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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 5189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5189 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°566 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nata il [...], in [...]; Parte_1 [...]
, nato in [...] il [...]; rappresentati e difesi Parte_2
dall'avv. AGNOLONI LORENZO e dall'avv. ZACCARIELLO SERGIO, sia unitamente che separatamente, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Via L Repaci, 16, Viareggio, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/01/2024, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza Parte_1
italiana iure sanguinis, mentre a quanto sembra di capire, Parte_2
chiedeva il riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii.
esponeva di essere discendente di Parte_1 Persona_1
cittadina italiana, nata nel Comune di Prizzi (Provincia di Palermo) in data
07/03/1938 (doc. 1 fascicolo ricorrenti) e trasferitasi in Canada dopo essersi coniugata in Prizzi (PA) il 22/10/1958 con (doc. 2), nato Controparte_3
a Prizzi (PA) in data 15/02/1932 (doc. 3), dalla cui unione è nata
[...]
in Palermo il 02/12/1962, odierna ricorrente (doc. 4). Parte_1
Quest'ultima, sposata in data 20/07/2022 con nato a Persona_2
Calcutta (India) il 04/07/1954 (docc. 5 e 6), è divenuta cittadina canadese in data il 17/11/1975 (doc. 7), così come il coniuge in data 08/08/1973 (doc. 8)
perdendo le rispettive cittadinanze dei paesi di origine.
L'ava in deceduta in Canada in data in Persona_1 Parte_1
data 17/02/2013 (doc. 9), è divenuta a sua volta cittadina canadese nel 1975
(doc. 10).
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 10.07.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti. Dalla documentazione in atti risulta che era cittadina Parte_1
italiana poiché nata in [...] genitori italiani. La stessa si è naturalizzata cittadina canadese in data 17.11.1975.
A mente dell'art. 8, n. 1, legge n. 555/1912, applicabile ratione temporis,
perde la cittadinanza italiana “chi spontaneamente acquista una cittadinanza
straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”.
Il successivo art. 9 recita: “chi ha perduta la cittadinanza a norma degli
articoli 7 e 8 la riacquista:
1° se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato;
2° se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o
provi di avere rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati
nonostante divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito
o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;
3° dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era
derivata da acquisto di cittadinanza straniera.
Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della
cittadinanza se il Governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal
Governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro
il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn. 2
e 3 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti
entro il termine di sei mesi.
È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la
residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la
residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di
cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da
parte del Governo”.
Ciò posto, trova riscontro in atti che l'odierna ricorrente Parte_1
era cittadina italiana in quanto nata in [...] cittadini italiani. La stessa si è
trasferita in Canada, ove si è naturalizzata cittadina canadese, e non ha riacquistato la cittadinanza italiana non essendosi verificato alcuno dei casi previsti dall'art. 9, legge n. 555/1912.
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Assorbita ogni altra questione.
Nulla in punto spese data la natura della procedura e per non avere il intimato svolto difese. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, in data 20/12/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°566 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nata il [...], in [...]; Parte_1 [...]
, nato in [...] il [...]; rappresentati e difesi Parte_2
dall'avv. AGNOLONI LORENZO e dall'avv. ZACCARIELLO SERGIO, sia unitamente che separatamente, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Via L Repaci, 16, Viareggio, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/01/2024, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza Parte_1
italiana iure sanguinis, mentre a quanto sembra di capire, Parte_2
chiedeva il riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii.
esponeva di essere discendente di Parte_1 Persona_1
cittadina italiana, nata nel Comune di Prizzi (Provincia di Palermo) in data
07/03/1938 (doc. 1 fascicolo ricorrenti) e trasferitasi in Canada dopo essersi coniugata in Prizzi (PA) il 22/10/1958 con (doc. 2), nato Controparte_3
a Prizzi (PA) in data 15/02/1932 (doc. 3), dalla cui unione è nata
[...]
in Palermo il 02/12/1962, odierna ricorrente (doc. 4). Parte_1
Quest'ultima, sposata in data 20/07/2022 con nato a Persona_2
Calcutta (India) il 04/07/1954 (docc. 5 e 6), è divenuta cittadina canadese in data il 17/11/1975 (doc. 7), così come il coniuge in data 08/08/1973 (doc. 8)
perdendo le rispettive cittadinanze dei paesi di origine.
L'ava in deceduta in Canada in data in Persona_1 Parte_1
data 17/02/2013 (doc. 9), è divenuta a sua volta cittadina canadese nel 1975
(doc. 10).
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 10.07.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti. Dalla documentazione in atti risulta che era cittadina Parte_1
italiana poiché nata in [...] genitori italiani. La stessa si è naturalizzata cittadina canadese in data 17.11.1975.
A mente dell'art. 8, n. 1, legge n. 555/1912, applicabile ratione temporis,
perde la cittadinanza italiana “chi spontaneamente acquista una cittadinanza
straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”.
Il successivo art. 9 recita: “chi ha perduta la cittadinanza a norma degli
articoli 7 e 8 la riacquista:
1° se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato;
2° se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o
provi di avere rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati
nonostante divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito
o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;
3° dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era
derivata da acquisto di cittadinanza straniera.
Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della
cittadinanza se il Governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal
Governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro
il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn. 2
e 3 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti
entro il termine di sei mesi.
È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la
residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la
residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di
cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da
parte del Governo”.
Ciò posto, trova riscontro in atti che l'odierna ricorrente Parte_1
era cittadina italiana in quanto nata in [...] cittadini italiani. La stessa si è
trasferita in Canada, ove si è naturalizzata cittadina canadese, e non ha riacquistato la cittadinanza italiana non essendosi verificato alcuno dei casi previsti dall'art. 9, legge n. 555/1912.
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Assorbita ogni altra questione.
Nulla in punto spese data la natura della procedura e per non avere il intimato svolto difese. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, in data 20/12/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.