Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 5206/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.12.2024
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. DI FRANCESCO SIMONA ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in Opera (MI), Via Torquato Tasso n. 9;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Casarile, in data 08/09/2007, (atto n. 2, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007);
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Essi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno;
3) La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con collocamento Per_1
prevalente presso la madre.
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seguenti tempistiche e modalità:
a)Week end alterni dal venerdì sera fino alla domenica dopo entro le ore 18.00, quando riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione della madre;
b)Durante la settimana, concorderà con una sera in cui cenare insieme andando a Per_1
prendere la minore verso le ore 18.00, o in diverso orario compatibile con le eSIenze della figlia e riaccompagnandola presso l'abitazione della madre entro le ore 22.00;
c)Per quanto riguarda le vacanze estive, la madre comunicherà al padre entro il 10 maggio di ogni anno le proprie ferie (complessivi 15 giorni) e, sulla base di queste, il padre, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, comunicherà alla madre in che periodo terrà con sé privilegiando una permanenza di 15 (quindici) giorni Per_1
consecutivi. Entrambe i genitori dovranno ottenere espressa autorizzazione scritta ove intendano effettuare soggiorni all'estero con il minore;
d)Per quanto riguarda le vacanze natalizie, trascorrerà ad anni e periodi alterni Per_1
con i genitori i seguenti periodi: dal 23 dicembre alle ore 18,00 sino al 30 dicembre alle ore 18,00 e dal 30 dicembre alle ore 18,00 sino al giorno di ripresa dell'attività scolastica. Stessa regolamentazione rispetto alle vacanze pasquali e di carnevale che verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore.
e)Tutti i tempi di permanenza dal padre, considerata l'età di , dovranno comunque Per_1
essere determinati tenendo in debita considerazione la volontà della minore.
5)Con riferimento al mantenimento della figlia minore ed in considerazione dei tempi di permanenza della stessa con i genitori, le Parti convengono che il padre verserà alla madre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'importo di € 300,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Detto importo sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione decorso un anno dalla pronunciata del provvedimento reso a definizione del presente procedimento.
6)Il padre, inoltre, provvederà a rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi e concordarsi secondo le modalità previste dal protocollo adottato dal
Tribunale di Pavia e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso pag. 2 di 7 strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio pag. 3 di 7 in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
A tal fine, la madre dovrà trasmettere al padre i giustificativi delle spese straordinarie di cui chiede il rimborso del 50% con comunicazione mail da recapitare all'indirizzo
' t' o al diverso indirizzo mail che verrà eventualmente comunicato Email_1
dal padre.
7)La madre avrà diritto a percepire il 100% dell'assegno unico e universale per i figli a carico, ovvero qualunque altra agevolazione inerente agli stessi in base alla normativa vigente e al reddito personale.
8)Entro il termine di novanta giorni al deposito del presente ricorso, il Sig. si CP_1
impegna a cedere alla SI.ra , che si impegna ad acquistare, la propria quota Parte_1
di comproprietà, pari al 50%, dell'immobile siti in Casarile (MI), via Don Angelo Grossi
n. 2/C, posto al secondo piano, composto da tre locali oltre servizi, con annesso vani di cantina al piano terreno oltre box e posto auto, tutti censiti al catasto dei fabbricati del predetto comune come segue:
-Quanto all'appartamento: foglio 7 – particella 233 – sub. 33 – cat. A/2 – classe 3 – vani
5,5 – rendita euro 596,51;
-Quanto al box pertinenziale all'appartamento: foglio 7 – particella 233 – sub. 27 – cat.
C/6 – classe 4 – consistenza 19 mq – rendita euro 43,90;
-Quanto al posto auto pertinenziale all'appartamento: foglio 7 – particella 233 – sub. 70
– cat. C/6 – classe 2 – consistenza 14 mq – rendita euro 26,03
Annessa alla proprietà in contratto vi è proporzionale diritto di comproprietà in ragione dei millesimi ad essa riferibili di tutti gli spazi ed enti comuni all'intero stabile ai sensi di legge.
Inoltre, unitamente all'immobile viene espressamente ceduta la proprietà di tutto quanto ivi contenuto (mobili, suppellettili e tutto quanto, senza alcuna esclusione, è attualmente collocato all'interno del predetto appartamento o nelle relative pertinenze).
9)La stipula dell'atto di cessione delle quote del 50% della abitazione familiare è subordinata alle seguenti condizioni: la SI.ra , a titolo di prezzo e Parte_1
pag. 4 di 7 corrispettivo della cessione delle quote di proprietà di cui all'art. 8 delle condizioni, si impegna a:
a.accollarsi il mutuo stipulato con (stipulato con atto Parte_2
del Notaio Dott.ssa in Pavia, con atto Repertorio n. 23068, raccolta Persona_2
n. 15508, del 20/07/2020, registrato all'Agenzia delle Entrate di Pavia il 03/08/2020 al n. 11145 e annotato all'agenzia del territorio – ufficio di Pavia, in data 04/02/2021 ai nn. 1841/249) garantendo che il SI. verrà interamente liberato dal CP_1 pagamento del mutuo gravante sull'abitazione, con conseguente liberatoria anche da parte della banca mutuante (c.d. accollo liberatorio o stipula di un nuovo contratto di mutuo ad estinzione del precedente mutuo stipulato dalle parti);
b. corrispondere al SI. la complessiva somma di € 47.500,00 (euro CP_1 quarantasettemilacinquecento/00), da versarsi contestualmente all'atto di compravendita.
c. Le parti stabiliscono che i costi notarili necessari per formalizzare la cessione di quote di cui all'art. 8 verranno pagati da entrambi attingendo alle somme giacenti sui conti correnti cointestati.
10) L'immobile è stato acquistato dai ricorrenti con rogito Notaio Dott.ssa Per_3
, in Lodi, con atto Repertorio n. 48642, raccolta n. 26130, del 30/01/2012,
[...] trascritto all'agenzia del territorio – ufficio provinciale di Lodi, in data 30/07/2012 al n.
5089 serie 1T.
11) I coniugi chiedono espressamente, fin da ora, l'applicazione delle agevolazioni previste per l'assegnazione di immobili in sede di separazione, richiamata dalla sentenza della Corte Costituzionale del 10.05.99 n. 154.
12) Contestualmente alla stipula dell'atto notarile di cui all'art. 8), i coniugi provvederanno a dividere in parti uguali risparmi accumulati sui conti correnti cointestati aperti presso (IBAN Controparte_2
[...]) e presso CREDEM - Credito Italiano S.p.a. (IBAN
[...]).
13)La SI.ra , inoltre, si riconosce debitrice nei confronti del SI. Parte_1 CP_1 del complessivo importo di € 12.000,00 (dodicimila/00) che si impegna a corrispondere pag. 5 di 7 allo stesso entro e non oltre 3 giorni dalla suddivisione delle giacenze dei conti correnti di cui al precedente articolo 12).
14)I coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e, contestualmente, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato pag. 6 di 7 per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
in Casarile, in data 08/09/2007, (atto n. 2, Parte II, Serie A, del registro
[...] degli atti di matrimonio dell'anno 2007);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 17.02.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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