Articolo 1 della Legge 20 febbraio 1956, n. 73
Articolo 2
Versione
20 marzo 1956
Art. 1.
L' art. 10 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281 , modificato dall' art. 5 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170 , e dall' art. 6 del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223 , convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1710 , e' sostituito dal seguente:
"L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni tre. Eguale ferma di servizio debbono contrarre i sottufficiali ed i militari di truppa che, avendo cessato di appartenere al Corpo, chiedano ed ottengano in seguito di esservi riammessi.
Al termine della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali ed i militari di truppa possono continuare il servizio mediante successive rafferme triennali.
La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade l'obbligo dei servizio in corso.
Ai militari ai quali venga negata, per ragioni di salute o di condotta, la rafferma triennale, potra' essere concessa, per non piu' di due volte consecutive, la rafferma di un anno per esperimento".
Entrata in vigore il 20 marzo 1956