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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.360 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 23.04.2025
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Isabella Patrizia Basile e Antonio Andriulli, giusta procura generale alle liti conferita con atto del Dott. Notaio in Roma, 21.07.2015, Persona_1
rep. n. 80974/21569, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Sede
Provinciale dell' medesimo in Taranto alla Via Golfo di Taranto Pt_1
7/D;
[...]
Parte_2
( ),rappresentato e
[...] CodiceFiscale_1
difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto,dall'avv.Paolo La Gioia ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Taranto alla via Ettore
D'Amore n. 41 ;
-APPELLATO-
Nonché contro
,in persona del legale Controparte_1
rappresentante;
- APPELLATA-
-contumace-
All'udienza del 23.04.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.632/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, a seguito del ricorso proposto da nei Parte_2
confronti dell' , diretto a vedersi riconosciuto il proprio diritto alla restituione Pt_1
della somma di € 7.753,04, trattenuta dall'Ente previdenziale, sul TFS relativo al servizio prestato alle dipendenze del Ministero della Difesa ed oggetto di pignoramento presso terzi, effettuato da , dichiarava Controparte_2
cessata la materia del contendere.
Compensava per metà le spese processuali e condannava l' a pagare al Pt_1
ricorrente la residua parte.
Avverso tale decisione proponeva appello l' .,in persona del legale Pt_1
rappresentante,lamentandone la parziale erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva , concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, Parte_2
con il favore delle spese.
,in persona del legale rappresentante,rimaneva Controparte_1
contumace.
2 All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' proponeva appello eccependo la nullità della sentenza per aver dichiarato, in Pt_1
violazione dell'art.112 c.p.c., la cessazione della materia del contendere nonostante la mancanza dei presupposti per la stessa;
sussistenza e conseguenze;
per aver omesso di dichiarare la propria incompetenza funzionale in favore del giudice dell'esecuzione; per aver omesso di dichiarate la litispendenza tra il procedimento di
1^ grado e quello di opposizione all'esecuzione/atti esecutivi promosso dal con atto depositato il 29.5.2018 contro l'esecuzione iscritta al Pt_2
n.1702/2018 r.g.dinanzi il Tribunale e per aver omesso di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi per violazione del termine perentorio di cui all'art.617 c.p.c.; nullità della sentenza con riguardo al capo della condanna alle spese.
L'appello è infondato.
In ordine alla eccepita nullità della sentenza impugnata,per aver dichiarato, in violazione dell'art. 112 c.p.c., la cessazione della materia del contendere,si rileva che nel caso di specie, la cessazione della materia del contendere, veniva dichirata a seguito di istanza congiunta dei difensori delle parti (ricorrente e ), nella CP_3
quale si rappresentava proprio la sopravvenuta restituzione (riconosciuta espressamente dal delle somme di cui il ricorrente aveva chiesto il Pt_2
rimborso, effettuata dall' dopo l'introduzione del presente giudizio,dunque in Pt_1
corso di causa.
Alla luce,dunque,del sopravvenuto fatto,la Corte concorda con il primo giudice,di dover prendere atto, che la materia ad essa devoluta, non necessita più di essere regolata con una decisione che debba esaminare il ricorso ed i suoi motivi, essendo
3 venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione del venir meno dell'interesse delle parti, alla definizione della lite nel merito.
Deve, pertanto, prendersi atto della cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio,come giustamente ritenuto dal Tribunale.
Come noto, “ la declaratoria di cessazione della materia del contendere investe il merito e non il rito di una controversia, in quanto presuppone la valutazione dell'effettivo conseguimento, seppur aliunde, del bene della vita da parte degli istanti.
Ciò rende inutile la prosecuzione del processo, giacché difetta l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice” (Case. civ., Sez. 1, 03.03.2006, n. 4714). La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica, infatti, il sopravvenire di una situazione alla luce della quale possa ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata, in forma tale che non risulti più alcun interesse delle stesse ad una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. civ., Sez. VI-2,
23.02.2022, n. 5997).
Essa costituisce una fattispecie - creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio - da dichiararsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione dello stesso.
Con riferimento agli altri motivi di gravame, deve evidenziarsi che alla luce del venir meno dell'interesse ad agire per il sopravvenuto pagamento di quanto richiesto dal ricorrente, ogni ulteriore valutazione, resta assorbita dal venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
In ordine alla denunciata violazione del principio della soccombenza da parte del giudice di prime cure, rileva la Corte che ex art. 91 c.p.c. “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al
4 rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa” e che ex art. 92 comma 2 c.p.c. ,invece è possibile compensare le spese di lite solo: a) in caso di soccombenza reciproca;
b)in caso di assoluta novità
della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
c) in caso di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, non possono essere illogiche o erronee.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, il giudice ha correttamente motivato la decisione sulla compensazione delle spese di lite.
Nel caso di specie motiva il giudicante : “ ..le spese processuali vanno in parte poste a carico dell' ,quale soccombente virtuale,avendo l' provveduto a Pt_1 Pt_1
restituire le somme in contestazione solo nel corso del giudizio e successivamente a quando (dicembre 2019) l' gli comunicò la revoca\estinzione del pignoramento CP_3
per pagamento agevolato del complessivo debito in una unica soluzione, sussistono gravi motivi per disporne la parziale compensazione..”
In conclusione reputa la Corte che i motivi addotti dal giudice di prime
cure,integrino la fattispecie prevista dall' art. 92 c.p.c..
La decisione appellata è priva dei vizi denunciati,pertanto merita di essere confermata.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio del presente grado in Pt_1
favore di che si liquidano in € 1500,00, oltre accessori come per Parte_2
legge;Nulla nei confronti di ,contumace; Controparte_4
5 3) Dichiara per il versamento da parte dell'appellante,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma quater D.P.R. n.115 del 2002.
Taranto 23.04.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.360 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 23.04.2025
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Isabella Patrizia Basile e Antonio Andriulli, giusta procura generale alle liti conferita con atto del Dott. Notaio in Roma, 21.07.2015, Persona_1
rep. n. 80974/21569, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Sede
Provinciale dell' medesimo in Taranto alla Via Golfo di Taranto Pt_1
7/D;
[...]
Parte_2
( ),rappresentato e
[...] CodiceFiscale_1
difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto,dall'avv.Paolo La Gioia ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Taranto alla via Ettore
D'Amore n. 41 ;
-APPELLATO-
Nonché contro
,in persona del legale Controparte_1
rappresentante;
- APPELLATA-
-contumace-
All'udienza del 23.04.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.632/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, a seguito del ricorso proposto da nei Parte_2
confronti dell' , diretto a vedersi riconosciuto il proprio diritto alla restituione Pt_1
della somma di € 7.753,04, trattenuta dall'Ente previdenziale, sul TFS relativo al servizio prestato alle dipendenze del Ministero della Difesa ed oggetto di pignoramento presso terzi, effettuato da , dichiarava Controparte_2
cessata la materia del contendere.
Compensava per metà le spese processuali e condannava l' a pagare al Pt_1
ricorrente la residua parte.
Avverso tale decisione proponeva appello l' .,in persona del legale Pt_1
rappresentante,lamentandone la parziale erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva , concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, Parte_2
con il favore delle spese.
,in persona del legale rappresentante,rimaneva Controparte_1
contumace.
2 All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' proponeva appello eccependo la nullità della sentenza per aver dichiarato, in Pt_1
violazione dell'art.112 c.p.c., la cessazione della materia del contendere nonostante la mancanza dei presupposti per la stessa;
sussistenza e conseguenze;
per aver omesso di dichiarare la propria incompetenza funzionale in favore del giudice dell'esecuzione; per aver omesso di dichiarate la litispendenza tra il procedimento di
1^ grado e quello di opposizione all'esecuzione/atti esecutivi promosso dal con atto depositato il 29.5.2018 contro l'esecuzione iscritta al Pt_2
n.1702/2018 r.g.dinanzi il Tribunale e per aver omesso di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi per violazione del termine perentorio di cui all'art.617 c.p.c.; nullità della sentenza con riguardo al capo della condanna alle spese.
L'appello è infondato.
In ordine alla eccepita nullità della sentenza impugnata,per aver dichiarato, in violazione dell'art. 112 c.p.c., la cessazione della materia del contendere,si rileva che nel caso di specie, la cessazione della materia del contendere, veniva dichirata a seguito di istanza congiunta dei difensori delle parti (ricorrente e ), nella CP_3
quale si rappresentava proprio la sopravvenuta restituzione (riconosciuta espressamente dal delle somme di cui il ricorrente aveva chiesto il Pt_2
rimborso, effettuata dall' dopo l'introduzione del presente giudizio,dunque in Pt_1
corso di causa.
Alla luce,dunque,del sopravvenuto fatto,la Corte concorda con il primo giudice,di dover prendere atto, che la materia ad essa devoluta, non necessita più di essere regolata con una decisione che debba esaminare il ricorso ed i suoi motivi, essendo
3 venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione del venir meno dell'interesse delle parti, alla definizione della lite nel merito.
Deve, pertanto, prendersi atto della cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio,come giustamente ritenuto dal Tribunale.
Come noto, “ la declaratoria di cessazione della materia del contendere investe il merito e non il rito di una controversia, in quanto presuppone la valutazione dell'effettivo conseguimento, seppur aliunde, del bene della vita da parte degli istanti.
Ciò rende inutile la prosecuzione del processo, giacché difetta l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice” (Case. civ., Sez. 1, 03.03.2006, n. 4714). La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica, infatti, il sopravvenire di una situazione alla luce della quale possa ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata, in forma tale che non risulti più alcun interesse delle stesse ad una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. civ., Sez. VI-2,
23.02.2022, n. 5997).
Essa costituisce una fattispecie - creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio - da dichiararsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione dello stesso.
Con riferimento agli altri motivi di gravame, deve evidenziarsi che alla luce del venir meno dell'interesse ad agire per il sopravvenuto pagamento di quanto richiesto dal ricorrente, ogni ulteriore valutazione, resta assorbita dal venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
In ordine alla denunciata violazione del principio della soccombenza da parte del giudice di prime cure, rileva la Corte che ex art. 91 c.p.c. “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al
4 rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa” e che ex art. 92 comma 2 c.p.c. ,invece è possibile compensare le spese di lite solo: a) in caso di soccombenza reciproca;
b)in caso di assoluta novità
della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
c) in caso di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, non possono essere illogiche o erronee.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, il giudice ha correttamente motivato la decisione sulla compensazione delle spese di lite.
Nel caso di specie motiva il giudicante : “ ..le spese processuali vanno in parte poste a carico dell' ,quale soccombente virtuale,avendo l' provveduto a Pt_1 Pt_1
restituire le somme in contestazione solo nel corso del giudizio e successivamente a quando (dicembre 2019) l' gli comunicò la revoca\estinzione del pignoramento CP_3
per pagamento agevolato del complessivo debito in una unica soluzione, sussistono gravi motivi per disporne la parziale compensazione..”
In conclusione reputa la Corte che i motivi addotti dal giudice di prime
cure,integrino la fattispecie prevista dall' art. 92 c.p.c..
La decisione appellata è priva dei vizi denunciati,pertanto merita di essere confermata.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio del presente grado in Pt_1
favore di che si liquidano in € 1500,00, oltre accessori come per Parte_2
legge;Nulla nei confronti di ,contumace; Controparte_4
5 3) Dichiara per il versamento da parte dell'appellante,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma quater D.P.R. n.115 del 2002.
Taranto 23.04.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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