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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/05/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 3756/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a ruolo al n. 3756/2024 V.G. e promosso con ricorso ex art. 737 ss c.p.c. da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Igor Brunello (C.F. C.F._2
- ricorrente, adottante -
e
(altresì indicato come Controparte_1 Controparte_2
), nato a [...], regione di Vitebsk (Bielorussia) il 7.4.2004,
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Igor Brunello (C.F. C.F._2
- ricorrente, adottando - con l'intervento di
1 (nata Controparte_3 C.F._3 Per_1
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa
[...] dall'Avv.Gianluca Alifuoco (C.F. ) C.F._4
- moglie dell'adottando -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza
in punto: adozione di maggiorenne
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 9 aprile 2025, concludevano per l'accoglimento del ricorso e, quindi: “Farsi luogo all'adozione del signor (altresì indicato come ), nato in [...]_2
Bielorussia il 07/04/2004 da parte del signor , nato Parte_1
a Valdagno (VI) il 16/01/1949 (doc.1), C.F. C.F._1
Nulla disporre sul cambio di cognome dell'adottando, dandosi atto che atto che il signor manterrà, anche dopo l'adozione, il suo cognome di origine Controparte_1
senza anteporvi/postporvi il cognome dell'adottante. CP_1
Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile Competentedi procedere all'annotazione/trascrizione dell'emananda sentenza.”
CONCLUSIONI DEL PM: conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso di cui in intestazione, il signor han esposto: Pt_1
- di aver contratto matrimonio in NE NO (Vi) l'1.5.1989 con Per_2
[...]
- che dal loro matrimonio non sono nati figli;
- di intendere adottare il Sig. (altresì indicato, in alcuni documenti, Controparte_1 con l'indicazione del patronimico, come ), nato a Controparte_2
Poliany, regione di Vitebsk (Bielorussia) il 7.4.2004;
- di aver compiuto trentacinque anni e di superare di oltre 18 anni l'età dell'adottando;
- di aver stabilito con l'adottando un forte legame affettivo tale da considerarlo, di fatto, un membro della famiglia, in quanto accolto da lui e dalla moglie, fin dal 2011, nell'ambito dei progetti di accoglienza dei minori provenienti dalle aree limitrofe a quella di Chernobyl;
ciò fino al 2019 (compreso), essendosi interrotti gli scambi a causa dell'insorgere dell'epidemia da Covid;
allegava tuttavia che l'adottando era tornato nel settembre 2024
2 - che l'adottando si è sposato in Bielorussia con (nata Controparte_3
), nata in [...] il [...], da cui ha avuto una figlia, Persona_3
nata il [...]; Per_4
- che la madre naturale dell'adottando, che aveva Persona_5 dato il proprio cognome al figlio, si era suicidata il 30.8.2004, pochi mesi dopo la nascita del bimbo;
il padre naturale del giovane, , che non Persona_6 aveva mai riconosciuto il figlio (pur essendo stato indicato come padre nell'atto di nascita per volere della madre) e che comunque non l'ha mai conosciuto si era suicidato il 22.7.2005.
All'udienza del 31.1.2025 avanti al Giudice delegato l'adottando e l'adottante hanno confermato il proprio consenso all'adozione; la comparsa personalmente ha Per_2 prestato il suo assenso. L'Avv. Alifuoco, difensore costituito della moglie dell'adottando, munito di procura speciale, ha confermato l'assenso e i ricorrenti hanno poi concluso riportandosi al ricorso introduttivo e concludendo come in epigrafe, discutendo la causa e rinunciando alla concessione dei termini conclusivi. Il
PM concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 19.2.2025 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, invitando le parti a produrre certificato di matrimonio dell'adottante e, in ragione delle conclusioni delle parti – tese ad ottenere l'adozione, senza aggiungersi al cognome dell'adottante quello dell'adottando – a meglio chiarire e argomentare su tale aspetto, assegnando termine per note fino al 30.3.2025, depositate dalle parti.
All'udienza del 9.4.2025 l'adottante e la moglie si dicevano disponibili, in caso di applicazione dell'art. 299 c.c. a rinunciare all'aggiunta del proprio cognome a quello dell'adottando. L'adottando conferma tale sua volontà. Le parti tutte escludevano l'ulteriore possibilità di aggiungere il cognome dell'adottante. Il difensore precisava le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo, rinunciava agli scritti conclusivi e discuteva oralmente la causa, evidenziando che la volontà di non aggiungere il cognome dell'adottante oltre per la tutela del personalissimo diritto al nome, rispondesse ad esigenze pratiche, posto che il permesso di soggiorno verrebbe rilasciato con il nuovo cognome e vi sarebbe un disallineamento con il passaporto dell'adottando che dovrebbe quindi procedere a varie rettifiche in Bielorussia. La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
2. La domanda non può essere accolta. Le parti hanno chiesto sostanzialmente di procedersi all'adozione di , senza tuttavia aggiungere il cognome del Controparte_1
(anteponendolo, o postponendolo). Pt_1
Ciò sulla scorta di una applicazione congiunta dell'art. 299 c.c. e della Convenzione di MO sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi del 5/9/1980, resa esecutiva con la legge 19/11/1984, n. 950. Come meglio chiarito dalle parti nelle note del 27.3.2025, esse ritengono che i presupposti e la costituzione dell'adozione siano effettivamente disciplinati dall'art. 299 c.c. (ex art. 38 l. 218/1995) osservando
3 tuttavia, quanto agli effetti dell'adozione sul cognome dell'adottato, che debba prevalere la disciplina internazionale pattizia della Convenzione di MO
(applicabile ex art. 2 l. 218/1995) posto che l'art. 38 l. 218/1995 richiamerebbe la legge italiana per i presupposti e gli effetti costitutivi dell'adozione di maggiorenne, mentre la materia del cognome dovrebbe sempre essere disciplinata dalla legge nazionale della parte (nel caso di specie, la legge bielorussa, che non prevede l'aggiunta del cognome per effetto di adozione), ex art. 1 Convenzione di MO, normativa che dovrebbe sempre prevalere sia perché diretta a tutelare un diritto della personalità, sia in ragione del principio di specialità, perché l'art. 1 della convenzione sarebbe norma speciale dell'art. 38 che si riferirebbe “generalmente ai presupposti e agli effetti della adozione”) mentre l'art. 1 si riferirebbe ai soli “effetti personali incidenti sul cognome, sotto-categoria della più ampia categoria degli effetti dell'adozione.”
A favore di tale interpretazione, le parti hanno richiamato dei precedenti di merito e menzionato Cass. Sez. I n. 23291/2015, osservando che in detto caso la S.C. avrebbe frammentato la disciplina “sostenendo che allo scioglimento del matrimonio si applicasse la legge italiana, mentre agli effetti dello scioglimento sul cognome si applicasse la lex patriae.”
2.1. L'impostazione ermeneutica proposta dalle parti non è condivisibile.
Ex art. 38, co. 1 l. 218/1995 i presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante, trovando quindi applicazione nel caso di specie gli artt. da 291 a 309 c.c.
La Convenzione di MO è invece diretta a disciplinare la legge applicabile ai nomi e cognomi, individuandola nella legge nazionale della parte.
Tra le norme relative alla “costituzione” dell'adozione di maggiorenne va dunque ricompreso (nel caso in cui l'adottante sia residente in Italia) l'art. 299 c.c., che prevede quali siano gli effetti dell'adozione, prevedendo espressamente che l'adottato assume il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio (o aggiungendolo, per effetto di Cort. Cost 135/2023).
È impropria dunque l'interpretazione propugnata dalle parti, in quanto le uniche norme dirette a disciplinare l'adozione di maggiorenne, sono, nel caso di specie, gli art. 291 ss c.c., non trovando applicazione la Convenzione di MO diretta a individuare unicamente la legge applicabile a nomi e cognomi e non avendo alcun rilievo nella disciplina in punto di adozione.
Non è poi condivisibile la richiesta delle parti di applicare, quale norma “speciale”, solo quanto agli effetti “personali”, l'art. 1 della Convenzione (o più esattamente, la legge nazionale individuata da tale disposizione). Tale richiesta si scontra con la circostanza che la disciplina in punto effetti dell'adozione di maggiorenne è già data dall'art. 299 c.c. nel punto in cui disciplina le conseguenze dell'adozione in punto
“cognome dell'adottato” e si esaurisce nel proporre un'applicazione creativa di una
4 nuova disposizione, data dalla combinazione dell'art. 299 c.c. con altra normativa (quella biellorussa, ex art. 1 Convenzione di MO).
2.2. Non è poi ipotizzabile un'applicazione frammentaria della materia (la disciplina italiana in punto adozione di maggiorenne, quella bielorussa quanto al cognome da attribuire alla parte consequenzialmente alla declaratoria di adozione), come ulteriormente suggerito dalle parti (e dai precedenti di merito da queste richiamati, che tuttavia su tale specifico aspetto non argomentano particolarmente): l'acquisizione del cognome dell'adottante costituisce una conseguenza essenziale dell'adozione del maggiorenne, non scindibile dagli ulteriori effetti e dai presupposti, disciplinati dalle varie norme che disciplinano l'istituto.
È infine incongruo il richiamo a Cass. Sez. I sent. n. 23291/2015, precedente reso con riferimento a fattispecie di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in cui la Corte ritenne correttamente applicata dal giudice di merito la normativa italiana alla cessazione del rapporto e quella svedese alla domanda relativa al mantenimento del cognome: in tale diversa ipotesi le domande relative al cognome costituiscono una questione del tutto accessoria e non strettamente collegata alla domanda di cessazione del rapporto. Trattasi dunque di fattispecie dissimile da quella per cui è causa, in cui l'aggiunta del cognome dell'adottante costituisce un effetto fondamentale, irrinunciabile dell'istituto di cui le parti hanno chiesto l'applicazione.
3. In conclusione, essendo la domanda delle parti, per come proposta, diretta a conseguire un effetto non consentito dall'ordinamento (adozione del maggiorenne, senza che questi aggiunga al proprio cognome quello dell'adottante), difetta la condizione della possibilità giuridica dell'azione, che dovrà essere dichiarata inammissibile.
4. Nulla sulle spese tenuto conto della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- nulla sulle spese.
Vicenza, così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile del 13 maggio 2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a ruolo al n. 3756/2024 V.G. e promosso con ricorso ex art. 737 ss c.p.c. da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Igor Brunello (C.F. C.F._2
- ricorrente, adottante -
e
(altresì indicato come Controparte_1 Controparte_2
), nato a [...], regione di Vitebsk (Bielorussia) il 7.4.2004,
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Igor Brunello (C.F. C.F._2
- ricorrente, adottando - con l'intervento di
1 (nata Controparte_3 C.F._3 Per_1
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa
[...] dall'Avv.Gianluca Alifuoco (C.F. ) C.F._4
- moglie dell'adottando -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza
in punto: adozione di maggiorenne
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 9 aprile 2025, concludevano per l'accoglimento del ricorso e, quindi: “Farsi luogo all'adozione del signor (altresì indicato come ), nato in [...]_2
Bielorussia il 07/04/2004 da parte del signor , nato Parte_1
a Valdagno (VI) il 16/01/1949 (doc.1), C.F. C.F._1
Nulla disporre sul cambio di cognome dell'adottando, dandosi atto che atto che il signor manterrà, anche dopo l'adozione, il suo cognome di origine Controparte_1
senza anteporvi/postporvi il cognome dell'adottante. CP_1
Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile Competentedi procedere all'annotazione/trascrizione dell'emananda sentenza.”
CONCLUSIONI DEL PM: conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso di cui in intestazione, il signor han esposto: Pt_1
- di aver contratto matrimonio in NE NO (Vi) l'1.5.1989 con Per_2
[...]
- che dal loro matrimonio non sono nati figli;
- di intendere adottare il Sig. (altresì indicato, in alcuni documenti, Controparte_1 con l'indicazione del patronimico, come ), nato a Controparte_2
Poliany, regione di Vitebsk (Bielorussia) il 7.4.2004;
- di aver compiuto trentacinque anni e di superare di oltre 18 anni l'età dell'adottando;
- di aver stabilito con l'adottando un forte legame affettivo tale da considerarlo, di fatto, un membro della famiglia, in quanto accolto da lui e dalla moglie, fin dal 2011, nell'ambito dei progetti di accoglienza dei minori provenienti dalle aree limitrofe a quella di Chernobyl;
ciò fino al 2019 (compreso), essendosi interrotti gli scambi a causa dell'insorgere dell'epidemia da Covid;
allegava tuttavia che l'adottando era tornato nel settembre 2024
2 - che l'adottando si è sposato in Bielorussia con (nata Controparte_3
), nata in [...] il [...], da cui ha avuto una figlia, Persona_3
nata il [...]; Per_4
- che la madre naturale dell'adottando, che aveva Persona_5 dato il proprio cognome al figlio, si era suicidata il 30.8.2004, pochi mesi dopo la nascita del bimbo;
il padre naturale del giovane, , che non Persona_6 aveva mai riconosciuto il figlio (pur essendo stato indicato come padre nell'atto di nascita per volere della madre) e che comunque non l'ha mai conosciuto si era suicidato il 22.7.2005.
All'udienza del 31.1.2025 avanti al Giudice delegato l'adottando e l'adottante hanno confermato il proprio consenso all'adozione; la comparsa personalmente ha Per_2 prestato il suo assenso. L'Avv. Alifuoco, difensore costituito della moglie dell'adottando, munito di procura speciale, ha confermato l'assenso e i ricorrenti hanno poi concluso riportandosi al ricorso introduttivo e concludendo come in epigrafe, discutendo la causa e rinunciando alla concessione dei termini conclusivi. Il
PM concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 19.2.2025 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, invitando le parti a produrre certificato di matrimonio dell'adottante e, in ragione delle conclusioni delle parti – tese ad ottenere l'adozione, senza aggiungersi al cognome dell'adottante quello dell'adottando – a meglio chiarire e argomentare su tale aspetto, assegnando termine per note fino al 30.3.2025, depositate dalle parti.
All'udienza del 9.4.2025 l'adottante e la moglie si dicevano disponibili, in caso di applicazione dell'art. 299 c.c. a rinunciare all'aggiunta del proprio cognome a quello dell'adottando. L'adottando conferma tale sua volontà. Le parti tutte escludevano l'ulteriore possibilità di aggiungere il cognome dell'adottante. Il difensore precisava le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo, rinunciava agli scritti conclusivi e discuteva oralmente la causa, evidenziando che la volontà di non aggiungere il cognome dell'adottante oltre per la tutela del personalissimo diritto al nome, rispondesse ad esigenze pratiche, posto che il permesso di soggiorno verrebbe rilasciato con il nuovo cognome e vi sarebbe un disallineamento con il passaporto dell'adottando che dovrebbe quindi procedere a varie rettifiche in Bielorussia. La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
2. La domanda non può essere accolta. Le parti hanno chiesto sostanzialmente di procedersi all'adozione di , senza tuttavia aggiungere il cognome del Controparte_1
(anteponendolo, o postponendolo). Pt_1
Ciò sulla scorta di una applicazione congiunta dell'art. 299 c.c. e della Convenzione di MO sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi del 5/9/1980, resa esecutiva con la legge 19/11/1984, n. 950. Come meglio chiarito dalle parti nelle note del 27.3.2025, esse ritengono che i presupposti e la costituzione dell'adozione siano effettivamente disciplinati dall'art. 299 c.c. (ex art. 38 l. 218/1995) osservando
3 tuttavia, quanto agli effetti dell'adozione sul cognome dell'adottato, che debba prevalere la disciplina internazionale pattizia della Convenzione di MO
(applicabile ex art. 2 l. 218/1995) posto che l'art. 38 l. 218/1995 richiamerebbe la legge italiana per i presupposti e gli effetti costitutivi dell'adozione di maggiorenne, mentre la materia del cognome dovrebbe sempre essere disciplinata dalla legge nazionale della parte (nel caso di specie, la legge bielorussa, che non prevede l'aggiunta del cognome per effetto di adozione), ex art. 1 Convenzione di MO, normativa che dovrebbe sempre prevalere sia perché diretta a tutelare un diritto della personalità, sia in ragione del principio di specialità, perché l'art. 1 della convenzione sarebbe norma speciale dell'art. 38 che si riferirebbe “generalmente ai presupposti e agli effetti della adozione”) mentre l'art. 1 si riferirebbe ai soli “effetti personali incidenti sul cognome, sotto-categoria della più ampia categoria degli effetti dell'adozione.”
A favore di tale interpretazione, le parti hanno richiamato dei precedenti di merito e menzionato Cass. Sez. I n. 23291/2015, osservando che in detto caso la S.C. avrebbe frammentato la disciplina “sostenendo che allo scioglimento del matrimonio si applicasse la legge italiana, mentre agli effetti dello scioglimento sul cognome si applicasse la lex patriae.”
2.1. L'impostazione ermeneutica proposta dalle parti non è condivisibile.
Ex art. 38, co. 1 l. 218/1995 i presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante, trovando quindi applicazione nel caso di specie gli artt. da 291 a 309 c.c.
La Convenzione di MO è invece diretta a disciplinare la legge applicabile ai nomi e cognomi, individuandola nella legge nazionale della parte.
Tra le norme relative alla “costituzione” dell'adozione di maggiorenne va dunque ricompreso (nel caso in cui l'adottante sia residente in Italia) l'art. 299 c.c., che prevede quali siano gli effetti dell'adozione, prevedendo espressamente che l'adottato assume il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio (o aggiungendolo, per effetto di Cort. Cost 135/2023).
È impropria dunque l'interpretazione propugnata dalle parti, in quanto le uniche norme dirette a disciplinare l'adozione di maggiorenne, sono, nel caso di specie, gli art. 291 ss c.c., non trovando applicazione la Convenzione di MO diretta a individuare unicamente la legge applicabile a nomi e cognomi e non avendo alcun rilievo nella disciplina in punto di adozione.
Non è poi condivisibile la richiesta delle parti di applicare, quale norma “speciale”, solo quanto agli effetti “personali”, l'art. 1 della Convenzione (o più esattamente, la legge nazionale individuata da tale disposizione). Tale richiesta si scontra con la circostanza che la disciplina in punto effetti dell'adozione di maggiorenne è già data dall'art. 299 c.c. nel punto in cui disciplina le conseguenze dell'adozione in punto
“cognome dell'adottato” e si esaurisce nel proporre un'applicazione creativa di una
4 nuova disposizione, data dalla combinazione dell'art. 299 c.c. con altra normativa (quella biellorussa, ex art. 1 Convenzione di MO).
2.2. Non è poi ipotizzabile un'applicazione frammentaria della materia (la disciplina italiana in punto adozione di maggiorenne, quella bielorussa quanto al cognome da attribuire alla parte consequenzialmente alla declaratoria di adozione), come ulteriormente suggerito dalle parti (e dai precedenti di merito da queste richiamati, che tuttavia su tale specifico aspetto non argomentano particolarmente): l'acquisizione del cognome dell'adottante costituisce una conseguenza essenziale dell'adozione del maggiorenne, non scindibile dagli ulteriori effetti e dai presupposti, disciplinati dalle varie norme che disciplinano l'istituto.
È infine incongruo il richiamo a Cass. Sez. I sent. n. 23291/2015, precedente reso con riferimento a fattispecie di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in cui la Corte ritenne correttamente applicata dal giudice di merito la normativa italiana alla cessazione del rapporto e quella svedese alla domanda relativa al mantenimento del cognome: in tale diversa ipotesi le domande relative al cognome costituiscono una questione del tutto accessoria e non strettamente collegata alla domanda di cessazione del rapporto. Trattasi dunque di fattispecie dissimile da quella per cui è causa, in cui l'aggiunta del cognome dell'adottante costituisce un effetto fondamentale, irrinunciabile dell'istituto di cui le parti hanno chiesto l'applicazione.
3. In conclusione, essendo la domanda delle parti, per come proposta, diretta a conseguire un effetto non consentito dall'ordinamento (adozione del maggiorenne, senza che questi aggiunga al proprio cognome quello dell'adottante), difetta la condizione della possibilità giuridica dell'azione, che dovrà essere dichiarata inammissibile.
4. Nulla sulle spese tenuto conto della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- nulla sulle spese.
Vicenza, così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile del 13 maggio 2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo
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