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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/07/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 39/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
R.G. 39/2023
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(c.f. .IV , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa in forza di procura agli atti, dagli Avv.ti
Enrico Bocchino e Sara Testani;
Appellante
e
(p.iva: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_3 legale rappresentante (c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_1 in forza di procura agli atti dall'Avv. Massimo Grattarola;
Appellata
e
Controparte_2
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 404/2022 emessa dal Giudice di Pace di Alessandria il
6.08.2022 e pubblicata in data 17.08.2022;
CONCLUSIONI:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Alessandria, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di n. 404 CP_2 del 06.08.2022, rigettando l'opposizione proposta dall' Controparte_1
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2480 ID Pratica 18134756 del 23.03.2021, notificata
[...] in data 04.10.2021 da nell'interesse del . Con vittoria delle spese e Parte_1 Controparte_2 competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”.
Per la parte appellata e Controparte_1 CP_1
[...]
pagina 1 di 7 “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, rigettare tutti i motivi e le istanze proposte in appello e confermare la sentenza del Giudice di Pace di Alessandria n. 404 del 6.08.2022, accogliendo
l'opposizione proposta dall avverso l'ingiunzione Controparte_1 di pagamento n. 2480 ID Pratica 18134756 del 23.03.2021, notificata il 4.10.2021 da nel Parte_1
l'interesse del . Con vittoria delle spese e competenze, oltre accessori di legge.” Controparte_2
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Concisa esposizione del processo di I grado
Con ricorso in opposizione ex art. 23 L. 689/1981 l' Controparte_1
conveniva in giudizio il al fine di contestare l'ingiunzione di
[...] Controparte_2 pagamento n. PROT. N. 2705, ID Pratica 18134756 del 23.03.2021, notificatale in data 04.10.2021 dalla quale concessionaria della riscossione, relativamente a due verbali aventi ad oggetto Parte_1 violazioni al Codice della Strada (il n. 7143/16 ed il n. 17594/16) sollevando come unico motivo di opposizione l'intervenuta prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981 del diritto dell'Ente a riscuotere le somme, dal momento che l'ingiunzione di pagamento opposta risultava notifica in data 04.10.2021, mentre i verbali risultavano essere l'uno del 1.03.2016 e l'altro del 23.05.2016.
Si costituiva in giudizio il chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in giudizio Controparte_2 della quale litisconsorte necessario, perché documentasse eventuali atti interruttivi della Parte_1 prescrizione.
Il Giudice di Pace, visti gli artt. 4 e 32 del decreto legislativo n. 150/2011, convertiva il rito da speciale a ordinario e autorizzava la chiamata in giudizio della a cura del Parte_1 Controparte_2
Si costituiva quindi in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione sull'assunto per cui il Parte_1 decorso del termine di prescrizione era rimasto sospeso per effetto dei provvedimenti legislativi legati all'emergenza sanitaria da Covid19 e più specificamente in forza del combinato disposto tra gli artt. 68 co. I D.L. 18 del 17.03.2020 e 12 D.lgs. 159/2015.
All'udienza del 22.05.2022 il Giudice di Pace, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e all'esito pronunciava la sentenza n. 404/2022 del 6-17.08.2022, con la quale accoglieva l'opposizione, annullava l'ingiunzione di pagamento, e condannava le parti convenute, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite.
Motivi di appello
ha declinato quale unico motivo di censura alla decisione impugnata, l'erroneità della Parte_1 sentenza laddove il primo Giudice, ha ritenuto la sospensione di cui all'art. 68 co. I D.L. 18 del
17.03.2020 limitata al periodo 8.03.2020 – 31.05.2020 mentre la stessa è perdurata sino al 31.08.2021, a ciò conseguendo che essendo l'adempimento che si contesta in scadenza nei mesi di marzo e maggio 2021, in pieno periodo di sospensione, il termine di prescrizione deve intendersi prorogato al
31.12.2023 ex art. 12 D.lgs. 159/2015.
Si è costituita in giudizio l' (da qui in poi solo Controparte_1
”) sostenendo che pur avendo il Giudice di prime cure errato nell'individuazione del periodo CP_3 di cui all'art. 68 D.L. n. 18/2020, ben ha fatto il medesimo a ritenere la norma non applicabile ai crediti per i quali non è stata ancora emessa alcuna cartella e/o ingiunzione, pur essendo gli stessi (nel 2020)
pagina 2 di 7 già divenuti definitivi, essendo vanamente trascorso il termine per impugnare i relativi verbali di accertamento.
Nonostante la regolare notifica, nessuno si è costituito per il che all'udienza del Controparte_2
26.04.2023 è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 14.01.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nella propria comparsa conclusionale del 12.03.2025 l' ha eccepito, in aggiunta a quanto CP_1 dedotto in comparsa: i) l'inappellabilità della sentenza n. 404/2022 ex art. 339 c.p.c., in quanto pronunciata secondo equità e non secondo diritto;
ii) il difetto di legittimazione ad interporre appello, in capo ad posto che, l'eccezione di prescrizione accolta dal Giudice di prime cure non involge Parte_1 la procedura di riscossione ma il merito della pretesa tributaria;
iii) l'intervenuta decadenza per decorso del termine previsto dall'art. 1, comma 153, della legge n. 244/2007.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
§1. In via pregiudiziale, sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 339 co. III e 113 co. II c.p.c.
L'eccezione promossa dall'appellata è infondata.
La presente controversia ha ad oggetto un'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione disciplinata dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, oggi art. 6 D.lgs. n. 150/2011.
Ebbene, rispetto a tali controversie la Giurisprudenza di legittimità sul punto ha statuito che “In tema di opposizione a sanzione amministrativa, per espressa disposizione dell'art. 23, comma 11, della l. n.
689 del 1981, come modificato dall'art. 99 del d.lgs. n. 507 del 1999, non trova applicazione l'art. 113, comma 2, c.p.c. e non si fa, quindi, luogo a pronunzia secondo equità. Alla medesima conclusione si giungerebbe, comunque, anche in assenza di una disposizione quale quella di cui all'art. 23 citato, in quanto le opposizioni ex art. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981 non rientrano nella competenza del giudice di pace stabilita "ratione valoris" dall'art. 7 c.p.c., cui fa riferimento l'art. 113 c.p.c., ma in quella speciale attribuita dalla legge "ratione materiae". (v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16317 del
30/07/2020)
§2. In via pregiudiziale, sul difetto di legittimazione a proporre appello in capo ad
[...]
Parte_1
L'eccezione è infondata.
Durante l'attività di riscossione l'ente impositore conserva la propria qualità di creditore, ma la legge sancisce una scissione fra la titolarità del credito e la legittimazione all'esercizio delle azioni e delle tutele correlate alle situazioni giuridiche soggettive nascenti dal rapporto di imposta, spettando queste ultime all'agente della riscossione: ne deriva, sul piano processuale, la sostituzione dell'agente riscossione all'ente impositore (v. Cass. 31476/2019 che ha concluso in ordine all'operatività nei confronti dell' del giudicato formatosi nella lite tributaria fra il contribuente e Controparte_4
l'agente Equitalia)
In altri termini, «il concessionario è il soggetto legittimato ad agire, in nome proprio e per conto del titolare del credito stesso, per il compimento delle attività processuali di natura esecutiva, funzionali pagina 3 di 7 alla riscossione coattiva delegata, integrando la fattispecie uno dei casi fatti salvi dall'art. 81 cod. proc. civ.» (cit. Cass. 31476/2019 ma vedi anche Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 24789 del 09/10/2018).
Né valgono sul punto le osservazioni spese dall'appellata con riguardo al precedente di cui alla Cass.
Sez. U - , Sentenza n. 7514 del 08/03/2022, che come si legge nella parte motiva della sentenza fissa un principio (ovvero che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore) che va tuttavia circoscritto alla sola riscossione dei crediti previdenziali “Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza- ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame”
§3. Nel merito, sul motivo di appello avente ad oggetto l'errata applicazione della disciplina di cui al combinato disposto tra gli artt. 68 co. I D.L. 18 del 17.03.2020 e 12 D.lgs. 159/2015.
L'appello è meritevole di essere accolto.
L'art. 68 co. I D.L. 18 del 17.03.2020 cd. “Cura Italia” rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” aveva disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e dagli avvisi di addebito affidati all'Agente della Riscossione in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.
Successivamente, l'articolo in parola è stato attinto da numerose modifiche che hanno progressivamente prorogato il periodo di sospensione anzidetto sino al 31.08.2021 (Decreto-legge n. 34 del 2020 con l'art. 154; il Decreto-legge n. 104 del 2020 all'art. 99; il Decreto – legge n. 125 del 2020 all'art. 1 bis;
il Decreto – legge n. 183 del 2020 all'art. 22 bis;
il Decreto – legge n. 41 del 2021 all'art. 4; ed infine il Decreto – legge n. 176 del 2021).
Ad oggi, infatti, la norma così recita:
“
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
Il richiamato art. 12 del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, rubricato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali” ha poi previsto ai commi II e III che: “
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. pagina 4 di 7
3. L non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo Controparte_5 di sospensione di cui al comma 1.”
Il quadro si compone, poi, sotto il profilo civilistico.
Ai sensi dell'art. 2935 del Codice civile, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e l'art. 2941 stabilisce i casi in cui è prevista la sospensione della prescrizione.
È noto che l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio.
Ebbene, nel caso in commento, le citate norme hanno quindi introdotto una sospensione dei termini dei versamenti sia per le entrate tributarie che non tributarie scadenti nel citato periodo, che ha comportato la impossibilità da parte degli enti territoriali di procedere con le attività di recupero dei propri crediti, relative (tra l'altro) anche alle notifiche delle ingiunzioni di pagamento, i cui termini sono stati prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione
(31.12.2023).
Nel caso che ci occupa, i crediti del consistono in sanzioni irrogate all'Officina Controparte_2 appellata per violazioni del Codice della Strada, attraverso due verbali: il n. 7143/16 del 1.03.2016 notificato al trasgressore in data 29.07.2016 e il n. 17594/16 del 23.05.2016 notificato il 21.09.2016
(nessuna contestazione è mai stata sollevata in merito alle avvenute notificazioni.).
Il quale agente impositore, come consentitogli dall'art 36 co. II del D.L. 248/2007, ha affidato CP_2 Part la riscossione dei propri tributi in parola ad quale concessionaria abilitata ed iscritta all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Ebbene applicando le predette norme al caso che ci occupa, poiché il diritto del a riscuotere i CP_2 crediti sottesi ai verbali menzionati si sarebbe prescritto nel termine di cinque anni dal giorno in cui sono state commesse le violazioni, e quindi il 1.03.2021 e il 23.05.2021 ovvero proprio nella pendenza del periodo di sospensione di cui agli art. 68 (così come prorogato dal Decreto – legge n. 176 del 2021 sino 31 agosto 2021); per effetto dell'art. 12, i termini di prescrizione per l'attività recuperatoria dell'odierna parte appellante sono stati prorogati fino al 31 dicembre del 2023.
Pertanto, essendo intervenuta la notifica dell'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione in data antecedente al termine indicato, l'eccezione di prescrizione risulta infondata.
Non condivisibile è poi l'assunto difensivo perorato dall'appellata circa il fatto che la sospensione in parola e la conseguente proroga della prescrizione, operi solo nelle ipotesi in cui sia già stata emessa l'ingiunzione di pagamento o la cartella, da parte dell'ente della riscossione.
Infatti, a tale proposito, l'art. 12 D.lgs. 159/2015 al co. III prevede che “
3. L Controparte_5 non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.” e come può evincersi dalla Risoluzione MEF n. 6 del 15.06.2020, tale divieto di notifica si ritiene vada esteso anche alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e dai loro soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997, in quanto il comma 2 dell'art. 68 dispone espressamente l'applicazione anche a tali atti delle disposizioni di cui al precedente comma 1 dello stesso art. 68 e quindi anche dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159 del 2015.
Tale impostazione, trova conforto peraltro in numerose pronunce di merito vertenti proprio in fattispecie analoghe a quelle che ci occupa (si. V. ad esempio Tribunale Varese sez. II, 15/01/2024,
pagina 5 di 7 n.36 avente ad oggetto infrazioni al C.d.S. commesse nel 2016, i cui verbali di contestazione sono stati notificati tra il 2.05.2016 e l'11.08.2016 e la cui relativa ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione è stata notificata in data 9.11.2021).
§4. Sull'eccezione di decadenza per decorso del termine previsto dall'art. 1, comma 153, della legge n. 244/2007.
Infondato risulta l'ulteriore motivo di opposizione, peraltro riproposto dalla parte appellata solo nella comparsa conclusionale, con il quale si è eccepita la decadenza ex art. 1 comma 153 della Legge
244/2007.
La decadenza prevista dall'art. 1, comma 153 L. n. 244/2007 per le somme non incassate dall'agente di riscossione dopo due anni dalla ricezione del ruolo non trova infatti applicazione alla procedura di riscossione attuata direttamente dall'Ente attraverso l'ordinanza-ingiunzione ex art. 2 R.D. N. 369/1910, poiché tale disposizione si riferisce esclusivamente alla riscossione tramite concessionario mediante cartella di pagamento. Infatti, la natura giuridica dell'ingiunzione fiscale impedisce l'efficacia dell'articolo 1 co. 153 citato che pare applicabile alla sola cartella di pagamento;
il termine biennale cui fa cenno la norma infatti decorre “dalla consegna del ruolo” fase che è assente nel procedimento per ingiunzione fiscale, a ciò conseguendo che l'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza - ingiunzione sia soggetta soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della Legge n.
689/1981.
§ 5. Conclusioni e spese di lite
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello va accolto con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado e rigetto delle domande promosse da Controparte_1
.
[...]
Quanto alle spese di lite, la riforma integrale sella sentenza di primo grado, comportando la caducazione anche del capo relativo alle spese, comporta che le stesse siano regolate nuovamente, alla stregua dell'esito complessivo della lite.
Le spese di lite del primo grado di giudizio sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della domanda e dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata espletata alcuna attività di trattazione ed istruttoria, così per € 346,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per le spese generali nella misura del 15%, oltre C.P.A e IVA.
Le spese di lite del presente giudizio di appello invece, seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenendo conto del valore della domanda e dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria), così per € 662,00 per compensi oltre al rimborso forfettario per le spese generali nella misura del 15%, oltre C.P.A e IVA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 6 di 7 Ritenutane l'ammissibilità, accoglie l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 404/2022 e per l'effetto, in riforma della CP_2 stessa:
Rigetta l'opposizione promossa da e per Controparte_1
l'effetto conferma l'ingiunzione di pagamento PROT. N. 2705, ID Pratica 18134756 del 23.03.2021;
Condanna a rifondere a Controparte_1 [...] le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate: Parte_1
• per il giudizio di primo grado, nella misura di € 346,00 per i compensi professionali, oltre al rimborso per le spese generali nella misura del 15%, oltre agli esborsi per contributo e marca, oltre C.P.A. ed
I.V.A. come per Legge;
• per questo grado di giudizio d'appello, nella misura di € 662,00 per i compensi professionali, oltre al rimborso per le spese generali nella misura del 15%, oltre agli esborsi per contributo e marca, oltre
C.P.A. ed I.V.A. come per Legge;
Così deciso in Alessandria, il 21.07.2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
R.G. 39/2023
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(c.f. .IV , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa in forza di procura agli atti, dagli Avv.ti
Enrico Bocchino e Sara Testani;
Appellante
e
(p.iva: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_3 legale rappresentante (c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_1 in forza di procura agli atti dall'Avv. Massimo Grattarola;
Appellata
e
Controparte_2
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 404/2022 emessa dal Giudice di Pace di Alessandria il
6.08.2022 e pubblicata in data 17.08.2022;
CONCLUSIONI:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Alessandria, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di n. 404 CP_2 del 06.08.2022, rigettando l'opposizione proposta dall' Controparte_1
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2480 ID Pratica 18134756 del 23.03.2021, notificata
[...] in data 04.10.2021 da nell'interesse del . Con vittoria delle spese e Parte_1 Controparte_2 competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”.
Per la parte appellata e Controparte_1 CP_1
[...]
pagina 1 di 7 “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, rigettare tutti i motivi e le istanze proposte in appello e confermare la sentenza del Giudice di Pace di Alessandria n. 404 del 6.08.2022, accogliendo
l'opposizione proposta dall avverso l'ingiunzione Controparte_1 di pagamento n. 2480 ID Pratica 18134756 del 23.03.2021, notificata il 4.10.2021 da nel Parte_1
l'interesse del . Con vittoria delle spese e competenze, oltre accessori di legge.” Controparte_2
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Concisa esposizione del processo di I grado
Con ricorso in opposizione ex art. 23 L. 689/1981 l' Controparte_1
conveniva in giudizio il al fine di contestare l'ingiunzione di
[...] Controparte_2 pagamento n. PROT. N. 2705, ID Pratica 18134756 del 23.03.2021, notificatale in data 04.10.2021 dalla quale concessionaria della riscossione, relativamente a due verbali aventi ad oggetto Parte_1 violazioni al Codice della Strada (il n. 7143/16 ed il n. 17594/16) sollevando come unico motivo di opposizione l'intervenuta prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981 del diritto dell'Ente a riscuotere le somme, dal momento che l'ingiunzione di pagamento opposta risultava notifica in data 04.10.2021, mentre i verbali risultavano essere l'uno del 1.03.2016 e l'altro del 23.05.2016.
Si costituiva in giudizio il chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in giudizio Controparte_2 della quale litisconsorte necessario, perché documentasse eventuali atti interruttivi della Parte_1 prescrizione.
Il Giudice di Pace, visti gli artt. 4 e 32 del decreto legislativo n. 150/2011, convertiva il rito da speciale a ordinario e autorizzava la chiamata in giudizio della a cura del Parte_1 Controparte_2
Si costituiva quindi in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione sull'assunto per cui il Parte_1 decorso del termine di prescrizione era rimasto sospeso per effetto dei provvedimenti legislativi legati all'emergenza sanitaria da Covid19 e più specificamente in forza del combinato disposto tra gli artt. 68 co. I D.L. 18 del 17.03.2020 e 12 D.lgs. 159/2015.
All'udienza del 22.05.2022 il Giudice di Pace, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e all'esito pronunciava la sentenza n. 404/2022 del 6-17.08.2022, con la quale accoglieva l'opposizione, annullava l'ingiunzione di pagamento, e condannava le parti convenute, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite.
Motivi di appello
ha declinato quale unico motivo di censura alla decisione impugnata, l'erroneità della Parte_1 sentenza laddove il primo Giudice, ha ritenuto la sospensione di cui all'art. 68 co. I D.L. 18 del
17.03.2020 limitata al periodo 8.03.2020 – 31.05.2020 mentre la stessa è perdurata sino al 31.08.2021, a ciò conseguendo che essendo l'adempimento che si contesta in scadenza nei mesi di marzo e maggio 2021, in pieno periodo di sospensione, il termine di prescrizione deve intendersi prorogato al
31.12.2023 ex art. 12 D.lgs. 159/2015.
Si è costituita in giudizio l' (da qui in poi solo Controparte_1
”) sostenendo che pur avendo il Giudice di prime cure errato nell'individuazione del periodo CP_3 di cui all'art. 68 D.L. n. 18/2020, ben ha fatto il medesimo a ritenere la norma non applicabile ai crediti per i quali non è stata ancora emessa alcuna cartella e/o ingiunzione, pur essendo gli stessi (nel 2020)
pagina 2 di 7 già divenuti definitivi, essendo vanamente trascorso il termine per impugnare i relativi verbali di accertamento.
Nonostante la regolare notifica, nessuno si è costituito per il che all'udienza del Controparte_2
26.04.2023 è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 14.01.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nella propria comparsa conclusionale del 12.03.2025 l' ha eccepito, in aggiunta a quanto CP_1 dedotto in comparsa: i) l'inappellabilità della sentenza n. 404/2022 ex art. 339 c.p.c., in quanto pronunciata secondo equità e non secondo diritto;
ii) il difetto di legittimazione ad interporre appello, in capo ad posto che, l'eccezione di prescrizione accolta dal Giudice di prime cure non involge Parte_1 la procedura di riscossione ma il merito della pretesa tributaria;
iii) l'intervenuta decadenza per decorso del termine previsto dall'art. 1, comma 153, della legge n. 244/2007.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
§1. In via pregiudiziale, sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 339 co. III e 113 co. II c.p.c.
L'eccezione promossa dall'appellata è infondata.
La presente controversia ha ad oggetto un'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione disciplinata dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, oggi art. 6 D.lgs. n. 150/2011.
Ebbene, rispetto a tali controversie la Giurisprudenza di legittimità sul punto ha statuito che “In tema di opposizione a sanzione amministrativa, per espressa disposizione dell'art. 23, comma 11, della l. n.
689 del 1981, come modificato dall'art. 99 del d.lgs. n. 507 del 1999, non trova applicazione l'art. 113, comma 2, c.p.c. e non si fa, quindi, luogo a pronunzia secondo equità. Alla medesima conclusione si giungerebbe, comunque, anche in assenza di una disposizione quale quella di cui all'art. 23 citato, in quanto le opposizioni ex art. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981 non rientrano nella competenza del giudice di pace stabilita "ratione valoris" dall'art. 7 c.p.c., cui fa riferimento l'art. 113 c.p.c., ma in quella speciale attribuita dalla legge "ratione materiae". (v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16317 del
30/07/2020)
§2. In via pregiudiziale, sul difetto di legittimazione a proporre appello in capo ad
[...]
Parte_1
L'eccezione è infondata.
Durante l'attività di riscossione l'ente impositore conserva la propria qualità di creditore, ma la legge sancisce una scissione fra la titolarità del credito e la legittimazione all'esercizio delle azioni e delle tutele correlate alle situazioni giuridiche soggettive nascenti dal rapporto di imposta, spettando queste ultime all'agente della riscossione: ne deriva, sul piano processuale, la sostituzione dell'agente riscossione all'ente impositore (v. Cass. 31476/2019 che ha concluso in ordine all'operatività nei confronti dell' del giudicato formatosi nella lite tributaria fra il contribuente e Controparte_4
l'agente Equitalia)
In altri termini, «il concessionario è il soggetto legittimato ad agire, in nome proprio e per conto del titolare del credito stesso, per il compimento delle attività processuali di natura esecutiva, funzionali pagina 3 di 7 alla riscossione coattiva delegata, integrando la fattispecie uno dei casi fatti salvi dall'art. 81 cod. proc. civ.» (cit. Cass. 31476/2019 ma vedi anche Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 24789 del 09/10/2018).
Né valgono sul punto le osservazioni spese dall'appellata con riguardo al precedente di cui alla Cass.
Sez. U - , Sentenza n. 7514 del 08/03/2022, che come si legge nella parte motiva della sentenza fissa un principio (ovvero che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore) che va tuttavia circoscritto alla sola riscossione dei crediti previdenziali “Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza- ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame”
§3. Nel merito, sul motivo di appello avente ad oggetto l'errata applicazione della disciplina di cui al combinato disposto tra gli artt. 68 co. I D.L. 18 del 17.03.2020 e 12 D.lgs. 159/2015.
L'appello è meritevole di essere accolto.
L'art. 68 co. I D.L. 18 del 17.03.2020 cd. “Cura Italia” rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” aveva disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e dagli avvisi di addebito affidati all'Agente della Riscossione in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.
Successivamente, l'articolo in parola è stato attinto da numerose modifiche che hanno progressivamente prorogato il periodo di sospensione anzidetto sino al 31.08.2021 (Decreto-legge n. 34 del 2020 con l'art. 154; il Decreto-legge n. 104 del 2020 all'art. 99; il Decreto – legge n. 125 del 2020 all'art. 1 bis;
il Decreto – legge n. 183 del 2020 all'art. 22 bis;
il Decreto – legge n. 41 del 2021 all'art. 4; ed infine il Decreto – legge n. 176 del 2021).
Ad oggi, infatti, la norma così recita:
“
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
Il richiamato art. 12 del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, rubricato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali” ha poi previsto ai commi II e III che: “
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. pagina 4 di 7
3. L non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo Controparte_5 di sospensione di cui al comma 1.”
Il quadro si compone, poi, sotto il profilo civilistico.
Ai sensi dell'art. 2935 del Codice civile, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e l'art. 2941 stabilisce i casi in cui è prevista la sospensione della prescrizione.
È noto che l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio.
Ebbene, nel caso in commento, le citate norme hanno quindi introdotto una sospensione dei termini dei versamenti sia per le entrate tributarie che non tributarie scadenti nel citato periodo, che ha comportato la impossibilità da parte degli enti territoriali di procedere con le attività di recupero dei propri crediti, relative (tra l'altro) anche alle notifiche delle ingiunzioni di pagamento, i cui termini sono stati prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione
(31.12.2023).
Nel caso che ci occupa, i crediti del consistono in sanzioni irrogate all'Officina Controparte_2 appellata per violazioni del Codice della Strada, attraverso due verbali: il n. 7143/16 del 1.03.2016 notificato al trasgressore in data 29.07.2016 e il n. 17594/16 del 23.05.2016 notificato il 21.09.2016
(nessuna contestazione è mai stata sollevata in merito alle avvenute notificazioni.).
Il quale agente impositore, come consentitogli dall'art 36 co. II del D.L. 248/2007, ha affidato CP_2 Part la riscossione dei propri tributi in parola ad quale concessionaria abilitata ed iscritta all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Ebbene applicando le predette norme al caso che ci occupa, poiché il diritto del a riscuotere i CP_2 crediti sottesi ai verbali menzionati si sarebbe prescritto nel termine di cinque anni dal giorno in cui sono state commesse le violazioni, e quindi il 1.03.2021 e il 23.05.2021 ovvero proprio nella pendenza del periodo di sospensione di cui agli art. 68 (così come prorogato dal Decreto – legge n. 176 del 2021 sino 31 agosto 2021); per effetto dell'art. 12, i termini di prescrizione per l'attività recuperatoria dell'odierna parte appellante sono stati prorogati fino al 31 dicembre del 2023.
Pertanto, essendo intervenuta la notifica dell'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione in data antecedente al termine indicato, l'eccezione di prescrizione risulta infondata.
Non condivisibile è poi l'assunto difensivo perorato dall'appellata circa il fatto che la sospensione in parola e la conseguente proroga della prescrizione, operi solo nelle ipotesi in cui sia già stata emessa l'ingiunzione di pagamento o la cartella, da parte dell'ente della riscossione.
Infatti, a tale proposito, l'art. 12 D.lgs. 159/2015 al co. III prevede che “
3. L Controparte_5 non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.” e come può evincersi dalla Risoluzione MEF n. 6 del 15.06.2020, tale divieto di notifica si ritiene vada esteso anche alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e dai loro soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997, in quanto il comma 2 dell'art. 68 dispone espressamente l'applicazione anche a tali atti delle disposizioni di cui al precedente comma 1 dello stesso art. 68 e quindi anche dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159 del 2015.
Tale impostazione, trova conforto peraltro in numerose pronunce di merito vertenti proprio in fattispecie analoghe a quelle che ci occupa (si. V. ad esempio Tribunale Varese sez. II, 15/01/2024,
pagina 5 di 7 n.36 avente ad oggetto infrazioni al C.d.S. commesse nel 2016, i cui verbali di contestazione sono stati notificati tra il 2.05.2016 e l'11.08.2016 e la cui relativa ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione è stata notificata in data 9.11.2021).
§4. Sull'eccezione di decadenza per decorso del termine previsto dall'art. 1, comma 153, della legge n. 244/2007.
Infondato risulta l'ulteriore motivo di opposizione, peraltro riproposto dalla parte appellata solo nella comparsa conclusionale, con il quale si è eccepita la decadenza ex art. 1 comma 153 della Legge
244/2007.
La decadenza prevista dall'art. 1, comma 153 L. n. 244/2007 per le somme non incassate dall'agente di riscossione dopo due anni dalla ricezione del ruolo non trova infatti applicazione alla procedura di riscossione attuata direttamente dall'Ente attraverso l'ordinanza-ingiunzione ex art. 2 R.D. N. 369/1910, poiché tale disposizione si riferisce esclusivamente alla riscossione tramite concessionario mediante cartella di pagamento. Infatti, la natura giuridica dell'ingiunzione fiscale impedisce l'efficacia dell'articolo 1 co. 153 citato che pare applicabile alla sola cartella di pagamento;
il termine biennale cui fa cenno la norma infatti decorre “dalla consegna del ruolo” fase che è assente nel procedimento per ingiunzione fiscale, a ciò conseguendo che l'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza - ingiunzione sia soggetta soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della Legge n.
689/1981.
§ 5. Conclusioni e spese di lite
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello va accolto con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado e rigetto delle domande promosse da Controparte_1
.
[...]
Quanto alle spese di lite, la riforma integrale sella sentenza di primo grado, comportando la caducazione anche del capo relativo alle spese, comporta che le stesse siano regolate nuovamente, alla stregua dell'esito complessivo della lite.
Le spese di lite del primo grado di giudizio sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della domanda e dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata espletata alcuna attività di trattazione ed istruttoria, così per € 346,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per le spese generali nella misura del 15%, oltre C.P.A e IVA.
Le spese di lite del presente giudizio di appello invece, seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenendo conto del valore della domanda e dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria), così per € 662,00 per compensi oltre al rimborso forfettario per le spese generali nella misura del 15%, oltre C.P.A e IVA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 6 di 7 Ritenutane l'ammissibilità, accoglie l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 404/2022 e per l'effetto, in riforma della CP_2 stessa:
Rigetta l'opposizione promossa da e per Controparte_1
l'effetto conferma l'ingiunzione di pagamento PROT. N. 2705, ID Pratica 18134756 del 23.03.2021;
Condanna a rifondere a Controparte_1 [...] le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate: Parte_1
• per il giudizio di primo grado, nella misura di € 346,00 per i compensi professionali, oltre al rimborso per le spese generali nella misura del 15%, oltre agli esborsi per contributo e marca, oltre C.P.A. ed
I.V.A. come per Legge;
• per questo grado di giudizio d'appello, nella misura di € 662,00 per i compensi professionali, oltre al rimborso per le spese generali nella misura del 15%, oltre agli esborsi per contributo e marca, oltre
C.P.A. ed I.V.A. come per Legge;
Così deciso in Alessandria, il 21.07.2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
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