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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 10/04/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 51/2024 R.G.
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello Consigliere dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con atto di citazione in appello notificato in data 14 marzo 2024
DA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso anche disgiuntamente dall'Avv. Maristella Paiar e dall'Avv. Marcello Paiar del Foro di Trento;
appellante
CONTRO
, (c.f. ), rappresentato e P_ C.F._2 difeso dall'Avv. NA LL del Foro di Verona;
appellato
1 Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Di parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trento, ogni diversa domanda, eccezione e opposizione disattesa e rigettata,
In merito:
Riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, respingersi in toto le domande di;
P_
con vittoria di spese onorari e accessori di lite (15% SG, 4% CNA
e 22% iva come di legge) di entrambi i gradi di giudizio. in via istruttoria:
Senza inversione dell'onere della prova acquisire ex art. 210 i verbali del precedente intervento della Polizia di Stato per la stessa sera e che coinvolgeva;
P_
In subordine:
Riformare l'impugnata sentenza dichiarando un solo parziale possibile (ma improbabile) concorso del al danno subito da Parte_1 P_
con una più stringente valutazione delle prove, inserendosi la
[...] corretta valutazione dei criteri del “più probabile che non” e considerando l'evidente concorso di colpa del nella P_ causazione del proprio danno;
ridursi a giusto ed equo le eventuali somme di risarcimento,
Ridurre in ogni caso le spese legali per il precedente grado di giudizio e valutando comunque la parziale soccombenza e la riduzione dell'entità economica (da richiesta di oltre 100.000 euro a sentenza impugnata di 12.500 circa) a sfavore di , anche fino alla P_ compensazione totale delle spese di causa.
Con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge (15% SG, 4%
CNA e 22% IVA) di questo grado.”
Di parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, con adozione di ogni più opportuno provvedimento, anche in riferimento alla discussione orale della causa ai sensi del combinato disposto degli artt.
348 bis e 350bis cpc,
2 1) IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, accertarsi e dichiararsi, previa declaratoria del caso, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 e dell'art. 348 bis cpc dell'appello promosso da , per tutti i Parte_1 motivi di cui in narrativa;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, rigettare l'appello proposto e le domande dell'appellante, in quanto inammissibili, anche ex art. 345 c.p.c. (in relazione alla asserita operatività dell'art. 1227 c.c.) ed infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto
e nelle difese tutte del giudizio di primo grado, da aversi qui come in toto trascritte e riportate, con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Trento n. 173/2024, pronunciata in data
14/02/2024 e pubblicata in data 15/02/2024;
3) IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre a Iva, Cpa e rimborso forfettario 15% delle spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dd.
4.12.2020 ritualmente notificato, P_ conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Trento,
[...] [...] esponendo quanto segue: il 21.7.2019 alle ore 22,45 circa, mentre Pt_1 percorreva Corso Buonarroti in Trento in compagnia di due amici, Per_1
e , accingendosi ad impegnare l'attraversamento
[...] Persona_2 pedonale nell'intersecazione con Via Vasco Dossi, notava sopraggiungere un'autovettura che si arrestava appena in tempo per evitare l'impatto con i pedoni;
in preda allo spavento, il inveiva P_ contro il conducente dell'auto sferrando un calcio alla vettura;
a questo punto l'automobilista, identificato in usciva dal veicolo e, Parte_1 spintonandolo con forza, ne provocava la caduta a terra;
riuscito ad rialzarsi, il subiva quindi un'ulteriore aggressione dal che P_ Pt_1 prendendolo a pugni, lo faceva nuovamente rovinare a terra, questa volta senza possibilità di rialzarsi in piedi data l'intensità dei dolori patiti;
sul posto intervenivano le forze dell'ordine allertate da Testimone_1 guardia particolare giurata, che aveva assistito alla colluttazione;
il veniva quindi trasportato al Pronto Soccorso dal quale veniva P_ dimesso il giorno seguente con diagnosi di “lussazione gleno omerale sinistra-contusione emico stato di destra-ferita superfiliale 1° dito mano destra –esotossicosi alcolica” con prognosi di gg. 21; il giorno
3 successivo, egli si recava presso la Stazione dei Carabinieri di Trento per sporgere querela nei confronti di Parte_1
Per l'effetto dell'aggressione posta in essere dal convenuto, l'attore lamentava di aver subito una riduzione della capacità lavorativa che lo aveva costretto a rifiutare un contratto di lavoro a tempo indeterminato per 40 ore settimanali, sottoscrivendo, in luogo di questo, in data 28.10.2019, un contratto a tempo parziale per 16 ore settimanali, salvo poi, a causa dei persistenti dolori, rinunciare anche a tale impiego rassegnando dimissioni volontarie in data 17.1.2020.
Riferiva che, atteso il protrarsi delle difficoltà fisiche e della sofferenza, si era sottoposto, ai fini della opportuna quantificazione dei danni patiti, a una visita medico-legale svolta il 21.5.2020 dal dott.
il quale, accertata la dinamica traumatica e la sussistenza di Per_3 un nesso di causalità materiale diretto tra l'evento traumatico e le lesioni accertate, riconosceva un periodo di temporanea inabilità totale per 29 giorni, parziale al 75% per 16 giorni, parziale al 50% per 20 e a minima per ulteriori 60.
Attesa la permanenza “di un quadro algico disfunzionale in esiti di lussazione scapolo omerale anteriore sinistra con lesione neurologica parziale documentata con EMG, riconosceva altresì un danno biologico permanente nella misura di 7 punti percentuali.
Sulla scorta di quanto dedotto, chiedeva che P_ venisse accertata la responsabilità del convenuto ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c. e che per l'effetto questo venisse condannato a pagare la somma di € 103.731,20, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, di cui € 1.420,40 a titolo di danno patrimoniale, per le spese mediche sostenute, € 22.530,00 a titolo di liquidazione del danno biologico, morale e/o esistenziale ed € 81.594,00 a titolo di danno patrimoniale costituito dal mancato guadagno a far data dalla potenziale sottoscrizione del contratto di lavoro sino al raggiungimento dell'età pensionabile o la somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
spese di giudizio rifuse.
Costituitosi con comparsa dd. 29.3.2021, contestava Parte_1 decisamente la ricostruzione della vicenda così come offerta da parte attrice. Esponeva che il , all'attraversamento pedonale P_ nell'intersezione tra Corso Buonarroti e Via Dossi, aveva iniziato a prendere a calci la sua auto senza un alcun motivo, strattonando, attraverso il finestrino abbassato, , compagna del Persona_4 Pt_1 in stato di gravidanza, seduta nel posto del passeggero.
4 Affermava che quella sera il era in evidente stato di P_ alterazione alcolica, tant'è che era già stato intercettato dagli agenti di polizia in quanto caduto a terra più volte a causa dell'ubriachezza. negava di aver aggredito il con pugni e percosse, Pt_1 P_ spiegando come quest'ultimo, essendosi sbilanciato per sferrare calci al suo veicolo, fosse rovinato a terra in autonomia, e, una volta rialzatosi, fosse caduto da solo, nuovamente, questa volta senza più rialzarsi.
Al fine di escludere la propria responsabilità in ordine ai pregiudizi lamentati dal , il convenuto richiamava il contenuto P_ dell'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP di Trento in data 16.2.2021, che, definendo il procedimento penale svoltosi a suo carico, aveva escluso un ruolo attivo dell'indagato in ordine alle lesioni subite dal , determinatesi a seguito della caduta autonoma dello stesso P_ per effetto della condizione di ubriachezza manifesta in cui versava.
Sulla scorta di tale diversa prospettazione dei fatti, Parte_1 chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree, ed in subordine, in caso di accertamento della responsabilità in ordine al sinistro subito dal
, la riduzione ad equità di quanto dovuto a titolo di risarcimento P_ dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre alla condanna del
ex art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese di giudizio. P_
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione in giudizio dei verbali di assunzione di sommarie informazioni, l'assunzione di prova testimoniale ed espletamento di ctu medico-legale sulla persona dell'attore.
Con sentenza n. 173/2024 dd. 14.2.2024 e pubblicata il 15.2.2024, il Tribunale di Trento, accertata la responsabilità di in Parte_1 riferimento al sinistro occorso in danno di lo P_ condannava a corrispondere a favore di quest'ultimo € 12.891,50, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e € 1.420,40 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
condannava il altresì al Pt_1 pagamento delle spese di giudizio e di ctu nella misura di 2/3, ponendo il restante 1/3 a carico dell'attore. Quanto all'an debeatur il Tribunale di Trento valorizzava le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni ai Carabinieri di
Trento in data 25.7.2019 da Testimone_1
Questi, in particolare, aveva confermato che il conducente dell'auto, vedendo aggredita la propria vettura, scendeva dalla stessa per spingere con forza il , facendolo cadere a terra. P_
5 Da tali dichiarazioni si evinceva inoltre che il , rialzatosi in P_ piedi, veniva ulteriormente strattonato dal che, innervosito dal Pt_1 tentativo del di spostare la compagna, “percuoteva l'uomo P_ ubriaco con dei pugni e degli spintoni portandolo dall'altro lato dell'autovettura, dove (…) cadeva per terra restando sdraiato e sbracciando vistosamente nonché lamentandosi fino all'arrivo della volante della Polizia …”
Tale ricostruzione veniva ribadita dal anche in sede di Tes_1 udienza dd. 10.1.2022, ove confermava che l'automobilista aveva strattonato il facendolo cadere a terra, sferrandogli anche pugni e P_ spintoni, escludendo che, di contro, il , avesse aggredito i due P_ occupanti del veicolo poiché a terra, impossibilitato a rialzarsi.
Coerentemente a quanto dichiarato da Testimone_1 Per_1
in sede di sit rese alla P.G. in data 9.8.2019, aveva riferito di un
[...]
“contatto fisico” tra il e il , sfociato nella caduta a terra di Pt_1 P_ quest'ultimo; all'udienza del 29.4.2022 lo stesso teste aveva altresì confermato come il avesse spinto il facendolo cadere a Pt_1 P_ terra, anche percuotendolo con pugni e spintoni.
L'aggressione del ai danni del era stata infine Pt_1 P_ riferita anche dal teste . Persona_2
Il Tribunale rilevava l'inattendibilità della testimonianza resa da
, convivente del per aver reso una versione Persona_4 Pt_1 incompatibile con quanto dichiarato dai teste e Per_1 Tes_1
Irrilevanti erano anche le testimonianze rese da e Testimone_2 che non avevano assistito ai fatti di causa. Testimone_3
In punto di nesso di causalità il Giudice valorizzava la perizia medico-legale a firma del dott. secondo la quale non vi erano Per_3 dubbi circa la sussistenza di un nesso di causalità materiale diretto tra l'evento traumatico del 21.7.2019 e le lesioni accertate. La compatibilità tra tali lesioni e un “meccanismo traumatico di caduta a terra, anche ripetuta” veniva evidenziata altresì dalla ctu, che pur non accertava se la caduta si fosse verificata conseguentemente a un'azione volontaria di terzi o a un evento accidentale, favorito dall'intossicazione da alcol.
Sulla scorta di citata giurisprudenza di legittimità relativa all'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, il Tribunale evidenziava che la responsabilità del in quanto emergente dalle Pt_1 dichiarazioni rese in sede di sit, dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione dimessa, non poteva essere messa in dubbio dal
6 provvedimento di archiviazione del GIP di Trento con il quale si era concluso il procedimento penale a carico del Pt_1
Con riguardo al quantum debeatur il Tribunale richiamava gli esiti della CTU medico legale, secondo la quale la durata della malattia e dell'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni andava quantificata in 23 giorni di inabilità temporanea totale, 22 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e ulteriori 20 giorni di inabilità temporanea parziale al
25%; detta consulenza accertava altresì che le lesioni subite dal P_ integravano un danno biologico permanente pari al 5,5%.
Il Tribunale determinava sulla scorta delle Tabelle di Milano il danno non patrimoniale complessivo in €12.891,50, nulla riconoscendo a titolo di personalizzazione del danno.
Riconosceva, altresì, gli ulteriori danni patrimoniali nella misura delle spese mediche sostenute e liquidate in € 1.420,40.
Rigettava, in quanto infondata, la richiesta attinente al mancato guadagno patito dall'attore a far data dalla potenziale sottoscrizione del contratto di lavoro sino al raggiungimento dell'età pensionabile, avendo escluso il Ctu che le menomazioni riscontrate determinassero una riduzione della capacità lavorativa specifica.
Avverso la sentenza n. 173/2024 dd. 14.2.2024 e pubblicata il
15.2.2024 del Tribunale di Trento, mediante atto di citazione dd.
14.3.2024, proponeva appello chiedendo, previa Parte_1 sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 351 c.p.c. inaudita altera parte, la riforma della medesima, rigettando le domande avanzate dal . Chiedeva altresì, in subordine, in caso di ritenuto concorso P_ parziale del al danno subito dal , la riduzione Pt_1 P_ dell'eventuale risarcimento, così come, in ogni caso, delle spese legali relative al primo grado, da compensare anche totalmente, visto il concorso di colpa del rispetto ai pregiudizi dallo stesso subiti, P_ con vittoria di spese relative al grado di appello.
Con il primo motivo l'appellante censurava la sentenza impugnata per errata valutazione delle prove testimoniali, lamentando, in particolare, come il Giudice avesse privilegiato la testimonianza di dalla quale emergeva che il aveva sferrato Testimone_1 Pt_1 calci e pugni nei confronti del , nonostante tale deposizione P_ contrastasse con le dichiarazioni rese da tutti gli altri testimoni e le prove fisiche, e malgrado le eccezioni e i rilievi circa l'attendibilità del teste
7 che erano state svolte in udienza e ribadite nella comparsa conclusionale del convenuto.
Sosteneva l'appellante che non era plausibile che Tes_1 avesse potuto osservare la scena senza alcuna distrazione, trovandosi intento alla guida della propria auto, al buio, e avendo accostato solo una volta superato il luogo dei fatti. Peraltro, ricordava che lo stesso teste, sentito all'udienza del 10.1.2022, aveva offerto, mediante un disegno, una rappresentazione solo in parte compatibile con la mappa dei luoghi.
La testimonianza del era inoltre stata evidentemente Tes_1 forzata dal Giudice, in quanto, contrariamente a quanto scritto nella sentenza, questi non aveva mai dichiarato che il non avesse P_ aggredito le persone nell'auto, ma solo che non le avesse aggredite dopo l'ultima caduta. Con il secondo motivo l'appellante censurava l'omessa valutazione da parte del Tribunale di taluni elementi fattuali determinanti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio.
Lamentava, in particolare, la mancata considerazione delle dichiarazioni del che, pur avendo visto la scena dall'inizio e da vicino, nulla Per_1 aveva riferito circa i calci e i pugni asseritamente sferrati dal Allo Pt_1 stesso modo, non era stata data rilevanza alla documentazione fotografica inserita nel fascicolo del attestante la presenza di P_ lividi sulla spalla e sul fianco di questi, sedi in cui inverosimilmente possono essere sferrati pugni da davanti.
Con il terzo motivo rilevava la mancata motivazione circa il discostamento da parte del Giudice dalla ctu, la quale, smentendo la tesi attorea, chiariva che la lussazione non era un evento traumatico da pugno o percosse, bensì una lesione da caduta. Il Giudicante anziché fornire ragioni circa la propria scelta, si era limitato a riportare le conclusioni del ctp aderendo quindi a una ricostruzione del fatto Per_3 necessariamente parziale, in quanto costruita sulla base delle sole dichiarazioni rese dalla parte.
Lamentava con il quarto motivo l'omessa motivazione anche in ordine al nesso causale: chiarito concordemente dal consulente tecnico di parte e dal consulente tecnico d'ufficio che il danno alla spalla riportato dal era un trauma tipico da caduta- anche ripetuta- rimaneva P_ indimostrato il nesso causale tra la lussazione e le percosse asseritamente sferrate dal non costituendo queste cause tipiche della slogatura Pt_1 subita.
8 Con il quinto motivo rilevava come il Giudice di primo grado si fosse discostato anche dalla ricostruzione degli agenti intervenuti nell'immediatezza del fatto e dal provvedimento di archiviazione del
GIP di Trento, senza offrire motivazione di sorta.
Con il sesto motivo lamentava la mancata ammissione nel corso del giudizio di primo grado del verbale degli agenti intervenuti la sera del 21.7.2019 prima del verificarsi della vicenda intercorsa tra le odierne parti, evidenziando come tale documento doveva considerarsi utile ai fini della valutazione delle condizioni del , che, secondo quanto P_ riportato dagli agenti, versava in uno stato di alterazione psico-fisica tale da costringerli ad accompagnarlo in ambulanza.
Con il settimo motivo censurava l'errata applicazione del criterio probabilistico: il Giudice non si era affidato al principio del “più probabile che non” sulla base del quale, anche ipotizzando che vi fosse stata, tra le altre, una caduta in cui vi sarebbe stato il contatto tra le parti, era ragionevole ritenere che quella che aveva causato la lesione fosse stata l'ultima, avvenuta autonomamente. Con l'ottavo motivo censurava la sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto l'evidente concorso di colpa nella causazione del danno del medesimo, che, in preda allo stato di alterazione psico- P_ fisica determinata dall'assunzione di alcol, appariva agitato e aggressivo anche dopo la lussazione.
Con il nono motivo criticava le statuizioni assunte in punto di spese: il Giudice, atteso l'accoglimento parziale della pretesa attorea, anziché individuare lo scaglione del valore della controversia in base al quanto deciso in sentenza, lo aveva determinato con esclusivo riferimento alla domanda proposta;
inoltre, nonostante la riduzione esorbitante del decisum rispetto al disputatum, aveva compensato parzialmente le spese.
Con ricorso ex art. 351 c.p.c., chiedeva Parte_1
l'accoglimento inaudita altera parte o, in subordine - previa fissazione di udienza - dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata.
Con provvedimento dd. 28.3.2024, il Presidente, sospendeva provvisoriamente l'efficacia esecutiva della sentenza appellata sulla scorta del solo presupposto del periculum;
il EG , con ordinanza
9.4.2024 confermava detto provvedimento.
Con memoria dd. 18.6.2024, si costituiva nel presente grado di giudizio chiedendo pronunciarsi, in via preliminare e P_ pregiudiziale, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348
9 bis c.p.c. dell'appello promosso. In via principale nel merito, chiedeva il rigetto dell'impugnazione con conseguente conferma della sentenza, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
Quanto al primo e al secondo motivo, l'appellato rilevava la corretta ricostruzione da parte del Giudice di primo grado dei fatti di causa sulla base delle dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
Sottolineava infatti come tale teste, privo di qualsivoglia legame con le parti e di interessi implicati nel giudizio, avesse avuto modo di osservare perfettamente quanto accaduto, in quanto, percorrendo corso Buonarroti in direzione sud, sopraggiungeva all'intersezione con via Dossi proprio nel momento in cui la vettura guidata da si arrestava in Parte_1 corrispondenza delle strisce pedonali.
La ricostruzione della vicenda operata dallo stesso appariva peraltro lineare e coerente ed era compatibile con la mappa dei luoghi, di cui aveva dato corretta rappresentazione.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la versione del non veniva affatto smentita da quella di e Tes_1 Persona_1
questi, infatti, pur avendo avuto una visuale meno Persona_2 favorevole, erano concordi nel confermare che il avesse subito P_ un'aggressione dal Pt_1
In ordine al secondo, terzo e quarto motivo di appello, rilevava che il
Giudice, con motivazione del tutto immune da censure, aveva correttamente ritenuto sussistere il nesso causale tra evento del 21.7.2019
- ovvero la caduta a terra di provocata dal - e la lussazione P_ Pt_1 alla spalla riportata dallo stesso.
Il rilievo di controparte secondo il quale la lussazione non era da considerarsi un evento traumatico da pugno o percosse, ma una lesione da caduta, era del tutto privo di fondamento, in quanto non teneva in considerazione il dato pacifico che il fosse rovinato a terra P_ proprio in conseguenza agli strattonamenti e ai pugni sferrati dal Pt_1
In ogni caso, diversamente da quanto asserito dall'appellante, il Giudice non si era discostato dalla ctu: dopo aver considerato raggiunta la prova del fatto storico che la caduta del era stata causata P_ dall'aggressione del aveva accertato, proprio basandosi Pt_1 sull'elaborato del perito nominato d'ufficio, la compatibilità tra tale dinamica traumatica e le lesioni riportate.
Ribadito, in ordine al quinto motivo, il principio di indipendenza delle azioni penali e civili, l'appellato si opponeva alla richiesta, reiterata in appello, di assunzione della prova asseritamente determinante relativa al
10 verbale del precedente intervento della Polizia di Stato di cui al sesto motivo, ritenendola del tutto irrilevante ai fini del decidere.
Parimenti non accoglibile era la censura di cui al settimo motivo, avendo il Giudice fatto buon governo del principio del più probabile che non considerando che le lesioni riportate dal fossero P_ riconducibili alle cadute provocate dall'aggressione posta in essere dal
Pt_1
Quanto all'ottavo motivo, oltre all'inammissibilità ai sensi dell'art 345 c.p.c, rilevava l'impossibilità di ravvisare il concorso di colpa per assenza dei requisiti di cui all'art 1227c.c. Infine, con riguardo al motivo in punto di spese, riteneva equa la compensazione parziale operata in ragione del parziale accoglimento della domanda risarcitoria, rimettendosi a giustizia circa lo scaglione da assumere per la liquidazione dei compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente escludersi l'inammissibilità dell'appello invocata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che l'atto introduttivo contiene l'esposizione degli elementi richiesti dalla citata norma essendo possibile individuare sia le censure mosse alla sentenza appellata, sia gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal
Giudice di primo grado a sostegno della decisione.
Come osservato dalla Suprema Corte: “ Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”. (v. ordinanza n. 2320 del 25/01/2023)
Sempre in via preliminare, la richiesta svolta ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., risulta superata ed implicitamente respinta dalla Corte con il provvedimento che ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
11 I primi due motivi di gravame attengono all'esatta ricostruzione del sinistro e vengono esaminati congiuntamente.
Come sopra detto, il Tribunale si è avvalso a tal fine della descrizione del fatto svolta da guardia giurata giunta sul luogo Testimone_1 mentre si recava al lavoro, e di che, unitamente a Persona_1 P_
e un altro amico, , stava attraversando le strisce
[...] Persona_2 pedonali quando è sopraggiunta la vettura guidata dal Le censure Pt_1 dell'appellante riguardano, in sintesi, l'attendibilità del teste Tes_1 che non sarebbe stato in grado di osservare la scena mentre si trovava alla guida della propria auto, lamentando, altresì l'appellante come il
Giudice di primo grado avrebbe arbitrariamente forzato la testimonianza di allo scopo di rafforzare quanto dichiarato da Per_1 Tes_1 quando invece le versioni rispettivamente rese dai due teste sarebbero state contradditorie.
Pare opportuno richiamare le dichiarazioni rese in sede di SIT da il quale, - premesso di aver visto un'autovettura Testimone_1 arrestarsi in prossimità dell'attraversamento pedonale ove transitavano tre uomini, di cui uno in sedia a rotelle e l'altro in uno stato di alterazione psicofisica - ha affermato: “la persona visibilmente ubriaca, vedendosi violare la precedenza nell'attraversamento pedonale, si innervosiva vistosamente e si scagliava contro la succitata vettura colpendo la carrozzeria della stessa con ripetuti calci sul lato anteriore destro della vettura. Nello sferzare i calci, la persona ubriaca cadeva per terra, in quanto faceva visibilmente fatica a reggersi in piedi, tuttavia si rialzava subito e sferzava un pugno colpendo lo specchietto destro della vettura. All'interno dell'automobile erano presenti un uomo, conducente, e una ragazza, seduta sul lato del passeggero anteriore.
Vedendo aggredita la propria vettura, il conducente scendeva dalla stessa e raggiungendo l'uomo ubriaco lo spingeva con forza facendolo rovinare a terra. A quel punto la persona ubriaca si rialzava e cercava di avere un contatto fisico con il predetto conducente, il quale continuava a strattonare la persona ubriaca… Nella concitazione l'uomo ubriaco cercava di spostare la donna, cosa che faceva innervosire il conducente del mezzo che percuoteva l'uomo ubriaco con dei pugni e degli spintoni portandolo dall'altro lato dell'autovettura, dove l'uomo ubriaco cadeva per terra restando sdraiato e sbracciando vistosamente nonché lamentandosi fino all'arrivo della volante della Polizia …”
12 In buona sostanza, secondo le dichiarazioni di Tes_1 P_ sarebbe caduto a terra tre volte: una prima caduta sarebbe avvenuta inizialmente e autonomamente nel tentativo di sferrare un calcio al veicolo guidato dal una seconda sarebbe stata provocata dagli Pt_1 spintonamenti di quest'ultimo una volta sceso dall'auto, e una terza caduta si sarebbe verificata “dall'altro lato della vettura” a seguito dei pugni e spintoni sferrati dal Pt_1
La stessa versione dei fatti è stata confermata precisamente da anche in sede di udienza dd. 10.1.2022, laddove il teste, Tes_1 interrogato sui fatti dedotti da parte attrice nella memoria istruttoria dd.
28.6.2021 ha risposto, in relazione al cap. 3 “Vero. Ricordo che il signore diede prima un calcio alla autovettura e subito dopo una manata, perdendo subito dopo l'equilibrio e rovinano in terra.” , al cap . 4 “Ricordo che il conducente della autovettura, al gesto del pedone, è sceso dalla macchina, ha strattonato il pedone e lo ha fatto rovinare a terra.” al cap 5) “vero”, al cap. 7) “vero. Ricordo esattamente che oltre agli strattonamenti il sig. ha ricevuto anche dei pugni e degli P_ spintoni.” Dal canto suo, ha dichiarato nell'immediatezza del fatto: Persona_1
“vedevo che il conducente della predetta autovettura scendeva dal mezzo
e raggiungendo il sig. aveva con questo un contatto
P_ fisico, tuttavia non so riferire di preciso se il conducente dell'auto abbia dato un pugno o abbia spinto il sig. so solo che
P_ quest'ultimo cadeva a terra. A quel punto lasciavo il mio amico Per_2 seduto sulla carrozzina a rotelle e raggiungevo nuovamente il mio amico il quale si era rialzato da terra. Vedendo che i due
P_ uomini stavano per venire nuovamente a contatto cercavo di calmare gli animi tentando di separare i due. Dopo il mio amico
P_ tentava di raggiungere il sig. ma nell'attraversare Persona_2
l'incrocio cadeva in prossimità dell'inizio del marciapiede. Una volta a terra, il sig. restava a terra lamentando dolori alla P_ spalla.” (Verbale di sommarie informazioni dd. 9.8.2019)
Orbene, tale teste dopo aver confermato un contatto fisico tra le parti avvenuto dopo che il era sceso dal veicolo, ha dato atto di Pt_1 un'ulteriore caduta (l'ultima) del , avvenuta mentre questi tentava P_ di raggiungere l'amico al di là della strada, affermando , a tal Per_2 riguardo, che il era “caduto da solo”. P_
Tale versione non è tuttavia corrispondente con quella resa dallo stesso all'udienza del 29.4.2022 in qualità di teste. Egli ha dapprima Per_1
13 risposto con un “vero” al capitolo 7 della memoria istruttoria di parte attrice ( capitolo riferito agli eventi relativi all'ultima caduta del e del seguente tenore “vero è che in tale contesto il sig. P_ [...]
percuoteva il sig con dei pugni e degli spintoni, Pt_1 P_ portandoli dall'altra parte della vettura, ove il sig P_ cadeva a terra lanciando dei lamenti per il dolore”) ; successivamente interrogato sul cap. 23 ) della memoria istruttoria di parte convenuta dd.
25.6.2021, sempre relativo ai fatti concernenti l'ultima caduta ( “vero che – si allontanava in direzione dell'amico P_ Per_2
, attraversando la strada e giunto in prossimità del marciapiede
[...] cadeva (una seconda volta) autonomamente a terra” ) ha così risposto :
“Ricordo che rovinò a terra ma non ricordo se spinto dal ragazzo presente in aula.” (ovvero . Parte_1
Circa la dinamica del sinistro, quindi, le due testimonianze effettivamente divergono con particolare riguardo all'ultima caduta, sulla quale nessun altro teste ha saputo riferire per conoscenza diretta
Orbene, pur non essendovi ragioni per dubitare della genuinità della testimonianza resa da , non può che essere sottolineata la Persona_1 imprecisione dei suoi ricordi, che non gli hanno consentito di rendere sul punto (caduta provocata da “spinta o pugni” ovvero caduta
“autonoma”) una deposizione precisa e coerente e neppure di confermare la versione offerta in sede di SIT.
Per contro il oltre che essere estraneo ad entrambe le parti Tes_1 in causa, ha svolto un racconto, preciso, lineare e coerente che ha trovato conferma in tutte le fasi in cui sono state raccolte le sue dichiarazioni.
Nessun pregio deve riconoscersi al rilievo di parte appellante secondo il quale la guardia giurata non avrebbe potuto osservare la scena in quanto giunto sul luogo della colluttazione alla guida della propria auto, al buio.
È invero lo stesso teste a precisare, in sede di SIT e anche di udienza, di aver arrestato il proprio veicolo proprio in prossimità dell'attraversamento pedonale ove le parti si erano “incontrate” , di esser sceso dall'auto, di aver chiamato i soccorsi rimanendo a una distanza tale da poter osservare tutto quanto stava accadendo anche durante l'attesa delle forze dell'ordine. Il punto di visuale del pur essendo più lontano rispetto a Tes_1 quello del ha consentito una visione più precisa dell'accaduto, Per_1 anche in considerazione del fatto che egli è sempre rimasto mero osservatore, senza mai essere coinvolto nella colluttazione, mentre il
14 che era impegnato nell'accompagnamento dell'amico in sedia a Per_1 rotelle è altresì intervenuto nel tentativo di sedare la lite, ed è quindi plausibile che, non abbia potuto prestare particolare attenzione in alcuni frangenti quale l'attimo della ultima caduta. Va dunque privilegiata la deposizione testimoniale del Tes_1
I primi due motivi vanno quindi rigettati.
Il terzo e quarto motivo di appello, relativi alla mancanza di motivazione circa la decisione del primo Giudice di discostarsi dalla ctu, nonché
l'errore motivazionale circa il nesso causale vengono trattati anch'essi congiuntamente in quanto strettamente connessi.
A tal riguardo si rileva di condividere la valutazione del primo Giudice che ha ritenuto le lesioni subite dal eziologicamente riconducibili P_ alla condotta posta in essere dal Pt_1
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale non si è discostato dalla CTU, la quale, premesso che “ tra la sintomatologia più significativa dell'abuso alcolico è nota la difficoltà a mantenere l'equilibrio e la stessa stazione eretta, con conseguente elevato rischio di cadute, anche ripetute” ha affermato che “ le lesioni, così come osservate e descritte in ambiente qualificato, sono compatibili con un meccanismo traumatico di caduta a terra, anche ripetuta” pur non potendo stabilire se “la caduta a terra sia stata conseguenza di azione volontaria di terzi (sia con azione di spinta sia con possibile utilizzo delle mani come mezzo contundente) o se sia stata, diversamente, conseguenza di evento accidentale, favorito anche in modo rilevante dall'instabilità posturale derivante dall'intossicazione acuta da alcol cui versava il sig. al momento dei fatti. Peraltro, anche la possibilità P_ di ripetute cadute a terra sono compatibili con entrambe le cause eziologiche sopra descritte.”
Le lesioni riportate dal , quindi, rendono plausibili entrambe le P_ dinamiche prospettate dalle parti, ovvero: sia l'aggressione da parte del ai danni del , con esito di caduta a terra di quest'ultimo, sia Pt_1 P_
l'impatto al suolo da parte dell'appellato, dovuto alla perdita di equilibrio da alterazione alcolica.
È evidente quindi che la consulenza tecnica non esclude il nesso eziologico tra le lesioni riportate dal e la condotta del P_ Pt_1
Essa afferma la riconducibilità del danno patito dal all'evento P_ traumatico della caduta, che, per quanto sopra detto, si è evidentemente verificata in conseguenza all'aggressione fisica inferta dal come Pt_1 comprovato dalla istruttoria orale svolta.
15 I motivi terzo e quarto vanno quindi rigettati.
Anche il quinto motivo è infondato.
Va infatti escluso che dalla mera archiviazione pronunciata dal GIP discenda un vincolo per il Giudice civile, che resta invece tenuto ad esaminare il fatto sulla base di criteri civilistici.
Come costantemente affermato dalla Suprema Corte: “il decreto di archiviazione non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata (Cass., Sez. 111, 2 luglio 2010, n.
15699; Cass., Sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21089). ed ancora “il giudice civile, chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno per un fatto che sia stato oggetto di un provvedimento di archiviazione in sede penale, è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c., senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza” (Cass. civ n. 3368 del 03/02/2023) : Il giudice civile non è dunque affatto tenuto a motivare il discostarsi dal provvedimento di archiviazione penale bensì a ricostruire autonomamente sulla base dei principi “civilistici “ la fattispecie di responsabilità civile sottoposta al suo esame.
Quanto al sesto motivo relativo alla mancata motivazione circa la non ammissione di prova determinante, se ne rileva parimenti l'infondatezza, atteso che il verbale redatto dagli agenti di Polizia in occasione di un intervento precedentemente posto in essere rispetto al deve P_ ritenersi del tutto inconferente, non rilevando ai fini del decidere in quanto relativo a fatti estranei rispetto alla controversia dedotta in giudizio e finalizzato a provare circostanze già confermate dalle altre evidenze probatorie (quale la situazione di ubriachezza del ) P_
Con il settimo motivo di appello l'appellante ha lamentato la non corretta applicazione del criterio del più probabile che non, in base al quale il
Giudice di prime cure avrebbe dovuto concludere che a provocare la lussazione sia stata, tra le altre, l'ultima caduta, avvenuta, secondo la sua ricostruzione, in modo autonomo.
Com'è noto, in base al suddetto criterio, che regola il tema del nesso di causalità nel giudizio civile, il Giudice non deve limitarsi a esaminare in modo isolato i singoli elementi rilevanti, ma deve compiere un'analisi
16 complessiva nel quadro unitario dell'indagine probatoria e, laddove sia in presenza di più possibili concause di un medesimo fatto, egli “è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente". (Cass. 25885 del
2022).
A tal riguardo si rileva come, in applicazione di tale principio, la caduta che verosimilmente si appalesa quale causa sorretta dal maggior grado di conferma assumendo così “la veste di probabilità prevalente” del danno sia stata l'ultima come affermato dall'appellante .
Invero, è lo stesso appellante a correttamente rilevare sul punto che, a differenza delle precedenti cadute, il , rovinato a terra, non si è P_ più rialzato ed è rimasto al suolo dolorante, lanciando lamenti di sofferenza.
Tale circostanza è peraltro pacificamente confermata da tutti i testi che hanno dichiarato concordemente che il , caduto a terra, vi è P_ rimasto fino all'arrivo dei soccorsi. Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, però, tale caduta non è avvenuta in autonomia, ma è stata determinata dalla condotta del Pt_1 che ha strattonato il fino a causarne l'impatto al suolo. P_
Invero tale ricostruzione, confermata due volte da (in sede di Tes_1
SIT e di udienza), non è stata smentita da e nemmeno dall'allora Per_1 compagna dell'appellante che, interrogata sui capitoli Persona_4 articolati da parte convenuta nella memoria istruttoria dd. 25.6.2021, si è limitata, in relazione al cap. 23 ad affermare: “è vero che il sig. è P_ caduto più volte a terra.” senza tuttavia specificare se tali cadute siano effettivamente avvenute in autonomia.
Quanto al motivo di appello n. 8, ovvero al dedotto concorso di colpa nella causazione del sinistro deve rilevarsi che in tema di risarcimento del danno la domanda di accertamento della responsabilità di uno dei soggetti coinvolti comporta ex se che il giudice possa applicare il concorso di colpa sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, e ciò in
17 ragione del fatto che l'accertamento del concorso costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda;
ne discende pertanto che “Qualora il giudice di primo grado non abbia rilevato
d'ufficio il concorso di colpa, sul punto, senza che la domanda possa essere considerata nuova, la parte ha l'onere di proporre appello, in quanto la rilevabilità d'ufficio non comporta che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo. (Cass. n. 27169/2021); il motivo è dunque ammissibile.
Esso va però rigettato posto che non è possibile la riduzione del danno attribuibile al in ragione de “l'evidente concorso di colpa del Pt_1
”: il concorso di colpa presuppone la concorrenza di più P_ comportamenti umani colposi determinanti l'evento nel mentre nel caso di specie è stato il solo comportamento del che ha spintonato il Pt_1
, a provocarne la caduta a terra che ha determinato le lesioni. P_
Non senza osservare che proprio l' evidente stato di ebbrezza del
, ben percepibile dal rendeva prevedibile che lo P_ Pt_1 spintonamento/ strattonamento ne avrebbe provocato la caduta.
Con l'ultimo motivo l'appellante ha lamentato l'errata valutazione delle spese legali, sotto il duplice profilo dell'erronea individuazione dello scaglione di riferimento e della compensazione operata dal Tribunale.
Il motivo è fondato nei soli limiti che seguono
Va fatta applicazione del principio secondo cui "Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato -in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, commi 1 e 2, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella Delib. Consiglio nazionale forense del 12 giugno 1993, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 del Ministro di Grazia e
Giustizia, avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3- sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del
"decisum"), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad
18 opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del
"disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa" (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007, Rv. 598765).
Nel caso di specie il giudizio di primo grado aveva ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da di € 103.731,20, P_ domanda che tuttavia è stata accolta dal Tribunale limitatamente alla somma di € 14.311,9; in applicazione del suddetto principio, lo scaglione corretto in base al quale vanno liquidate le spese di lite è quello relativo alle cause di valore compreso tra € 5.201 a € 26.000. Eccezione fatta per il motivo relativo alle spese di lite, l'appello deve essere conclusivamente rigettato.
Stante la maggior soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere all'appellato le spese di lite alla cui liquidazione si provvede, sia per il primo grado che per il grado di appello, in base ai valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra € 5.201 a € 26.000, e dunque, per il primo grado € 5.077,00, oltre a spese esenti (€ 786), spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge,; per il grado di appello in €
5.809,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
il tutto con distrazione in favore del procuratore costituito che ha dichiarato di essere antistatario.
Non vi sono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato atteso l'accoglimento del motivo di appello relativo alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 14.3.2024 nei confronti Parte_1 di P_
1) accoglie l'appello proposto da limitatamente alla Parte_1 statuizione sulle spese di lite, condannando a Parte_1 corrispondere a le spese di lite del primo grado P_ che si liquidano in Euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre ad € 786,00 per contributo unificato ed oltre spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore LL NA;
2) conferma per il resto l'appellata sentenza;
3) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado, che si liquidano in Euro 5.809,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed
I.v.a. con distrazione in favore del difensore LL NA
19 Deciso in Trento, Camera di Consiglio del 4 marzo 2025
La Presidente rel. est.
Dott Liliana Guzzo
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 51/2024 R.G.
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello Consigliere dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con atto di citazione in appello notificato in data 14 marzo 2024
DA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso anche disgiuntamente dall'Avv. Maristella Paiar e dall'Avv. Marcello Paiar del Foro di Trento;
appellante
CONTRO
, (c.f. ), rappresentato e P_ C.F._2 difeso dall'Avv. NA LL del Foro di Verona;
appellato
1 Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Di parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trento, ogni diversa domanda, eccezione e opposizione disattesa e rigettata,
In merito:
Riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, respingersi in toto le domande di;
P_
con vittoria di spese onorari e accessori di lite (15% SG, 4% CNA
e 22% iva come di legge) di entrambi i gradi di giudizio. in via istruttoria:
Senza inversione dell'onere della prova acquisire ex art. 210 i verbali del precedente intervento della Polizia di Stato per la stessa sera e che coinvolgeva;
P_
In subordine:
Riformare l'impugnata sentenza dichiarando un solo parziale possibile (ma improbabile) concorso del al danno subito da Parte_1 P_
con una più stringente valutazione delle prove, inserendosi la
[...] corretta valutazione dei criteri del “più probabile che non” e considerando l'evidente concorso di colpa del nella P_ causazione del proprio danno;
ridursi a giusto ed equo le eventuali somme di risarcimento,
Ridurre in ogni caso le spese legali per il precedente grado di giudizio e valutando comunque la parziale soccombenza e la riduzione dell'entità economica (da richiesta di oltre 100.000 euro a sentenza impugnata di 12.500 circa) a sfavore di , anche fino alla P_ compensazione totale delle spese di causa.
Con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge (15% SG, 4%
CNA e 22% IVA) di questo grado.”
Di parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, con adozione di ogni più opportuno provvedimento, anche in riferimento alla discussione orale della causa ai sensi del combinato disposto degli artt.
348 bis e 350bis cpc,
2 1) IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, accertarsi e dichiararsi, previa declaratoria del caso, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 e dell'art. 348 bis cpc dell'appello promosso da , per tutti i Parte_1 motivi di cui in narrativa;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, rigettare l'appello proposto e le domande dell'appellante, in quanto inammissibili, anche ex art. 345 c.p.c. (in relazione alla asserita operatività dell'art. 1227 c.c.) ed infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto
e nelle difese tutte del giudizio di primo grado, da aversi qui come in toto trascritte e riportate, con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Trento n. 173/2024, pronunciata in data
14/02/2024 e pubblicata in data 15/02/2024;
3) IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre a Iva, Cpa e rimborso forfettario 15% delle spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dd.
4.12.2020 ritualmente notificato, P_ conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Trento,
[...] [...] esponendo quanto segue: il 21.7.2019 alle ore 22,45 circa, mentre Pt_1 percorreva Corso Buonarroti in Trento in compagnia di due amici, Per_1
e , accingendosi ad impegnare l'attraversamento
[...] Persona_2 pedonale nell'intersecazione con Via Vasco Dossi, notava sopraggiungere un'autovettura che si arrestava appena in tempo per evitare l'impatto con i pedoni;
in preda allo spavento, il inveiva P_ contro il conducente dell'auto sferrando un calcio alla vettura;
a questo punto l'automobilista, identificato in usciva dal veicolo e, Parte_1 spintonandolo con forza, ne provocava la caduta a terra;
riuscito ad rialzarsi, il subiva quindi un'ulteriore aggressione dal che P_ Pt_1 prendendolo a pugni, lo faceva nuovamente rovinare a terra, questa volta senza possibilità di rialzarsi in piedi data l'intensità dei dolori patiti;
sul posto intervenivano le forze dell'ordine allertate da Testimone_1 guardia particolare giurata, che aveva assistito alla colluttazione;
il veniva quindi trasportato al Pronto Soccorso dal quale veniva P_ dimesso il giorno seguente con diagnosi di “lussazione gleno omerale sinistra-contusione emico stato di destra-ferita superfiliale 1° dito mano destra –esotossicosi alcolica” con prognosi di gg. 21; il giorno
3 successivo, egli si recava presso la Stazione dei Carabinieri di Trento per sporgere querela nei confronti di Parte_1
Per l'effetto dell'aggressione posta in essere dal convenuto, l'attore lamentava di aver subito una riduzione della capacità lavorativa che lo aveva costretto a rifiutare un contratto di lavoro a tempo indeterminato per 40 ore settimanali, sottoscrivendo, in luogo di questo, in data 28.10.2019, un contratto a tempo parziale per 16 ore settimanali, salvo poi, a causa dei persistenti dolori, rinunciare anche a tale impiego rassegnando dimissioni volontarie in data 17.1.2020.
Riferiva che, atteso il protrarsi delle difficoltà fisiche e della sofferenza, si era sottoposto, ai fini della opportuna quantificazione dei danni patiti, a una visita medico-legale svolta il 21.5.2020 dal dott.
il quale, accertata la dinamica traumatica e la sussistenza di Per_3 un nesso di causalità materiale diretto tra l'evento traumatico e le lesioni accertate, riconosceva un periodo di temporanea inabilità totale per 29 giorni, parziale al 75% per 16 giorni, parziale al 50% per 20 e a minima per ulteriori 60.
Attesa la permanenza “di un quadro algico disfunzionale in esiti di lussazione scapolo omerale anteriore sinistra con lesione neurologica parziale documentata con EMG, riconosceva altresì un danno biologico permanente nella misura di 7 punti percentuali.
Sulla scorta di quanto dedotto, chiedeva che P_ venisse accertata la responsabilità del convenuto ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c. e che per l'effetto questo venisse condannato a pagare la somma di € 103.731,20, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, di cui € 1.420,40 a titolo di danno patrimoniale, per le spese mediche sostenute, € 22.530,00 a titolo di liquidazione del danno biologico, morale e/o esistenziale ed € 81.594,00 a titolo di danno patrimoniale costituito dal mancato guadagno a far data dalla potenziale sottoscrizione del contratto di lavoro sino al raggiungimento dell'età pensionabile o la somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
spese di giudizio rifuse.
Costituitosi con comparsa dd. 29.3.2021, contestava Parte_1 decisamente la ricostruzione della vicenda così come offerta da parte attrice. Esponeva che il , all'attraversamento pedonale P_ nell'intersezione tra Corso Buonarroti e Via Dossi, aveva iniziato a prendere a calci la sua auto senza un alcun motivo, strattonando, attraverso il finestrino abbassato, , compagna del Persona_4 Pt_1 in stato di gravidanza, seduta nel posto del passeggero.
4 Affermava che quella sera il era in evidente stato di P_ alterazione alcolica, tant'è che era già stato intercettato dagli agenti di polizia in quanto caduto a terra più volte a causa dell'ubriachezza. negava di aver aggredito il con pugni e percosse, Pt_1 P_ spiegando come quest'ultimo, essendosi sbilanciato per sferrare calci al suo veicolo, fosse rovinato a terra in autonomia, e, una volta rialzatosi, fosse caduto da solo, nuovamente, questa volta senza più rialzarsi.
Al fine di escludere la propria responsabilità in ordine ai pregiudizi lamentati dal , il convenuto richiamava il contenuto P_ dell'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP di Trento in data 16.2.2021, che, definendo il procedimento penale svoltosi a suo carico, aveva escluso un ruolo attivo dell'indagato in ordine alle lesioni subite dal , determinatesi a seguito della caduta autonoma dello stesso P_ per effetto della condizione di ubriachezza manifesta in cui versava.
Sulla scorta di tale diversa prospettazione dei fatti, Parte_1 chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree, ed in subordine, in caso di accertamento della responsabilità in ordine al sinistro subito dal
, la riduzione ad equità di quanto dovuto a titolo di risarcimento P_ dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre alla condanna del
ex art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese di giudizio. P_
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione in giudizio dei verbali di assunzione di sommarie informazioni, l'assunzione di prova testimoniale ed espletamento di ctu medico-legale sulla persona dell'attore.
Con sentenza n. 173/2024 dd. 14.2.2024 e pubblicata il 15.2.2024, il Tribunale di Trento, accertata la responsabilità di in Parte_1 riferimento al sinistro occorso in danno di lo P_ condannava a corrispondere a favore di quest'ultimo € 12.891,50, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e € 1.420,40 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
condannava il altresì al Pt_1 pagamento delle spese di giudizio e di ctu nella misura di 2/3, ponendo il restante 1/3 a carico dell'attore. Quanto all'an debeatur il Tribunale di Trento valorizzava le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni ai Carabinieri di
Trento in data 25.7.2019 da Testimone_1
Questi, in particolare, aveva confermato che il conducente dell'auto, vedendo aggredita la propria vettura, scendeva dalla stessa per spingere con forza il , facendolo cadere a terra. P_
5 Da tali dichiarazioni si evinceva inoltre che il , rialzatosi in P_ piedi, veniva ulteriormente strattonato dal che, innervosito dal Pt_1 tentativo del di spostare la compagna, “percuoteva l'uomo P_ ubriaco con dei pugni e degli spintoni portandolo dall'altro lato dell'autovettura, dove (…) cadeva per terra restando sdraiato e sbracciando vistosamente nonché lamentandosi fino all'arrivo della volante della Polizia …”
Tale ricostruzione veniva ribadita dal anche in sede di Tes_1 udienza dd. 10.1.2022, ove confermava che l'automobilista aveva strattonato il facendolo cadere a terra, sferrandogli anche pugni e P_ spintoni, escludendo che, di contro, il , avesse aggredito i due P_ occupanti del veicolo poiché a terra, impossibilitato a rialzarsi.
Coerentemente a quanto dichiarato da Testimone_1 Per_1
in sede di sit rese alla P.G. in data 9.8.2019, aveva riferito di un
[...]
“contatto fisico” tra il e il , sfociato nella caduta a terra di Pt_1 P_ quest'ultimo; all'udienza del 29.4.2022 lo stesso teste aveva altresì confermato come il avesse spinto il facendolo cadere a Pt_1 P_ terra, anche percuotendolo con pugni e spintoni.
L'aggressione del ai danni del era stata infine Pt_1 P_ riferita anche dal teste . Persona_2
Il Tribunale rilevava l'inattendibilità della testimonianza resa da
, convivente del per aver reso una versione Persona_4 Pt_1 incompatibile con quanto dichiarato dai teste e Per_1 Tes_1
Irrilevanti erano anche le testimonianze rese da e Testimone_2 che non avevano assistito ai fatti di causa. Testimone_3
In punto di nesso di causalità il Giudice valorizzava la perizia medico-legale a firma del dott. secondo la quale non vi erano Per_3 dubbi circa la sussistenza di un nesso di causalità materiale diretto tra l'evento traumatico del 21.7.2019 e le lesioni accertate. La compatibilità tra tali lesioni e un “meccanismo traumatico di caduta a terra, anche ripetuta” veniva evidenziata altresì dalla ctu, che pur non accertava se la caduta si fosse verificata conseguentemente a un'azione volontaria di terzi o a un evento accidentale, favorito dall'intossicazione da alcol.
Sulla scorta di citata giurisprudenza di legittimità relativa all'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, il Tribunale evidenziava che la responsabilità del in quanto emergente dalle Pt_1 dichiarazioni rese in sede di sit, dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione dimessa, non poteva essere messa in dubbio dal
6 provvedimento di archiviazione del GIP di Trento con il quale si era concluso il procedimento penale a carico del Pt_1
Con riguardo al quantum debeatur il Tribunale richiamava gli esiti della CTU medico legale, secondo la quale la durata della malattia e dell'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni andava quantificata in 23 giorni di inabilità temporanea totale, 22 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e ulteriori 20 giorni di inabilità temporanea parziale al
25%; detta consulenza accertava altresì che le lesioni subite dal P_ integravano un danno biologico permanente pari al 5,5%.
Il Tribunale determinava sulla scorta delle Tabelle di Milano il danno non patrimoniale complessivo in €12.891,50, nulla riconoscendo a titolo di personalizzazione del danno.
Riconosceva, altresì, gli ulteriori danni patrimoniali nella misura delle spese mediche sostenute e liquidate in € 1.420,40.
Rigettava, in quanto infondata, la richiesta attinente al mancato guadagno patito dall'attore a far data dalla potenziale sottoscrizione del contratto di lavoro sino al raggiungimento dell'età pensionabile, avendo escluso il Ctu che le menomazioni riscontrate determinassero una riduzione della capacità lavorativa specifica.
Avverso la sentenza n. 173/2024 dd. 14.2.2024 e pubblicata il
15.2.2024 del Tribunale di Trento, mediante atto di citazione dd.
14.3.2024, proponeva appello chiedendo, previa Parte_1 sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 351 c.p.c. inaudita altera parte, la riforma della medesima, rigettando le domande avanzate dal . Chiedeva altresì, in subordine, in caso di ritenuto concorso P_ parziale del al danno subito dal , la riduzione Pt_1 P_ dell'eventuale risarcimento, così come, in ogni caso, delle spese legali relative al primo grado, da compensare anche totalmente, visto il concorso di colpa del rispetto ai pregiudizi dallo stesso subiti, P_ con vittoria di spese relative al grado di appello.
Con il primo motivo l'appellante censurava la sentenza impugnata per errata valutazione delle prove testimoniali, lamentando, in particolare, come il Giudice avesse privilegiato la testimonianza di dalla quale emergeva che il aveva sferrato Testimone_1 Pt_1 calci e pugni nei confronti del , nonostante tale deposizione P_ contrastasse con le dichiarazioni rese da tutti gli altri testimoni e le prove fisiche, e malgrado le eccezioni e i rilievi circa l'attendibilità del teste
7 che erano state svolte in udienza e ribadite nella comparsa conclusionale del convenuto.
Sosteneva l'appellante che non era plausibile che Tes_1 avesse potuto osservare la scena senza alcuna distrazione, trovandosi intento alla guida della propria auto, al buio, e avendo accostato solo una volta superato il luogo dei fatti. Peraltro, ricordava che lo stesso teste, sentito all'udienza del 10.1.2022, aveva offerto, mediante un disegno, una rappresentazione solo in parte compatibile con la mappa dei luoghi.
La testimonianza del era inoltre stata evidentemente Tes_1 forzata dal Giudice, in quanto, contrariamente a quanto scritto nella sentenza, questi non aveva mai dichiarato che il non avesse P_ aggredito le persone nell'auto, ma solo che non le avesse aggredite dopo l'ultima caduta. Con il secondo motivo l'appellante censurava l'omessa valutazione da parte del Tribunale di taluni elementi fattuali determinanti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio.
Lamentava, in particolare, la mancata considerazione delle dichiarazioni del che, pur avendo visto la scena dall'inizio e da vicino, nulla Per_1 aveva riferito circa i calci e i pugni asseritamente sferrati dal Allo Pt_1 stesso modo, non era stata data rilevanza alla documentazione fotografica inserita nel fascicolo del attestante la presenza di P_ lividi sulla spalla e sul fianco di questi, sedi in cui inverosimilmente possono essere sferrati pugni da davanti.
Con il terzo motivo rilevava la mancata motivazione circa il discostamento da parte del Giudice dalla ctu, la quale, smentendo la tesi attorea, chiariva che la lussazione non era un evento traumatico da pugno o percosse, bensì una lesione da caduta. Il Giudicante anziché fornire ragioni circa la propria scelta, si era limitato a riportare le conclusioni del ctp aderendo quindi a una ricostruzione del fatto Per_3 necessariamente parziale, in quanto costruita sulla base delle sole dichiarazioni rese dalla parte.
Lamentava con il quarto motivo l'omessa motivazione anche in ordine al nesso causale: chiarito concordemente dal consulente tecnico di parte e dal consulente tecnico d'ufficio che il danno alla spalla riportato dal era un trauma tipico da caduta- anche ripetuta- rimaneva P_ indimostrato il nesso causale tra la lussazione e le percosse asseritamente sferrate dal non costituendo queste cause tipiche della slogatura Pt_1 subita.
8 Con il quinto motivo rilevava come il Giudice di primo grado si fosse discostato anche dalla ricostruzione degli agenti intervenuti nell'immediatezza del fatto e dal provvedimento di archiviazione del
GIP di Trento, senza offrire motivazione di sorta.
Con il sesto motivo lamentava la mancata ammissione nel corso del giudizio di primo grado del verbale degli agenti intervenuti la sera del 21.7.2019 prima del verificarsi della vicenda intercorsa tra le odierne parti, evidenziando come tale documento doveva considerarsi utile ai fini della valutazione delle condizioni del , che, secondo quanto P_ riportato dagli agenti, versava in uno stato di alterazione psico-fisica tale da costringerli ad accompagnarlo in ambulanza.
Con il settimo motivo censurava l'errata applicazione del criterio probabilistico: il Giudice non si era affidato al principio del “più probabile che non” sulla base del quale, anche ipotizzando che vi fosse stata, tra le altre, una caduta in cui vi sarebbe stato il contatto tra le parti, era ragionevole ritenere che quella che aveva causato la lesione fosse stata l'ultima, avvenuta autonomamente. Con l'ottavo motivo censurava la sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto l'evidente concorso di colpa nella causazione del danno del medesimo, che, in preda allo stato di alterazione psico- P_ fisica determinata dall'assunzione di alcol, appariva agitato e aggressivo anche dopo la lussazione.
Con il nono motivo criticava le statuizioni assunte in punto di spese: il Giudice, atteso l'accoglimento parziale della pretesa attorea, anziché individuare lo scaglione del valore della controversia in base al quanto deciso in sentenza, lo aveva determinato con esclusivo riferimento alla domanda proposta;
inoltre, nonostante la riduzione esorbitante del decisum rispetto al disputatum, aveva compensato parzialmente le spese.
Con ricorso ex art. 351 c.p.c., chiedeva Parte_1
l'accoglimento inaudita altera parte o, in subordine - previa fissazione di udienza - dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata.
Con provvedimento dd. 28.3.2024, il Presidente, sospendeva provvisoriamente l'efficacia esecutiva della sentenza appellata sulla scorta del solo presupposto del periculum;
il EG , con ordinanza
9.4.2024 confermava detto provvedimento.
Con memoria dd. 18.6.2024, si costituiva nel presente grado di giudizio chiedendo pronunciarsi, in via preliminare e P_ pregiudiziale, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348
9 bis c.p.c. dell'appello promosso. In via principale nel merito, chiedeva il rigetto dell'impugnazione con conseguente conferma della sentenza, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
Quanto al primo e al secondo motivo, l'appellato rilevava la corretta ricostruzione da parte del Giudice di primo grado dei fatti di causa sulla base delle dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
Sottolineava infatti come tale teste, privo di qualsivoglia legame con le parti e di interessi implicati nel giudizio, avesse avuto modo di osservare perfettamente quanto accaduto, in quanto, percorrendo corso Buonarroti in direzione sud, sopraggiungeva all'intersezione con via Dossi proprio nel momento in cui la vettura guidata da si arrestava in Parte_1 corrispondenza delle strisce pedonali.
La ricostruzione della vicenda operata dallo stesso appariva peraltro lineare e coerente ed era compatibile con la mappa dei luoghi, di cui aveva dato corretta rappresentazione.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la versione del non veniva affatto smentita da quella di e Tes_1 Persona_1
questi, infatti, pur avendo avuto una visuale meno Persona_2 favorevole, erano concordi nel confermare che il avesse subito P_ un'aggressione dal Pt_1
In ordine al secondo, terzo e quarto motivo di appello, rilevava che il
Giudice, con motivazione del tutto immune da censure, aveva correttamente ritenuto sussistere il nesso causale tra evento del 21.7.2019
- ovvero la caduta a terra di provocata dal - e la lussazione P_ Pt_1 alla spalla riportata dallo stesso.
Il rilievo di controparte secondo il quale la lussazione non era da considerarsi un evento traumatico da pugno o percosse, ma una lesione da caduta, era del tutto privo di fondamento, in quanto non teneva in considerazione il dato pacifico che il fosse rovinato a terra P_ proprio in conseguenza agli strattonamenti e ai pugni sferrati dal Pt_1
In ogni caso, diversamente da quanto asserito dall'appellante, il Giudice non si era discostato dalla ctu: dopo aver considerato raggiunta la prova del fatto storico che la caduta del era stata causata P_ dall'aggressione del aveva accertato, proprio basandosi Pt_1 sull'elaborato del perito nominato d'ufficio, la compatibilità tra tale dinamica traumatica e le lesioni riportate.
Ribadito, in ordine al quinto motivo, il principio di indipendenza delle azioni penali e civili, l'appellato si opponeva alla richiesta, reiterata in appello, di assunzione della prova asseritamente determinante relativa al
10 verbale del precedente intervento della Polizia di Stato di cui al sesto motivo, ritenendola del tutto irrilevante ai fini del decidere.
Parimenti non accoglibile era la censura di cui al settimo motivo, avendo il Giudice fatto buon governo del principio del più probabile che non considerando che le lesioni riportate dal fossero P_ riconducibili alle cadute provocate dall'aggressione posta in essere dal
Pt_1
Quanto all'ottavo motivo, oltre all'inammissibilità ai sensi dell'art 345 c.p.c, rilevava l'impossibilità di ravvisare il concorso di colpa per assenza dei requisiti di cui all'art 1227c.c. Infine, con riguardo al motivo in punto di spese, riteneva equa la compensazione parziale operata in ragione del parziale accoglimento della domanda risarcitoria, rimettendosi a giustizia circa lo scaglione da assumere per la liquidazione dei compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente escludersi l'inammissibilità dell'appello invocata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che l'atto introduttivo contiene l'esposizione degli elementi richiesti dalla citata norma essendo possibile individuare sia le censure mosse alla sentenza appellata, sia gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal
Giudice di primo grado a sostegno della decisione.
Come osservato dalla Suprema Corte: “ Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”. (v. ordinanza n. 2320 del 25/01/2023)
Sempre in via preliminare, la richiesta svolta ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., risulta superata ed implicitamente respinta dalla Corte con il provvedimento che ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
11 I primi due motivi di gravame attengono all'esatta ricostruzione del sinistro e vengono esaminati congiuntamente.
Come sopra detto, il Tribunale si è avvalso a tal fine della descrizione del fatto svolta da guardia giurata giunta sul luogo Testimone_1 mentre si recava al lavoro, e di che, unitamente a Persona_1 P_
e un altro amico, , stava attraversando le strisce
[...] Persona_2 pedonali quando è sopraggiunta la vettura guidata dal Le censure Pt_1 dell'appellante riguardano, in sintesi, l'attendibilità del teste Tes_1 che non sarebbe stato in grado di osservare la scena mentre si trovava alla guida della propria auto, lamentando, altresì l'appellante come il
Giudice di primo grado avrebbe arbitrariamente forzato la testimonianza di allo scopo di rafforzare quanto dichiarato da Per_1 Tes_1 quando invece le versioni rispettivamente rese dai due teste sarebbero state contradditorie.
Pare opportuno richiamare le dichiarazioni rese in sede di SIT da il quale, - premesso di aver visto un'autovettura Testimone_1 arrestarsi in prossimità dell'attraversamento pedonale ove transitavano tre uomini, di cui uno in sedia a rotelle e l'altro in uno stato di alterazione psicofisica - ha affermato: “la persona visibilmente ubriaca, vedendosi violare la precedenza nell'attraversamento pedonale, si innervosiva vistosamente e si scagliava contro la succitata vettura colpendo la carrozzeria della stessa con ripetuti calci sul lato anteriore destro della vettura. Nello sferzare i calci, la persona ubriaca cadeva per terra, in quanto faceva visibilmente fatica a reggersi in piedi, tuttavia si rialzava subito e sferzava un pugno colpendo lo specchietto destro della vettura. All'interno dell'automobile erano presenti un uomo, conducente, e una ragazza, seduta sul lato del passeggero anteriore.
Vedendo aggredita la propria vettura, il conducente scendeva dalla stessa e raggiungendo l'uomo ubriaco lo spingeva con forza facendolo rovinare a terra. A quel punto la persona ubriaca si rialzava e cercava di avere un contatto fisico con il predetto conducente, il quale continuava a strattonare la persona ubriaca… Nella concitazione l'uomo ubriaco cercava di spostare la donna, cosa che faceva innervosire il conducente del mezzo che percuoteva l'uomo ubriaco con dei pugni e degli spintoni portandolo dall'altro lato dell'autovettura, dove l'uomo ubriaco cadeva per terra restando sdraiato e sbracciando vistosamente nonché lamentandosi fino all'arrivo della volante della Polizia …”
12 In buona sostanza, secondo le dichiarazioni di Tes_1 P_ sarebbe caduto a terra tre volte: una prima caduta sarebbe avvenuta inizialmente e autonomamente nel tentativo di sferrare un calcio al veicolo guidato dal una seconda sarebbe stata provocata dagli Pt_1 spintonamenti di quest'ultimo una volta sceso dall'auto, e una terza caduta si sarebbe verificata “dall'altro lato della vettura” a seguito dei pugni e spintoni sferrati dal Pt_1
La stessa versione dei fatti è stata confermata precisamente da anche in sede di udienza dd. 10.1.2022, laddove il teste, Tes_1 interrogato sui fatti dedotti da parte attrice nella memoria istruttoria dd.
28.6.2021 ha risposto, in relazione al cap. 3 “Vero. Ricordo che il signore diede prima un calcio alla autovettura e subito dopo una manata, perdendo subito dopo l'equilibrio e rovinano in terra.” , al cap . 4 “Ricordo che il conducente della autovettura, al gesto del pedone, è sceso dalla macchina, ha strattonato il pedone e lo ha fatto rovinare a terra.” al cap 5) “vero”, al cap. 7) “vero. Ricordo esattamente che oltre agli strattonamenti il sig. ha ricevuto anche dei pugni e degli P_ spintoni.” Dal canto suo, ha dichiarato nell'immediatezza del fatto: Persona_1
“vedevo che il conducente della predetta autovettura scendeva dal mezzo
e raggiungendo il sig. aveva con questo un contatto
P_ fisico, tuttavia non so riferire di preciso se il conducente dell'auto abbia dato un pugno o abbia spinto il sig. so solo che
P_ quest'ultimo cadeva a terra. A quel punto lasciavo il mio amico Per_2 seduto sulla carrozzina a rotelle e raggiungevo nuovamente il mio amico il quale si era rialzato da terra. Vedendo che i due
P_ uomini stavano per venire nuovamente a contatto cercavo di calmare gli animi tentando di separare i due. Dopo il mio amico
P_ tentava di raggiungere il sig. ma nell'attraversare Persona_2
l'incrocio cadeva in prossimità dell'inizio del marciapiede. Una volta a terra, il sig. restava a terra lamentando dolori alla P_ spalla.” (Verbale di sommarie informazioni dd. 9.8.2019)
Orbene, tale teste dopo aver confermato un contatto fisico tra le parti avvenuto dopo che il era sceso dal veicolo, ha dato atto di Pt_1 un'ulteriore caduta (l'ultima) del , avvenuta mentre questi tentava P_ di raggiungere l'amico al di là della strada, affermando , a tal Per_2 riguardo, che il era “caduto da solo”. P_
Tale versione non è tuttavia corrispondente con quella resa dallo stesso all'udienza del 29.4.2022 in qualità di teste. Egli ha dapprima Per_1
13 risposto con un “vero” al capitolo 7 della memoria istruttoria di parte attrice ( capitolo riferito agli eventi relativi all'ultima caduta del e del seguente tenore “vero è che in tale contesto il sig. P_ [...]
percuoteva il sig con dei pugni e degli spintoni, Pt_1 P_ portandoli dall'altra parte della vettura, ove il sig P_ cadeva a terra lanciando dei lamenti per il dolore”) ; successivamente interrogato sul cap. 23 ) della memoria istruttoria di parte convenuta dd.
25.6.2021, sempre relativo ai fatti concernenti l'ultima caduta ( “vero che – si allontanava in direzione dell'amico P_ Per_2
, attraversando la strada e giunto in prossimità del marciapiede
[...] cadeva (una seconda volta) autonomamente a terra” ) ha così risposto :
“Ricordo che rovinò a terra ma non ricordo se spinto dal ragazzo presente in aula.” (ovvero . Parte_1
Circa la dinamica del sinistro, quindi, le due testimonianze effettivamente divergono con particolare riguardo all'ultima caduta, sulla quale nessun altro teste ha saputo riferire per conoscenza diretta
Orbene, pur non essendovi ragioni per dubitare della genuinità della testimonianza resa da , non può che essere sottolineata la Persona_1 imprecisione dei suoi ricordi, che non gli hanno consentito di rendere sul punto (caduta provocata da “spinta o pugni” ovvero caduta
“autonoma”) una deposizione precisa e coerente e neppure di confermare la versione offerta in sede di SIT.
Per contro il oltre che essere estraneo ad entrambe le parti Tes_1 in causa, ha svolto un racconto, preciso, lineare e coerente che ha trovato conferma in tutte le fasi in cui sono state raccolte le sue dichiarazioni.
Nessun pregio deve riconoscersi al rilievo di parte appellante secondo il quale la guardia giurata non avrebbe potuto osservare la scena in quanto giunto sul luogo della colluttazione alla guida della propria auto, al buio.
È invero lo stesso teste a precisare, in sede di SIT e anche di udienza, di aver arrestato il proprio veicolo proprio in prossimità dell'attraversamento pedonale ove le parti si erano “incontrate” , di esser sceso dall'auto, di aver chiamato i soccorsi rimanendo a una distanza tale da poter osservare tutto quanto stava accadendo anche durante l'attesa delle forze dell'ordine. Il punto di visuale del pur essendo più lontano rispetto a Tes_1 quello del ha consentito una visione più precisa dell'accaduto, Per_1 anche in considerazione del fatto che egli è sempre rimasto mero osservatore, senza mai essere coinvolto nella colluttazione, mentre il
14 che era impegnato nell'accompagnamento dell'amico in sedia a Per_1 rotelle è altresì intervenuto nel tentativo di sedare la lite, ed è quindi plausibile che, non abbia potuto prestare particolare attenzione in alcuni frangenti quale l'attimo della ultima caduta. Va dunque privilegiata la deposizione testimoniale del Tes_1
I primi due motivi vanno quindi rigettati.
Il terzo e quarto motivo di appello, relativi alla mancanza di motivazione circa la decisione del primo Giudice di discostarsi dalla ctu, nonché
l'errore motivazionale circa il nesso causale vengono trattati anch'essi congiuntamente in quanto strettamente connessi.
A tal riguardo si rileva di condividere la valutazione del primo Giudice che ha ritenuto le lesioni subite dal eziologicamente riconducibili P_ alla condotta posta in essere dal Pt_1
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale non si è discostato dalla CTU, la quale, premesso che “ tra la sintomatologia più significativa dell'abuso alcolico è nota la difficoltà a mantenere l'equilibrio e la stessa stazione eretta, con conseguente elevato rischio di cadute, anche ripetute” ha affermato che “ le lesioni, così come osservate e descritte in ambiente qualificato, sono compatibili con un meccanismo traumatico di caduta a terra, anche ripetuta” pur non potendo stabilire se “la caduta a terra sia stata conseguenza di azione volontaria di terzi (sia con azione di spinta sia con possibile utilizzo delle mani come mezzo contundente) o se sia stata, diversamente, conseguenza di evento accidentale, favorito anche in modo rilevante dall'instabilità posturale derivante dall'intossicazione acuta da alcol cui versava il sig. al momento dei fatti. Peraltro, anche la possibilità P_ di ripetute cadute a terra sono compatibili con entrambe le cause eziologiche sopra descritte.”
Le lesioni riportate dal , quindi, rendono plausibili entrambe le P_ dinamiche prospettate dalle parti, ovvero: sia l'aggressione da parte del ai danni del , con esito di caduta a terra di quest'ultimo, sia Pt_1 P_
l'impatto al suolo da parte dell'appellato, dovuto alla perdita di equilibrio da alterazione alcolica.
È evidente quindi che la consulenza tecnica non esclude il nesso eziologico tra le lesioni riportate dal e la condotta del P_ Pt_1
Essa afferma la riconducibilità del danno patito dal all'evento P_ traumatico della caduta, che, per quanto sopra detto, si è evidentemente verificata in conseguenza all'aggressione fisica inferta dal come Pt_1 comprovato dalla istruttoria orale svolta.
15 I motivi terzo e quarto vanno quindi rigettati.
Anche il quinto motivo è infondato.
Va infatti escluso che dalla mera archiviazione pronunciata dal GIP discenda un vincolo per il Giudice civile, che resta invece tenuto ad esaminare il fatto sulla base di criteri civilistici.
Come costantemente affermato dalla Suprema Corte: “il decreto di archiviazione non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata (Cass., Sez. 111, 2 luglio 2010, n.
15699; Cass., Sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21089). ed ancora “il giudice civile, chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno per un fatto che sia stato oggetto di un provvedimento di archiviazione in sede penale, è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c., senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza” (Cass. civ n. 3368 del 03/02/2023) : Il giudice civile non è dunque affatto tenuto a motivare il discostarsi dal provvedimento di archiviazione penale bensì a ricostruire autonomamente sulla base dei principi “civilistici “ la fattispecie di responsabilità civile sottoposta al suo esame.
Quanto al sesto motivo relativo alla mancata motivazione circa la non ammissione di prova determinante, se ne rileva parimenti l'infondatezza, atteso che il verbale redatto dagli agenti di Polizia in occasione di un intervento precedentemente posto in essere rispetto al deve P_ ritenersi del tutto inconferente, non rilevando ai fini del decidere in quanto relativo a fatti estranei rispetto alla controversia dedotta in giudizio e finalizzato a provare circostanze già confermate dalle altre evidenze probatorie (quale la situazione di ubriachezza del ) P_
Con il settimo motivo di appello l'appellante ha lamentato la non corretta applicazione del criterio del più probabile che non, in base al quale il
Giudice di prime cure avrebbe dovuto concludere che a provocare la lussazione sia stata, tra le altre, l'ultima caduta, avvenuta, secondo la sua ricostruzione, in modo autonomo.
Com'è noto, in base al suddetto criterio, che regola il tema del nesso di causalità nel giudizio civile, il Giudice non deve limitarsi a esaminare in modo isolato i singoli elementi rilevanti, ma deve compiere un'analisi
16 complessiva nel quadro unitario dell'indagine probatoria e, laddove sia in presenza di più possibili concause di un medesimo fatto, egli “è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente". (Cass. 25885 del
2022).
A tal riguardo si rileva come, in applicazione di tale principio, la caduta che verosimilmente si appalesa quale causa sorretta dal maggior grado di conferma assumendo così “la veste di probabilità prevalente” del danno sia stata l'ultima come affermato dall'appellante .
Invero, è lo stesso appellante a correttamente rilevare sul punto che, a differenza delle precedenti cadute, il , rovinato a terra, non si è P_ più rialzato ed è rimasto al suolo dolorante, lanciando lamenti di sofferenza.
Tale circostanza è peraltro pacificamente confermata da tutti i testi che hanno dichiarato concordemente che il , caduto a terra, vi è P_ rimasto fino all'arrivo dei soccorsi. Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, però, tale caduta non è avvenuta in autonomia, ma è stata determinata dalla condotta del Pt_1 che ha strattonato il fino a causarne l'impatto al suolo. P_
Invero tale ricostruzione, confermata due volte da (in sede di Tes_1
SIT e di udienza), non è stata smentita da e nemmeno dall'allora Per_1 compagna dell'appellante che, interrogata sui capitoli Persona_4 articolati da parte convenuta nella memoria istruttoria dd. 25.6.2021, si è limitata, in relazione al cap. 23 ad affermare: “è vero che il sig. è P_ caduto più volte a terra.” senza tuttavia specificare se tali cadute siano effettivamente avvenute in autonomia.
Quanto al motivo di appello n. 8, ovvero al dedotto concorso di colpa nella causazione del sinistro deve rilevarsi che in tema di risarcimento del danno la domanda di accertamento della responsabilità di uno dei soggetti coinvolti comporta ex se che il giudice possa applicare il concorso di colpa sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, e ciò in
17 ragione del fatto che l'accertamento del concorso costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda;
ne discende pertanto che “Qualora il giudice di primo grado non abbia rilevato
d'ufficio il concorso di colpa, sul punto, senza che la domanda possa essere considerata nuova, la parte ha l'onere di proporre appello, in quanto la rilevabilità d'ufficio non comporta che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo. (Cass. n. 27169/2021); il motivo è dunque ammissibile.
Esso va però rigettato posto che non è possibile la riduzione del danno attribuibile al in ragione de “l'evidente concorso di colpa del Pt_1
”: il concorso di colpa presuppone la concorrenza di più P_ comportamenti umani colposi determinanti l'evento nel mentre nel caso di specie è stato il solo comportamento del che ha spintonato il Pt_1
, a provocarne la caduta a terra che ha determinato le lesioni. P_
Non senza osservare che proprio l' evidente stato di ebbrezza del
, ben percepibile dal rendeva prevedibile che lo P_ Pt_1 spintonamento/ strattonamento ne avrebbe provocato la caduta.
Con l'ultimo motivo l'appellante ha lamentato l'errata valutazione delle spese legali, sotto il duplice profilo dell'erronea individuazione dello scaglione di riferimento e della compensazione operata dal Tribunale.
Il motivo è fondato nei soli limiti che seguono
Va fatta applicazione del principio secondo cui "Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato -in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, commi 1 e 2, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella Delib. Consiglio nazionale forense del 12 giugno 1993, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 del Ministro di Grazia e
Giustizia, avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3- sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del
"decisum"), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad
18 opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del
"disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa" (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007, Rv. 598765).
Nel caso di specie il giudizio di primo grado aveva ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da di € 103.731,20, P_ domanda che tuttavia è stata accolta dal Tribunale limitatamente alla somma di € 14.311,9; in applicazione del suddetto principio, lo scaglione corretto in base al quale vanno liquidate le spese di lite è quello relativo alle cause di valore compreso tra € 5.201 a € 26.000. Eccezione fatta per il motivo relativo alle spese di lite, l'appello deve essere conclusivamente rigettato.
Stante la maggior soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere all'appellato le spese di lite alla cui liquidazione si provvede, sia per il primo grado che per il grado di appello, in base ai valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra € 5.201 a € 26.000, e dunque, per il primo grado € 5.077,00, oltre a spese esenti (€ 786), spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge,; per il grado di appello in €
5.809,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
il tutto con distrazione in favore del procuratore costituito che ha dichiarato di essere antistatario.
Non vi sono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato atteso l'accoglimento del motivo di appello relativo alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 14.3.2024 nei confronti Parte_1 di P_
1) accoglie l'appello proposto da limitatamente alla Parte_1 statuizione sulle spese di lite, condannando a Parte_1 corrispondere a le spese di lite del primo grado P_ che si liquidano in Euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre ad € 786,00 per contributo unificato ed oltre spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore LL NA;
2) conferma per il resto l'appellata sentenza;
3) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado, che si liquidano in Euro 5.809,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed
I.v.a. con distrazione in favore del difensore LL NA
19 Deciso in Trento, Camera di Consiglio del 4 marzo 2025
La Presidente rel. est.
Dott Liliana Guzzo
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