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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/12/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1285 2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Tribunale di Catanzaro
Il giudice dottoressa IA NI ZI , in applicazione straordinaria a distanza in attuazione dell'art. 3 del DL 117/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 1285/ 2023
promossa da rappresentata e difesa come in atti dall'avv. PAOLINI SERENA Parte_1
CONTRO
rappresentato e difeso come in atti dall' avv. ROTELLA MARIA Controparte_1
IRENE
E
rappresentato e difeso come Controparte_2 in atti dagli avv.ti Silvia Parisi IA Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli,
provvedendo sulle conclusioni rappresentate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127 ter cpc , qui da intendersi riprodotte , come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.6.23 deduceva di aver prestato attività Parte_1 lavorativa alle dipendenze di , titolare dell'agenzia investigativa , a far data dal 4 Controparte_1 novembre 2019 , non regolarizzata ("in nero"). A sostegno di questa tesi, produceva messaggi
WhatsApp di quel periodo che, a suo dire, dimostravano l'assegnazione diretta di incarichi e la gestione dell'attività lavorativa da parte del IG. Deduceva di aver sottoscritto il CP_1
4.5.2020 un contratto di apprendistato part-time, nullo per mancanza del piano formativo, per essere già titolare di diploma di laurea in "Scienze per l'investigazione e la sicurezza", Parte_1 nonché per il possesso di precedenti esperienze formative, inclusi attestati specialistici in materie come "indagini forensi" e "criminologia investigativa" che rendevano superfluo un percorso di apprendistato per mansioni elementari di V livello . Nelle conclusioni chiedeva accertarsi la nullità del contratto di apprendistato part-time e la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full-time a partire dal 4 novembre 2019, antecedente la regolarizzazione formale , nonché la condanna della parte convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate per le mansioni effettivamente svolte corrispondenti al IV livello del CCNL di settore e solo in via subordinata al V livello;
chiedeva accertarsi la giusta causa delle dimissioni rilasciate per i comportamenti vessatori del datore di lavoro e condannarsi quest'ultimo al risarcimento del danno (anche non patrimoniale) per la sindrome ansioso-depressiva causata per effetto di tali condotte illecite , nonché al versamento della contribuzione maturata.
A sostegno delle richieste formulava istanze istruttorie e specificamente Parte_1 rinviava alla produzione documentale contenente ampia messaggistica scambiata tra le parti e richiedeva procedersi all'escussione dei testi anche per dimostrare l'orario di lavoro protrattosi oltre le 40 ore settimanali e la totale mancanza di formazione nell'apprendistato.
Si costituiva argomentando la piena legittimità del contratto di apprendistato, Controparte_1
,deducendo che , alla data del 14 novembre 2019 , come comprovato dal certificato del Centro per l'Impiego , la IG.ra era "inoccupata" e alla ricerca di prima occupazione. Rilevava che ai Pt_1 sensi della normativa del Ministero dell'Interno , per l'esercizio della professione di investigatore privato titolare di licenza è necessario l'espletamento di un triennio di pratica;
deduceva di aver erogato costante formazione pratica (affiancamento da parte sua e del collega e Testimone_1 teorica (un corso esterno presso "Global Service & Consulting s.r.l." nel novembre 2022 e un corso in azienda nel 2023), che la IG.ra aveva interrotto. Pt_1
Si costituiva l' concludendo per la richiesta di versamento della contribuzione dovuta in caso CP_3 di accertamento del rapporto lavorativo così come dedotto dalla . Pt_1
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa era trattenuta in decisione Il contratto di apprendistato è connotato dalla finalità formativa ed è qualificabile come contratto a causa mista, risultante dallo scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato alla acquisizione di una più definita professionalità, per l'inserimento (o reinserimento) nel mondo del lavoro.
La legge n. 196 del 1997, art. 16, comma 2 ha previsto la possibilità di stipulare contratti di apprendistato con soggetti in possesso di titolo di studio post – obbligo o di attestato di qualifica professionale. Ciò non significa però che sia consentito alle parti di assoggettare il contratto a un regime contributivo (fortemente) agevolato in forza di una dichiarazione negoziale meramente qualificatoria a prescindere dal contenuto del rapporto di lavoro così instaurato. E' quindi necessario che il contratto di apprendistato abbia un effettivo contenuto formativo, come del resto è ribadito nello stesso art. 1, comma 2 cit. che addirittura subordina le agevolazioni contributive alla esistenza non solo di un obbligo di formazione in capo al datore di lavoro nell'ambito del rapporto con l'apprendista, ma anche alla partecipazione a iniziative di formazione esterne previste dai ccnl.
Da tale corretta premessa discende che la legittimità del contratto di apprendistato in ragione della sussistenza del rapporto di formazione professionale debba essere valutata in relazione ad ogni singolo rapporto di lavoro e non in astratto in ragione della esistenza di una disposizione di legge che lo consente anche con soggetti diplomati .
Risulta essenziale, verificare che nell'esecuzione del contratto di tirocinio formativo l'apprendista sia costantemente seguito in seno all'azienda al fine di acquisire una qualifica professionale che possa poi essere spesa sul mercato del lavoro, eventualmente anche presso l'azienda stessa ove ha svolto lo stage. In carenza di tale elemento, come nel caso in cui in concreto sia mancata la formazione, il rapporto non potrebbe che essere qualificato come subordinato ( a fronte della assenza della causa e della presenza della corresponsione di retribuzione fissa, obbligo di osservanza di orari fissi di lavoro, necessità di giustificare ritardi ed assenze, svolgimento di mansioni in maniera abitudinaria ed assoggettamento al potere direttivo). In caso di contestazione giudiziale, analogamente spetta al datore di lavoro la prova rigorosa della ricorrenza in fatto dei presupposti normativi previsti per il contratto di apprendistato. Non basta lo svolgimento da parte del lavoratore delle mansioni tipiche del profilo professionale, costituendo elemento essenziale del tipo negoziale l'attività di insegnamento da parte del datore. In difetto di prova dell'attività di insegnamento erogata il contratto deve considerarsi illegittimo e deve essere convertito in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella qualifica ordinaria .).
Ma, come anticipato, l'onere della prova in ordine all'effettiva attività di insegnamento impartita all'apprendista grava sul datore di lavoro;
la Cassazione (cfr. tra le tante n. 4416/2021) richiede infatti di accertare se, al di là della documentazione formale, la formazione richiesta e sufficiente all'obiettivo perseguito dalla legge sia stata comunque di fatto impartita
Per questo motivo è stato dato ingresso alla prova testimoniale Nella fattispecie all'esame la ricorrente aveva un diploma di laurea in scienze per l'investigazione e la sicurezza, nonché , per quanto dalla stessa allegato senza specifica contestazione, master, nella specifica materia e esperienza lavorativa mirata.
Invero il possesso di determinati diplomi di qualifica implica la conoscenza di nozioni non solo teoriche ma anche pratiche e può sicuramente consentire un inserimento agevolato nel lavoro ma, nel contempo, far considerare del tutto inutile un addestramento pratico, sempre che il lavoratore venga adibito a mansioni corrispondenti al diploma conseguito. Ebbene, nella fattispecie in esame deve constatarsi la sussistenza di inequivocabili dati di fatto dai quali emerge la verosimile superfluità della formazione specifica (garantita dalla stipulazione di un contratto di apprendistato) per il lavoratore, in possesso di un diploma specifico , in quanto adibito a indagini elementari .
La ricorrente dichiarava di aver iniziato a lavorare a novembre 2019 per l'agenzia investigativa e che il contratto di apprendistato le fu sottoposto solamente a maggio 2020, per continuare a svolgere le medesime mansioni che svolgeva in precedenza.
Pur essendo astrattamente possibile che tra le medesime parti, a determinate condizioni, un rapporto di lavoro subordinato ordinario possa essere seguito da un contratto di apprendistato, le mansioni nuovamente affidate all'apprendista debbono essere necessariamente diverse da quelle che il lavoratore già svolgeva in fatto quale dipendente, o quantomeno deve essere mutato il contesto e l'organizzazione aziendale nel quale le mansioni sono svolte, elemento che deve essere provato dal datore di lavoro.
Ma dall'istruttoria svolta è invece emerso , per quanto si dirà nel prosieguo, che il rapporto tra le parti ebbe inizio ben prima della sua formalizzazione con contratto di apprendistato e che alla ricorrente fu richiesto di svolgere sempre le medesime mansioni .
Nel corso del giudizio è stato dato ingresso alla prova testimoniale per accertare le modalità di svolgimento del rapporto .
Sono stati escussi come testi , , Testimone_2 Testimone_1 Testimone_3 Testimone_4
, , , . Tes_5 Testimone_6 Tes_7
, ex-collaboratore dell'agenzia investigativa di , ha dichiarato di Testimone_2 Controparte_1 aver lavorato per da marzo 2017 a marzo 2020, occupandosi dell'attività su ZA;
CP_1 che la sua attività consisteva nel riscontro fotografico dei luoghi, dei veicoli, e nell'acquisizione documentale , mentre la redazione delle relazioni conclusive era appannaggio del solo titolare della licenza;
che la lo aveva accompagnato solo in due specifiche occasioni prima del lockdown Pt_1 (marzo 2020) e che durante un tragitto, gli riferì di gestire contestualmente una attività Pt_1 ricettiva (B&B) a Marano Principato, sperando di poter conciliare la nuova attività con quella turistica . Secondo , la gestione ottimizzata delle attività investigative delegata ai Tes_2 collaboratori poteva essere ridotta a un'ora di lavoro al giorno;
il teste ha altresì riferito che il gli aveva comunicato che, con l'arrivo della , il numero di pratiche mensili CP_1 Pt_1 gestite su ZA era calato da 60 a 10/15 e che attribuiva questa scarsa efficienza alla CP_1 totale mancanza di esperienza pregressa della . Egli ha stimato, in base alla sua conoscenza, Pt_1 che l'attività della non superasse le 20 ore settimanali mentre ha confermato che l'agenzia Pt_1 chiudeva per la pausa pranzo (13:00-14:30). impiegato dell'agenzia ha dichiarato Testimone_1 di lavorare con dal 2001; che si occupava in generale della RE AL , con CP_1 esclusione della zona di ZA quando era presente;
ha confermato di aver affiancato Tes_2
su ZA per farle fare esperienza. Secondo il teste l'istruzione di una pratica (foto, ritiro
Pt_1 certificato) poteva richiedere da 10 minuti a 30/40 minuti;
per quanto riferito dal teste la
Pt_1 voleva occuparsi solo della zona di ZA centro, in quanto aveva anche altre attività (B&B) sicchè egli stesso era richiesto di coprire la zona Ionica (Corigliano, , ). Il teste ha Per_1 Per_2 riferito che il numero di pratiche gestite dalla era "bassissimo" e ha confermato di essere
Pt_1 stato chiamato a ZA quando il lavoro della non veniva fatto , a causa delle lamentele
Pt_1 dei clienti;
ha riconosciuto che il pedinamento, su indicazione del cliente, poteva invero richiedere orari diversificati (ad esempio, quando capitava di dover seguire una persona che usciva da casa alle sette di sera ) , che la aveva partecipato a riunioni o incontri conviviali aziendali solo la
Pt_1 prima volta dopo il lockdown.
E' stata poi sentita , amica della , la quale ha dichiarato di aver Testimone_3 Pt_1 accompagnato la ricorrente almeno una quindicina di volte nel periodo da novembre 2019 fino al
2022 in diverse località (ZA, Rende, San Marco Argentano, Castiglione, zona costiera). Ha precisato che l'attività consisteva nel raccogliere informazioni e prendere appunti. La teste dichiarava di averla accompagnata per farle compagnia, utilizzando l'auto della , che l'attività Pt_1 si svolgeva tendenzialmente il pomeriggio o la sera e poteva durare l'intero pomeriggio.
, madre della ha reso dichiarazioni meno significative - perché in parte de Testimone_4 Pt_1 relato - , pur confermando che la figlia aveva iniziato a lavorare per l'agenzia nel novembre 2019, che riceveva gli incarichi via computer e che l'attività si svolgeva a "tutte le ore". Ha in effetti riferito di pedinamenti dai quali la figlia rientrava anche verso le 2 o 3 di notte rappresentando che era sempre a disposizione dei clienti, anche i sabati e le domeniche Ad esempio, in un'occasione in spiaggia, ha dichiarato che la figlia lasciò i familiari per incontrare un cliente. Ha rammentato che a partire da novembre 2022, la figlia aveva manifestato disturbi d'ansia, crisi di pianto e tachicardia, ricorrendo a cure psichiatriche e stabilizzanti dell'umore e riconducendo siffatto malessere allo stress lavorativo. Ha confermato l'utilizzo dell'auto personale per l'attività dell'agenzia rappresentando di aver sostenuto economicamente la per le riparazioni dell'auto che Pt_1 percorreva 40.000 km all'anno , che le aveva anticipato i soldi per trasferte o per l'inchiostro per la stampante, necessari per lavorare. In relazione al corso di formazione a ER (a partire dal 9 gennaio 2023), la teste lo ha descritto come un'imposizione del che non le aveva CP_1 consentito la formazione a distanza costringendo la a recarsi da ZA a ER;
in Pt_1 quelle occasioni la figlia le dichiarava di trovare sulla scrivania solo alcuni "fogli stampati da
Google" con nozioni già conosciute. Riportava la teste che la ricorrente piangeva in auto durante il percorso per la mortificazione cui era costretta , che non le era consentito di restare in ufficio durante la pausa pranzo , dovendo adattarsi a stare al freddo in auto per circa due ore . Queste ultime dichiarazioni riportano tuttavia circostanza conosciute de relato , non potendo la teste essere presente al momento del loro verificarsi (e non avendo neppure dichiarato di essere stata presente).
E' stata poi sentita come teste , cugina della . La teste ha dichiarato di aver Tes_5 Pt_1 accompagnato la cugina circa una decina di volte tra novembre 2019 e il 2022, Pt_1 principalmente sulla costa tirrenica e nell'hinterland cosentino;
che , pur restando in auto , vedeva la cugina fare foto a luoghi o macchine e prendere appunti.
Analoghe dichiarazioni ha reso la teste , amica della la quale riportava di Testimone_6 Pt_1 aver assistito ai pedinamenti della ricorrente, che la raggiungeva dopo le 20:00 e che i pedinamenti si protraevano oltre la mezzanotte. Ha precisato che l'attività consisteva nell'attenzionare un immobile o seguire qualcuno, facendo foto . Ha infine confermato i pedinamenti ad aprile/maggio
2021 su ZA e ottobre 2021 su . Pt_2
E' stata altresì sentita come teste , la quale pure ha dichiarato di aver accompagnato la Tes_7 sorella più di dieci volte nel periodo febbraio 2020-ottobre 2021. Ha riferito che la sorella faceva appostamenti sulla costa tirrenica e in provincia di ZA, parlando con clienti, facendo foto e compilando moduli.
Tanto premesso le dichiarazioni di , , Tes_7 Testimone_6 Tes_5 Testimone_4
e sono particolarmente significative perché consentono di confermare lo Testimone_8 svolgimento di attività lavorativa da epoca antecedente alla assunzione, con modalità e contenuti assimilabili nei due periodi. La ricorrente effettuava appostamenti, foto, pedinamenti e raccoglieva indizi in relazione alle attività delegate sia nella città di ZA che sulla costa tirrenica e in provincia di ZA e ciò accadeva a far data dal novembre 2019
Per contro, e hanno prevalentemente fornito dettagli sulle modalità di lavoro e Tes_1 Tes_2 sull'organizzazione dell'attività investigativa presso l'agenzia Le loro dichiarazioni CP_1 riportano un limitato impegno orario della , a loro dire dovuto anche alla gestione di attività Pt_1 parallele (un B&B), e la netta diminuzione del numero di pratiche gestite nella provincia di
ZA dopo l'assunzione della , problema attribuito alla mancanza di esperienza della Pt_1 ricorrente. I testi confermano inoltre che il lavoro esterno dei collaboratori era strettamente limitato alla raccolta di elementi base e riscontri fotografici, mentre la relazione finale e l'elaborazione investigativa complessa rimanevano esclusiva competenza del titolare di licenza. Il teste Tes_2 in particolare ha dichiarato che la ricorrente lo aveva accompagnato in occasione di appostamenti solo in due specifiche occasioni : ciò non esclude affatto che la potesse essere stata Pt_1 incaricata di ulteriori attività investigative dal titolare in via autonoma nel periodo antecedente la sua formale assunzione con contratto di apprendistato , circostanza peraltro confermata dagli altri testi escussi
Infatti le dichiarazioni dei testi . , , e Tes_7 Testimone_6 Tes_5 Testimone_4
risultano assolutamente coerenti con le risultanze documentali prodotte in atti e in Testimone_3 particolare con i messaggi whatsapp che documentano come la fosse incaricata di pratiche Pt_1 dell'agenzia fin dal 12.11.19 , le pratiche venivano caricate dalla segretaria dell'agenzia sul drive della ovvero consegnate in formato cartaceo (cfr messaggio del del 2.3.2020) Pt_1 CP_1 alla . Dai messaggi emergono le indicazioni che il titolare dell'agenzia dava alla ricorrente Pt_1 sugli adempimenti da svolgere sulla scorta delle indicazioni che a sua volta riceveva dal committente ( es:”Il liquidatore vuole sentire il conducente del minibus etc. , messaggio del
6.3.2020)
Tanto premesso la prova svolta ha consentito di accertare un fatto dirimente, e cioè che la ricorrente lavorò alle dipendenze dell'agenzia ben prima della formalizzazione del suo contratto, per lo svolgimento delle stesse identiche mansioni che le furono richieste successivamente con la sottoscrizione (fittizia) del contratto di apprendistato. Se può ritenersi provato che ella operò in affiancamento con il collega solo in due occasioni come dallo stesso riferito, comunque Tes_2 antecedenti la formalizzazione del rapporto con il è parimenti provato che ella svolse CP_1
l'attività di addetta alle indagini ( con appostamenti, pedinamenti, acquisizioni di immagini fotografiche, escussione di informatori) da epoca ben precedente la sua assunzione con contratto di apprendistato, confortando la tesi dell'assenza di una causa formativa nel contratto di lavoro successivamente formalizzato tra le parti
Si deve considerare nullo il successivo contratto di apprendistato professionalizzante (dal maggio
2020 fino alle dimissioni) in quanto intervenuto nel corso del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, già iniziato da oltre sei mesi , non essendovi alcuna allegazione, né tantomeno riscontro probatorio, circa la necessità di formare il lavoratore ai fini dell'espletamento di mansioni diverse da quelle fino a quel momento svolte. Si richiama al riguardo la consolidata giurisprudenza di legittimità, che, nell'analoga fattispecie del contratto di formazione e lavoro, ha affermato che “Il contratto di formazione e lavoro stipulato nel corso di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
(e pertanto con lo stesso datore di lavoro di questo preesistente rapporto) è affetto da nullità per illiceità della causa, atteso che in tale ipotesi si determina - salvo che ricorrano le condizioni per la novazione del rapporto ove le finalità formative traggano origine da un mutamento delle mansioni contrattuali rispetto a quelle precedentemente svolte - la trasformazione di un rapporto stabile in un rapporto di per sè precario, con l'apposizione di un termine in un'ipotesi non prevista dalla legge” (Cass. n. 1633/2009)
Peraltro il contratto risulta viziato sotto un altro aspetto. Anche nell'assetto regolativo di cui al d.lgs.
n. 81 del 2015, la mancanza o carente formazione dell'apprendista, determina la trasformazione del contratto, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sicché al lavoratore va riconosciuto ex tunc il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento a quest'ultimo tipo contrattuale.(Cass ord. n. 6990 del 16/03/2025)
La ricorrente ha allegato che la parte datoriale organizzò un corso di formazione intensivo solo dopo l'insorgere di un aperto conflitto con la sua dipendente
In ogni caso , a prescindere dalle allegazioni della ricorrente, l'onere della prova della previsione di un progetto formativo e del suo espletamento grava sul datore di lavoro che tale prova non è stato in grado di fornire . Egli ha infatti menzionato esclusivamente un corso cui avrebbe chiesto alla ricorrente di prendere parte a ER , organizzato e offerto direttamente da lui, solo in prossimità della cessazione del rapporto;
per altro verso egli menzionava la “formazione sul campo” ma portava ad esempio di tale attività nella comparsa mere direttive pratiche contenute nella messaggistica e finalizzate a conformare la prestazione lavorativa della alle esigenze Pt_1 dell'agenzia .
L'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione del rapporto, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza. E' d'altronde esclusivamente consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa; tale discrezionalità non può però mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali(Cass. . Ordinanza n. 16595 del 03/08/2020). Alle considerazioni che precedono e che minano la legittimità del contratto di apprendistato devesi ulteriormente aggiungere che la ricorrente aveva un diploma di laurea in scienze delle investigazioni . E se è da riconoscersi la legittimità dei contratti apprendistato ai fini dell'acquisizione di capacità professionali diverse da quelle cui è riferibile il diploma conseguito o professionalità altamente specializzate per le quali sia in concreto sussistente la necessità di una formazione ulteriore rispetto a quella scolastica o universitaria, è però da escludere che un ambito siffatto possa essere configurabile per un lavoratore in possesso del diploma di laurea rispetto a mansioni di semplice appostamento e raccolta fotografica . Ed invero, seppur in linea di principio deve ritenersi vigente un principio generale di compatibilità come quella in discorso, è pur sempre necessario verificare in concreto, di volta in volta, l'esistenza di una serie di circostanze (il possesso di determinati diplomi di qualifica che implica la conoscenza di nozioni non solo teoriche ma anche pratiche, nonchè il superamento di specifiche prove di idoneità) che possono consentire un inserimento agevolato nel lavoro ma, nel contempo, far considerare del tutto inutile un addestramento pratico, sempre che chiaramente il lavoratore venga adibito a mansioni corrispondenti al diploma conseguito. Ebbene, nella fattispecie in esame deve constatarsi la sussistenza di inequivocabili dati di fatto che inducono a ritenere superflua una formazione specifica (garantita dalla stipulazione di un contratto di apprendistato) per il lavoratore . La preparazione tecnico – pratica del lavoratore rendeva infatti verosimilmente superfluo il periodo di apprendistato con riguardo alla mansioni elementari delegate .
Con riguardo all'orario concretamente osservato sebbene il volume dei messaggi WhatsApp suggerisca un'elevata disponibilità, essi non costituiscono un registro formale delle ore lavorate e deve darsi atto delle dichiarazioni dei colleghi di lavoro che riportavano una assai scarsa presenza e produttività nella sede di ZA(10-15 pratiche al mese seguite della ricorrente contro le 50-60 di un collaboratore efficiente); è tuttavia necessario distinguere tra la valutazione della prestazione in termini di risultati ottenuti e l'impegno orario richiesto , ma risulta in ogni caso maggiormente compatibile con l'esito della complessa istruttoria confermare l'orario convenuto contrattualmente tra le parti di 25 ore settimanali ( che pure il contesta abbia svolto) . CP_1
In relazione alla retribuzione la ricorrente descrive una pratica anomala e grave: il datore di lavoro, dopo aver corrisposto la retribuzione formale tramite bonifico per 25 ore lavorative , pretendeva la restituzione di una parte della somma . Tale condotta emerge dai messaggi whatsapp in atti in cui il datore di lavoro sostanzialmente rivendica il diritto di continuare a pagarla con le stesse modalità e termini che evidentemente le parti avevano concordato prima della formalizzazione del contratto di apprendistato, e cioè con 10 euro, passati poi a 15 per ogni pratica seguita .
La ricorrente produceva messaggi in cui il IG. presentava conteggi dettagliati che si CP_1 concludevano con la dicitura " ", quantificando un suo presunto credito che andava Persona_3 incrementandosi di mese in mese . Il rappresenta che siffatte richieste erano mere CP_1
"lamentele" sulla sproporzione tra la retribuzione erogata (calcolata sulle 25 ore settimanali) e le ore effettivamente lavorate dalla IG.ra , a suo dire nettamente inferiori. Pt_1
La frase documentata " " suggerisce invece un sistema di contabilità pre- Persona_3 concordato e non ufficiale, piuttosto che una semplice disputa sul rendimento. Tale pratica può essere interpretata come prova di un accordo formale simulato, inteso a nascondere una struttura di pagamento alternativa e irregolare perché violativa dell'art. 36 della costituzione sulla retribuzione coerente con qualità e quantità della prestazione lavorativa resa.
All'esito dell'istruttoria deve dunque accertarsi che tra e è Parte_1 Controparte_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a far tempo dal 4 novembre 2019 e sino al 18 marzo
2023 , data delle dimissioni di , stante la nullità del contratto di apprendistato Parte_1 sottoscritto il 4 maggio 2020 per le ragioni già esplicitate
Siffatto rapporto di lavoro è riconducibile al livello V del CCNL la cui declaratoria è così descritta dal C.C.N.L.: Lavoratori che eseguono lavori qualificati con normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche: preparatore di commissioni e fatture;
Addetto alle indagini elementari;
Addetto ai servizi esterni per disbrigo di commissioni ordinarie;
Addetto alle ispezioni ipotecarie e catastali, Addetto alle ricerche di informazioni e accesso in banche dati;
Addetto al controllo attività-servizio interno;
Addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza;
Operatore gestione flusso e deflusso nel settore spettacolo” . L'attività svolta dalla ricorrente per come accertata in corso di causa consisteva prevalentemente negli appostamenti e nei rilevamenti fotografici e verosimilmente anche nella raccolta di informazioni da soggetti coinvolti . I testi hanno concordemente dichiarato che la relazione era predisposta sempre dal titolare che aveva quindi la rappresentanza esterna dell'agenzia per ogni pratica seguita dagli operatori . I collaboratori e la in particolare, invece, per quanto emerge anche dalla messaggistica riportavano al Pt_1 titolare ogni minima fase operativa dei loro appostamenti . Non può dunque correttamente riconoscersi alla il livello III° , cui appartengono i “ Lavoratori che svolgono lavori di Pt_1 concetto o che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza professionale
Redattore rapporti informativi in autonomia; Coordinatore servizi esterni;
Addetto alle investigazioni con compiti di compilazione/redazione della documentazione procedurale;
Supervisione strutturale degli addetti al controllo attività”. Parimenti non può riconoscersi alla ricorrente neppure il IV livello professionale la cui declaratoria prevede “Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di marketing e abilitati a lavori che richiedono conoscenze e capacità tecnico-pratiche (Addetto alle investigazioni di natura non complessa;
Redattore rapporti informativi su schemi prestabiliti di natura non complessa;
ecc…)”. La ricorrente non aveva compiti di marketing né era abilitata a lavori che richiedevano conoscenze peculiari , tanto meno era richiesta della redazione di rapporti informativi, come già precisato
L'orario convenuto deve intendersi essere stato un part time a 25 ore settimanali, compatibile con gi accordi formalizzati nel contratto di apprendistato (nullo) ma anche con gli esiti dell'istruttoria svolta che non hanno consentito di accertare l'osservanza di un orario diverso. L'onere della prova del maggiore orario lavorativo svolto rispetto a quello formalmente convenuto gravava sul lavoratore laddove i testi hanno consentito di ritenere detto orario compatibile con l'impegno effettivamente richiesto alla ricorrente
La parte convenuta deve dunque essere condannata al pagamento delle differenze retributive maturate dalla in funzione dell' inquadramento nel V livello fin dalla sua assunzione , con Pt_1 orario di lavoro di 25 ore settimanali , oltre interessi, rivalutazione monetaria e contributi previdenziali, dovuti ex lege. La condanna è necessariamente generica come da richiesta nelle conclusioni dell'atto per il caso che il tribunale non avesse convenuto sull'inquadramento professionale preteso (III o IV). Nella quantificazione delle differenze retributive spettanti potrà tenersi conto delle risultanze delle buste paga non contestate in relazione al periodo formalizzato con contratto di apprendistato , e dei compensi dichiarati in relazione ai periodi “in nero” , anch'essi non contestati. In relazione al periodo non regolarizzato tuttavia, in difetto della prova , di cui era onerato il lavoratore, del mancato godimento di ferie , festività e permessi, le somme azionate a tale titolo non sono spettanti Allo stesso modo non compete l'indennità di rimborso chilometrico perché, sebbene sia incontroverso l'uso dell'auto personale, il riconoscimento di tale emolumento imporrebbe di conoscere nel dettaglio le trasferte svolte dalla , tutte contestate dalla parte Pt_1 datoriale e la prova raggiunta su tale pretesa risulta insufficiente.
La ricorrente rivendica altresì il risarcimento del danno per mobbing
La nozione di mobbing - come quella di straining - è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro;
nello specifico si tratta di verificare se le condotte datoriali hanno di volta in volta generato un ambiente logorante e "stressogeno" per il dipendente (Cass. Ordinanza n. 4664 del 21/02/2024).
La giurisprudenza di legittimità si è univocamente espressa nel senso che, in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile - ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (v. ex multis Cass. 11 aprile 2013, n. 8855;
Cass. 13 ottobre 2015, n. 20533; Cass. 9 giugno 2017, n. 14468). Quindi, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per una eventuale patologia , anche di tipo neurologico o psicologico contratta dal dipendente, grava su quest'ultimo l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, della malattia e del nesso causale tra la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento dannoso, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica - siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza.
Nel caso in esame all'esito della prova svolta difetta l'accertamento della condotta vessatoria denunciata. E' infatti certamente emerso che il datore di lavoro non garantiva idonee condizioni retributive e financo che in un paio di occasioni abbia caldeggiato le dimissioni della dipendente, ma mentre la violazione degli obblighi retributivi e contributivi attiene alla dinamica dell'inadempimento contrattuale strettamente legata al profilo giuridico ed economico - diversamente opinando dovrebbe riconoscersi il mobbing in ogni violazione reiterata di obblighi contributivi e retributivi – l'invito a dimettersi – l'occasionale messaggio contenente un subdolo invito a valutare le dimissioni , in un contesto di rapporti reciprocamente tesi emergente dagli scambi di messaggi non integra in sé una condotta di mobbing. Per altro verso è rimasto indimostrato che la ricorrente sia stata costretta a restare fuori l'ufficio nella pausa pranzo , così come che sia stata invitata a recarsi a ER sostanzialmente per dispetto e solo formalmente per seguire un corso di formazione;
in relazione a tali circostanze risultano solo dichiarazioni rese de relato actoris, quindi inidonee a provare alcunchè.
Può invece riconoscersi l'indennità di preavviso perché le dimissioni sono state rilasciate in un contesto in cui la parte datoriale pretendeva restituzioni indebite di denaro, operava pagamenti in nero, regolarizzava solo fittiziamente il rapporto anche a fini contributivi , sollecitava financo egli stesso le dimissioni non volendo sostenere i costi del licenziamento (per risolvere la problematica derivante dall'eccessiva remunerazione che riteneva di stare erogando alla sua dipendente).
Accertata la sussistenza della giusta causa di dimissioni non competono tuttavia ulteriori poste risarcitorie al di fuori dell'indennità di preavviso che costituisce la “remunerazione legale “del recesso del dipendente imputabile a condotta non legittima del suo datore di lavoro , in difetto della prova di ulteriore danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza .
PQM
Accerta che tra e è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a Parte_1 Controparte_1 tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni proprie del V livello del CCNL istituti investigativi dal 4 novembre 2019 e sino al 18 marzo 2023 , con orario settimanale di 25 ore.
Condanna al pagamento delle differenze retributive tra quanto erogato e quanto Controparte_1 spettante in relazione all'inquadramento e all'orario accertati , nonché al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione . Condanna al versamento Controparte_1 della contribuzione spettante a in ragione al rapporto di lavoro come accertato;
Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
5000,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% in favore di , da distrarsi in favore dei Parte_1 procuratori costituiti;
condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti Controparte_1 dell' liquidate in complessivi euro 3809 oltre spese generali al 15% CP_3
La Giudice
IA NI ZI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Tribunale di Catanzaro
Il giudice dottoressa IA NI ZI , in applicazione straordinaria a distanza in attuazione dell'art. 3 del DL 117/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 1285/ 2023
promossa da rappresentata e difesa come in atti dall'avv. PAOLINI SERENA Parte_1
CONTRO
rappresentato e difeso come in atti dall' avv. ROTELLA MARIA Controparte_1
IRENE
E
rappresentato e difeso come Controparte_2 in atti dagli avv.ti Silvia Parisi IA Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli,
provvedendo sulle conclusioni rappresentate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127 ter cpc , qui da intendersi riprodotte , come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.6.23 deduceva di aver prestato attività Parte_1 lavorativa alle dipendenze di , titolare dell'agenzia investigativa , a far data dal 4 Controparte_1 novembre 2019 , non regolarizzata ("in nero"). A sostegno di questa tesi, produceva messaggi
WhatsApp di quel periodo che, a suo dire, dimostravano l'assegnazione diretta di incarichi e la gestione dell'attività lavorativa da parte del IG. Deduceva di aver sottoscritto il CP_1
4.5.2020 un contratto di apprendistato part-time, nullo per mancanza del piano formativo, per essere già titolare di diploma di laurea in "Scienze per l'investigazione e la sicurezza", Parte_1 nonché per il possesso di precedenti esperienze formative, inclusi attestati specialistici in materie come "indagini forensi" e "criminologia investigativa" che rendevano superfluo un percorso di apprendistato per mansioni elementari di V livello . Nelle conclusioni chiedeva accertarsi la nullità del contratto di apprendistato part-time e la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full-time a partire dal 4 novembre 2019, antecedente la regolarizzazione formale , nonché la condanna della parte convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate per le mansioni effettivamente svolte corrispondenti al IV livello del CCNL di settore e solo in via subordinata al V livello;
chiedeva accertarsi la giusta causa delle dimissioni rilasciate per i comportamenti vessatori del datore di lavoro e condannarsi quest'ultimo al risarcimento del danno (anche non patrimoniale) per la sindrome ansioso-depressiva causata per effetto di tali condotte illecite , nonché al versamento della contribuzione maturata.
A sostegno delle richieste formulava istanze istruttorie e specificamente Parte_1 rinviava alla produzione documentale contenente ampia messaggistica scambiata tra le parti e richiedeva procedersi all'escussione dei testi anche per dimostrare l'orario di lavoro protrattosi oltre le 40 ore settimanali e la totale mancanza di formazione nell'apprendistato.
Si costituiva argomentando la piena legittimità del contratto di apprendistato, Controparte_1
,deducendo che , alla data del 14 novembre 2019 , come comprovato dal certificato del Centro per l'Impiego , la IG.ra era "inoccupata" e alla ricerca di prima occupazione. Rilevava che ai Pt_1 sensi della normativa del Ministero dell'Interno , per l'esercizio della professione di investigatore privato titolare di licenza è necessario l'espletamento di un triennio di pratica;
deduceva di aver erogato costante formazione pratica (affiancamento da parte sua e del collega e Testimone_1 teorica (un corso esterno presso "Global Service & Consulting s.r.l." nel novembre 2022 e un corso in azienda nel 2023), che la IG.ra aveva interrotto. Pt_1
Si costituiva l' concludendo per la richiesta di versamento della contribuzione dovuta in caso CP_3 di accertamento del rapporto lavorativo così come dedotto dalla . Pt_1
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa era trattenuta in decisione Il contratto di apprendistato è connotato dalla finalità formativa ed è qualificabile come contratto a causa mista, risultante dallo scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato alla acquisizione di una più definita professionalità, per l'inserimento (o reinserimento) nel mondo del lavoro.
La legge n. 196 del 1997, art. 16, comma 2 ha previsto la possibilità di stipulare contratti di apprendistato con soggetti in possesso di titolo di studio post – obbligo o di attestato di qualifica professionale. Ciò non significa però che sia consentito alle parti di assoggettare il contratto a un regime contributivo (fortemente) agevolato in forza di una dichiarazione negoziale meramente qualificatoria a prescindere dal contenuto del rapporto di lavoro così instaurato. E' quindi necessario che il contratto di apprendistato abbia un effettivo contenuto formativo, come del resto è ribadito nello stesso art. 1, comma 2 cit. che addirittura subordina le agevolazioni contributive alla esistenza non solo di un obbligo di formazione in capo al datore di lavoro nell'ambito del rapporto con l'apprendista, ma anche alla partecipazione a iniziative di formazione esterne previste dai ccnl.
Da tale corretta premessa discende che la legittimità del contratto di apprendistato in ragione della sussistenza del rapporto di formazione professionale debba essere valutata in relazione ad ogni singolo rapporto di lavoro e non in astratto in ragione della esistenza di una disposizione di legge che lo consente anche con soggetti diplomati .
Risulta essenziale, verificare che nell'esecuzione del contratto di tirocinio formativo l'apprendista sia costantemente seguito in seno all'azienda al fine di acquisire una qualifica professionale che possa poi essere spesa sul mercato del lavoro, eventualmente anche presso l'azienda stessa ove ha svolto lo stage. In carenza di tale elemento, come nel caso in cui in concreto sia mancata la formazione, il rapporto non potrebbe che essere qualificato come subordinato ( a fronte della assenza della causa e della presenza della corresponsione di retribuzione fissa, obbligo di osservanza di orari fissi di lavoro, necessità di giustificare ritardi ed assenze, svolgimento di mansioni in maniera abitudinaria ed assoggettamento al potere direttivo). In caso di contestazione giudiziale, analogamente spetta al datore di lavoro la prova rigorosa della ricorrenza in fatto dei presupposti normativi previsti per il contratto di apprendistato. Non basta lo svolgimento da parte del lavoratore delle mansioni tipiche del profilo professionale, costituendo elemento essenziale del tipo negoziale l'attività di insegnamento da parte del datore. In difetto di prova dell'attività di insegnamento erogata il contratto deve considerarsi illegittimo e deve essere convertito in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella qualifica ordinaria .).
Ma, come anticipato, l'onere della prova in ordine all'effettiva attività di insegnamento impartita all'apprendista grava sul datore di lavoro;
la Cassazione (cfr. tra le tante n. 4416/2021) richiede infatti di accertare se, al di là della documentazione formale, la formazione richiesta e sufficiente all'obiettivo perseguito dalla legge sia stata comunque di fatto impartita
Per questo motivo è stato dato ingresso alla prova testimoniale Nella fattispecie all'esame la ricorrente aveva un diploma di laurea in scienze per l'investigazione e la sicurezza, nonché , per quanto dalla stessa allegato senza specifica contestazione, master, nella specifica materia e esperienza lavorativa mirata.
Invero il possesso di determinati diplomi di qualifica implica la conoscenza di nozioni non solo teoriche ma anche pratiche e può sicuramente consentire un inserimento agevolato nel lavoro ma, nel contempo, far considerare del tutto inutile un addestramento pratico, sempre che il lavoratore venga adibito a mansioni corrispondenti al diploma conseguito. Ebbene, nella fattispecie in esame deve constatarsi la sussistenza di inequivocabili dati di fatto dai quali emerge la verosimile superfluità della formazione specifica (garantita dalla stipulazione di un contratto di apprendistato) per il lavoratore, in possesso di un diploma specifico , in quanto adibito a indagini elementari .
La ricorrente dichiarava di aver iniziato a lavorare a novembre 2019 per l'agenzia investigativa e che il contratto di apprendistato le fu sottoposto solamente a maggio 2020, per continuare a svolgere le medesime mansioni che svolgeva in precedenza.
Pur essendo astrattamente possibile che tra le medesime parti, a determinate condizioni, un rapporto di lavoro subordinato ordinario possa essere seguito da un contratto di apprendistato, le mansioni nuovamente affidate all'apprendista debbono essere necessariamente diverse da quelle che il lavoratore già svolgeva in fatto quale dipendente, o quantomeno deve essere mutato il contesto e l'organizzazione aziendale nel quale le mansioni sono svolte, elemento che deve essere provato dal datore di lavoro.
Ma dall'istruttoria svolta è invece emerso , per quanto si dirà nel prosieguo, che il rapporto tra le parti ebbe inizio ben prima della sua formalizzazione con contratto di apprendistato e che alla ricorrente fu richiesto di svolgere sempre le medesime mansioni .
Nel corso del giudizio è stato dato ingresso alla prova testimoniale per accertare le modalità di svolgimento del rapporto .
Sono stati escussi come testi , , Testimone_2 Testimone_1 Testimone_3 Testimone_4
, , , . Tes_5 Testimone_6 Tes_7
, ex-collaboratore dell'agenzia investigativa di , ha dichiarato di Testimone_2 Controparte_1 aver lavorato per da marzo 2017 a marzo 2020, occupandosi dell'attività su ZA;
CP_1 che la sua attività consisteva nel riscontro fotografico dei luoghi, dei veicoli, e nell'acquisizione documentale , mentre la redazione delle relazioni conclusive era appannaggio del solo titolare della licenza;
che la lo aveva accompagnato solo in due specifiche occasioni prima del lockdown Pt_1 (marzo 2020) e che durante un tragitto, gli riferì di gestire contestualmente una attività Pt_1 ricettiva (B&B) a Marano Principato, sperando di poter conciliare la nuova attività con quella turistica . Secondo , la gestione ottimizzata delle attività investigative delegata ai Tes_2 collaboratori poteva essere ridotta a un'ora di lavoro al giorno;
il teste ha altresì riferito che il gli aveva comunicato che, con l'arrivo della , il numero di pratiche mensili CP_1 Pt_1 gestite su ZA era calato da 60 a 10/15 e che attribuiva questa scarsa efficienza alla CP_1 totale mancanza di esperienza pregressa della . Egli ha stimato, in base alla sua conoscenza, Pt_1 che l'attività della non superasse le 20 ore settimanali mentre ha confermato che l'agenzia Pt_1 chiudeva per la pausa pranzo (13:00-14:30). impiegato dell'agenzia ha dichiarato Testimone_1 di lavorare con dal 2001; che si occupava in generale della RE AL , con CP_1 esclusione della zona di ZA quando era presente;
ha confermato di aver affiancato Tes_2
su ZA per farle fare esperienza. Secondo il teste l'istruzione di una pratica (foto, ritiro
Pt_1 certificato) poteva richiedere da 10 minuti a 30/40 minuti;
per quanto riferito dal teste la
Pt_1 voleva occuparsi solo della zona di ZA centro, in quanto aveva anche altre attività (B&B) sicchè egli stesso era richiesto di coprire la zona Ionica (Corigliano, , ). Il teste ha Per_1 Per_2 riferito che il numero di pratiche gestite dalla era "bassissimo" e ha confermato di essere
Pt_1 stato chiamato a ZA quando il lavoro della non veniva fatto , a causa delle lamentele
Pt_1 dei clienti;
ha riconosciuto che il pedinamento, su indicazione del cliente, poteva invero richiedere orari diversificati (ad esempio, quando capitava di dover seguire una persona che usciva da casa alle sette di sera ) , che la aveva partecipato a riunioni o incontri conviviali aziendali solo la
Pt_1 prima volta dopo il lockdown.
E' stata poi sentita , amica della , la quale ha dichiarato di aver Testimone_3 Pt_1 accompagnato la ricorrente almeno una quindicina di volte nel periodo da novembre 2019 fino al
2022 in diverse località (ZA, Rende, San Marco Argentano, Castiglione, zona costiera). Ha precisato che l'attività consisteva nel raccogliere informazioni e prendere appunti. La teste dichiarava di averla accompagnata per farle compagnia, utilizzando l'auto della , che l'attività Pt_1 si svolgeva tendenzialmente il pomeriggio o la sera e poteva durare l'intero pomeriggio.
, madre della ha reso dichiarazioni meno significative - perché in parte de Testimone_4 Pt_1 relato - , pur confermando che la figlia aveva iniziato a lavorare per l'agenzia nel novembre 2019, che riceveva gli incarichi via computer e che l'attività si svolgeva a "tutte le ore". Ha in effetti riferito di pedinamenti dai quali la figlia rientrava anche verso le 2 o 3 di notte rappresentando che era sempre a disposizione dei clienti, anche i sabati e le domeniche Ad esempio, in un'occasione in spiaggia, ha dichiarato che la figlia lasciò i familiari per incontrare un cliente. Ha rammentato che a partire da novembre 2022, la figlia aveva manifestato disturbi d'ansia, crisi di pianto e tachicardia, ricorrendo a cure psichiatriche e stabilizzanti dell'umore e riconducendo siffatto malessere allo stress lavorativo. Ha confermato l'utilizzo dell'auto personale per l'attività dell'agenzia rappresentando di aver sostenuto economicamente la per le riparazioni dell'auto che Pt_1 percorreva 40.000 km all'anno , che le aveva anticipato i soldi per trasferte o per l'inchiostro per la stampante, necessari per lavorare. In relazione al corso di formazione a ER (a partire dal 9 gennaio 2023), la teste lo ha descritto come un'imposizione del che non le aveva CP_1 consentito la formazione a distanza costringendo la a recarsi da ZA a ER;
in Pt_1 quelle occasioni la figlia le dichiarava di trovare sulla scrivania solo alcuni "fogli stampati da
Google" con nozioni già conosciute. Riportava la teste che la ricorrente piangeva in auto durante il percorso per la mortificazione cui era costretta , che non le era consentito di restare in ufficio durante la pausa pranzo , dovendo adattarsi a stare al freddo in auto per circa due ore . Queste ultime dichiarazioni riportano tuttavia circostanza conosciute de relato , non potendo la teste essere presente al momento del loro verificarsi (e non avendo neppure dichiarato di essere stata presente).
E' stata poi sentita come teste , cugina della . La teste ha dichiarato di aver Tes_5 Pt_1 accompagnato la cugina circa una decina di volte tra novembre 2019 e il 2022, Pt_1 principalmente sulla costa tirrenica e nell'hinterland cosentino;
che , pur restando in auto , vedeva la cugina fare foto a luoghi o macchine e prendere appunti.
Analoghe dichiarazioni ha reso la teste , amica della la quale riportava di Testimone_6 Pt_1 aver assistito ai pedinamenti della ricorrente, che la raggiungeva dopo le 20:00 e che i pedinamenti si protraevano oltre la mezzanotte. Ha precisato che l'attività consisteva nell'attenzionare un immobile o seguire qualcuno, facendo foto . Ha infine confermato i pedinamenti ad aprile/maggio
2021 su ZA e ottobre 2021 su . Pt_2
E' stata altresì sentita come teste , la quale pure ha dichiarato di aver accompagnato la Tes_7 sorella più di dieci volte nel periodo febbraio 2020-ottobre 2021. Ha riferito che la sorella faceva appostamenti sulla costa tirrenica e in provincia di ZA, parlando con clienti, facendo foto e compilando moduli.
Tanto premesso le dichiarazioni di , , Tes_7 Testimone_6 Tes_5 Testimone_4
e sono particolarmente significative perché consentono di confermare lo Testimone_8 svolgimento di attività lavorativa da epoca antecedente alla assunzione, con modalità e contenuti assimilabili nei due periodi. La ricorrente effettuava appostamenti, foto, pedinamenti e raccoglieva indizi in relazione alle attività delegate sia nella città di ZA che sulla costa tirrenica e in provincia di ZA e ciò accadeva a far data dal novembre 2019
Per contro, e hanno prevalentemente fornito dettagli sulle modalità di lavoro e Tes_1 Tes_2 sull'organizzazione dell'attività investigativa presso l'agenzia Le loro dichiarazioni CP_1 riportano un limitato impegno orario della , a loro dire dovuto anche alla gestione di attività Pt_1 parallele (un B&B), e la netta diminuzione del numero di pratiche gestite nella provincia di
ZA dopo l'assunzione della , problema attribuito alla mancanza di esperienza della Pt_1 ricorrente. I testi confermano inoltre che il lavoro esterno dei collaboratori era strettamente limitato alla raccolta di elementi base e riscontri fotografici, mentre la relazione finale e l'elaborazione investigativa complessa rimanevano esclusiva competenza del titolare di licenza. Il teste Tes_2 in particolare ha dichiarato che la ricorrente lo aveva accompagnato in occasione di appostamenti solo in due specifiche occasioni : ciò non esclude affatto che la potesse essere stata Pt_1 incaricata di ulteriori attività investigative dal titolare in via autonoma nel periodo antecedente la sua formale assunzione con contratto di apprendistato , circostanza peraltro confermata dagli altri testi escussi
Infatti le dichiarazioni dei testi . , , e Tes_7 Testimone_6 Tes_5 Testimone_4
risultano assolutamente coerenti con le risultanze documentali prodotte in atti e in Testimone_3 particolare con i messaggi whatsapp che documentano come la fosse incaricata di pratiche Pt_1 dell'agenzia fin dal 12.11.19 , le pratiche venivano caricate dalla segretaria dell'agenzia sul drive della ovvero consegnate in formato cartaceo (cfr messaggio del del 2.3.2020) Pt_1 CP_1 alla . Dai messaggi emergono le indicazioni che il titolare dell'agenzia dava alla ricorrente Pt_1 sugli adempimenti da svolgere sulla scorta delle indicazioni che a sua volta riceveva dal committente ( es:”Il liquidatore vuole sentire il conducente del minibus etc. , messaggio del
6.3.2020)
Tanto premesso la prova svolta ha consentito di accertare un fatto dirimente, e cioè che la ricorrente lavorò alle dipendenze dell'agenzia ben prima della formalizzazione del suo contratto, per lo svolgimento delle stesse identiche mansioni che le furono richieste successivamente con la sottoscrizione (fittizia) del contratto di apprendistato. Se può ritenersi provato che ella operò in affiancamento con il collega solo in due occasioni come dallo stesso riferito, comunque Tes_2 antecedenti la formalizzazione del rapporto con il è parimenti provato che ella svolse CP_1
l'attività di addetta alle indagini ( con appostamenti, pedinamenti, acquisizioni di immagini fotografiche, escussione di informatori) da epoca ben precedente la sua assunzione con contratto di apprendistato, confortando la tesi dell'assenza di una causa formativa nel contratto di lavoro successivamente formalizzato tra le parti
Si deve considerare nullo il successivo contratto di apprendistato professionalizzante (dal maggio
2020 fino alle dimissioni) in quanto intervenuto nel corso del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, già iniziato da oltre sei mesi , non essendovi alcuna allegazione, né tantomeno riscontro probatorio, circa la necessità di formare il lavoratore ai fini dell'espletamento di mansioni diverse da quelle fino a quel momento svolte. Si richiama al riguardo la consolidata giurisprudenza di legittimità, che, nell'analoga fattispecie del contratto di formazione e lavoro, ha affermato che “Il contratto di formazione e lavoro stipulato nel corso di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
(e pertanto con lo stesso datore di lavoro di questo preesistente rapporto) è affetto da nullità per illiceità della causa, atteso che in tale ipotesi si determina - salvo che ricorrano le condizioni per la novazione del rapporto ove le finalità formative traggano origine da un mutamento delle mansioni contrattuali rispetto a quelle precedentemente svolte - la trasformazione di un rapporto stabile in un rapporto di per sè precario, con l'apposizione di un termine in un'ipotesi non prevista dalla legge” (Cass. n. 1633/2009)
Peraltro il contratto risulta viziato sotto un altro aspetto. Anche nell'assetto regolativo di cui al d.lgs.
n. 81 del 2015, la mancanza o carente formazione dell'apprendista, determina la trasformazione del contratto, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sicché al lavoratore va riconosciuto ex tunc il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento a quest'ultimo tipo contrattuale.(Cass ord. n. 6990 del 16/03/2025)
La ricorrente ha allegato che la parte datoriale organizzò un corso di formazione intensivo solo dopo l'insorgere di un aperto conflitto con la sua dipendente
In ogni caso , a prescindere dalle allegazioni della ricorrente, l'onere della prova della previsione di un progetto formativo e del suo espletamento grava sul datore di lavoro che tale prova non è stato in grado di fornire . Egli ha infatti menzionato esclusivamente un corso cui avrebbe chiesto alla ricorrente di prendere parte a ER , organizzato e offerto direttamente da lui, solo in prossimità della cessazione del rapporto;
per altro verso egli menzionava la “formazione sul campo” ma portava ad esempio di tale attività nella comparsa mere direttive pratiche contenute nella messaggistica e finalizzate a conformare la prestazione lavorativa della alle esigenze Pt_1 dell'agenzia .
L'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione del rapporto, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza. E' d'altronde esclusivamente consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa; tale discrezionalità non può però mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali(Cass. . Ordinanza n. 16595 del 03/08/2020). Alle considerazioni che precedono e che minano la legittimità del contratto di apprendistato devesi ulteriormente aggiungere che la ricorrente aveva un diploma di laurea in scienze delle investigazioni . E se è da riconoscersi la legittimità dei contratti apprendistato ai fini dell'acquisizione di capacità professionali diverse da quelle cui è riferibile il diploma conseguito o professionalità altamente specializzate per le quali sia in concreto sussistente la necessità di una formazione ulteriore rispetto a quella scolastica o universitaria, è però da escludere che un ambito siffatto possa essere configurabile per un lavoratore in possesso del diploma di laurea rispetto a mansioni di semplice appostamento e raccolta fotografica . Ed invero, seppur in linea di principio deve ritenersi vigente un principio generale di compatibilità come quella in discorso, è pur sempre necessario verificare in concreto, di volta in volta, l'esistenza di una serie di circostanze (il possesso di determinati diplomi di qualifica che implica la conoscenza di nozioni non solo teoriche ma anche pratiche, nonchè il superamento di specifiche prove di idoneità) che possono consentire un inserimento agevolato nel lavoro ma, nel contempo, far considerare del tutto inutile un addestramento pratico, sempre che chiaramente il lavoratore venga adibito a mansioni corrispondenti al diploma conseguito. Ebbene, nella fattispecie in esame deve constatarsi la sussistenza di inequivocabili dati di fatto che inducono a ritenere superflua una formazione specifica (garantita dalla stipulazione di un contratto di apprendistato) per il lavoratore . La preparazione tecnico – pratica del lavoratore rendeva infatti verosimilmente superfluo il periodo di apprendistato con riguardo alla mansioni elementari delegate .
Con riguardo all'orario concretamente osservato sebbene il volume dei messaggi WhatsApp suggerisca un'elevata disponibilità, essi non costituiscono un registro formale delle ore lavorate e deve darsi atto delle dichiarazioni dei colleghi di lavoro che riportavano una assai scarsa presenza e produttività nella sede di ZA(10-15 pratiche al mese seguite della ricorrente contro le 50-60 di un collaboratore efficiente); è tuttavia necessario distinguere tra la valutazione della prestazione in termini di risultati ottenuti e l'impegno orario richiesto , ma risulta in ogni caso maggiormente compatibile con l'esito della complessa istruttoria confermare l'orario convenuto contrattualmente tra le parti di 25 ore settimanali ( che pure il contesta abbia svolto) . CP_1
In relazione alla retribuzione la ricorrente descrive una pratica anomala e grave: il datore di lavoro, dopo aver corrisposto la retribuzione formale tramite bonifico per 25 ore lavorative , pretendeva la restituzione di una parte della somma . Tale condotta emerge dai messaggi whatsapp in atti in cui il datore di lavoro sostanzialmente rivendica il diritto di continuare a pagarla con le stesse modalità e termini che evidentemente le parti avevano concordato prima della formalizzazione del contratto di apprendistato, e cioè con 10 euro, passati poi a 15 per ogni pratica seguita .
La ricorrente produceva messaggi in cui il IG. presentava conteggi dettagliati che si CP_1 concludevano con la dicitura " ", quantificando un suo presunto credito che andava Persona_3 incrementandosi di mese in mese . Il rappresenta che siffatte richieste erano mere CP_1
"lamentele" sulla sproporzione tra la retribuzione erogata (calcolata sulle 25 ore settimanali) e le ore effettivamente lavorate dalla IG.ra , a suo dire nettamente inferiori. Pt_1
La frase documentata " " suggerisce invece un sistema di contabilità pre- Persona_3 concordato e non ufficiale, piuttosto che una semplice disputa sul rendimento. Tale pratica può essere interpretata come prova di un accordo formale simulato, inteso a nascondere una struttura di pagamento alternativa e irregolare perché violativa dell'art. 36 della costituzione sulla retribuzione coerente con qualità e quantità della prestazione lavorativa resa.
All'esito dell'istruttoria deve dunque accertarsi che tra e è Parte_1 Controparte_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a far tempo dal 4 novembre 2019 e sino al 18 marzo
2023 , data delle dimissioni di , stante la nullità del contratto di apprendistato Parte_1 sottoscritto il 4 maggio 2020 per le ragioni già esplicitate
Siffatto rapporto di lavoro è riconducibile al livello V del CCNL la cui declaratoria è così descritta dal C.C.N.L.: Lavoratori che eseguono lavori qualificati con normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche: preparatore di commissioni e fatture;
Addetto alle indagini elementari;
Addetto ai servizi esterni per disbrigo di commissioni ordinarie;
Addetto alle ispezioni ipotecarie e catastali, Addetto alle ricerche di informazioni e accesso in banche dati;
Addetto al controllo attività-servizio interno;
Addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza;
Operatore gestione flusso e deflusso nel settore spettacolo” . L'attività svolta dalla ricorrente per come accertata in corso di causa consisteva prevalentemente negli appostamenti e nei rilevamenti fotografici e verosimilmente anche nella raccolta di informazioni da soggetti coinvolti . I testi hanno concordemente dichiarato che la relazione era predisposta sempre dal titolare che aveva quindi la rappresentanza esterna dell'agenzia per ogni pratica seguita dagli operatori . I collaboratori e la in particolare, invece, per quanto emerge anche dalla messaggistica riportavano al Pt_1 titolare ogni minima fase operativa dei loro appostamenti . Non può dunque correttamente riconoscersi alla il livello III° , cui appartengono i “ Lavoratori che svolgono lavori di Pt_1 concetto o che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza professionale
Redattore rapporti informativi in autonomia; Coordinatore servizi esterni;
Addetto alle investigazioni con compiti di compilazione/redazione della documentazione procedurale;
Supervisione strutturale degli addetti al controllo attività”. Parimenti non può riconoscersi alla ricorrente neppure il IV livello professionale la cui declaratoria prevede “Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di marketing e abilitati a lavori che richiedono conoscenze e capacità tecnico-pratiche (Addetto alle investigazioni di natura non complessa;
Redattore rapporti informativi su schemi prestabiliti di natura non complessa;
ecc…)”. La ricorrente non aveva compiti di marketing né era abilitata a lavori che richiedevano conoscenze peculiari , tanto meno era richiesta della redazione di rapporti informativi, come già precisato
L'orario convenuto deve intendersi essere stato un part time a 25 ore settimanali, compatibile con gi accordi formalizzati nel contratto di apprendistato (nullo) ma anche con gli esiti dell'istruttoria svolta che non hanno consentito di accertare l'osservanza di un orario diverso. L'onere della prova del maggiore orario lavorativo svolto rispetto a quello formalmente convenuto gravava sul lavoratore laddove i testi hanno consentito di ritenere detto orario compatibile con l'impegno effettivamente richiesto alla ricorrente
La parte convenuta deve dunque essere condannata al pagamento delle differenze retributive maturate dalla in funzione dell' inquadramento nel V livello fin dalla sua assunzione , con Pt_1 orario di lavoro di 25 ore settimanali , oltre interessi, rivalutazione monetaria e contributi previdenziali, dovuti ex lege. La condanna è necessariamente generica come da richiesta nelle conclusioni dell'atto per il caso che il tribunale non avesse convenuto sull'inquadramento professionale preteso (III o IV). Nella quantificazione delle differenze retributive spettanti potrà tenersi conto delle risultanze delle buste paga non contestate in relazione al periodo formalizzato con contratto di apprendistato , e dei compensi dichiarati in relazione ai periodi “in nero” , anch'essi non contestati. In relazione al periodo non regolarizzato tuttavia, in difetto della prova , di cui era onerato il lavoratore, del mancato godimento di ferie , festività e permessi, le somme azionate a tale titolo non sono spettanti Allo stesso modo non compete l'indennità di rimborso chilometrico perché, sebbene sia incontroverso l'uso dell'auto personale, il riconoscimento di tale emolumento imporrebbe di conoscere nel dettaglio le trasferte svolte dalla , tutte contestate dalla parte Pt_1 datoriale e la prova raggiunta su tale pretesa risulta insufficiente.
La ricorrente rivendica altresì il risarcimento del danno per mobbing
La nozione di mobbing - come quella di straining - è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro;
nello specifico si tratta di verificare se le condotte datoriali hanno di volta in volta generato un ambiente logorante e "stressogeno" per il dipendente (Cass. Ordinanza n. 4664 del 21/02/2024).
La giurisprudenza di legittimità si è univocamente espressa nel senso che, in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile - ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (v. ex multis Cass. 11 aprile 2013, n. 8855;
Cass. 13 ottobre 2015, n. 20533; Cass. 9 giugno 2017, n. 14468). Quindi, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per una eventuale patologia , anche di tipo neurologico o psicologico contratta dal dipendente, grava su quest'ultimo l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, della malattia e del nesso causale tra la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento dannoso, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica - siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza.
Nel caso in esame all'esito della prova svolta difetta l'accertamento della condotta vessatoria denunciata. E' infatti certamente emerso che il datore di lavoro non garantiva idonee condizioni retributive e financo che in un paio di occasioni abbia caldeggiato le dimissioni della dipendente, ma mentre la violazione degli obblighi retributivi e contributivi attiene alla dinamica dell'inadempimento contrattuale strettamente legata al profilo giuridico ed economico - diversamente opinando dovrebbe riconoscersi il mobbing in ogni violazione reiterata di obblighi contributivi e retributivi – l'invito a dimettersi – l'occasionale messaggio contenente un subdolo invito a valutare le dimissioni , in un contesto di rapporti reciprocamente tesi emergente dagli scambi di messaggi non integra in sé una condotta di mobbing. Per altro verso è rimasto indimostrato che la ricorrente sia stata costretta a restare fuori l'ufficio nella pausa pranzo , così come che sia stata invitata a recarsi a ER sostanzialmente per dispetto e solo formalmente per seguire un corso di formazione;
in relazione a tali circostanze risultano solo dichiarazioni rese de relato actoris, quindi inidonee a provare alcunchè.
Può invece riconoscersi l'indennità di preavviso perché le dimissioni sono state rilasciate in un contesto in cui la parte datoriale pretendeva restituzioni indebite di denaro, operava pagamenti in nero, regolarizzava solo fittiziamente il rapporto anche a fini contributivi , sollecitava financo egli stesso le dimissioni non volendo sostenere i costi del licenziamento (per risolvere la problematica derivante dall'eccessiva remunerazione che riteneva di stare erogando alla sua dipendente).
Accertata la sussistenza della giusta causa di dimissioni non competono tuttavia ulteriori poste risarcitorie al di fuori dell'indennità di preavviso che costituisce la “remunerazione legale “del recesso del dipendente imputabile a condotta non legittima del suo datore di lavoro , in difetto della prova di ulteriore danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza .
PQM
Accerta che tra e è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a Parte_1 Controparte_1 tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni proprie del V livello del CCNL istituti investigativi dal 4 novembre 2019 e sino al 18 marzo 2023 , con orario settimanale di 25 ore.
Condanna al pagamento delle differenze retributive tra quanto erogato e quanto Controparte_1 spettante in relazione all'inquadramento e all'orario accertati , nonché al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione . Condanna al versamento Controparte_1 della contribuzione spettante a in ragione al rapporto di lavoro come accertato;
Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
5000,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% in favore di , da distrarsi in favore dei Parte_1 procuratori costituiti;
condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti Controparte_1 dell' liquidate in complessivi euro 3809 oltre spese generali al 15% CP_3
La Giudice
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