Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1097/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 27/05/2024 al numero 1097/2024 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 1600/2024 emessa dal
Tribunale di FIRENZE il 20/05/2024 pendente fra
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CAMPAGNA PAOLO ( ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
(ADS80039250487) presso i cui uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, è ope legis domiciliato;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia il Tribunale adito, fissata udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 undecies comma 2 c.p.c., ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, 1) preliminarmente sospendere, anche inaudita
1
2) nel merito annullare il decreto di diniego del permesso di soggiorno (Prot.
117/2023 Reg. Rev. E Rig.) emesso dal Questore della Provincia di Pistoia in data
06.07.2023 e notificato in data 17.07.2023 e le relative e conseguenti disposizioni di espulsione e di ordine di allontanamento rivolte all'istante;
3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari;
4) per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Pistoia il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare in favore della Sig.ra
Parte_1
5) condannare i medesimi convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: ammettere ut supra le prove orali richieste e disattese in prima cure e segnatamente per testi o sommari informatori e per audizione o interrogatorio personale della ricorrente reclamante e che quanto occorrer possa si specifica (e richiede) in merito alla circostanza dell'essere
allorché si trovava a vivere in Albania, ha sempre e costantemente Parte_1 ricevuto il sostegno ed il contributo economico al suo mantenimento inviatogli dall'Italia e da parte di suo figlio > ovvero e giusta capitolato della premessa Per_1 in fatto del ricorso introduttivo di prime cure “
Parte appellata: “Dichiarare inammissibile la richiesta di sospensione dell'ordinanza del Tribunale. Respingere l'appello e confermare integralmente
l'ordinanza di primo grado. “
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
2 nata a [...] il [...], cittadina albanese, Parte_1 chiedeva, in data 30.9.2022, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare.
A fondamento della propria istanza dichiarava di avere intenzione di ricongiungersi con il figlio cittadino albanese, titolare di permesso di Parte_2 soggiorno e di convivere effettivamente con lo stesso a Pistoia (IT).
Con decreto n. Prot. 117/2023 Reg. Rev. e Rig. del 6.7.2023 emesso dal Questore della Provincia di Pistoia, notificato il 17.7.2023, l'istanza veniva rigettata con la motivazione “...che non risulta comprovata la vivenza a carico del discendente, previsto dall'art. 29 c.1 lett. d) D.Lgs.n.°286/1998, per il ricongiungimento dei genitori, così come non è documentato che l'istante convive con il figlio…” in quanto dalla “...documentazione trasmessa… nulla è apportato per chiarire l'incongruenza tra la comunicazione di ospitalità ex art. 7 T.U.I. che colloca l'istante in Pistoia, Via
Montalbano nr. 280 (precedente abitazione del figlio) ed il modello 209 dei dati personali, che indica il recapito di Pistoia, Via Pagliucola nr. 81 (attuale residenza del figlio). Inoltre, non è dimostrato il pregresso sostentamento economico, riferito
a quando l'istante soggiornava nel Paese di origine, in quanto è stato prodotto
l'estratto conto dall'11 gennaio del2022, relativo al conto corrente intestato al figlio, nel quale non si rilevano trasferimenti di denaro in favore della madre. Anzi, in data 25.1.2022 è registrato l'accredito di un bonifico estero in favore del figlio, tra i cui ordinanti compare il padre ”. Veniva quindi Persona_2 disposta l'espulsione di dal territorio nazionale e Parte_1 conseguentemente alla medesima veniva ordinato di allontanarsi dal territorio dello Stato entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del provvedimento avvenuta in data 17.7.2023, contestualmente alla quale era applicata la misura accessoria del ritiro del passaporto eseguita con verbale di acquisizione della stessa Questura di Pistoia.
Avverso il provvedimento del Questore proponeva ricorso Parte_1 sostenendo essere affetto da errore di fatto, carenza di istruttoria ed eccesso di potere, carenza di motivazione in violazione dell'art. 3 l. 241/90, nonché reso in violazione dell'art. 5 comma 5 d. lgs. 286/98, con conseguente annullabilità dell'atto. Chiedeva pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di annullare il decreto di diniego del permesso di soggiorno e le relative e conseguenti disposizioni di espulsione e di ordine di allontanamento rivoltele;
di dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il
3 permesso di soggiorno per motivi familiari e per l'effetto di ordinare al Questore della Provincia di Pistoia il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare in suo favore.
Accolta l'istanza preliminare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento del Questore, il PM interveniva, producendo certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dai quali nulla risultava a carico di
[...]
Parte_1
L'amministrazione si costituiva a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ribadendo la validità della propria valutazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Firenze, sezione protezione internazionale, con sentenza n.
1600/2024 respingeva l'opposizione, compensando le spese di lite.
Rilevava il primo giudice che, nonostante una sicura incongruenza tra la comunicazione di ospitalità ex Art. 7 T.U.I. che collocava l'istante in Pistoia, Via
Montalbano nr. 280 (precedente abitazione del figlio), ed il modello 209 dei dati personali, che indicava il recapito di Pistoia, Via Pagliucola nr. 81 (attuale residenza di , non vi era in realtà motivo plausibile per dubitare che Parte_2 effettivamente dapprima residente a [...]
Montalbano 280 (come da comunicazione di ospitalità in favore dell'ascendente), una volta terminati i lavori di ristrutturazione dell'appartamento da lui acquistato sempre a Pistoia all'indirizzo di Via Pagliucola n.° 81, vi avesse trasferito la propria residenza insieme al genitore istante e costituente dimora abituale (e reale) sua e della ricorrente, talché sotto tale profilo gli elementi sfavorevoli della valutazione resa in sede amministrativa potevano considerarsi superati.
Sotto il profilo della vivenza di a carico del figlio e del Parte_1 Per_1 carico pregresso in Albania, invece la circostanza era rimasta in definitiva non provata, né il deficit probatorio era stato sanato dalla ricorrente, producendo ad esempio documentazione integrativa relativamente all'invio di denaro (o altre risorse) dal figlio in Italia in favore della madre in Albania, in grado di superare l'unico elemento indiziario presente in atti concernente, all'opposto, l'invio di denaro dal padre in Albania (risultante fra gli ordinanti) al figlio in Italia, emergente dalla documentazione bancaria allegata da , ancorché solo per dimostrare la Per_1 capacità reddituale e patrimoniale di quest'ultimo quale ospitante. Né risultavano indicate, nemmeno sommariamente bensì solo genericamente (in ricorso:
“sommarie informazioni sulle circostanze di cui in narrativa”), le circostanze sulle quali la ricorrente aveva richiesto di sentire propri connazionali residenti in Italia.
4 Al contrario risultava dallo stesso ricorso che in Albania i genitori (e, quindi,
l'odierna ricorrente) vivevano in campagna in una sorta di fattoria dove allevavano ed accudivano diversi animali, così traendo il loro sostentamento;
in vista del trasferimento in Italia, gli stessi vendevano gli animali e trasferivano il relativo profitto sul conto corrente intestato al figlio : affermazione che dimostrava, Per_1 semmai, che in Albania la ricorrente (e il coniuge) disponevano di autonome risorse per mantenersi, per cui non versavano in condizione di dipendenza economica dal figlio, anche in considerazione del basso costo della vita nelle zone rurali dello
Stato albanese.
2. Il giudizio di secondo grado ha appellato la sentenza, lamentando l'omessa Parte_1 ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado.
Ha esposto che, con note scritte dell'8.4.2024, aveva insistito integralmente come in ricorso introduttivo di prime cure ed in particolare aveva ribadito e reiterato la richiesta ammissione ed escussione dei testi e/o sommari informatori e audizione personale o interrogatorio della ricorrente medesima. Del resto, il nuovo procedimento semplificato di cui all'art 281 decies cpc si caratterizza per essere un procedimento alternativo a quello ordinario, sommario e deformalizzato per quanto riguarda l'istruttoria e l'iter procedimentale, come indica lo stesso nome. Quindi, non sarebbe condivisibile il rilievo del primo giudice che “...Ne' risultano indicate, nemmeno sommariamente bensì solo genericamente (in ricorso: <sommarie informazioni sulle circostanze di cui in narrativa>), le circostanze sulle quali ha richiesto di sentire propri connazionali residenti in
Italia…”.
Nel merito, ha richiamato le allegazioni del primo grado, esponendo che
[...] da quando era giunta in Italia a Pistoia aveva sempre convissuto e Parte_1 vissuto a carico del figlio ospitante prima a Pistoia in Via Parte_2
Montalbano 280 (come da comunicazione di ospitalità in favore dell'ascendente, in atti) e poi, una volta terminati i lavori di ristrutturazione dell'appartamento da lui acquistato, sempre a Pistoia ma all'indirizzo di Via Pagliucola n.° 81; il figlio già sosteneva economicamente i suoi genitori e segnatamente la madre allorché quest'ultima viveva ancora in Albania, portando o inviando loro periodicamente e continuativamente denaro, per lo più contante recapitato direttamente dallo stesso figlio e/o per il tramite di altri familiari in occasione di visite in Albania;
da Per_1 quando poi i genitori di convivevano con lui in Italia a Pistoia, Parte_2
5 egli provvedeva integralmente al loro sostentamento ed ai loro bisogni. Precisava che l'accredito di bonifico estero effettuato dal padre in favore del Persona_3 figlio, diversamente da quanto ritenuto dalla Questura e dal Tribunale di Firenze, non era in alcun modo indicativo del fatto che fossero i genitori ad aiutare economicamente il figlio: essi, infatti, in Albania vivevano in campagna in una sorta di fattoria dove allevavano ed accudivano animali dai quali traevano il loro sostentamento, ma in procinto di lasciare il paese per l'Italia gli stessi avevano venduto gli animali e trasferito il relativo profitto in Italia utilizzando il conto corrente di deposito bancario del figlio Eugen
La parte appellante ha quindi rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituito il , tramite l'Avvocatura dello Stato, chiedendo Controparte_1
l'integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. Ha evidenziato l'amministrazione che le prove richieste in primo grado erano del tutto generiche, in quanto si chiedeva al Tribunale di acquisire sommarie informazioni sulle circostanze di cui in narrativa, con una formulazione che rendeva tale richiesta evidentemente inammissibile. Del resto, gli elementi dichiarati dalla stessa ricorrente dimostravano che non vi era stata alcuna dipendenza economica dei genitori a carico del figlio prima del loro arrivo in Italia, poiché essi avevano una fattoria in cui allevavano animali e, vivendo in una zona rurale dell'Albania, da tale attività traevano quanto necessario per vivere. Nulla si diceva nell'appello a contrasto dell'assunto del Tribunale.
Secondo la parte appellata, inoltre, l'istanza di sospensione sarebbe inammissibile, in quanto la sospensione dell'ordinanza del Tribunale non avrebbe alcun effetto, in presenza di un provvedimento di rigetto, né sarebbe possibile sospendere il diniego dell'amministrazione.
Con istanza depositata in data 12.9.2024, la reclamante chiedeva rinvio dell'udienza rappresentando che il coniuge era stato ricoverato Persona_3 in gravissime condizioni.
Concesso il rinvio, in data 18.9.2024 la reclamante ha depositato certificato di morte di Persona_3
All'udienza del 24.1.2025 la parte appellante ha insistito nelle proprie conclusioni, rappresentando come il decesso del coniuge di abbia reso la Parte_1 medesima ancor più vulnerabile e dipendente economicamente dal figlio.
La Corte si è riservata di decidere.
*
6 3. Le istanze istruttorie reiterate dalla parte appellante non sono ammissibili.
Va infatti condivisa la valutazione di irrimediabile genericità che ha condotto il primo giudice a disattendere le istanze in questione. Esse, infatti, sono prive di qualunque indicazione di tempo e di modo sulle specifiche occasioni in cui il figlio avrebbe inviato tramite connazionali o consegnato personalmente somme di denaro ai genitori.
Occorre tuttavia considerare che, come del resto affermato anche dalla
Suprema Corte con sentenza n. 5380 del 11/03/2006, “è indubbio che i procedimenti camerali di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 30, comma 6, sull'immigrazione attengono alla impugnativa dei "provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare" che, in quanto tale, va accertato come sussistente e tutelabile, anche se maturato dopo l'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa (in tal senso, con riferimento al requisito del reddito, cfr.
Cass. 21 luglio 2004 n. 13510 e 8 aprile 2004 n. 6938).”
Va altresì ricordato che, in virtù della disciplina di cui agli artt. 29, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 286 del 1998, il ricongiungimento del genitore richiesto dallo straniero “postula il requisito della "vivenza a carico", che si riscontra quando il primo non sia in grado di provvedere alle proprie necessità essenziali nel Paese
d'origine, e risulti accertato che il necessario sostegno materiale gli sia effettivamente fornito dal figlio soggiornante sul territorio italiano, quale persona che, sulla base delle complessive circostanze del caso concreto, si riveli essere il familiare più idoneo allo scopo.” (Cass. Sez L., Sentenza n. 24488 del
10/09/2021)
Ciò detto, nella fattispecie non è in contestazione che la parte appellante non abbia in Albania familiari che possano sostenerla economicamente e che il figlio disponga, invece, di un reddito sufficiente a tale scopo. Per_1
È altresì evidente che, ove la stessa, ormai sessantenne e vedova, dovesse rientrare in Albania, non avrebbe le risorse economiche per provvedere al proprio sostentamento, non possedendo più neppure gli animali dal cui allevamento si occupava, assieme al coniuge, prima del suo trasferimento in Italia, nel 2022.
In altre parole, deve ritenersi che il decesso del coniuge della parte appellante abbia ormai reso la stessa certamente dipendente dal punto di vista economico dal
7 figlio (quand'anche già non lo fosse stata al momento del trasferimento in Per_1
Italia).
L'appello merita quindi accoglimento.
Stante le ragioni della decisione, ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello e in corrispondente riforma dell'impugnata sentenza n. 1600/2024 emessa dal Tribunale di Firenze, annulla il decreto emesso dal Questore della Provincia di PISTOIA in data 6.7.2023 Prot. 117/2023 Reg. Rev.
e Rig. e dichiara il diritto di al permesso di soggiorno per motivi Parte_1 di famiglia, ex art. 29 d.lgs. n. 286/1998;
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 24/1/2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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