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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/05/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di CE
Il Tribunale Ordinario di CE , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.327/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 25.1.2024 da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 corrente in US d'DA (BG), Via Francesco Nullo, 435, C.F. e P. IVA
, in persona del legale rappresentante pro tempore signora P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa, giusta delega in allegato al presente atto, dall'Avv.
[...]
Diego Piselli del Foro di Bergamo, C.F. con Studio in CodiceFiscale_1
Bergamo alla Via Gabriele Camozzi n. 106 (PEC:
fax: 035/38.30.339), presso il quale è Email_1 elettivamente domiciliata attrice
CONTRO
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante Signor , (c.f./p.iva Controparte_2
), con sede legale in LL NT (VI), Via Ca Sordis n. 30, P.IVA_2 rappresentata e assistita dall'Avvocato LETIZIA DE PONTI del Foro di CE, (c.f. , pec e C.F._2 Email_2 dall'Abogado MARISA ACCIO del Foro di Madrid, domiciliato nello studio della prima, iscritto presso la sezione speciale degli Avvocati Stabiliti presso l'Ordine degli Avvocati di CE, , pec C.F._3
giusta intesa ex art. 8 D. Lgs. Email_3
96/2001, con domicilio eletto presso lo Studio in 36100 CE, Contra' Pozzetto n. 10
convenuta conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER L'ATTRICE Nel merito si chiede che il Tribunale Ill.mo voglia, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi esposti in atti:
accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta rispetto al contratto in controversia e, per l'effetto, pronunciare la risoluzione del medesimo;
- accertare e dichiarare, che la convenuta è quindi tenuta a restituire alla la somma di Pt_1 euro 225.090,00= con l'aggiunta dell'interesse legale fino alla data di introduzione della causa e quindi, per l'epoca successiva all'introduzione della causa, dell'interesse maggiorato ex articolo 1284, 4° comma, cod. civ. In via istruttoria si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti e non ammessi e quindi i seguenti capitoli di prova per interpello e per testi:
1. vero che nell'anno 2023 la rete telematica della i server e i client, erano protetti da Pt_1 un'infrastruttura basata su prodotti Sophos;
1. vero che nell'anno 2023 l'accesso alla rete aziendale era protetto da due firewall Sophos SG 310 con software FULLGUARD PLUS. ;
2. vero che i due firewall erano configurati in HA, high availability, in modo da garantire la continuità del servizio in caso di guasti e avevano attivi i moduli Web Protection , Network Protection ed E-mail Protection.;
3. vero che il modulo E-mail Protection. effettuava un servizio di proxy smtp verso il server interno Microsoft Exchange 2019, consentendo di monitorare l'invio e la ricezione della posta;
4. vero che la mail del 24/03/2023 del signor (collaboratore della v. Persona_1 Pt_1 doc. 2) era stata consegnata al provider di posta della Celme;
5. vero che nell'anno 2023 tutte le componenti del sistema informatico della (c.d. Pt_1
"client") comunicavano con il server di posta utilizzando connessione criptate, basate su un certificato digitale rilasciato da un'autorità di certificazione esterna;
6. vero che nell'anno 2023 tutti i pc client della rete Boffetti erano protetti da CP_3
;
[...]
7. vero che nell'anno 2023 tutti i server della rete Boffetti erano protetti da
[...]
; Controparte_4
8. vero che il programma Intercept è destinato a bloccare gli accessi non autorizzati a sistema informatico;
9. vero che nell'anno 2023 nel sistema informatico della Boffetti era attiva una funzione CryptoGuard contro attacchi di tipo cryptolocker;
10. vero che nell'anno 2023 il controllo delle protezioni endpoint idonee a connettersi a Internet del sistema informatico della era centralizzato su un servizio in cloud Pt_1 denominato Sophos Central;
2 11. vero che la relazione che si rammostra al teste (doc. 13 è stata formata del tecnico Pt_1 informatico signor vero che in data 21 aprile 2023 il signor Testimone_1 [...]
tecnico informatico della Guttadauro srl, ha verificato che i sistemi informatici Tes_2 della non erano stati fatti oggetto di attacchi nell'anno 2023 e ha inviato alla Pt_1 Pt_1 la comunicazione che al teste si rammostra (doc. 13).
Testi: signori , e Testimone_1 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 Tes_6 presso presso Guttadauro s.r.l. – NO Magnago
[...] Parte_1 Testimone_2
(VA). Testi anche a prova contraria su eventuali capitoli avversari e con ulteriore teste a prova contraria signor , domiciliato in NO Magnago (VA). Testimone_7
Sempre in via istruttoria si chiede disporsi la richiesta C.T.U. volta a verificare la natura e la consistenza dei sistemi di blocco e sicurezza a tutela delle controparti contrattuali della società
nonché a verificare se le misure adottate dalla fossero effettivamente idonee a CP_1 CP_1 ridurre al minimo il rischio di transazioni fraudolente e in generale se la avesse CP_1 predisposto sufficienti e idonee misure tecnico - informatiche al fine di scongiurare l'accesso abusivo al proprio sistema informatico ad opera di terzi. Con vittoria di spese, diritti e compensi del giudizio.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA In via principale e di merito Per le ragioni dedotte in fatto ed in diritto in narrativa, rigettare integralmente tutte le domande ex adverso formulate e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a Parte_1
In via riconvenzionale Accertare l'inadempimento dell'Attrice a causa della mancata esecuzione e cancellazione dell'ordine n. 23002773 del 15 marzo 2023, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima dichiarare la responsabilità contrattuale di e, per l'effetto, condannarla al Parte_1 pagamento a favore di della somma di Euro 87.580,00, a titolo di risarcimento dei CP_1 danni patrimoniali soff iversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
In via istruttoria La Convenuta insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nelle proprie memorie ex art. 171 ter n. 2 e n. 3 c.p.c. e non accolte. Lo scrivente patrocinio chiede per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti e non ammessi, prove per interrogatorio formale e testi, sui capitoli di prova per come qui di seguito formulati.
1. Vero che nel mese di marzo 2023 contattava per la fornitura Parte_1 CP_1 di un trasformatore per l'importo co ro 615.00 A, concordando un acconto del 30% pari ad euro 184.500,00 oltre IVA per complessivi euro 225.090,00?
2. Vero che emetteva regolare fattura elettronica n. 000019/IT in data CP_1
06.04.2023 trasmessa all'Agenzia delle Entrate in data 11.04.2023 alle ore 12:16 e ricevuta in pari data alle ore 19:09 nel cassetto fiscale di Parte_1
3. Vero che in data 14 aprile 2023 Banca UBAE S.p.a. (la banca di Boffetti S.p.a.) inviava alle ore 10:00:45 all'indirizzo pec t la comunicazione di conferma Email_4 dell'avvenuto bonifico di euro 225.090,00 a favore di con mandato irrevocabile CP_1 conferito da eseguito alle ore 09:29:43? Parte_1
4. Vero che successivamente la Responsabile Amministrativa di NO CP_1 [...]
, leggendo il contenuto della pec di data 14 aprile 2023 t a Banca Tes_8
S.p.a. si accorgeva che l'Iban indicato PT50001800035775716302055 era diverso rispetto a quello di e contattava CP_1 Parte_1
5. Vero che in data 18 aprile 2023, a seguito della telefonata della NO , la Tes_8
NO , dipendente di riscontrava di ave to da Celme Testimone_3 Parte_1
3 S.r.l. la fattura n. 000019/IT emessa in data 6 aprile 2023 per l'importo di euro 225.090,00 relativa all'ordine avente n. 23002773 del 15 marzo 2023, chiedendo di inviarne una copia di cortesia rilevando che l'Iban associato e riconducibile a quello di CP_1 IT6I0306960190100000001661 della Banca Intesa San Paolo era cato con tale Iban PT50001800035775716302055 della Banca Santander Totta S.A.? 6. Vero che nella copia di cortesia della fattura n. 000019/IT emessa da in data CP_1
06.04.2023 a titolo di acconto sull'ordine n. 23002773 del 15 marzo 2023 e ricevuta da Parte_1
l'IBAN artefatto dall'hacker riportava il codice di un Paese (PT) diverso dall'Ital
[...]
7. Vero che l'Iban riportato nella fattura elettronica regolarmente emessa nello SdI era corretto e difforme da quello indicato nella fattura di cortesia?
8. Vero che veniva creato da soggetti terzi l'indirizzo di posta ordinaria in luogo di e Email_5 Email_6
in luogo di ? Email_7 Email_8 ei fatti ed att i CP_1 sicurezza e protezione sul sistema informatico e posta elettronica?
10. Vero che all'epoca dei fatti ed attualmente il sistema di protezione perimetrale informatico di è quello denominato “Sophos XG135”? CP_1
11. Vero che l ali aziendali all'epoca dei fatti ed attualmente sono tutte protette da antivirus e antispam?
12. Vero che i differenti domini “boffetei.com” e “celrnetransformars.com” venivano creati da soggetti terzi?
13. Vero che a seguito dell'inadempimento dell'Attrice per la mancata esecuzione e cancellazione dell'ordine n. 23002773 del 15 marzo 2023 da parte di questa ha Parte_1 arrecato a danni per la somma di Euro 87.580,00? CP_1
14. Vero che venivano impiegate n. 185 ore per 40,00 Euro/ora per la progettazione per design preliminare meccanico pari ad un costo di 7.400,00 €?
15. Vero che venivano impiegate n. 42 ore per 55,00 Euro/ora per la progettazione elettrica per design preliminare pari ad un costo di 2.310,00 €?
16. Vero che venivano impiegate n. 25 ore per la gestione e preparazione dell'offerta per 40,00 Euro/ora pari ad un costo di 1.000,00 €? 17. Vero che venivano impiegate n. 38 ore per la gestione di annullamento ordine per 40,00
€ Euro/ora pari ad un costo di 1.520,00 € per la ridefinizione della schedulazione per i subfornitori? 18. Vero che per il mancato margine di annullamento spazio produttivo veniva impiegato un costo di 75.350,00 €, stante l'improvviso annullamento dell'ordine? Si chiede l'interrogatorio formale dell'Attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, affinché venga sentita sui capitoli di prova n. 1, 2, 6, 7, 8; la natura e le misure tecnico-informatiche dei sistemi informatici di protezione e sicurezza di entrambe le parti contrattuali in causa. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri come per legge (spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice esponeva: Parte_1
-che aveva concluso con un contratto per la fornitura di un trasformatore, CP_1 come da ordine n. 23002773 in data 15 marzo 2023, che prevedeva un prezzo complessivo di euro 615.000,00= più IVA al 22%, con previsione del pagamento di
4 un acconto del 30%, ossia di euro 184.500 oltre IVA al 22% per complessivi euro
225.090,00;
-che erano seguiti contatti operativi tra le parti a mezzo di posta elettronica;
-che per il pagamento dell'acconto previsto nel citato contratto la aveva Pt_1 ricevuto in data 6 aprile 2023 da indirizzo di posta elettronica apparentemente collegato al “dominio” della la fattura n. 000019/IT di euro di euro CP_1
225.090,00=, nella quale si dava indicazione di pagamento di euro all'IBAN PT50001800035775716302055;
-che la fattura era stata saldata dalla per il tramite del fornitore di servizi di Pt_1 tesoreria Banca UBAE, alla quale la società attrice aveva tramesso copia della fattura: il pagamento era avvenuto in data 14 aprile 2023 e in quella stessa data la Banca UBAE aveva inviato una comunicazione di posta elettronica certificata alla CP_1 informando del pagamento;
-che la non aveva effettuato un controllo tempestivo e solo in data 18 aprile CP_1 aveva informato la della circostanza che il pagamento risultava effettuato a Pt_1 soggetto diverso dalla Celme medesima;
-che a causa di questo ritardo erano risultati vani i tentativi della di ottenere Pt_1 dalla banca mandataria lo "storno" del bonifico, ormai accreditato a terzi;
- che da approfondimenti effettuati era emerso che ignoti si erano inseriti nel sistema informatico della e avevano sostituito il documento pdf contenente l'IBAN CP_1
"corretto" di tale società, facendo pervenire alla il documento PDF (fattura) Pt_1 contenente l'IBAN PT50001800035775716302055 facente capo a terzi, rimasti poi ignoti;
-che dopo i fatti in controversia, la aveva confermato alla l'intenzione Pt_1 CP_1 di procedere con il rapporto contrattuale, a condizione che la Celme medesima riconoscesse come pagato il citato importo;
- che la aveva opposto un netto rifiuto e era stata costretta a CP_1 Pt_1 comunicare alla con missiva del 24 maggio 2023 l'interruzione del rapporto CP_1 contrattuale;
- con missiva dello scrivente legale del 6 luglio 2023, la aveva chiesto alla Pt_1 la restituzione della somma di euro 225.090,00 che era stata pagata;
CP_1
- non aveva restituito detto importo, ma anzi aveva prospettato una richiesta di CP_1 risarcimento del danno;
- con successiva missiva del 3 novembre 2023 la aveva abbandonato la CP_1 richiesta di risarcimento confermando però di non voler adempiere l'ordine ricevuto in difetto di nuovo pagamento dell'acconto di euro 225.090,00. Tutto ciò premesso, l'attrice chiedeva che il pagamento effettuato fosse considerato liberatorio, ancorché effettuato in favore di terzo indebitamente inseritosi nel sistema informatico della convenuta, alla quale era addebitabile comportamento colposo per culpa in vigilando, per non aver adeguatamente protetto i propri sistemi informatici da attacchi esterni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1188 e 1189 c.c.
Chiedeva inoltre, per il combinato disposto degli articoli 1463 e 2033 cc, la condanna della alla restituzione dell'importo indebitamente percepito, previa CP_1
5 risoluzione del contratto di fornitura a motivo dell'inadempimento della che CP_1 aveva rifiutato di dar corso ai propri impegni contrattuali con rifiuto illegittimo, dato che il pagamento della era senz'altro da considerarsi satisfattivo. Pt_1
Parte convenuta , costituitasi, esponeva : CP_1
-che dopo iniziali contatti nel gennaio 2023 e laboriosa redazione del preventivo, ricevuto l'ordine in data 16.03.2023, lo stesso veniva accettato e confermato in data 03.04.2023 , con emissione di regolare fattura elettronica in data 06.04.2023 trasmessa all'Agenzia delle Entrate in data 11.04.2023 alle ore 12:16 e ricevuta in pari data alle ore 19:09 nel cassetto fiscale di Parte_1
-che in data 14 aprile 2023 la banca di Boffetti UBAE SPA inviava comunicazione pec alla convenuta per confermare l'avvenuto pagamento della fattura, a seguito della quale la Responsabile Amministrativa di Celme, NO , leggendo il Testimone_8 contenuto della stessa, si accorgeva che l'Iban indicato PT50001800035775716302055 non corrispondeva a quello di Celme e prontamente contattava per le dovute spiegazioni e chiarimenti;
Pt_1
-che in data 18 aprile 2023, a seguito della telefonata intercorsa tra la NO Tes_8
e la NO , dipendente di nel corso della quale chiedeva Testimone_3 Pt_1 informazioni sulla veridicita della pec ricevuta, riscontrava che la fattura di cortesia n. 000019/IT emessa in data 6 aprile 2023 inviata dalla NO Parte_3
non corrispondeva a quella ricevuta da che risultava invece essere
[...] Pt_1 stata inviata dall'agente di il Signor;
CP_1 Persona_2
- che chiedeva ad conferma del fatto che il fosse Tes_3 Tes_8 Per_2 persona n e chied si conferma dell'indirizz dello stesso, CP_1 indirizzo mail che non poteva confermare in quanto molto simile all'originale Tes_8 ma non corretto;
- chiedeva, quindi, che le venisse inoltrata la corrispondenza dalla quale Tes_8 contro l'indirizzo mail che la fattura di cortesia da ricevuta e Parte_1 riscontrata immediatamente, nonche la fattura stessa che era stata manomessa cosi come l'indirizzo mail dalla quale era stata ricevuta;
- che chiedeva se avesse fatto un controllo incrociato con il Tes_8 Pt_1 tracciato a fattura da si poteva controllare l'Iban corretto, ma le veniva risposto che non era stato effettuato prima di ordinare il pagamento;
-dalla corrispondenza intercorsa constatava che i rispettivi indirizzi CP_1 mail di entrambe le società erano stati alterati ed hackerati : titolo esemplificativo ma non esaustivo, in luogo di e Email_5 Email_6
in luogo di Email_7 Email_9
i differenti domini “boffetei.com” e “celrnetransformars.com” erano stati alterati e modificati da soggetti terzi, ed era stata realizzata un'effettiva frode informatica dello schema “man in the middle”, in cui un hacker era riuscito ad intercettare ed alterare i dati e le comunicazioni intercorse tra le due società;
6 - che sporgeva formale denuncia-querela per frode informatica presso il Pt_1
Comando Arma di US d'DA (BG) e lo stesso faceva in data 24 CP_1 aprile 2023 presso il Comando Arma di LL NT (VI) ;
-che in data 23 maggio 2023 riceveva comunicazione da parte di con CP_1 Pt_1 la quale manifestava la volonta di interrompere unilateralmente il rapporto contrattuale di fornitura con la prima, annullando l'ordine d'acquisto n. 23002773 di data 15 marzo 2023, ;
-che con pec di data 10 luglio 2023 contestava innanzitutto la suddetta CP_1 cancellazione dell'ordine, contestava gli asseriti addebiti avanzati da parte attrice e la richiesta di restituzione dell'indebito, non avendo ricevuto alcun accredito CP_1 della somma a titolo d'acconto dovuta da essendo stata accreditata tale Pt_1 somma su un altro e diverso Iban non corrispondente a quello di CP_1
La convenuta osservava che avrebbe ben potuto evitare il perfezionarsi del Pt_1 reato di frode informatica se avesse prestato la dovuta diligenza normalmente esigibile in capo ad una società di notevole dimensioni, atteso che il personale di addetto al pagamento della fornitura in questione avrebbe ben potuto rendersi Pt_1 conto dell'errore prima di effettuare il pagamento in data 14.04.2023 se avesse visionato la fattura elettronica presente nel suo cassetto fiscale già in data 11.04.2023, nella quale erano indicate le corrette indicazioni bancarie. In ogni caso, sempre nella comunicazione di cui al doc. 8, la scrivente difesa precisava che, ai soli fini conciliativi e transattivi e per preservare buoni rapporti commerciali anche in previsione di eventuali future opportunità di collaborazione tra le rispettive aziende su nuovi progetti, sarebbe stata disponibile ad accettare la cancellazione dell'ordine summenzionato, con ciò ritenendo risolto consensualmente il contratto di fornitura con effetto dal 23 maggio 2023, ma alla sola condizione che avesse rinunciato a qualsiasi pretesa nei confronti di Pt_1 CP_1
La convenuta chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree e in via riconvenzionale avanzava richiesta di risarcimento danni a seguito della mancata esecuzione dell'Ordine per avere in data data 23 maggio 2023 manifestato la Pt_1 volonta di interrompere unilateralmente il rapporto contrattuale di fornitura con annullando l'ordine avente n. 23002773 del 15 marzo 2023 il che aveva CP_1 implicato una perdita economica per la mancata esecuzione dell'ordine di cui sopra da parte di e il mancato guadagno che avrebbe potuto conseguire e Pt_1 CP_1 che invece a causa dell'evento dannoso sofferto non ha potuto realizzare, così quantificato: Progettazione per design preliminare meccanico, ore impiegate n. 185 per 40,00 Euro/ora, pari ad un costo di 7.400,00 €; Progettazione elettrico per design preliminare, ore impiegate n. 42 per 55,00 Euro/ora, pari ad un costo di per un costo di 2.310,00 €; Ore gestione e preparazione offerta, ore impiegate n. 25 per 40,00 Euro/ora, pari ad un costo di 1.000,00 €; Ore di gestione annullamento ordine, ore impiegate n. 38 per 40,00 € Euro/ora, pari ad un costo di 1.520,00 € per la ridefinizione della schedulazione per i subfornitori;
Mancato margine per annullamento spazio produttivo, per un costo di 75.350,00 €, ovvero per capacita produttiva non impiegata, stante l'improvviso annullamento dell'ordine;
7 e cosi per l'importo complessivo di Euro 87.580,00.
La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per remissione in decisione all'udienza del 9.5.2025 Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili o irrilevanti. In particolare la richiesta CTU informatica risulta inutile atteso che in base a nozioni di comune esperienza è evidente che l'abilità dei truffatori è oramai giunta a livelli così sofisticati da riuscire a fare intrusione anche nei sistemi informatici maggiormente protetti, come quelli di istituti di credito, aziende sanitarie e di trasporti, organismi statali e addirittura ministeri. Le domande attoree appaiono infondate atteso che ai sensi dell'art. 1189 c.c. il pagamento a chi appare legittimato a richiederlo in base a circostanze univoche - creditore apparente- ha effetto liberatorio se il solvens prova di essere stato in buona fede, ma tenuto alla restituzione secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.) non è il creditore vero, che nulla ha ricevuto , bensì il creditore apparente che ha ricevuto il pagamento. E ad un obbligo di restituzione di parte convenuta non è possibile giungere nemmeno tramite l'affermazione di un suo inadempimento causativo di risoluzione del contratto, atteso che fu proprio l'odierna attrice ad “annullare” il contratto con pec del 24.5.2023, dopo avere eseguito il pagamento in data 14.4.2023 senza la dovuta diligenza.
Va ricordato che per costante giurisprudenza “Il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile. (Cass.Sez. 2 - , Ordinanza n. 18345 del 04/07/2024 ). Nel caso di specie aveva inviato regolare fattura elettronica, recapitata in data CP_1
11.4.2023 (doc.3). La fattura di cortesia alterata dai truffatori era datata 6.4.2023, tuttavia, a differenza di quanto affermato da non era stata pagata subito, ma Pt_1 in data 14.4.2023 (v. doc. 4 attoreo), di tal che vi sarebbe stato ampia possibilità di controllare i dati e soprattutto l'IBAN. Mettendo a confronto le due fatture (quella di cortesia ricevuta e quella elettronica presente nel cassetto fiscale) si sarebbe potuto rilevare che l'Iban indicato nella fattura elettronica genuinamente riconducibile a CP_1
IT6I0306960190100000001661 della Banca Intesa San Paolo, era stato modificato con tale Iban PT50001800035775716302055 della Banca Santander Totta S.A, peraltro di banca straniera.
Infatti si ritiene che anche un quivis de populo , e a maggior ragione una società di grosse dimensioni e una banca, operatore professionale, delegata per il pagamento, si
8 sarebbe dovuto insospettire allorchè una azienda italiana, con sede in Italia, avesse indicato un Iban con lettere iniziali non IT, bensì PT come , nel caso di specie, l'Iban cui tramite la propria banca UBAE SPA aveva eseguito il pagamento. Pt_1
A nulla rileva il fatto che il Portogallo faccia parte dell'Unione europea, essendo comunque inusuale il caso che una azienda si appoggi a banche situate all'estero, ed essendo noto che spesso le truffe telematiche provengono anche da operatori situati in altri paesi comunitari. Da parte di sarebbe stato sufficiente, se riteneva Pt_1 troppo oneroso controllare la fattura elettronica, effettuare una semplice telefonata a per farsi confermare l'IBAN e scoprire la tentata truffa prima di eseguire il CP_1 pagamento. Ne consegue che, per riprendere l'espressione della massima giurisprudenziale sopra citata, versa in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza, per aver Pt_1 trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile. Secondo l'attrice sarebbe in colpa la convenuta perché dopo avere ricevuto dalla banca in data 14.4.2023 l'avviso del pagamento, “la non aveva effettuato un CP_1 controllo tempestivo e solo in data 18 aprile aveva informato la della Pt_1 circostanza che il pagamento risultava effettuato a soggetto diverso dalla CP_1 medesima”. Tuttavia è nozione di comune esperienza che i bonifici di regola, se non istantanei, impiegano circa tre giorni lavorativi prima di essere accreditati sul conto del beneficiario, quindi non si ravvisa negligenza nell'operato della convenuta.
Dopo avere scoperto di avere eseguito malamente il pagamento, con pec del 24.5.2023 scriveva a Celme: Pt_1
“Att.ne sig e sig. ,Buongiorno, Per_2 Per_3
Con la presente si comunica ufficialmente annullamento ordine Parte_1
23002773 REV.01. Cordiali saluti ” Parte_1
Oltre a tale irrituale unilaterale “annullamento” del contratto, che sarebbe stata CP_1 disponibile ad accettare in via conciliativa, il 6.7.2023 il legale di inviava Pt_1 una pec con oggetto: “Intimazione di restituzione di indebito” per avere l'assistita
“effettuato un bonifico di euro 225.090,00 a fronte di un ordine mai eseguito.”
Tuttavia, come visto, l'annullamento unilaterale era stato intimato proprio da Pt_1 che non poteva poi tacciare di inadempimento dell'ordine, e, prima ancora , il CP_1 pagamento eseguito non poteva considerarsi liberatorio, non avendo il solvens provato di avere agito senza colpa.
Pertanto le domande attoree devono essere interamente rigettate. Parte convenuta ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni subiti per l'inadempimento, ma non ha fornito prova di tali danni, se non i capitoli di prova orale 13-18, non ammissibili perché aventi carattere generico e valutativo.
9 Anche le domande riconvenzionali devono essere, pertanto, rigettate.
Alla situazione di soccombenza reciproca consegue la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 co. II cpc.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) rigetta le domande riconvenzionali;
3) compensa le spese.
Così deciso in CE il 26.5.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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