attendibile l'altra no, se non all'esito di una disamina complessiva del corredo probatorio e di elementi di riscontro che provengano da altri testimoni, a conforto dell'una e/o dell'altra versione.
Una adeguata valutazione del corredo probatorio complessivo, che tenga conto della parziale attendibilità di tutti i testi, per i legami che li legano alle parti, porta dunque ad una diversa lettura della vicenda.
La Corte, sulla base di un rilettura complessiva degli esiti della inchiesta orale, effettuata secondo le indicazioni che precedono rileva ai fini del suo convincimento, che effettivamente il primo episodio, quello del 16.4.2012, sia supportato da un adeguato corredo probatorio;
l'affermazione – netta e precisa
- del di aver ” visto “ personalmente il colpire il al labbro con il Testimone_1 CP_1 Pt_1 suo capo, non può essere frutto di pura fantasia, an che perchè ha trovato riscontro probatorio, in atti giacché – se altri testi escussi, che negano tale circostanza, sono per lo più amici e parenti del CP_1
e quindi sul punto non attendibili, il teste riferisce che il effettivamente “ fu aggredito Tes_2 Pt_1 dal “ e di averlo visto perché era presente. Aggiunge il teste – con ricostruzione del tutto CP_1 sovrapponibile a quella del – che il lo ha colpito con una testata sulle labbra, mentre Tes_1 CP_1 il parlava con un conoscente. Pt_1
Le due versioni sono perfettamente sovrapponibili. Sicché se il teste – citato pure dalla difesa Tes_6 del - è giunto sul posto solo dopo l'evento, ed ha soltanto visto il a terra, e pertanto nulla Pt_1 Pt_1 sa e nulla ha riferito sulle modalità del fatto come anche il teste -pure citato invece Testimone_7 dalla difesa del – e se può essere dubbio che ciò accadde “a freddo” e non invece come Pt_1 conseguenza della discussione avvenuta nel locale poco prima, tuttavia non può essere seriamente messo in dubbio che il abbia colpito il , anche alla luce della documentazione in atti che CP_1 Pt_1 attesta le riferite lesioni al labbro riportate dal . Alla stregua di tale rilettura del corredo probatorio Pt_1 può dirsi, secondo il criterio del “più probabile che non” che dette lesioni siano state inferte al Pt_1 dal , in quanto il corredo probatorio – al di là di contrasto con le altre emergenze, - è tuttavia CP_1 idoneo a fornire alla Corte solidi elementi per una tale ricostruzione dei fatti e quindi per affermare la responsabilità del in relazione all'occorso del 16.4.2012. CP_1
Tale esito, a fronte, poi, del robusto compendio, che pure sostiene la domanda risarcitoria del , CP_1 che ha trovato ampia conferma nelle deposizioni dei vari testi escusse, se pure valutati con i dedotti limiti di attendibilità intrinseca già evidenziati, non può escludersi la responsabilità del per l'episodio Pt_1 del 1.8.2013, sicché la sua condanna al risarcimento del danno in favore del va confermata, CP_1 anche perchè le ragioni di censura esposte avverso tale passaggio motivazionale della sentenza non colgono nel segno, apparendo assai generiche e comunque poco convincenti.
8 Il gravame va entro detti limiti accolto.
Ferma pertanto la condanna del al risarcimento dei danni in favore del , consegue, in Pt_1 CP_1 riforma della sentenza appellata, la condanna del al risarcimento del danni in relazione CP_1 all'episodio del 16.4.2012.
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5. Quanto alla entità del risarcimento spettante al , per le lesioni riportate nell'occorso ( rottura Pt_1 di due incisivi) occorre partire dagli esiti della c.t.u. svolta in primo grado e non oggetto di alcuna censura, che ha accertato postumi invalidanti temporanei totali per 5 gg e parziali al 50% per 15 gg, oltre a postumo permanenti del 2,5%.
Applicando le tabelle di Milano del 2022, vigenti all'epoca della sentenza di primo grado (per operare una liquidazione che sia conforme e congruente con quella effettuata in sentenza a favore del ) il CP_1 danno non patrimoniale complessivo ( tenuto conto della maggiorazione del 33% del biologico per danno morale ) ammonta ad € 3.826,25 ( di cui 3.191,36 per danno biologico permanente al 2,.5% e € 634,88 per ITT). A detta somma va aggiunto poi il danni patrimoniale e quindi l'importo di 5000,00 per spese sostenute documentate e ritenute congrue dal c.t.u ed € 3600,00 per spese future, calcolate dal c.t.u con riferimento alla necessità di sostituzione delle due protesi ai denti danneggiati nel tempo.
In totale al spetterà a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale la somma Pt_1 complessiva di € 12.426,25 che riferita all'attualità, va maggiorata, solo degli interessi legali dalla liquidazione – ossia dalla data della sentenza di primo grado - al soddisfo, come stabilito in sentenza anche con riferimento alle somme liquidate a titolo risarcitorio al , con una statuizione che non CP_1 impugnata è quindi in parte qua passata in giudicato.
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6. La condanna al risarcimento del danno di entrambe le parti determina il sorgere di obblighi reciproci fra le stesse essendo tanto che sia debitore che creditore l'uno dell'altro. Parte_1 Controparte_1
Tanto consente di disporre – come richiesto – una parziale compensazione giudiziale, trattandosi di debiti omogenei ed esigibili, tale che resterà obbligato al pagamento nei confronti del Controparte_1 Pt_1 della differenza residua di € 4.696,25 (€ 12.426,25 - € 7.730,00), oltre interessi dalla liquidazione al sodisfo
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7. La riforma ancorchè parziale della sentenza comporta la caducazione del capo della pronuncia relativo alle spese giudiziali richiedendo un nuovo regolamento da parte del giudice d'appello anche delle spese di primo grado con conseguente assorbimento degli altri motivi di gravame, che si appuntavano avvero il regime delle spese di lite e di c.t.u. Ed invero, “ Il giudice d'appello allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì che in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. , la riforma della
9 sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese.” (Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010,
n. 8727 e di recente Cassazione civile sez. trib., 03/09/2024, n.23639 fra le altre).
Le spese del doppio grado, sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, possono essere interamente compensate fra le parti, stante la parziale reciproca soccombenza individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, per l'infrazionabilità della domanda.
Anche le spese di lite di c.t.u. vanno definite secondo il medesimo criterio e quindi poste a carico di entrambe le parti in ragione di metà di quanto liquidato in primo grado per ciascuno.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 30.11.2022 nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Lecce n. 2465/2022, pubblicata in data 06.09.2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento in favore di della somma di € 12.426,25, Controparte_1 Parte_1 oltre accessori come in motivazione indicato;
2. Conferma nel resto la sentenza appellata;
3. Dichiara conseguentemente parzialmente compensate le reciproche obbligazioni fra le parti e per l'effetto dichiara tenuto al pagamento della residua somma di € 4.696,25, oltre Controparte_1 accessori, in favore del;
Pt_1
4. Compensa interamente fra le parti le spese di lite del doppio grado;
5. Pone definitivamente le spese di c.t.u. al 50% di quanto liquidato a carico di ciascuna parte.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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