Articolo 7 della Legge 7 novembre 1969, n. 944
Articolo 6Articolo 8
Versione
21 dicembre 1969
Art. 7.
Agli oneri relativi alle contribuzioni dovute dall'Italia alla Comunita' economica europea per le azioni comunitarie d'aiuto, si provvede a carico delle somme autorizzate per la regolazione dei rapporti finanziari tra l'Italia e la Comunita' per quanto riguarda le quote di contribuzione dovute al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA).
Entrata in vigore il 21 dicembre 1969