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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 4037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4037 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1882/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.2.2025 da 1) Parte_1
Nata a Milano in data 18.09.1979 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Donzelli presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano in data 14.01.1973 Cittadino italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Donzelli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 09.04.2005 in NO (atto n. 5, parte II, serie A) In regime di comunione legale dei beni
□ separati con sentenza n. 1650/2025 pubblicata in data 6.05.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli: (C.F.: ), cittadino italiano, nato a [...] C.F._3
TO SA VA (MI) in data 31.08.2007 ad oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e (C.F. ), cittadino italiano, nato a [...]_4 C.F._4 in data 06.02.2012, ad oggi minorenne e non economicamente autosufficiente, entrambi residenti in [...],
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: A. “La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, su cui grava un mutuo avente una rata mensile di euro 550,00 circa e sostenuto da entrambi i coniugi, verrà messa in vendita indicativamente entro il 10/10/2025 e verrà alienata solo in data successiva all'udienza del 26/11/2025 all'esito del presente procedimento. B. Il ricavato della vendita, una volta estinto il mutuo ed il contratto di finanziamento stipulato con “Banco Posta”', verrà suddiviso tra le parti in ragione del 50% ciascuna. C. La rata di mutuo continuerà ad essere sostenuta al 50% tra i coniugi fino alla vendita della casa coniugale ed estinzione del mutuo;
pertanto, il conto corrente sul quale è acceso il predetto mutuo rimarrà aperto e cointestato al fine di far confluire le somme dovute pro quota da ciascuno di mese in mese, e verrà chiuso dopo la vendita della casa. D. Le spese che riguardano la casa coniugale e che matureranno dal mese di settembre 2025 sino alla stipula dell'eventuale preliminare di vendita e/o compravendita verranno anticipate dalla Signora Il Sig. si impegna a rimborsare la sua quota Parte_1 Pt_2 di competenza e pari al 50% della spesa alla stipula degli atti di cui sopra. E. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le modalità Pt_4 dell'affido condiviso, con collocamento, unitamente al figlio ormai Pt_3 maggiorenne, presso la madre nella casa familiare sita in NO (MI), alla Via Po n. 66 ove già risiedono ed in seguito presso la nuova residenza che verrà comunicata. F. Quanto al diritto di visita paterno, il padre potrà tenere con sé i figli – salvo diverso o miglior accordo con la madre e/o con stesso alla luce della sua età – a week- Pt_3 end alterni, prelevando presso la sua abitazione il sabato mattina e fino al lunedì Pt_4 mattina, e per un pernottamento infrasettimanale dalle ore 20.30 e riaccompagnandolo a scuola o presso la sua residenza la mattina successiva, da concordare con la Signora con almeno 24 ore di preavviso, tenendo in considerazione Parte_1 gli impegni scolastici ed extrascolastici di e gli impegni lavorativi di entrambi i Pt_4 genitori. Per le vacanze estive, i ragazzi trascorreranno due settimane consecutive o non consecutive con entrambi i genitori. La scelta delle settimane andrà concordata tra i genitori, tenendo altresì in considerazione gli interessi dei minori, entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno. Quanto alle vacanze natalizie e quelle pasquali, si seguirà il classico criterio dell'alternanza. Ed invero, i ragazzi trascorreranno alternativamente di anno in anno il 24, 25 e 26 dicembre con un genitore ed i giorni 31dicembre e 01 gennaio con l'altro. Per l'anno 2025 e frequenteranno il padre per i giorni 24-25-26 dicembre e Pt_4 Pt_3 la madre li terrà con sé dal 31 dicembre sino al 01 gennaio. Il giorno 6 gennaio 2026 verrà trascorso dai ragazzi con il padre.
e inoltre, trascorreranno alternativamente con la madre ed il padre i Pt_3 Pt_4 giorni di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e gli altri periodi festivi. Per i cd Ponti, i figli trascorreranno tali giorni con il genitore cui spetta il diritto di visita per il week-end di competenza. Eventuali pernotti presso l'abitazione del padre nel corso delle predette festività verranno concordati con i figli e la Signora con almeno 24 ore di preavviso. Parte_1
G. Quanto al contributo economico, il padre continuerà a versare la somma di € 300,00 mensili per entrambi i figli (€ 150,00 ciascuno), entro il 20 di ogni mese e con rivalutazione ISTAT. Dal mese di settembre 2025 il padre non verserà il 50% delle spese straordinarie per i ragazzi poiché dalla vendita della casa coniugale il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei ragazzi la somma di € 500,00 mensile (€ 250,00 euro per ciascun figlio), entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione ISTAT, oltre 50% delle spese straordinarie così come da Protocollo del Tribunale di Milano. H. L'assegno unico ed universale ad oggi percepito interamente dalla Signora
[...] pari ad € 333,10 continuerà ad essere percepito per intero dalla stessa Parte_1 nell'interesse dei figli così come le detrazioni fiscali nell'interesse dei figli saranno al 100% alla madre. La quota del 50% dell'assegno unico verrà imputato quale anticipo della quota delle spese straordinarie a carico del padre, salvo successivo conguaglio nell'ipotesi in cui le spese effettivamente sostenute siano maggiori rispetto all'importo dell'assegno unico. Qualora l'importo sia minore, le Parti concordano sin da ora che la differenza verrà accantonata quale Fondo per le necessità dei ragazzi I. Le parti si danno reciprocamente atto e concordano che il sig. , fino alla data della Pt_2 vendita della casa coniugale, non verserà alla sig.ra la quota delle spese Parte_1 straordinarie che matureranno per i ragazzi a fronte del fatto che per la restituzione delle somme dovute alla sorella del sig. per il prestito a suo tempo concesso ad entrambi, Pt_2 il sig. verserà la somma di € 15.200,00 mentre la sig.ra restituirà la Pt_2 Parte_1 minor somma di € 10.000,00. J. In ogni caso la sig.ra si impegna a trasmettere al padre le pezze giustificative Parte_1 delle spese straordinarie anticipate dalla madre nell'interesse dei figli e preventivamente concordate. In caso di mancato accordo, dette spese saranno a carico del genitore che le ha anticipate. Le parti concordano che, ai fini della determinazione di tali spese, verranno seguite le Linee Guida emesse dal Tribunale di Milano. K. In ordine alle condizioni economiche dei coniugi, si dà atto che i coniugi sono allo stato economicamente autosufficienti. Ed invero, la Signora è Parte_1 commessa e percepisce uno stipendio mensile pari ad euro 1.300,00 circa netti. Nel corso dell'anno 2024 ha percepito una retribuzione pari ad euro 21.350,00, nel 2023 ha percepito una retribuzione pari ad euro 21.086,63, nel corso dell'anno 2022 pari ad euro 21.087. Il Signor riveste la qualifica di operaio nel settore delle pulizie Parte_2 percependo uno stipendio mensile netto pari ad euro 1.200,00 circa. Nel corso dell'anno 2024 ha percepito una retribuzione pari ad euro18.882,00, nel 2023 ha percepito una retribuzione pari ad euro 10.715,50, nel corso dell'anno 2022 pari ad euro 17.868,00. Di conseguenza, le Parti concordano di non avere nulla a che pretendere reciprocamente. L. È altresì in essere un finanziamento 'Banco Posta' con rata mensile di € 240,00 con scadenza al 30 di ogni mese (scadenza finanziamento 30.08.2028) che le Parti dichiarano continuerà ad essere pagato in ragione del 50% poiché la liquidità era stata richiesta per acquisto beni nell'interesse della famiglia e che verrà estinto con il ricavato della vendita della casa coniugale. M. Le Parti si danno reciproca autorizzazione per il rinnovo e/o per il rilascio del passaporto e/o dei documenti equipollenti validi ai fini dell'espatrio per ciascuno di loro;
N. Spese di lite compensate”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO (MI) in data 09.04.2005 con atto n. 5 Parte II serie A, tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG