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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/04/2024, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 978/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 978/2022, promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Paolo D'Ettorre appellante contro in persona del curatore fallimentare;
E_
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Sperduti appellato per la riforma della sentenza n. 453/2022 emessa dal Tribunale di Chieti, pubblicata in data 6 settembre 2022.
L'udienza del 13 febbraio 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata si riportavano ai rispettivi atti introduttivi. La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 14 febbraio 2024, con assegnazione dei termini di venti giorni per comparse conclusionali e di venti giorni per memorie di replica, ex art. 190 c.p.c..
Conclusioni dell'appellante:
““in via pregiudiziale:
sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado n. 453/22 emessa dal Tribunale di
Chieti per i motivi evidenziati in narrativa.
In via preliminare disporre: nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.453/2022 emessa dal Tribunale di Chieti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 844/2019 depositata in cancelleria in data 6/9/22 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: stante l'incertezza della somma richiesta, e la conseguente infondatezza della pretesa avanzata si chiede il rigetto della domanda.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si insiste altresì per l'accoglimento delle istanze istruttorie:
“si chiede l'esecuzione dell'ordine di esibizione già autorizzato dal Giudicante di primo grado e non eseguito, nonché l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
- l'acquisizione di tutta la documentazione afferente la denuncia del e la CP_2
documentazione ad essa afferente, con la prova documentale di tutte le operazioni compiute dalla società, così come come in narrativa indicata;
- per l'effetto sottoporre al CTU, integrazione di consulenza con la nuova documentazione tutta, previa acquisizione anche presso il fascicolo del fallimento.. - La rinnovazione e/o esecuzione di
Ctu - tecnico contabile che tenendo effettivamente conto di tutti le anomalie contenute nella contabilità ristabilisca la corretta contabilità, anche eventualmente a seguito dell'acquisizione dei documenti “rinvenuti” dal CP_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Conclusioni della parte appellata:
“ la difesa della dichiarando di non accettare contraddittorio su Parte_2
eccezioni e/o domande nuove di controparte e nel rinnovare illimitatamente ogni contestazione a quanto richiesto ed eccepito da parte dello stesso appellante, si riporta alle conclusioni in atto insistendo per il rigetto integrale dell'impugnazione”.
FATTO E DIRITTO 1) La sentenza impugnata. Con sentenza pubblicata in data 6 settembre 2022 il Tribunale di Chieti, in accoglimento delle domande proposte dalla curatela , Parte_3
condannava la al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 90.918,28, oltre Parte_1
interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.lgs. n. 231/92 dal 14.10.18 sino al saldo e spese di lite.
In particolare il giudice disattendeva, in via preliminare, l'istanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., formulata dalla in pendenza di un procedimento penale a carico di Parte_1 [...]
amministratore unico e legale rappresentante della ed in pendenza CP_3 E_
di denuncia penale presentata dal dott. ex contabile delle due società. Persona_1
Nel merito, sulla base della documentazione acquisita in atti e della CTU espletata nel corso del giudizio, finalizzata alla esatta ricostruzione dei rapporti commerciali e contabili intercorsi tra le due società, riteneva accertato il credito vantato dalla curatela attrice per l'importo di euro
90.918,28.
2) Appello. Avverso la predetta decisione di primo grado propone appello per i motivi di Parte_1
seguito indicati:
I) “Violazione e /o falsa applicazione 115 e 116 c.p.c. ed erronea applicazione dell'art. 295 cpc nella misura in cui il Giudicante decideva che “a differenza della specie, in cui il procedimento penale riguarda un soggetto e fatti diversi dalle parti e dall'oggetto del presente giudizio”.
Sostiene, in particolare, l'appellante che il tema di indagine del processo penale
“afferisce all' eadem res del procedimento civile”, risultando nel procedimento penale imputato , quale legale rappresentante della su Controparte_3 E_
denuncia del curatore fallimentare, ed avendo l'imputazione ad oggetto la violazione degli “artt. 223 comma 1 e 216 comma 1 n. 1, R.D.n. 267/42 perché, nella qualità di legale rappresentante della dichiarata fallita dal tribunale di Chieti E_
in data 28/3/2018, nei tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento, teneva i libri e le altre scritture contabili in modo irregolare e incompleto, in particolare: nel libro giornale dell'anno 2015 non erano registrate le scritture di chiusura generale;
nel libro degli inventari, relativamente all'anno 2015, mancava l'inventario dettagliato dei crediti, dei debiti e delle rimanenze di magazzino mentre le voci erano indicate nel loro ammontare complessivo e mancava la firma dell'amministratore unico come prescritto dall'art. 2217 , comma 3 cc in Chieti, 28/3/2018”.
Allega, altresì, a sostegno della sollecitata sospensione la circostanza relativa ad intervenuta denuncia in sede penale presentata dal dr. già contabile di CP_4
entrambe le società. II) Violazione e/o falsa applicazione dell'art 116 cpc”, laddove con la sentenza di primo grado si è ritenuto che “la società convenuta - a fronte della contestazione avversaria
(suffragata dagli esiti della CTU) della inesistenza delle poste creditorie di cui la prima ha perentoriamente addotto di essere titolare verso la seconda (sì da pareggiare i controcrediti di quella) - avrebbe potuto agevolmente fornire prova documentale (sulla stessa gravante, ex art. 2697 c.c.)”; lamenta in proposito che il CTU avrebbe omesso, nonostante l'autorizzazione del giudice in sede di formulazione dei quesiti, di acquisire ex art. 210 c.p.c. la documentazione necessaria e richiesta dalla parte convenuta ed in particolare le scritture contabili della relative ai rapporti Parte_4
intercorsi dal 2015 al momento del fallimento;
si duole, inoltre, dell'omessa acquisizione da parte del giudice di prime cure della denuncia presentata dal e della CP_2
documentazione alla stessa allegata, così come richiesto dall'allora convenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Contesta, infine, le risultanze della CTU che non avrebbero tenuto in considerazione i profili di contestazione articolati dal consulente tecnico di parte convenuta.
2.1. Si è costituita in grado di appello la curatela del eccependo Parte_3
l'inammissibilità dell'appello, in quanto genericamente articolato, e contestando nel merito la fondatezza del proposto gravame.
3) Motivi della decisione. Questa Corte ritiene l'appello infondato.
3.1. Con il primo motivo di appello la lamenta la violazione e l'erronea applicazione Parte_1 dell'art. 295 c.p.c. Sostiene, in particolare, che avrebbe errato il primo giudice nel rigettare la richiesta di sospensione del procedimento civile sia in attesa della definizione del processo penale a carico di , quale legale rappresentante della su denuncia del Controparte_3 E_ curatore fallimentare, ed avendo l'imputazione ad oggetto la violazione degli “artt. 223 comma 1 e
216 comma 1 n. 1, R.D.n. 267/42 perché, nella qualità di legale rappresentante della CP_1
dichiarata fallita dal tribunale di Chieti in data 28/3/2018, nei tre anni antecedenti la
[...]
dichiarazione di fallimento, teneva i libri e le altre scritture contabili in modo irregolare e incompleto, in particolare: nel libro giornale dell'anno 2015 non erano registrate le scritture di chiusura generale;
nel libro degli inventari, relativamente all'anno 2015, mancava l'inventario dettagliato dei crediti, dei debiti e delle rimanenze di magazzino mentre le voci erano indicate nel loro ammontare complessivo e mancava la firma dell'amministratore unico come prescritto dall'art. 2217 , comma 3 cc. In Chieti, 28/3/2018”. Affida, inoltre, la richiesta di sospensione alla necessità di attendere la definizione del procedimento penale aperto a seguito della denuncia presentata dal dr. CP_4
Ritiene questa Corte che la puntuale e condivisibile motivazione alla base del rigetto della richiesta non risulta scalfita dalle generiche allegazioni articolate a sostegno del motivo di appello.
Come evidenziato dal giudice di primo grado, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non appare neppure in astratto ipotizzabile con riferimento ad eventuale procedimento penale aperto a seguito di denuncia, prendendo in considerazione la norma la eventuale pendenza di un processo penale idoneo a concludersi con una decisione in relazione di pregiudizialità rispetto alla controversia pendente in sede civile. Prevede, infatti, la richiamata norma in tema di “sospensione necessaria” che “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.
Il presupposto delle necessità della sospensione va quindi colto nell'efficacia pregiudicante della definizione della controversia oggetto dell'altro processo, cosicché la decisione della causa pregiudicata debba dipendere dall'esito della controversia pregiudicante. E dunque, come affermato dalla Corte di legittimità (tra le molte, Cass. civ, ord. 15 dicembre 2020, n. 28647),
“ Indubbiamente perché possa delinearsi una ipotesi di sospensione necessaria è imprescindibile che vi sia stato esercizio dell'azione penale”.
Non rileva, pertanto, ai fini della sollecitata sospensione la circostanza della intervenuta presentazione da parte del dott. ex contabile di entrambe le società in contesa, di CP_2
eventuale denuncia che, peraltro, continua anche in questa sede ad essere evocata in termini generici ed inidonei a far comprendere puntualmente il contenuto della stessa e, per quel che rileva con riferimento al secondo motivo di appello, della documentazione in ipotesi allegata.
Sotto altro profilo, relativo alla pendenza di processo penale a carico di , quale Controparte_3
legale rappresentante della con riferimento all'imputazione sopra richiamata, E_
pare opportuno ribadire che “… la regola del vigente sistema processuale è nel senso della separazione dei due giudizi, per cui quello civile e quello penale seguono percorsi diversi. La possibilità di disporre la sospensione è legata all'eventualità che il giudicato penale esplichi in modo vincolante i propri effetti sulla causa civile (v. in argomento, tra le altre, l'ordinanza 1° giugno 2021, n. 15248) – Cass ord. 13 marzo 2024 n. 6732.
Nel caso in esame, posto che parte appellante sostiene vertere l'accertamento in sede penale sui medesimi fatti oggetto dei presente procedimento, occorre in proposito osservare come una tale evenienza non sarebbe neppure in astratto sufficiente ad imporre la sollecitata sospensione.
Basti in proposito rammentare che “la sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c. , 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenz a penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (Cass., sez. sesta, ord. 1° gennaio 2021, n. 15248)” – Cass. ord. 2 febbraio 2024 n. 3074, circostanze non ricorrenti nel caso di specie ed infatti neppure espressamente dedotte dalla parte appellante.
3.2. La censura formulata con il secondo motivo di appello ha ad oggetto l'errata valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. e risulta articolata sotto un triplice aspetto: si duole in primo luogo l'appellante della omessa acquisizione da parte del CTU della “documentazione necessaria e conformemente alla richiesta della convenuta ex art. 210 c.p.c.”; lamenta l'omessa acquisizione della denuncia, con allegata documentazione, presentata dal dott. “nei giorni CP_2
immediatamente antecedenti alla udienza di precisazione delle conclusioni”, già sollecitata dalla
[...]
nell'udienza richiamata, così impedendo al CTU la ricostruzione completa della contabilità Parte_1
in relazione ai rapporti intercorsi tra le due società; contesta, infine, gli esiti della CTU che non avrebbero tenuto in adeguata considerazione le osservazioni formulate dal consulente di parte convenuta.
3.2.a. La censura articolata in relazione al primo profilo, avente ad oggetto l'omessa acquisizione da parte del CTU di documentazione pur autorizzata dal giudice ex art. 210 c.p.c. è inammissibile sia in quanto tardiva, non risultando proposta in sede di precisazione delle conclusioni, laddove le richieste istruttorie integrative nell'interesse della parte convenuta si sono concentrate, sotto il profilo documentale, unicamente sulla sollecitata acquisizione della denuncia presentata dal
[...]
e dell'allegata documentazione (si legge in proposito nella appellata sentenza: “ d) CP_2
nessuna delle parti ha avanzato – nei termini istruttori - richiesta, ex art. 210 c.p.c., di esibizione di fatture ed altri documenti fiscali relativi ai rapporti intrattenuti tra le due società (ossia dei documenti su cui ora si invoca una nuova indagine contabile”), sia in quanto estremamente generica ed esplorativa, avendo ad oggetto la “documentazione necessaria e conformemente alla richiesta della convenuta ex art. 210 c.p.c.”, senza la puntuale indicazione di quali specifici documenti debbano ritenersi, all'esito dell'approfondito esame della documentazione contabile a disposizione del CTU, effettivamente mancanti e necessari.
3.2.b. Lamenta, altresì, l'appellante l'omessa acquisizione della denuncia, con allegata documentazione, presentata dal dott. CP_2 L'inammissibilità della richiesta risulta già evidente in ragione sia della genericità della stessa, priva di puntuale indicazione in merito ai riferimenti formali (autorità che ha ricevuto la denuncia, numero di eventuale iscrizione del procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria), facendosi mero richiamo alla intervenuta presentazione “nei giorni immediatamente antecedenti alla udienza di precisazione delle conclusioni”, sia a causa del carattere esplorativo che ne connota la formulazione, contenente unicamente cenno all'acquisizione di non meglio precisati “faldoni” di documenti allegati alla denuncia.
A tali considerazioni si aggiungono le puntuali e condivisibili argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado a sostegno del manifestato diniego:
“ a) tali istanze sono volte ad introdurre nuovi ed inammissibili temi di indagine, estranei al thema decidendum ed al thema probandum, come cristallizzatisi (vd. supra) nei termini perentori del processo (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23657 del 19/11/2015);
b) gli assunti su cui tali nuove istanze si fondano (inattendibilità della documentazione esaminata dal CTU e dal CTP ) sono incompatibili con le linee difensive serbate sino ad allora dalle Per_2
parti nel processo e con gli assunti sui quali attrice e convenuta hanno fondato, rispettivamente, la domanda di pagamento e la richiesta di rigetto della stessa (vd. supra);
c) la CTU invocata sulla diversa e non meglio identificata nuova documentazione da esaminare, sarebbe esplorativa, in quanto volta a supplire alla deficienza delle allegazioni e delle prove offerte nel corso del processo, attraverso un'attività esplorativa alla ricerca auspicata di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass Sez. L, Sentenza n. 5908 del 24/03/2004: nella specie, il giudice del merito non aveva disposto, su istanza di un agente, l'esibizione, da parte della preponente, di scritture contabili, ne' la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, in quanto le scritture erano genericamente indicate;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 07/03/2001; Cass. N. 212/2006);
d) nessuna delle parti ha avanzato – nei termini istruttori - richiesta, ex art. 210 c.p.c., di esibizione di fatture ed altri documenti fiscali relativi ai rapporti intrattenuti tra le due società (ossia dei documenti su cui ora si invoca una nuova indagine contabile)”.
3.2.c. Contesta, infine, l'appellante gli esiti della CTU che non avrebbero tenuto in adeguata considerazione le osservazioni formulate dal consulente di parte convenuta, così erroneamente omettendo di rilevare che “i rapporti tra le due società di dare e avere erano in perfetto equilibrio e nessun effettivo credito era ancora in essere in favore della . Parte_4
Anche tale censura va disattesa in quanto priva di fondamento, alla luce dell'approfondito esame contabile effettuato dalla CTU nel corso del giudizio di primo grado, ad integrazione della consulenza tecnica d'ufficio dalla stessa in precedenza espletata nel procedimento di pignoramento presso terzi promosso dal in danno della presso la e CP_2 E_ Parte_1 della ampia motivazione sviluppata dal giudice che ne ha integralmente e correttamente condiviso metodo e conclusioni.
In proposito il giudice, sulla base della documentazione acquisita in atti e della espletata CTU ha in primo luogo evidenziato i rapporti di “stretta colleganza” intercorrenti tra le due società, in questa sede non contestati:
“8.1 In particolare, la società è stata costituita il 21/02/1996 con sede legale E_
in Francavilla al Mare (CH) Via Nazionale Adriatica Sud n.99, capitale sociale di 100.000,00 euro, interamente versato per svolgere l'attività prevalente di vendita di pezzi di autoricambi nazionali ed esteri. Trattasi di società responsabilità limitata unipersonale le cui quote sono al 100% del sig.
, legale rappresentante e amministratore unico della società, come da visura Controparte_3
camerale.
8.2 La società è stata costituita il 13/11/2014 con sede legale in Francavilla al Mare Parte_1
(CH) Contrada Foro n. 97, capitale sociale di 10.000,00 euro, interamente versato per svolgere l'attività prevalente di officina meccatronica, carrozzeria, gommista. Trattasi di società responsabilità limitata le cui quote sono 40% del Sig , 40% della RA Controparte_5
e 20% della RA . I legali rappresentanti e Controparte_6 Parte_5
amministratori della società sono il Sig. e la signora come Controparte_5 Controparte_6 da visura camerale. L'attività della azienda è iniziata il 12/02/2015.
8.3 Dunque, all'epoca dei fatti di causa, le società risultavano partecipate ed amministrate dalla famiglia dagli atti del procedimento penale RGNR n. 1674/18 a carico di CP_3 CP_3
(quale amministratore della si ricava altresì che quello è padre di
[...] E_
(amministratore della cfr. la richiesta della Procura della Controparte_5 Parte_1
Repubblica di Chieti del 18.4.19 di rinvio a giudizio di , nella qualità di legale Controparte_3
rappresentante della citata società, per i reati di bancarotta documentale e fraudolenta contestatigli con riferimento all'anno 2018).
8.4 La estrema colleganza tra le due società è ulteriormente dimostrata dal fatto che entrambe affidarono la tenuta della propria contabilità al medesimo professionista, Dott. Persona_1
(in particolare, per gli anni 2014 e 2015, quanto alla per l'anno
[...] E_
2015, quanto alla ”. Parte_1
Tanto premesso ha accuratamente esaminato, quindi, l'analisi contabile condotta dalla nominata
CTU condividendone correttamente le conclusioni.
In particolare ha evidenziato la CTU che “Oggetto dell'elaborato peritale è la verifica del credito rivendicato dalla Curatela alla tenendo conto Parte_3 Controparte_7
delle critiche della e delle controdeduzioni della Curatela del fallimento Parte_1 E_ [...
[…]. Il rapporto intercorso tra le parti è di natura commerciale. Il periodo esaminato dal CTU
è dal 01/01/2015 al 20/04/2017 sulla base della sola documentazione in atti”,e che “Il CTU ha proceduto innanzitutto ad analizzare per ciascuna azienda le operazioni poste in essere con riferimento al rapporto commerciale tra le due società. Successivamente ha verificato i rapporti reciproci di debito e credito tra le stesse”, specificando di aver “verificato le operazioni aziendali poste in essere tra le società verificando che le stesse operazioni possedessero i requisiti generali necessari per la loro contabilizzazione secondo il metodo della partita doppia”.
La CTU, quindi, le cui conclusioni meritano di essere condivise stante la pertinenza dei rilievi e la congruità della motivazione del consulente che l'ha redatta, così come ritenuto ed evidenziato dal giudice di prime cure, ha rilevato l'inattendibilità di una serie di annotazioni delle scritture contabili delle società, in ragione sia della mancanza di giustificazione documentale delle operazioni ad esse in ipotesi sottese, sia della erroneità dal punto di vista tecnico della loro appostazione contabile.
Sulla base di tali rilievi ha concluso per l'inattendibilità dei rapporti di dare ed avere finali tra le due società, come annotati nelle scritture contabili esaminate: “[…] Il CTU partendo dai saldi finali dei singoli esercizi delle schede contabili prodotte in atti per la verso il cliente E_ [...]
ha rilevato la seguente situazione: Parte_1
Saldo al 31/12/2015 a credito € 178.069,81
Saldo al 31/12/2016 a credito € 54.569,81
Saldo al 20/04/2017 a credito € 69,81 […]
Dall'analisi dei rapporti reciproci di debito e credito tra la e la il E_ Parte_1
CTU a causa di numerose anomalie rilevate nelle annotazioni contabili ha concluso che non vi è una adeguata rappresentazione delle operazioni commerciali poste in essere tra le due società, e manca in particolare la specularità tra le rispettive schede contabili. La lacunosità delle annotazioni contabili è tale da escludere la attendibilità delle stesse e di conseguenza l'attendibilità dei saldi finali risultanti dalle singole schede contabili così come risultanti da contabilità […].”
La CTU ha, quindi, escluso le poste derivanti da operazioni risultate indimostrate, anomale, in quanto prive di qualsivoglia giustificazione e di corrispondenza contabile, evidenziando quanto segue:
“[…] In particolare le annotazioni contabili non considerate dal CTU nella contabilità della ed a cui fa riferimento parte convenuta sono le seguenti: E_
31/3/15 rinuncia credito incasso ft 31 10.000,00 soci c/finanziamenti
30/4/15 rinuncia credito incasso ft 31 10.000,00 soci c/finanziamenti
31/5/15 rinuncia credito incasso ft 47 10.000,00 soci c/finanziamenti
30/6/15 rinuncia credito incasso ft 47 10.000,00 soci c/finanziamenti 31/7/15 rinuncia credito incasso ft 31 10.000,00 soci c/finanziamenti
31/8/15 rinuncia credito incasso ft 47 10.000,00 soci c/finanziamenti
30/9/15 rinuncia credito incasso ft 47 10.000,00 soci c/finanziamenti
70.000,00”.
[…] Il CTU ha eliminato le operazioni di rinuncia credito, non avendo rilevato nella documentazione contabile in atti nessun credito da finanziamento concesso alla al quale Parte_1
eventualmente la poteva rinunciare. E_
Ha inserito nella scheda contabile Fornitore nella contabilità tutte le CP_1 CP_1 Parte_1
operazioni di incasso rilevate nella scheda contabile cliente nella contabilità Pt_1 E_
[... (giustificate da documentazione) imputandole come pagamenti eseguiti da alla CP_8
E_
Il CTU ha eliminato la scrittura rilevata nella contabilità della riportata a Parte_1 pag.n.458/2015 di € 207.869,77, in quanto dalla descrizione dell'operazione pagamento fattura, in contropartita alla riduzione del debito verso il fornitore si rileva la voce Clienti E_
diversi.
Non si comprende quale sia l'operazione alla base di tale scrittura.
In ultimo ha corretto l'importo della fattura n.25 del 3/12/2015 che è stata erroneamente registrata nella contabilità della come fattura di acquisto da con un importo Parte_1 E_ diverso rispetto alla registrazione della stessa fattura emessa dalla L'importo E_ corretto della fattura è €. 16.559,87 […]”.
Il giudice di primo grado ha poi correttamente fatto propria la seguente rideterminazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti cui è pervenuta la CTU all'esito della analitica ricostruzione contabile:
“[…] Evidenziati i rilievi effettuati nella contabilità scheda contabile fornitore Parte_1
che di seguito si riportano: E_
-Fattura n. 25 emessa da del 31/12/2015 registrata in contabilità per 16.559,87 E_
è stata registrata in il 31/12/2015 con data fattura 3/12/2015 e importo di € 16.437,87. Parte_1
-Registrazione del 15/12/2015, descritta come pagamento fattura per € 207.869,77 evidenzia che alla riduzione del debito verso il fornitore non corrisponde un uscita finanziaria E_
quale cassa o cassa assegni o banca, ma in contropartita (in Avere Variazione finanziaria negativa originata da una diminuzione di crediti) si legge clienti diversi senza specificare di quali clienti si tratta e soprattutto l'origine di tale voce di conto.
-Mancata annotazione di pagamenti al fornitore che invece risultano come E_
incassi nella scheda contabile cliente nella contabilità di I pagamenti Parte_1 E_ mancanti in contabilità rilevati dalla contabilità registrati come Parte_1 E_
accrediti bancari nella contabilità della ,sono indicati nella tabella che segue E_
per un importo complessivo di 137.991,77. I dati nella tabella sono stati rilevati dal libro giornale della […]. E_
Pertanto, eliminando la scrittura di €207.869,77, inserendo i movimenti contabili mancanti, correggendo importo fattura ricevuta da si ha che la ha verso il E_ CP_8 fornitore un debito di € 70.069,81 come si evince dal prospetto riportato nelle E_
pag da 52 a 55 del paragrafo n. 4 Nella contabilità della non si rileva Parte_1 Controparte_7
nessuna scheda contabile intestata al cliente in quanto non sono state registrate E_
le fatture emesse nei confronti della dalla n.1/AR alla n 13/AR (Allegato n.8). In E_
conseguenza della mancata registrazione delle fatture emesse , non si è aperta la scheda al cliente
, e tutte le somme ricevute dalla per il pagamento di tali E_ E_
fatture sono state annotate nella contabilità della accreditando il conto banca e Pt_6
contrapponendo a tali variazioni finanziarie positive, variazioni finanziarie negative nel conto finanziamenti a medio e lungo termine.
Da ciò consegue che contabilmente la non ha nessun credito verso la cliente Parte_1 CP_1
.
[...]
Inserendo le registrazioni mancanti riferite sia alle fatture emesse che agli incassi ricevuti, la
[...] ha verso il cliente un debito di € 20.848,47 in quanto ha ricevuto da Pt_1 E_ accrediti per 98.400,00 € a fronte di credito per fatture emesse alla stessa per €. E_
77.751,53.
Con le rettifiche, correzioni e integrazioni delle annotazioni contabili apportate dal CTU, nei rapporti reciproci si può rilevare anche la specularità tra le rispettive schede contabili con saldi finali dei singoli conti diversi da quelli da contabilità prodotta come sopra evidenziati. Pertanto in sintesi il CTU ha rilevato la mancanza di specularità nei rapporti reciproci debiti crediti tra le due società tali da inficiare l'attendibilità delle stesse relative scritture contabili ed ha proceduto alla rideterminazione dei saldi alle date del 31/12/2015-31/12/2016 e 20/04/2017 dopo aver apportato le dovute rettifiche finalizzate alla riconciliazione dei rispettivi partitari contabili cliente fornitore tra le due società oggetto di esame.
I saldi rideterminati dal CTU sono i seguenti: risulta avere un credito verso il cliente alla data del 20/04/2017 per € E_ Parte_1
70.069.81;
L' risulta avere un credito verso il fornitore alla data del 20/04/2017 E_ Parte_1 per € 20.848,47; risulta avere un debito verso il fornitore alla data del 20/04/2017 per Parte_1 E_
€ 70.069,81; risulta avere un debito verso il cliente alla data del 20/04/2017 per € Parte_1 E_
20.848,47”.
Né le conclusioni cui è pervenuta la CTU risultano inficiate delle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte convenuta, odierna appellante che ne reitera in questa sede le argomentazioni, come puntualmente rilevato già dal giudice dell'impugnato provvedimento sulla base delle considerazioni in proposito espressamente svolte dalla consulente tecnica d'ufficio, all'esito del contraddittorio tecnico delle parti.
Ha evidenziato in proposito la CTU quanto segue:
“[…] Parte convenuta sostiene la ricostruzione, definita puntuale, del consulente Dott. Persona_3
.
[...]
La ricostruzione della contabilità effettuata dal Dott. si è E_ Persona_3
conclusa con la rilevazione di una scrittura definita di riallineamento nella contabilità della rilevabile a pag 7 del Libro giornale 2016 in data 02/01/2016 che di seguito si E_ riporta […].
Il saldo delle rettifiche operate, riguardanti sia i saldi conti in dare che in avere, ha originato per differenza sopravvenienze passive indeducibili per € 622.761,94.
Tra i vari conti rettificati c'è anche il conto fornitore per 34.900,00 € nella sezione avere. Parte_1
Con tale scrittura si aumenta il debito della verso la E_ CP_8
La rettifica operata dal Dott. per € 34.900,00 in avere del conto fornitore nella Per_2 Parte_1
contabilità è stata effettuata per correggere un bonifico effettuato dalla E_
a favore della in data 30/04/2015 pag.104 libro giornale della E_ Parte_1
(All. n.7), effettuato per pagare forniture ricevute dalla documentate E_ Parte_1
da fatture, Nella contabilità di tale bonifico ricevuto anziché essere imputato al cliente Parte_1
per somme incassate a fronte di forniture effettuate dalla è stato E_ Parte_1
posto erroneamente in avere del conto finanziamenti a medio lungo termine come si rileva dalla pag. 89 libro giornale 2015 della (All. n.8). Parte_1
Con tale correzione, si annulla un pagamento effettuato da alla in E_ Parte_1
data 30/04/2015, giustificando tale correzione, sostenendo che non era un pagamento di fatture ma un esborso per concedere un finanziamento alla Parte_1
Il saldo del conto fornitore nella contabilità della si trasforma con tale CP_8 E_ rettifica in un debito verso la di €14.051,33, anziché restare a credito per 20.848,47. Parte_1 […] Trattasi di una correzione per la quale il CTU non trova valida giustificazione, tra l'altro imputata in contropartita al conto di costo sopravvenienza passiva indeducibile, anzichè alla voce
Finanziamenti a medio e lungo termine concessi a terzi che era la voce dove erroneamente era stato inserito l'importo ricevuto dalla Considerando l'importo di 34.900,00 come Parte_1
pagamento effettuato dalla alla per fornitura, senza la rettifica di E_ Parte_1
riallineamento di cui sopra, il saldo del conto fornitore rappresenta un credito verso il Parte_1
fornitore di 20.848,47. Parte_1
Nella scrittura di riallineamento sopra riportata, effettuata dal Dott. in data 02/01/2016 Per_2
nella contabilità della il CTU ha rilevato che tra le diverse voci, oltre quella E_
riguardante il fornitore ,sono stati rettificati anche tra i vari saldi, i saldi dei conti Parte_1
Crediti Diversi e Soci conto finanziamenti infruttiferi.
Con riferimento in particolare alla voce Crediti diversi per € 234.000,00, che era presente nella sezione dare (credito) del Bilancio al 31/12/2015 della a pag 160/2015 del E_
Libro giornale (All. n.9 ), si rileva che, con la scrittura di riallineamento del 02/01/2016 pag
7/2016 (All. n.10), essa è stata eliminata, inserendo in tale scrittura nella sezione opposta(avere) alla voce crediti diversi l'importo di € 234.000,00. Cosi facendo è stato azzerato il conto.
Il CTU, però, negli allegati all'elaborato del Dott. per la ricostruzione della contabilità, Per_2
ha rilevato una mail (All.n.11) nella quale il personale amministrativo nelle varie risposte alle richieste a mezzo mail del Dott. , con riferimento alla voce CREDITI DIVERSI Persona_3
risponde scrivendo: ”per 234.000,00, come da allegato mastro contabile , risulta corretta “ Quindi anche qui non si comprende come mai tale voce sia stata eliminata. Sembrerebbe un errore di rilevazione contabile non rinvenendo in atti altra giustificazione.
Con riferimento alla voce Soci conto finanziamenti infruttiferi, essa è stata rettificata per riportare l'importo di tale conto a € 240.000,00. La rettifica ricompresa nella scrittura di riallineamento, nella contabilità di , è stata effettuata dal Dott. a seguito E_ Persona_3
della informazione ricevuta a mezzo mail (All.n.12) dal personale amministrativo in data
24/04/2017.
Nella mail di risposta alla richiesta effettuata dal Dott. sulla voce soci Persona_3
c/finanziamenti, al fine di verificare l'esatta consistenza della stessa , il personale amministrativo risponde: “ la voce soci C/finanziamneti non è riconciliata adeguatamente, atteso il riconoscimento del debito all'ex socio , ”. Alla mail è allegata una lettera di riconoscimento Persona_4
del debito datata 13/11/2014 a firma del Sig. , legale rappresentante delle società Controparte_3
con la quale lo stesso riconosce di essere debitore verso la RA E_ Per_4
per un importo di 240.000,00 euro. I 240.000,00 sono somme che la ex socia Parte_5 ha apportato nella società nel corso degli anni e che risultano nel bilancio Persona_4
della società sezione debiti conto Soci alla data del 31/12/2014. La lettera del Org_1
riconoscimento del debito è stata redatta il 13/11/2014 data dell'atto notarile con il quale la signora ha ceduto le proprie quote sociali. Pertanto non rappresentavano Persona_4
più finanziamenti soci infruttiferi ma debiti verso la ex socia.
Il Dott. nel suo elaborato peritale ricostruisce i movimenti della scheda contabile del conto Per_2
Socio c/ finanziamenti infruttiferi alla luce del libro giornale prodotto dal consulente precedente.
Le operazioni che riporta nella scheda partono dal 01/01/2015, ricomprendendo anche la ripresa saldo es precedente di 240.000,00. Al 31/12/2015 il saldo del conto a seguito di tutte le annotazioni in dare ed avere, comprese le operazioni di rinuncia credito con le quali in contropartita veniva ridotto il credito verso la portano il saldo a € 545,79. Parte_1
In data 2/01/2016 con la scrittura di riallineamento a pag.5/2016 (All.n.10) viene riportato a
240.000,00 rappresentando apporti del socio uscito dalla società. L'importo del conto socio c/finanziamenti portato a 240.000,00 € con la scrittura di riallineamento, in altra scrittura denominata giroconto del 02/01/2016 viene trasferito nella voce finanziamenti da terzi. Pertanto tutte le operazioni riportate nel prospetto Soci c/finanziamenti ricostruito dal Dott. Per_2
richiedono altra verifica, e gli importi che risultano indicati nella scheda come rinuncia di un credito verso la non possono essere presi in considerazione sia perché non trovano Parte_1
corispondenza nella contabilità di ma soprattutto in quanto ad essi corrisponde in Parte_1
contropartita una restituzione finanziamenti soci che non ha senso nel rapporto con la Parte_1
che non è socia della e per la mancata riconciliazione dello stesso come E_
confermato dal personale amministrativo della E_
Lo stesso Dott. alla pagina 22 del suo elaborato peritale sostiene come il CTU che :”vi Per_2 sono alcune registrazioni imputate come rinuncia al credito vantato verso , per € Parte_1
70.000.00 complessivi, rinuncia che non sembrerebbe in alcun modo documentata. Tra l'altro , anche nell'ipotesi di effettiva rinuncia , la stessa avrebbe dovuto piuttosto determinare delle sopravvenienze passive nella contabilità di ” Quindi le considera non veritiere E_
cosi come rappresentate nella contabilità quando afferma: “……..anche nell'ipotesi di effettiva rinuncia ………“ .
Anche nella contabilità della in data 01/01/2016 sul libro giornale della a pag Parte_1 Parte_1
5/2016 (All. n.13) si rileva una scrittura di riallineamento oltre che una scrittura effettuata in data
02/01/2016 sempre a pag. 5/2016 denominata rettifica saldi. Nella scrittura contabile di riallineamento, tra i vari conti rettificati, esiste il conto Cliente nella sezione E_ dare per € 14.051,53 che evidenzia un credito che la ha nei confronti della Parte_1 CP_1 . Tale dato, è stato rilevato dalla scheda contabile intestata al fornitore nella
[...] Parte_1 contabilità' della dopo le scritture di riallineamento del 02/01/2016 nella E_
, a seguito di una rettifica di operazione precedente del 30/04/15. CP_1
Con tale rettifica nella contabilità della è stato ridotto per € 34.900,00 il credito E_ dell' verso il fornitore portando lo stesso saldo a credito verso il E_ Parte_1 fornitore da € 20.848,47 ad un debito di 14.051,53 della verso il fornitore E_ Pt_1
[... come già esposto nel paragrafo 3 del presente elaborato.
La scrittura di riallineamento rilevata sul libro giornale 2016 della alla pag.5 /2016 è la Parte_1 seguente: […] Si fa notare che la scrittura di rial lineamento contabile del 01/01/2016 sopra riportata, rileva maggiori debiti per IVA ( Iva sulle fatture emesse da che non erano state Parte_1
registrate in contabilità) IRES e IRAP, aumenta il credito verso per 14.051,53, E_
aumenta la cassa contanti e a saldo delle differenze dare e avere, riporta il conto Risultato
d'esercizio per 43.021,82. Nella scrittura successiva con la scrittura rettifica saldi corregge tutta una serie di conti in dare e avere rilevando qui una sopravvenienza per differenza di € 34.568,00
[…] per quanto riguarda le operazioni di riduzione della voce di debito socio c/finanziamenti nella contabilità della a fronte di una riduzione del credito verso la non c'è E_ CP_8
alcuna giustificazione, né documentale e né corrispondenza delle stesse operazioni nella contabilità della Parte_1
Il CTU per poter considerare tali operazioni a deconto del credito vantato dalla E_
verso la avrebbe quanto meno dovuto trovare in corrispondenza, nella contabilità della Parte_1
Co AR , una scrittura dalla quale rilevare una riduzione del debito nei confronti del Fornitore ed una riduzione del credito nel conto finanziamenti concessi a terzi. E_
Il CTU, pertanto non avendo trovato nessuna corrispondenza della operazione dell'una nell'altra, non le ha potute considerare.
Con riferimento alla ricostruzione della contabilità dell ' effettuata dal Dott. E_
con conseguente scrittura di riallineamento effettuata in data 01/01/2016, il CTU ha Per_2 rilevato, come sopra esposto, che in essa è stata eliminata una voce Crediti diversi per €
234.000,00 nonostante tale voce e importo fosse stata confermata dal personale amministrativo
RA a mezzo mail del 20/04/2017. […] Nessuna valenza esdebitatrice può Testimone_1
essere riconosciuta alle ulteriori annotazioni rinvenute nella contabilità della Fallita segnatamente per ciò che concerne sia la pretesa “rinuncia” ad incassare € 70.000,00 (di cui € 30.000,00 a valere sulla fattura n. 31/'15 ed € 40.000,00 a valere sulla fattura n. 47/'15) e sia per quanto riguarda l'appostazione, in rettifica, di € 34.900,00 in avere del conto fornitore della '87 CP_7 giacchè, in difetto di idonea causa, trattasi di un finanziamento ingiustificato in favore della debitrice.
Il CTU tralasciando le questioni giuridiche, con riferimento a tali operazioni, precisa di non aver considerato nella ricostruzione dei saldi finali né le operazioni descritte come rinuncia credito e né la rettifica del bonifico effettuato dalla alla […] CP_1 CP_1 Parte_1
Il CTU non ha trovato nessun documento che giustificasse la rinuncia del credito nei confronti della e nessun riscontro di tali operazioni nella contabilità di Parte_1 Parte_1
La non ha partecipaziononi nella che possano giustificare un Parte_1 E_
finanziamento soci infruttifero.
Mentre per quanto riguarda l'appostazione, in rettifica, di € 34.900,00 in avere del conto fornitore nella contabilità della il CTU non la prende in considerazione perché Parte_1 E_
esiste un bonifico effettuato alla per pagare le fatture ricevute da regolarmente Parte_1 Parte_1
rilevato in contabilità con addebito del conto corrente bancario.
Nella non avendo rilevato le fatture emesse alla e non esistendo CP_8 E_
quindi nessun conto acceso al cliente è stata rilevata in contabilità come E_
finanziamento ricevuto da terzi, come se la avesse ricevuto un finanziamento da Parte_1
[…]”. E_
Inoltre, il CTU ha rilevato come “[…] La ha rivenuto nella propria Controparte_9
documentazione amministrativa, una dichiarazione resa dalla (All.n.14), con la quale il Parte_1 debito di quest'ultima verso la prima viene quantificato, alla data del 30/11/2015, nella misura di €
359.118,71”. L'Ausiliaria del Giudice ha aggiunto che “già nel procedimento esecutivo RG
50000225/18 era venuta a conoscenza di tale documento, in occasione della ricezione delle osservazioni del Dott. alla relazione tecnica della sottoscritta. […]”. Persona_3
Evidenzia in proposito il Giudice che “La CTU ha quindi evidenziato il fatto che la dichiarazione di
- di cui alla predetta lettera del 04/04/2016 - in merito alla posizione debitoria di Parte_1
- non è provvista di alcuna documentazione giustificativa. Pertanto, trattandosi E_
di mera asserzione unilaterale in ordine alla esistenza, consistenza e causale della posizione di debito ivi indicata, essa non ha alcun rilievo probatorio ai fini di causa”.
Ritiene, pertanto, il Collegio che la CTU abbia esaurientemente risposto ai rilievi mossi dal consulente di parte e che il giudice di primo grado abbia sul punto adeguatamente motivato.
3.3. Nell'integrale rigetto del proposto appello, le spese di questo grado seguono la soccombenza secondo la liquidazione indicata in dispositivo.
3.4. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n.
18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. 453/2022 emessa dal Tribunale di Chieti, pubblicata in data 6 settembre 2022, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della appellata liquidandole in € 9.9991,00 oltre al 15% di rimborso spese forfettarie e Iva e CPA come per legge;
dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2024
Il Consigliere rel.
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 978/2022, promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Paolo D'Ettorre appellante contro in persona del curatore fallimentare;
E_
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Sperduti appellato per la riforma della sentenza n. 453/2022 emessa dal Tribunale di Chieti, pubblicata in data 6 settembre 2022.
L'udienza del 13 febbraio 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata si riportavano ai rispettivi atti introduttivi. La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 14 febbraio 2024, con assegnazione dei termini di venti giorni per comparse conclusionali e di venti giorni per memorie di replica, ex art. 190 c.p.c..
Conclusioni dell'appellante:
““in via pregiudiziale:
sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado n. 453/22 emessa dal Tribunale di
Chieti per i motivi evidenziati in narrativa.
In via preliminare disporre: nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.453/2022 emessa dal Tribunale di Chieti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 844/2019 depositata in cancelleria in data 6/9/22 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: stante l'incertezza della somma richiesta, e la conseguente infondatezza della pretesa avanzata si chiede il rigetto della domanda.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si insiste altresì per l'accoglimento delle istanze istruttorie:
“si chiede l'esecuzione dell'ordine di esibizione già autorizzato dal Giudicante di primo grado e non eseguito, nonché l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
- l'acquisizione di tutta la documentazione afferente la denuncia del e la CP_2
documentazione ad essa afferente, con la prova documentale di tutte le operazioni compiute dalla società, così come come in narrativa indicata;
- per l'effetto sottoporre al CTU, integrazione di consulenza con la nuova documentazione tutta, previa acquisizione anche presso il fascicolo del fallimento.. - La rinnovazione e/o esecuzione di
Ctu - tecnico contabile che tenendo effettivamente conto di tutti le anomalie contenute nella contabilità ristabilisca la corretta contabilità, anche eventualmente a seguito dell'acquisizione dei documenti “rinvenuti” dal CP_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Conclusioni della parte appellata:
“ la difesa della dichiarando di non accettare contraddittorio su Parte_2
eccezioni e/o domande nuove di controparte e nel rinnovare illimitatamente ogni contestazione a quanto richiesto ed eccepito da parte dello stesso appellante, si riporta alle conclusioni in atto insistendo per il rigetto integrale dell'impugnazione”.
FATTO E DIRITTO 1) La sentenza impugnata. Con sentenza pubblicata in data 6 settembre 2022 il Tribunale di Chieti, in accoglimento delle domande proposte dalla curatela , Parte_3
condannava la al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 90.918,28, oltre Parte_1
interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.lgs. n. 231/92 dal 14.10.18 sino al saldo e spese di lite.
In particolare il giudice disattendeva, in via preliminare, l'istanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., formulata dalla in pendenza di un procedimento penale a carico di Parte_1 [...]
amministratore unico e legale rappresentante della ed in pendenza CP_3 E_
di denuncia penale presentata dal dott. ex contabile delle due società. Persona_1
Nel merito, sulla base della documentazione acquisita in atti e della CTU espletata nel corso del giudizio, finalizzata alla esatta ricostruzione dei rapporti commerciali e contabili intercorsi tra le due società, riteneva accertato il credito vantato dalla curatela attrice per l'importo di euro
90.918,28.
2) Appello. Avverso la predetta decisione di primo grado propone appello per i motivi di Parte_1
seguito indicati:
I) “Violazione e /o falsa applicazione 115 e 116 c.p.c. ed erronea applicazione dell'art. 295 cpc nella misura in cui il Giudicante decideva che “a differenza della specie, in cui il procedimento penale riguarda un soggetto e fatti diversi dalle parti e dall'oggetto del presente giudizio”.
Sostiene, in particolare, l'appellante che il tema di indagine del processo penale
“afferisce all' eadem res del procedimento civile”, risultando nel procedimento penale imputato , quale legale rappresentante della su Controparte_3 E_
denuncia del curatore fallimentare, ed avendo l'imputazione ad oggetto la violazione degli “artt. 223 comma 1 e 216 comma 1 n. 1, R.D.n. 267/42 perché, nella qualità di legale rappresentante della dichiarata fallita dal tribunale di Chieti E_
in data 28/3/2018, nei tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento, teneva i libri e le altre scritture contabili in modo irregolare e incompleto, in particolare: nel libro giornale dell'anno 2015 non erano registrate le scritture di chiusura generale;
nel libro degli inventari, relativamente all'anno 2015, mancava l'inventario dettagliato dei crediti, dei debiti e delle rimanenze di magazzino mentre le voci erano indicate nel loro ammontare complessivo e mancava la firma dell'amministratore unico come prescritto dall'art. 2217 , comma 3 cc in Chieti, 28/3/2018”.
Allega, altresì, a sostegno della sollecitata sospensione la circostanza relativa ad intervenuta denuncia in sede penale presentata dal dr. già contabile di CP_4
entrambe le società. II) Violazione e/o falsa applicazione dell'art 116 cpc”, laddove con la sentenza di primo grado si è ritenuto che “la società convenuta - a fronte della contestazione avversaria
(suffragata dagli esiti della CTU) della inesistenza delle poste creditorie di cui la prima ha perentoriamente addotto di essere titolare verso la seconda (sì da pareggiare i controcrediti di quella) - avrebbe potuto agevolmente fornire prova documentale (sulla stessa gravante, ex art. 2697 c.c.)”; lamenta in proposito che il CTU avrebbe omesso, nonostante l'autorizzazione del giudice in sede di formulazione dei quesiti, di acquisire ex art. 210 c.p.c. la documentazione necessaria e richiesta dalla parte convenuta ed in particolare le scritture contabili della relative ai rapporti Parte_4
intercorsi dal 2015 al momento del fallimento;
si duole, inoltre, dell'omessa acquisizione da parte del giudice di prime cure della denuncia presentata dal e della CP_2
documentazione alla stessa allegata, così come richiesto dall'allora convenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Contesta, infine, le risultanze della CTU che non avrebbero tenuto in considerazione i profili di contestazione articolati dal consulente tecnico di parte convenuta.
2.1. Si è costituita in grado di appello la curatela del eccependo Parte_3
l'inammissibilità dell'appello, in quanto genericamente articolato, e contestando nel merito la fondatezza del proposto gravame.
3) Motivi della decisione. Questa Corte ritiene l'appello infondato.
3.1. Con il primo motivo di appello la lamenta la violazione e l'erronea applicazione Parte_1 dell'art. 295 c.p.c. Sostiene, in particolare, che avrebbe errato il primo giudice nel rigettare la richiesta di sospensione del procedimento civile sia in attesa della definizione del processo penale a carico di , quale legale rappresentante della su denuncia del Controparte_3 E_ curatore fallimentare, ed avendo l'imputazione ad oggetto la violazione degli “artt. 223 comma 1 e
216 comma 1 n. 1, R.D.n. 267/42 perché, nella qualità di legale rappresentante della CP_1
dichiarata fallita dal tribunale di Chieti in data 28/3/2018, nei tre anni antecedenti la
[...]
dichiarazione di fallimento, teneva i libri e le altre scritture contabili in modo irregolare e incompleto, in particolare: nel libro giornale dell'anno 2015 non erano registrate le scritture di chiusura generale;
nel libro degli inventari, relativamente all'anno 2015, mancava l'inventario dettagliato dei crediti, dei debiti e delle rimanenze di magazzino mentre le voci erano indicate nel loro ammontare complessivo e mancava la firma dell'amministratore unico come prescritto dall'art. 2217 , comma 3 cc. In Chieti, 28/3/2018”. Affida, inoltre, la richiesta di sospensione alla necessità di attendere la definizione del procedimento penale aperto a seguito della denuncia presentata dal dr. CP_4
Ritiene questa Corte che la puntuale e condivisibile motivazione alla base del rigetto della richiesta non risulta scalfita dalle generiche allegazioni articolate a sostegno del motivo di appello.
Come evidenziato dal giudice di primo grado, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non appare neppure in astratto ipotizzabile con riferimento ad eventuale procedimento penale aperto a seguito di denuncia, prendendo in considerazione la norma la eventuale pendenza di un processo penale idoneo a concludersi con una decisione in relazione di pregiudizialità rispetto alla controversia pendente in sede civile. Prevede, infatti, la richiamata norma in tema di “sospensione necessaria” che “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.
Il presupposto delle necessità della sospensione va quindi colto nell'efficacia pregiudicante della definizione della controversia oggetto dell'altro processo, cosicché la decisione della causa pregiudicata debba dipendere dall'esito della controversia pregiudicante. E dunque, come affermato dalla Corte di legittimità (tra le molte, Cass. civ, ord. 15 dicembre 2020, n. 28647),
“ Indubbiamente perché possa delinearsi una ipotesi di sospensione necessaria è imprescindibile che vi sia stato esercizio dell'azione penale”.
Non rileva, pertanto, ai fini della sollecitata sospensione la circostanza della intervenuta presentazione da parte del dott. ex contabile di entrambe le società in contesa, di CP_2
eventuale denuncia che, peraltro, continua anche in questa sede ad essere evocata in termini generici ed inidonei a far comprendere puntualmente il contenuto della stessa e, per quel che rileva con riferimento al secondo motivo di appello, della documentazione in ipotesi allegata.
Sotto altro profilo, relativo alla pendenza di processo penale a carico di , quale Controparte_3
legale rappresentante della con riferimento all'imputazione sopra richiamata, E_
pare opportuno ribadire che “… la regola del vigente sistema processuale è nel senso della separazione dei due giudizi, per cui quello civile e quello penale seguono percorsi diversi. La possibilità di disporre la sospensione è legata all'eventualità che il giudicato penale esplichi in modo vincolante i propri effetti sulla causa civile (v. in argomento, tra le altre, l'ordinanza 1° giugno 2021, n. 15248) – Cass ord. 13 marzo 2024 n. 6732.
Nel caso in esame, posto che parte appellante sostiene vertere l'accertamento in sede penale sui medesimi fatti oggetto dei presente procedimento, occorre in proposito osservare come una tale evenienza non sarebbe neppure in astratto sufficiente ad imporre la sollecitata sospensione.
Basti in proposito rammentare che “la sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c. , 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenz a penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (Cass., sez. sesta, ord. 1° gennaio 2021, n. 15248)” – Cass. ord. 2 febbraio 2024 n. 3074, circostanze non ricorrenti nel caso di specie ed infatti neppure espressamente dedotte dalla parte appellante.
3.2. La censura formulata con il secondo motivo di appello ha ad oggetto l'errata valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. e risulta articolata sotto un triplice aspetto: si duole in primo luogo l'appellante della omessa acquisizione da parte del CTU della “documentazione necessaria e conformemente alla richiesta della convenuta ex art. 210 c.p.c.”; lamenta l'omessa acquisizione della denuncia, con allegata documentazione, presentata dal dott. “nei giorni CP_2
immediatamente antecedenti alla udienza di precisazione delle conclusioni”, già sollecitata dalla
[...]
nell'udienza richiamata, così impedendo al CTU la ricostruzione completa della contabilità Parte_1
in relazione ai rapporti intercorsi tra le due società; contesta, infine, gli esiti della CTU che non avrebbero tenuto in adeguata considerazione le osservazioni formulate dal consulente di parte convenuta.
3.2.a. La censura articolata in relazione al primo profilo, avente ad oggetto l'omessa acquisizione da parte del CTU di documentazione pur autorizzata dal giudice ex art. 210 c.p.c. è inammissibile sia in quanto tardiva, non risultando proposta in sede di precisazione delle conclusioni, laddove le richieste istruttorie integrative nell'interesse della parte convenuta si sono concentrate, sotto il profilo documentale, unicamente sulla sollecitata acquisizione della denuncia presentata dal
[...]
e dell'allegata documentazione (si legge in proposito nella appellata sentenza: “ d) CP_2
nessuna delle parti ha avanzato – nei termini istruttori - richiesta, ex art. 210 c.p.c., di esibizione di fatture ed altri documenti fiscali relativi ai rapporti intrattenuti tra le due società (ossia dei documenti su cui ora si invoca una nuova indagine contabile”), sia in quanto estremamente generica ed esplorativa, avendo ad oggetto la “documentazione necessaria e conformemente alla richiesta della convenuta ex art. 210 c.p.c.”, senza la puntuale indicazione di quali specifici documenti debbano ritenersi, all'esito dell'approfondito esame della documentazione contabile a disposizione del CTU, effettivamente mancanti e necessari.
3.2.b. Lamenta, altresì, l'appellante l'omessa acquisizione della denuncia, con allegata documentazione, presentata dal dott. CP_2 L'inammissibilità della richiesta risulta già evidente in ragione sia della genericità della stessa, priva di puntuale indicazione in merito ai riferimenti formali (autorità che ha ricevuto la denuncia, numero di eventuale iscrizione del procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria), facendosi mero richiamo alla intervenuta presentazione “nei giorni immediatamente antecedenti alla udienza di precisazione delle conclusioni”, sia a causa del carattere esplorativo che ne connota la formulazione, contenente unicamente cenno all'acquisizione di non meglio precisati “faldoni” di documenti allegati alla denuncia.
A tali considerazioni si aggiungono le puntuali e condivisibili argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado a sostegno del manifestato diniego:
“ a) tali istanze sono volte ad introdurre nuovi ed inammissibili temi di indagine, estranei al thema decidendum ed al thema probandum, come cristallizzatisi (vd. supra) nei termini perentori del processo (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23657 del 19/11/2015);
b) gli assunti su cui tali nuove istanze si fondano (inattendibilità della documentazione esaminata dal CTU e dal CTP ) sono incompatibili con le linee difensive serbate sino ad allora dalle Per_2
parti nel processo e con gli assunti sui quali attrice e convenuta hanno fondato, rispettivamente, la domanda di pagamento e la richiesta di rigetto della stessa (vd. supra);
c) la CTU invocata sulla diversa e non meglio identificata nuova documentazione da esaminare, sarebbe esplorativa, in quanto volta a supplire alla deficienza delle allegazioni e delle prove offerte nel corso del processo, attraverso un'attività esplorativa alla ricerca auspicata di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass Sez. L, Sentenza n. 5908 del 24/03/2004: nella specie, il giudice del merito non aveva disposto, su istanza di un agente, l'esibizione, da parte della preponente, di scritture contabili, ne' la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, in quanto le scritture erano genericamente indicate;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 07/03/2001; Cass. N. 212/2006);
d) nessuna delle parti ha avanzato – nei termini istruttori - richiesta, ex art. 210 c.p.c., di esibizione di fatture ed altri documenti fiscali relativi ai rapporti intrattenuti tra le due società (ossia dei documenti su cui ora si invoca una nuova indagine contabile)”.
3.2.c. Contesta, infine, l'appellante gli esiti della CTU che non avrebbero tenuto in adeguata considerazione le osservazioni formulate dal consulente di parte convenuta, così erroneamente omettendo di rilevare che “i rapporti tra le due società di dare e avere erano in perfetto equilibrio e nessun effettivo credito era ancora in essere in favore della . Parte_4
Anche tale censura va disattesa in quanto priva di fondamento, alla luce dell'approfondito esame contabile effettuato dalla CTU nel corso del giudizio di primo grado, ad integrazione della consulenza tecnica d'ufficio dalla stessa in precedenza espletata nel procedimento di pignoramento presso terzi promosso dal in danno della presso la e CP_2 E_ Parte_1 della ampia motivazione sviluppata dal giudice che ne ha integralmente e correttamente condiviso metodo e conclusioni.
In proposito il giudice, sulla base della documentazione acquisita in atti e della espletata CTU ha in primo luogo evidenziato i rapporti di “stretta colleganza” intercorrenti tra le due società, in questa sede non contestati:
“8.1 In particolare, la società è stata costituita il 21/02/1996 con sede legale E_
in Francavilla al Mare (CH) Via Nazionale Adriatica Sud n.99, capitale sociale di 100.000,00 euro, interamente versato per svolgere l'attività prevalente di vendita di pezzi di autoricambi nazionali ed esteri. Trattasi di società responsabilità limitata unipersonale le cui quote sono al 100% del sig.
, legale rappresentante e amministratore unico della società, come da visura Controparte_3
camerale.
8.2 La società è stata costituita il 13/11/2014 con sede legale in Francavilla al Mare Parte_1
(CH) Contrada Foro n. 97, capitale sociale di 10.000,00 euro, interamente versato per svolgere l'attività prevalente di officina meccatronica, carrozzeria, gommista. Trattasi di società responsabilità limitata le cui quote sono 40% del Sig , 40% della RA Controparte_5
e 20% della RA . I legali rappresentanti e Controparte_6 Parte_5
amministratori della società sono il Sig. e la signora come Controparte_5 Controparte_6 da visura camerale. L'attività della azienda è iniziata il 12/02/2015.
8.3 Dunque, all'epoca dei fatti di causa, le società risultavano partecipate ed amministrate dalla famiglia dagli atti del procedimento penale RGNR n. 1674/18 a carico di CP_3 CP_3
(quale amministratore della si ricava altresì che quello è padre di
[...] E_
(amministratore della cfr. la richiesta della Procura della Controparte_5 Parte_1
Repubblica di Chieti del 18.4.19 di rinvio a giudizio di , nella qualità di legale Controparte_3
rappresentante della citata società, per i reati di bancarotta documentale e fraudolenta contestatigli con riferimento all'anno 2018).
8.4 La estrema colleganza tra le due società è ulteriormente dimostrata dal fatto che entrambe affidarono la tenuta della propria contabilità al medesimo professionista, Dott. Persona_1
(in particolare, per gli anni 2014 e 2015, quanto alla per l'anno
[...] E_
2015, quanto alla ”. Parte_1
Tanto premesso ha accuratamente esaminato, quindi, l'analisi contabile condotta dalla nominata
CTU condividendone correttamente le conclusioni.
In particolare ha evidenziato la CTU che “Oggetto dell'elaborato peritale è la verifica del credito rivendicato dalla Curatela alla tenendo conto Parte_3 Controparte_7
delle critiche della e delle controdeduzioni della Curatela del fallimento Parte_1 E_ [...
[…]. Il rapporto intercorso tra le parti è di natura commerciale. Il periodo esaminato dal CTU
è dal 01/01/2015 al 20/04/2017 sulla base della sola documentazione in atti”,e che “Il CTU ha proceduto innanzitutto ad analizzare per ciascuna azienda le operazioni poste in essere con riferimento al rapporto commerciale tra le due società. Successivamente ha verificato i rapporti reciproci di debito e credito tra le stesse”, specificando di aver “verificato le operazioni aziendali poste in essere tra le società verificando che le stesse operazioni possedessero i requisiti generali necessari per la loro contabilizzazione secondo il metodo della partita doppia”.
La CTU, quindi, le cui conclusioni meritano di essere condivise stante la pertinenza dei rilievi e la congruità della motivazione del consulente che l'ha redatta, così come ritenuto ed evidenziato dal giudice di prime cure, ha rilevato l'inattendibilità di una serie di annotazioni delle scritture contabili delle società, in ragione sia della mancanza di giustificazione documentale delle operazioni ad esse in ipotesi sottese, sia della erroneità dal punto di vista tecnico della loro appostazione contabile.
Sulla base di tali rilievi ha concluso per l'inattendibilità dei rapporti di dare ed avere finali tra le due società, come annotati nelle scritture contabili esaminate: “[…] Il CTU partendo dai saldi finali dei singoli esercizi delle schede contabili prodotte in atti per la verso il cliente E_ [...]
ha rilevato la seguente situazione: Parte_1
Saldo al 31/12/2015 a credito € 178.069,81
Saldo al 31/12/2016 a credito € 54.569,81
Saldo al 20/04/2017 a credito € 69,81 […]
Dall'analisi dei rapporti reciproci di debito e credito tra la e la il E_ Parte_1
CTU a causa di numerose anomalie rilevate nelle annotazioni contabili ha concluso che non vi è una adeguata rappresentazione delle operazioni commerciali poste in essere tra le due società, e manca in particolare la specularità tra le rispettive schede contabili. La lacunosità delle annotazioni contabili è tale da escludere la attendibilità delle stesse e di conseguenza l'attendibilità dei saldi finali risultanti dalle singole schede contabili così come risultanti da contabilità […].”
La CTU ha, quindi, escluso le poste derivanti da operazioni risultate indimostrate, anomale, in quanto prive di qualsivoglia giustificazione e di corrispondenza contabile, evidenziando quanto segue:
“[…] In particolare le annotazioni contabili non considerate dal CTU nella contabilità della ed a cui fa riferimento parte convenuta sono le seguenti: E_
31/3/15 rinuncia credito incasso ft 31 10.000,00 soci c/finanziamenti
30/4/15 rinuncia credito incasso ft 31 10.000,00 soci c/finanziamenti
31/5/15 rinuncia credito incasso ft 47 10.000,00 soci c/finanziamenti
30/6/15 rinuncia credito incasso ft 47 10.000,00 soci c/finanziamenti 31/7/15 rinuncia credito incasso ft 31 10.000,00 soci c/finanziamenti
31/8/15 rinuncia credito incasso ft 47 10.000,00 soci c/finanziamenti
30/9/15 rinuncia credito incasso ft 47 10.000,00 soci c/finanziamenti
70.000,00”.
[…] Il CTU ha eliminato le operazioni di rinuncia credito, non avendo rilevato nella documentazione contabile in atti nessun credito da finanziamento concesso alla al quale Parte_1
eventualmente la poteva rinunciare. E_
Ha inserito nella scheda contabile Fornitore nella contabilità tutte le CP_1 CP_1 Parte_1
operazioni di incasso rilevate nella scheda contabile cliente nella contabilità Pt_1 E_
[... (giustificate da documentazione) imputandole come pagamenti eseguiti da alla CP_8
E_
Il CTU ha eliminato la scrittura rilevata nella contabilità della riportata a Parte_1 pag.n.458/2015 di € 207.869,77, in quanto dalla descrizione dell'operazione pagamento fattura, in contropartita alla riduzione del debito verso il fornitore si rileva la voce Clienti E_
diversi.
Non si comprende quale sia l'operazione alla base di tale scrittura.
In ultimo ha corretto l'importo della fattura n.25 del 3/12/2015 che è stata erroneamente registrata nella contabilità della come fattura di acquisto da con un importo Parte_1 E_ diverso rispetto alla registrazione della stessa fattura emessa dalla L'importo E_ corretto della fattura è €. 16.559,87 […]”.
Il giudice di primo grado ha poi correttamente fatto propria la seguente rideterminazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti cui è pervenuta la CTU all'esito della analitica ricostruzione contabile:
“[…] Evidenziati i rilievi effettuati nella contabilità scheda contabile fornitore Parte_1
che di seguito si riportano: E_
-Fattura n. 25 emessa da del 31/12/2015 registrata in contabilità per 16.559,87 E_
è stata registrata in il 31/12/2015 con data fattura 3/12/2015 e importo di € 16.437,87. Parte_1
-Registrazione del 15/12/2015, descritta come pagamento fattura per € 207.869,77 evidenzia che alla riduzione del debito verso il fornitore non corrisponde un uscita finanziaria E_
quale cassa o cassa assegni o banca, ma in contropartita (in Avere Variazione finanziaria negativa originata da una diminuzione di crediti) si legge clienti diversi senza specificare di quali clienti si tratta e soprattutto l'origine di tale voce di conto.
-Mancata annotazione di pagamenti al fornitore che invece risultano come E_
incassi nella scheda contabile cliente nella contabilità di I pagamenti Parte_1 E_ mancanti in contabilità rilevati dalla contabilità registrati come Parte_1 E_
accrediti bancari nella contabilità della ,sono indicati nella tabella che segue E_
per un importo complessivo di 137.991,77. I dati nella tabella sono stati rilevati dal libro giornale della […]. E_
Pertanto, eliminando la scrittura di €207.869,77, inserendo i movimenti contabili mancanti, correggendo importo fattura ricevuta da si ha che la ha verso il E_ CP_8 fornitore un debito di € 70.069,81 come si evince dal prospetto riportato nelle E_
pag da 52 a 55 del paragrafo n. 4 Nella contabilità della non si rileva Parte_1 Controparte_7
nessuna scheda contabile intestata al cliente in quanto non sono state registrate E_
le fatture emesse nei confronti della dalla n.1/AR alla n 13/AR (Allegato n.8). In E_
conseguenza della mancata registrazione delle fatture emesse , non si è aperta la scheda al cliente
, e tutte le somme ricevute dalla per il pagamento di tali E_ E_
fatture sono state annotate nella contabilità della accreditando il conto banca e Pt_6
contrapponendo a tali variazioni finanziarie positive, variazioni finanziarie negative nel conto finanziamenti a medio e lungo termine.
Da ciò consegue che contabilmente la non ha nessun credito verso la cliente Parte_1 CP_1
.
[...]
Inserendo le registrazioni mancanti riferite sia alle fatture emesse che agli incassi ricevuti, la
[...] ha verso il cliente un debito di € 20.848,47 in quanto ha ricevuto da Pt_1 E_ accrediti per 98.400,00 € a fronte di credito per fatture emesse alla stessa per €. E_
77.751,53.
Con le rettifiche, correzioni e integrazioni delle annotazioni contabili apportate dal CTU, nei rapporti reciproci si può rilevare anche la specularità tra le rispettive schede contabili con saldi finali dei singoli conti diversi da quelli da contabilità prodotta come sopra evidenziati. Pertanto in sintesi il CTU ha rilevato la mancanza di specularità nei rapporti reciproci debiti crediti tra le due società tali da inficiare l'attendibilità delle stesse relative scritture contabili ed ha proceduto alla rideterminazione dei saldi alle date del 31/12/2015-31/12/2016 e 20/04/2017 dopo aver apportato le dovute rettifiche finalizzate alla riconciliazione dei rispettivi partitari contabili cliente fornitore tra le due società oggetto di esame.
I saldi rideterminati dal CTU sono i seguenti: risulta avere un credito verso il cliente alla data del 20/04/2017 per € E_ Parte_1
70.069.81;
L' risulta avere un credito verso il fornitore alla data del 20/04/2017 E_ Parte_1 per € 20.848,47; risulta avere un debito verso il fornitore alla data del 20/04/2017 per Parte_1 E_
€ 70.069,81; risulta avere un debito verso il cliente alla data del 20/04/2017 per € Parte_1 E_
20.848,47”.
Né le conclusioni cui è pervenuta la CTU risultano inficiate delle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte convenuta, odierna appellante che ne reitera in questa sede le argomentazioni, come puntualmente rilevato già dal giudice dell'impugnato provvedimento sulla base delle considerazioni in proposito espressamente svolte dalla consulente tecnica d'ufficio, all'esito del contraddittorio tecnico delle parti.
Ha evidenziato in proposito la CTU quanto segue:
“[…] Parte convenuta sostiene la ricostruzione, definita puntuale, del consulente Dott. Persona_3
.
[...]
La ricostruzione della contabilità effettuata dal Dott. si è E_ Persona_3
conclusa con la rilevazione di una scrittura definita di riallineamento nella contabilità della rilevabile a pag 7 del Libro giornale 2016 in data 02/01/2016 che di seguito si E_ riporta […].
Il saldo delle rettifiche operate, riguardanti sia i saldi conti in dare che in avere, ha originato per differenza sopravvenienze passive indeducibili per € 622.761,94.
Tra i vari conti rettificati c'è anche il conto fornitore per 34.900,00 € nella sezione avere. Parte_1
Con tale scrittura si aumenta il debito della verso la E_ CP_8
La rettifica operata dal Dott. per € 34.900,00 in avere del conto fornitore nella Per_2 Parte_1
contabilità è stata effettuata per correggere un bonifico effettuato dalla E_
a favore della in data 30/04/2015 pag.104 libro giornale della E_ Parte_1
(All. n.7), effettuato per pagare forniture ricevute dalla documentate E_ Parte_1
da fatture, Nella contabilità di tale bonifico ricevuto anziché essere imputato al cliente Parte_1
per somme incassate a fronte di forniture effettuate dalla è stato E_ Parte_1
posto erroneamente in avere del conto finanziamenti a medio lungo termine come si rileva dalla pag. 89 libro giornale 2015 della (All. n.8). Parte_1
Con tale correzione, si annulla un pagamento effettuato da alla in E_ Parte_1
data 30/04/2015, giustificando tale correzione, sostenendo che non era un pagamento di fatture ma un esborso per concedere un finanziamento alla Parte_1
Il saldo del conto fornitore nella contabilità della si trasforma con tale CP_8 E_ rettifica in un debito verso la di €14.051,33, anziché restare a credito per 20.848,47. Parte_1 […] Trattasi di una correzione per la quale il CTU non trova valida giustificazione, tra l'altro imputata in contropartita al conto di costo sopravvenienza passiva indeducibile, anzichè alla voce
Finanziamenti a medio e lungo termine concessi a terzi che era la voce dove erroneamente era stato inserito l'importo ricevuto dalla Considerando l'importo di 34.900,00 come Parte_1
pagamento effettuato dalla alla per fornitura, senza la rettifica di E_ Parte_1
riallineamento di cui sopra, il saldo del conto fornitore rappresenta un credito verso il Parte_1
fornitore di 20.848,47. Parte_1
Nella scrittura di riallineamento sopra riportata, effettuata dal Dott. in data 02/01/2016 Per_2
nella contabilità della il CTU ha rilevato che tra le diverse voci, oltre quella E_
riguardante il fornitore ,sono stati rettificati anche tra i vari saldi, i saldi dei conti Parte_1
Crediti Diversi e Soci conto finanziamenti infruttiferi.
Con riferimento in particolare alla voce Crediti diversi per € 234.000,00, che era presente nella sezione dare (credito) del Bilancio al 31/12/2015 della a pag 160/2015 del E_
Libro giornale (All. n.9 ), si rileva che, con la scrittura di riallineamento del 02/01/2016 pag
7/2016 (All. n.10), essa è stata eliminata, inserendo in tale scrittura nella sezione opposta(avere) alla voce crediti diversi l'importo di € 234.000,00. Cosi facendo è stato azzerato il conto.
Il CTU, però, negli allegati all'elaborato del Dott. per la ricostruzione della contabilità, Per_2
ha rilevato una mail (All.n.11) nella quale il personale amministrativo nelle varie risposte alle richieste a mezzo mail del Dott. , con riferimento alla voce CREDITI DIVERSI Persona_3
risponde scrivendo: ”per 234.000,00, come da allegato mastro contabile , risulta corretta “ Quindi anche qui non si comprende come mai tale voce sia stata eliminata. Sembrerebbe un errore di rilevazione contabile non rinvenendo in atti altra giustificazione.
Con riferimento alla voce Soci conto finanziamenti infruttiferi, essa è stata rettificata per riportare l'importo di tale conto a € 240.000,00. La rettifica ricompresa nella scrittura di riallineamento, nella contabilità di , è stata effettuata dal Dott. a seguito E_ Persona_3
della informazione ricevuta a mezzo mail (All.n.12) dal personale amministrativo in data
24/04/2017.
Nella mail di risposta alla richiesta effettuata dal Dott. sulla voce soci Persona_3
c/finanziamenti, al fine di verificare l'esatta consistenza della stessa , il personale amministrativo risponde: “ la voce soci C/finanziamneti non è riconciliata adeguatamente, atteso il riconoscimento del debito all'ex socio , ”. Alla mail è allegata una lettera di riconoscimento Persona_4
del debito datata 13/11/2014 a firma del Sig. , legale rappresentante delle società Controparte_3
con la quale lo stesso riconosce di essere debitore verso la RA E_ Per_4
per un importo di 240.000,00 euro. I 240.000,00 sono somme che la ex socia Parte_5 ha apportato nella società nel corso degli anni e che risultano nel bilancio Persona_4
della società sezione debiti conto Soci alla data del 31/12/2014. La lettera del Org_1
riconoscimento del debito è stata redatta il 13/11/2014 data dell'atto notarile con il quale la signora ha ceduto le proprie quote sociali. Pertanto non rappresentavano Persona_4
più finanziamenti soci infruttiferi ma debiti verso la ex socia.
Il Dott. nel suo elaborato peritale ricostruisce i movimenti della scheda contabile del conto Per_2
Socio c/ finanziamenti infruttiferi alla luce del libro giornale prodotto dal consulente precedente.
Le operazioni che riporta nella scheda partono dal 01/01/2015, ricomprendendo anche la ripresa saldo es precedente di 240.000,00. Al 31/12/2015 il saldo del conto a seguito di tutte le annotazioni in dare ed avere, comprese le operazioni di rinuncia credito con le quali in contropartita veniva ridotto il credito verso la portano il saldo a € 545,79. Parte_1
In data 2/01/2016 con la scrittura di riallineamento a pag.5/2016 (All.n.10) viene riportato a
240.000,00 rappresentando apporti del socio uscito dalla società. L'importo del conto socio c/finanziamenti portato a 240.000,00 € con la scrittura di riallineamento, in altra scrittura denominata giroconto del 02/01/2016 viene trasferito nella voce finanziamenti da terzi. Pertanto tutte le operazioni riportate nel prospetto Soci c/finanziamenti ricostruito dal Dott. Per_2
richiedono altra verifica, e gli importi che risultano indicati nella scheda come rinuncia di un credito verso la non possono essere presi in considerazione sia perché non trovano Parte_1
corispondenza nella contabilità di ma soprattutto in quanto ad essi corrisponde in Parte_1
contropartita una restituzione finanziamenti soci che non ha senso nel rapporto con la Parte_1
che non è socia della e per la mancata riconciliazione dello stesso come E_
confermato dal personale amministrativo della E_
Lo stesso Dott. alla pagina 22 del suo elaborato peritale sostiene come il CTU che :”vi Per_2 sono alcune registrazioni imputate come rinuncia al credito vantato verso , per € Parte_1
70.000.00 complessivi, rinuncia che non sembrerebbe in alcun modo documentata. Tra l'altro , anche nell'ipotesi di effettiva rinuncia , la stessa avrebbe dovuto piuttosto determinare delle sopravvenienze passive nella contabilità di ” Quindi le considera non veritiere E_
cosi come rappresentate nella contabilità quando afferma: “……..anche nell'ipotesi di effettiva rinuncia ………“ .
Anche nella contabilità della in data 01/01/2016 sul libro giornale della a pag Parte_1 Parte_1
5/2016 (All. n.13) si rileva una scrittura di riallineamento oltre che una scrittura effettuata in data
02/01/2016 sempre a pag. 5/2016 denominata rettifica saldi. Nella scrittura contabile di riallineamento, tra i vari conti rettificati, esiste il conto Cliente nella sezione E_ dare per € 14.051,53 che evidenzia un credito che la ha nei confronti della Parte_1 CP_1 . Tale dato, è stato rilevato dalla scheda contabile intestata al fornitore nella
[...] Parte_1 contabilità' della dopo le scritture di riallineamento del 02/01/2016 nella E_
, a seguito di una rettifica di operazione precedente del 30/04/15. CP_1
Con tale rettifica nella contabilità della è stato ridotto per € 34.900,00 il credito E_ dell' verso il fornitore portando lo stesso saldo a credito verso il E_ Parte_1 fornitore da € 20.848,47 ad un debito di 14.051,53 della verso il fornitore E_ Pt_1
[... come già esposto nel paragrafo 3 del presente elaborato.
La scrittura di riallineamento rilevata sul libro giornale 2016 della alla pag.5 /2016 è la Parte_1 seguente: […] Si fa notare che la scrittura di rial lineamento contabile del 01/01/2016 sopra riportata, rileva maggiori debiti per IVA ( Iva sulle fatture emesse da che non erano state Parte_1
registrate in contabilità) IRES e IRAP, aumenta il credito verso per 14.051,53, E_
aumenta la cassa contanti e a saldo delle differenze dare e avere, riporta il conto Risultato
d'esercizio per 43.021,82. Nella scrittura successiva con la scrittura rettifica saldi corregge tutta una serie di conti in dare e avere rilevando qui una sopravvenienza per differenza di € 34.568,00
[…] per quanto riguarda le operazioni di riduzione della voce di debito socio c/finanziamenti nella contabilità della a fronte di una riduzione del credito verso la non c'è E_ CP_8
alcuna giustificazione, né documentale e né corrispondenza delle stesse operazioni nella contabilità della Parte_1
Il CTU per poter considerare tali operazioni a deconto del credito vantato dalla E_
verso la avrebbe quanto meno dovuto trovare in corrispondenza, nella contabilità della Parte_1
Co AR , una scrittura dalla quale rilevare una riduzione del debito nei confronti del Fornitore ed una riduzione del credito nel conto finanziamenti concessi a terzi. E_
Il CTU, pertanto non avendo trovato nessuna corrispondenza della operazione dell'una nell'altra, non le ha potute considerare.
Con riferimento alla ricostruzione della contabilità dell ' effettuata dal Dott. E_
con conseguente scrittura di riallineamento effettuata in data 01/01/2016, il CTU ha Per_2 rilevato, come sopra esposto, che in essa è stata eliminata una voce Crediti diversi per €
234.000,00 nonostante tale voce e importo fosse stata confermata dal personale amministrativo
RA a mezzo mail del 20/04/2017. […] Nessuna valenza esdebitatrice può Testimone_1
essere riconosciuta alle ulteriori annotazioni rinvenute nella contabilità della Fallita segnatamente per ciò che concerne sia la pretesa “rinuncia” ad incassare € 70.000,00 (di cui € 30.000,00 a valere sulla fattura n. 31/'15 ed € 40.000,00 a valere sulla fattura n. 47/'15) e sia per quanto riguarda l'appostazione, in rettifica, di € 34.900,00 in avere del conto fornitore della '87 CP_7 giacchè, in difetto di idonea causa, trattasi di un finanziamento ingiustificato in favore della debitrice.
Il CTU tralasciando le questioni giuridiche, con riferimento a tali operazioni, precisa di non aver considerato nella ricostruzione dei saldi finali né le operazioni descritte come rinuncia credito e né la rettifica del bonifico effettuato dalla alla […] CP_1 CP_1 Parte_1
Il CTU non ha trovato nessun documento che giustificasse la rinuncia del credito nei confronti della e nessun riscontro di tali operazioni nella contabilità di Parte_1 Parte_1
La non ha partecipaziononi nella che possano giustificare un Parte_1 E_
finanziamento soci infruttifero.
Mentre per quanto riguarda l'appostazione, in rettifica, di € 34.900,00 in avere del conto fornitore nella contabilità della il CTU non la prende in considerazione perché Parte_1 E_
esiste un bonifico effettuato alla per pagare le fatture ricevute da regolarmente Parte_1 Parte_1
rilevato in contabilità con addebito del conto corrente bancario.
Nella non avendo rilevato le fatture emesse alla e non esistendo CP_8 E_
quindi nessun conto acceso al cliente è stata rilevata in contabilità come E_
finanziamento ricevuto da terzi, come se la avesse ricevuto un finanziamento da Parte_1
[…]”. E_
Inoltre, il CTU ha rilevato come “[…] La ha rivenuto nella propria Controparte_9
documentazione amministrativa, una dichiarazione resa dalla (All.n.14), con la quale il Parte_1 debito di quest'ultima verso la prima viene quantificato, alla data del 30/11/2015, nella misura di €
359.118,71”. L'Ausiliaria del Giudice ha aggiunto che “già nel procedimento esecutivo RG
50000225/18 era venuta a conoscenza di tale documento, in occasione della ricezione delle osservazioni del Dott. alla relazione tecnica della sottoscritta. […]”. Persona_3
Evidenzia in proposito il Giudice che “La CTU ha quindi evidenziato il fatto che la dichiarazione di
- di cui alla predetta lettera del 04/04/2016 - in merito alla posizione debitoria di Parte_1
- non è provvista di alcuna documentazione giustificativa. Pertanto, trattandosi E_
di mera asserzione unilaterale in ordine alla esistenza, consistenza e causale della posizione di debito ivi indicata, essa non ha alcun rilievo probatorio ai fini di causa”.
Ritiene, pertanto, il Collegio che la CTU abbia esaurientemente risposto ai rilievi mossi dal consulente di parte e che il giudice di primo grado abbia sul punto adeguatamente motivato.
3.3. Nell'integrale rigetto del proposto appello, le spese di questo grado seguono la soccombenza secondo la liquidazione indicata in dispositivo.
3.4. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n.
18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. 453/2022 emessa dal Tribunale di Chieti, pubblicata in data 6 settembre 2022, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della appellata liquidandole in € 9.9991,00 oltre al 15% di rimborso spese forfettarie e Iva e CPA come per legge;
dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2024
Il Consigliere rel.
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono