Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 14839/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. STRANGIO SEBASTIANO e dell'avv. STRANGIO Parte_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA C.COLOMBO 203 89032 BIANCO contro
, con il patrocinio dell'avv. SERAFINO Controparte_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 MILANO
Oggetto: retribuzione professionale docenti
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica 16-12-24,
[...]
ha convenuto in giudizio il per sentir accertare il Pt_1 Controparte_2
proprio diritto alla retribuzione professionale docenti in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento del complessivo importo di € 1.278,00, oltre accessori di legge.
Premesso di essere docente, la ricorrente ha lamentato la mancata corresponsione della retribuzione professionale docenti, prevista dal c.c.n.l., in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020.
In punto di diritto la ricorrente ha sottolineato di avere svolto, al pari dei colleghi di ruolo e secondo medesimi termini e modalita', le prestazioni lavorative proprie del profilo professionale di docente di scuola primaria.
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Il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso e' fondato e merita accoglimento, nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
La Cassazione nella sentenza n. 20015/2018, proprio in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha affermato il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Dopo aver richiamato la disciplina di cui all'art. 7 del c.c.n.l. 15-3-01 del comparto scuola e di cui all'art. 25 del CCNI 31-8-99, la sentenza citata ha precisato: “dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che
l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
pagina 2 di 4 Poste tali premesse, la S.C. ha concluso: “
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1
con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
Tali considerazioni consentono di superare le obiezioni avanzate dal convenuto nelle sue difese.
Il convenuto, quale datore di lavoro, e' quindi tenuto a corrispondere alla ricorrente CP_1
le differenze retributive maturate a titolo di retribuzione professionale docenti in relazione ai contratti a tempo determinato per supplenze temporanee in relazione ai servizi indicati in ricorso successivi al 15-4-19.
Deve infatti trovare parziale accoglimento l'eccezione di prescrizione avanzata dal convenuto nelle sue difese. In particolare il termine prescrizionale e' stato interrotto con la diffida recapitata in data 15-4-24.
pagina 3 di 4 Devono essere detratti altresi' i giorni di malattia indicati dal convenuto ed i giorni di lavoro effettivi ammontano quindi a 174.
La ricorrente ha pertanto diritto al pagamento del complessivo importo di € 1.010,94, oltre interessi legali.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accerta il diritto della ricorrente alla retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine stipulati;
condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente il complessivo importo di € 1.010,94, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
300,00, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 26/03/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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