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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/09/2025, n. 2753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2753 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4115/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4115/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Francesco Antonio Parte_1 C.F._1
Di Somma e Maria Lamberti (C.F. , domiciliati in Cava de' NI (SA) al C.F._2
Corso Umberto I n. 345;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Carlo Controparte_1 P.IVA_1
Annunziata, domiciliata in Salerno, alla Via Francesco Manzo n. 38;
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Giulio Musu e Valentina Controparte_2 P.IVA_2
Cretella, domiciliata in al Corso Nazionale n. 31; CP_1
CONVENUTA
(C.F. ) – rappresentata da (C.F. Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
) – con il patrocinio dell'Avv. Caterina Alfano, domiciliata in Nocera Inferiore alla via P.IVA_4
Garibaldi, n. 28;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.5.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto il merito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta il
30.4.2021 dalla debitrice in seno alla procedura immobiliare avente r.g.e. n. 50/2008. Parte_1
Oggetto di opposizione agli atti è il provvedimento reso il 12.4.2021 di rigetto dell'istanza presentata il 26.2.2021 da con la quale quest'ultima aveva chiesto la sospensione del Parte_1 prosieguo delle operazioni di liquidazione e, previa acquisizione dal delegato di un rendiconto dei crediti e delle spese di procedura, la cessazione ex art. 504 c.p.c. della vendita del lotto 2 (ultimo bene ancora invenduto), in ragione della sufficienza di quanto fino ad allora ricavato a soddisfare i crediti e le spese.
Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza sulla base della relazione pervenuta il 30.3.2021 dal professionista delegato alla vendita dott.ssa la quale, dopo aver indicato in euro Parte_2
227.321,41 (al netto di interessi e spese) le ragioni creditorie ed in euro 239.765,65 l'attivo della procedura, aveva concluso nel senso che “la distribuzione del ricavato dall'attività di liquidazione non sembrerebbe sufficiente a soddisfare per intero i creditori procedente ed intervenuti”.
Proposto il ricorso endoesecutivo, con ordinanza del 29.6.2021 (comunicata l'01.7.2021) il giudice dell'esecuzione ha rigettato la domanda di sospensione della vendita del lotto 2 ed assegnato il termine di giorni quaranta per l'introduzione del giudizio di merito.
A ciò ha provveduto in data 06.08.2021, chiedendo di dichiarare l'illegittimità del Parte_1 provvedimento del 12.4.2021 e, per l'effetto, di disporre la sospensione della vendita del lotto 2 in attesa della predisposizione di un analitico rendiconto da parte dell'ausiliario.
Nelle more del giudizio, con ordinanza del 16.9.2021 l'intestato Tribunale ha accolto il reclamo presentato dalla debitrice e revocato il provvedimento del 29.6.2021, “con conseguente sospensione della procedura esecutiva limitatamente alla vendita del lotto 2”.
La decisione del collegio risulta così motivata:
“[Il reclamo] si rivela fondato nella parte in cui viene contestata la scelta del g.e. di non sospendere le operazioni di vendita del lotto due, quanto meno al fine di verificare se il ricavato della vendita fosse sufficiente a pagare i crediti, le spese e i compensi degli ausiliari maturati in seno alla procedura.
Invero, l'art. 504 dispone che “se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495, primo comma”.
La disposizione in commento è completata dall'art. 163 disp. att. c.p.c., il quale – per quanto qui interessa – prevede che, nell'ipotesi in cui la vendita non sia presieduta dal g.e., la cessazione
2 della vendita (da intendersi come sospensione) possa essere temporaneamente disposta dall'ausiliario, con pronuncia definitiva da parte del g.e. all'esito dell'audizione delle parti.
Si tratta di un procedimento simile a quello delineato all'art. 483 e soprattutto all'art. 495
c.p.c. (in parte richiamato proprio dall'art. 504 c.p.c.), laddove il legislatore dispone che, successivamente al deposito dell'istanza di conversione del pignoramento, la somma da sostituire a quest'ultimo debba essere determinata dal g.e. con ordinanza pronunciata dal giudice, “sentite le parti in udienza”.
In entrambe le ipotesi (artt. 504 e 163 disp. att. da un lato, art. 495 c.p.c. dall'altro) il legislatore ha prescritto un previo contraddittorio tra le parti ed il giudice, in quanto il beneficio in favore dell'esecutato (la conversione del pignoramento o la cessazione della vendita) è condizionato dalla necessità di quantificare l'esatto importo che il debitore è tenuto a corrispondere;
importo composto non soltanto dai crediti come indicati nell'atto di pignoramento e negli atti di intervento, ma anche da interessi, esborsi e compensi di procedura.
Trattasi, dunque, di somme che il debitore è tenuto a pagare ma che egli non può conoscere nel quantum, atteso che quelle riguardanti le spese di procedura ed i compensi degli ausiliari richiedono una interlocuzione con le parti ed un espresso provvedimento di liquidazione da parte del g.e..
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche va osservato che il provvedimento di rigetto dell'istanza di cui all'art. 504 c.p.c. è stato assunto dal g.e. senza aver previamente sentito le parti, bensì sulla base della sola relazione del notaio delegato alla vendita, dalla quale si evince che (quanto meno alla data del 30.03.2021):
- l'attivo della procedura è pari ad euro 239.765,63, di cui:
a) euro 33.338,24 quali frutti civili del compendio pignorato (spettanti ai creditori ex artt. 2912
c.c. e 509 c.p.c. e suscettibili di essere distribuiti anche con un progetto di distribuzione parziale ex art. 596 c.p.c.);
b) euro 206.427,39 quale importo ricavato dalla vendita dei lotti 1, 3 e 4;
- il totale dei crediti vantati dal creditore procedente e da quelli intervenuti come risultanti dal pignoramento e dagli atti di intervento è pari ad euro 227.321,41;
- in favore dell'ausiliario sono già stati liquidati e riscossi:
a) euro 5.118,60 oltre iva a titolo di custodia;
b) euro 8.079,99 per le attività di delega riguardanti i lotti 1 e 3 - ad eccezione della fase di distribuzione – e per quelle riguardanti il lotto 4;
- restano da quantificare:
a) gli ulteriori importi spettanti ai creditori (procedente ed intervenuti) a titolo di interessi,
3 spese di procedura ed esborsi;
b) gli ulteriori compensi spettanti all'ausiliario per la fase di riparto dell'attivo dei lotti 1 e 3, nonché quanto spettante per la vendita e la custodia del lotto 2;
- vi è un creditore iscritto per euro 1.000.000.,00 non intervenuto nella procedura.
Ebbene, considerato che dalla differenza tra l'attivo della procedura e gli importi vantati dai creditori consegue un saldo positivo di euro 12.444,22, va disposta la sospensione della vendita del lotto due, atteso il fumus di fondatezza dell'opposizione agli atti esecutivi proposta da , Parte_1 con riferimento alla illegittimità del provvedimento del 12.04.2021 per non avere il g.e. – prima di rigettare l'istanza - verificato se il predetto importo fosse sufficiente al pagamento degli accessori dei crediti, delle spese di procedura e dei compensi di procedura.
Ad una diversa conclusione non conducono la presunzione di incapienza espressa dal delegato nella relazione del marzo 2021, ove si consideri che tale presunzione negativa:
- non risulta sufficientemente motivata, né è accompagnata da un prospetto – anche solo indicativo – delle somme ancora dovute dal debitore;
- fa riferimento alla presenza di un creditore iscritto per euro 1.000.000,00 non intervenuto nella procedura, dunque ad una circostanza del tutto inconferente ai fini della valutazione dell'istanza di cui all'art. 504 c.p.c., atteso che da tale iscrizione non derivano ulteriori spese per il debitore, che tale creditore non è intervenuto ancorché ritualmente avvisato e che, sospendendosi la vendita, comunque non vi sarebbe stato l'effetto purgativo dell'ipoteca;
- richiama spese che in realtà il debitore non avrebbe dovuto sostenere in caso di sospensione della vendita. Il riferimento è al compenso dovuto per la vendita del lotto due, il quale non sarebbe maturato (quanto meno in relazione alla fase del trasferimento del bene e della distribuzione del ricavato) in caso di arresto delle operazioni di vendita.
Né la decisione oggi assunta risulta smentita da quanto dedotto dai reclamati, se sol si considera che anche in questa sede nessuno di essi si è premurato di quantificare gli ulteriori importi loro spettanti a titolo di interessi e spese di procedura, essendosi limitati ad instare per il rigetto del ricorso.
Del resto, la circostanza che gran parte dei compensi in favore degli ausiliari (custode e delegato) fossero stati già liquidati e prelevati e che i residui importi dovuti dal debitore (interessi dei crediti, esborsi delle parti, competenze dei legali, liquidazione del compenso residuo degli ausiliari) richiedessero una interlocuzione delle parti (quale, ad esempio, una nota di precisazione del credito) ovvero un decreto di liquidazione del g.e., costituiva una ulteriore ragione giustificativa della sospensione, anche solo temporanea, della vendita del lotto due”.
4 Disposta la sospensione della vendita del lotto 2 e preso atto di aver ottenuto soddisfazione rispetto alle istanze contenute nel ricorso oppositivo, nei successivi atti di causa ha Parte_1 chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, con conseguente compensazione delle spese di lite.
Si sono ritualmente costituiti i creditori e Controparte_1 CP_5 Controparte_2 [...]
(quest'ultima rappresentata da , i quali hanno insistito per il rigetto Controparte_3 CP_4 dell'opposizione; ciò in quanto, sospesa la vendita del lotto 2 ed invitato il delegato a ripartire quanto ricavato, in sede di approvazione del progetto è emersa l'incapienza delle somme a soddisfare le pretese creditorie, tanto che nelle more del presente giudizio il lotto 2 è stato venduto e quanto ricavato non ha comunque consentito l'integrale soddisfazione di tutti i creditori.
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire sollevata dalla parte attrice, posto che le parti convenute hanno chiesto una decisione di merito sull'opposizione proposta da Parte_1
Passando all'esame dell'opposizione, la stessa va rigettata.
Difatti, le vicende verificatesi nel corso della procedura hanno dimostrato la correttezza della decisione del 12.4.2021 di non disporre la revoca della vendita del lotto 2.
Basti pensare che successivamente al provvedimento collegiale di sospensione pronunciato il
17.9.2021, il giudice dell'esecuzione ha onerato il professionista delegato di predisporre un piano di riparto parziale e, preso atto dell'incapienza di quanto ricavato dai lotti 1, 3 e 4 nonché dalla custodia, ha disposto il prosieguo della vendita del lotto 2.
Quest'ultimo è stato aggiudicato al prezzo di euro 85.600,00 e, pur a seguito del definitivo progetto di distribuzione del ricavato, i creditori chirografari sono stati soddisfatti nella sola misura del
47,26%, con conseguente incapienza per il residuo.
Da quanto osservato consegue che non sussistevano le condizioni per accogliere l'istanza ex art. 503 c.p.c. formulata dalla debitrice e che, nonostante il provvedimento di diniego sia stato adottato senza una previa instaurazione del contraddittorio e la quantificazione delle spese di procedura, oltre che sulla base di una relazione dell'ausiliario generica e carente, la sostanziale correttezza della decisione non ha comportato alcun pregiudizio alla parte debitrice.
Sussistono, tuttavia, le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto che il provvedimento opposto si è rivelato immune da vizi sulla base di circostanze emerse e/o verificatesi soltanto successivamente alla sua pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed
5 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Nocera Inferiore, 18.09.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4115/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Francesco Antonio Parte_1 C.F._1
Di Somma e Maria Lamberti (C.F. , domiciliati in Cava de' NI (SA) al C.F._2
Corso Umberto I n. 345;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Carlo Controparte_1 P.IVA_1
Annunziata, domiciliata in Salerno, alla Via Francesco Manzo n. 38;
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Giulio Musu e Valentina Controparte_2 P.IVA_2
Cretella, domiciliata in al Corso Nazionale n. 31; CP_1
CONVENUTA
(C.F. ) – rappresentata da (C.F. Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
) – con il patrocinio dell'Avv. Caterina Alfano, domiciliata in Nocera Inferiore alla via P.IVA_4
Garibaldi, n. 28;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.5.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto il merito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta il
30.4.2021 dalla debitrice in seno alla procedura immobiliare avente r.g.e. n. 50/2008. Parte_1
Oggetto di opposizione agli atti è il provvedimento reso il 12.4.2021 di rigetto dell'istanza presentata il 26.2.2021 da con la quale quest'ultima aveva chiesto la sospensione del Parte_1 prosieguo delle operazioni di liquidazione e, previa acquisizione dal delegato di un rendiconto dei crediti e delle spese di procedura, la cessazione ex art. 504 c.p.c. della vendita del lotto 2 (ultimo bene ancora invenduto), in ragione della sufficienza di quanto fino ad allora ricavato a soddisfare i crediti e le spese.
Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza sulla base della relazione pervenuta il 30.3.2021 dal professionista delegato alla vendita dott.ssa la quale, dopo aver indicato in euro Parte_2
227.321,41 (al netto di interessi e spese) le ragioni creditorie ed in euro 239.765,65 l'attivo della procedura, aveva concluso nel senso che “la distribuzione del ricavato dall'attività di liquidazione non sembrerebbe sufficiente a soddisfare per intero i creditori procedente ed intervenuti”.
Proposto il ricorso endoesecutivo, con ordinanza del 29.6.2021 (comunicata l'01.7.2021) il giudice dell'esecuzione ha rigettato la domanda di sospensione della vendita del lotto 2 ed assegnato il termine di giorni quaranta per l'introduzione del giudizio di merito.
A ciò ha provveduto in data 06.08.2021, chiedendo di dichiarare l'illegittimità del Parte_1 provvedimento del 12.4.2021 e, per l'effetto, di disporre la sospensione della vendita del lotto 2 in attesa della predisposizione di un analitico rendiconto da parte dell'ausiliario.
Nelle more del giudizio, con ordinanza del 16.9.2021 l'intestato Tribunale ha accolto il reclamo presentato dalla debitrice e revocato il provvedimento del 29.6.2021, “con conseguente sospensione della procedura esecutiva limitatamente alla vendita del lotto 2”.
La decisione del collegio risulta così motivata:
“[Il reclamo] si rivela fondato nella parte in cui viene contestata la scelta del g.e. di non sospendere le operazioni di vendita del lotto due, quanto meno al fine di verificare se il ricavato della vendita fosse sufficiente a pagare i crediti, le spese e i compensi degli ausiliari maturati in seno alla procedura.
Invero, l'art. 504 dispone che “se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495, primo comma”.
La disposizione in commento è completata dall'art. 163 disp. att. c.p.c., il quale – per quanto qui interessa – prevede che, nell'ipotesi in cui la vendita non sia presieduta dal g.e., la cessazione
2 della vendita (da intendersi come sospensione) possa essere temporaneamente disposta dall'ausiliario, con pronuncia definitiva da parte del g.e. all'esito dell'audizione delle parti.
Si tratta di un procedimento simile a quello delineato all'art. 483 e soprattutto all'art. 495
c.p.c. (in parte richiamato proprio dall'art. 504 c.p.c.), laddove il legislatore dispone che, successivamente al deposito dell'istanza di conversione del pignoramento, la somma da sostituire a quest'ultimo debba essere determinata dal g.e. con ordinanza pronunciata dal giudice, “sentite le parti in udienza”.
In entrambe le ipotesi (artt. 504 e 163 disp. att. da un lato, art. 495 c.p.c. dall'altro) il legislatore ha prescritto un previo contraddittorio tra le parti ed il giudice, in quanto il beneficio in favore dell'esecutato (la conversione del pignoramento o la cessazione della vendita) è condizionato dalla necessità di quantificare l'esatto importo che il debitore è tenuto a corrispondere;
importo composto non soltanto dai crediti come indicati nell'atto di pignoramento e negli atti di intervento, ma anche da interessi, esborsi e compensi di procedura.
Trattasi, dunque, di somme che il debitore è tenuto a pagare ma che egli non può conoscere nel quantum, atteso che quelle riguardanti le spese di procedura ed i compensi degli ausiliari richiedono una interlocuzione con le parti ed un espresso provvedimento di liquidazione da parte del g.e..
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche va osservato che il provvedimento di rigetto dell'istanza di cui all'art. 504 c.p.c. è stato assunto dal g.e. senza aver previamente sentito le parti, bensì sulla base della sola relazione del notaio delegato alla vendita, dalla quale si evince che (quanto meno alla data del 30.03.2021):
- l'attivo della procedura è pari ad euro 239.765,63, di cui:
a) euro 33.338,24 quali frutti civili del compendio pignorato (spettanti ai creditori ex artt. 2912
c.c. e 509 c.p.c. e suscettibili di essere distribuiti anche con un progetto di distribuzione parziale ex art. 596 c.p.c.);
b) euro 206.427,39 quale importo ricavato dalla vendita dei lotti 1, 3 e 4;
- il totale dei crediti vantati dal creditore procedente e da quelli intervenuti come risultanti dal pignoramento e dagli atti di intervento è pari ad euro 227.321,41;
- in favore dell'ausiliario sono già stati liquidati e riscossi:
a) euro 5.118,60 oltre iva a titolo di custodia;
b) euro 8.079,99 per le attività di delega riguardanti i lotti 1 e 3 - ad eccezione della fase di distribuzione – e per quelle riguardanti il lotto 4;
- restano da quantificare:
a) gli ulteriori importi spettanti ai creditori (procedente ed intervenuti) a titolo di interessi,
3 spese di procedura ed esborsi;
b) gli ulteriori compensi spettanti all'ausiliario per la fase di riparto dell'attivo dei lotti 1 e 3, nonché quanto spettante per la vendita e la custodia del lotto 2;
- vi è un creditore iscritto per euro 1.000.000.,00 non intervenuto nella procedura.
Ebbene, considerato che dalla differenza tra l'attivo della procedura e gli importi vantati dai creditori consegue un saldo positivo di euro 12.444,22, va disposta la sospensione della vendita del lotto due, atteso il fumus di fondatezza dell'opposizione agli atti esecutivi proposta da , Parte_1 con riferimento alla illegittimità del provvedimento del 12.04.2021 per non avere il g.e. – prima di rigettare l'istanza - verificato se il predetto importo fosse sufficiente al pagamento degli accessori dei crediti, delle spese di procedura e dei compensi di procedura.
Ad una diversa conclusione non conducono la presunzione di incapienza espressa dal delegato nella relazione del marzo 2021, ove si consideri che tale presunzione negativa:
- non risulta sufficientemente motivata, né è accompagnata da un prospetto – anche solo indicativo – delle somme ancora dovute dal debitore;
- fa riferimento alla presenza di un creditore iscritto per euro 1.000.000,00 non intervenuto nella procedura, dunque ad una circostanza del tutto inconferente ai fini della valutazione dell'istanza di cui all'art. 504 c.p.c., atteso che da tale iscrizione non derivano ulteriori spese per il debitore, che tale creditore non è intervenuto ancorché ritualmente avvisato e che, sospendendosi la vendita, comunque non vi sarebbe stato l'effetto purgativo dell'ipoteca;
- richiama spese che in realtà il debitore non avrebbe dovuto sostenere in caso di sospensione della vendita. Il riferimento è al compenso dovuto per la vendita del lotto due, il quale non sarebbe maturato (quanto meno in relazione alla fase del trasferimento del bene e della distribuzione del ricavato) in caso di arresto delle operazioni di vendita.
Né la decisione oggi assunta risulta smentita da quanto dedotto dai reclamati, se sol si considera che anche in questa sede nessuno di essi si è premurato di quantificare gli ulteriori importi loro spettanti a titolo di interessi e spese di procedura, essendosi limitati ad instare per il rigetto del ricorso.
Del resto, la circostanza che gran parte dei compensi in favore degli ausiliari (custode e delegato) fossero stati già liquidati e prelevati e che i residui importi dovuti dal debitore (interessi dei crediti, esborsi delle parti, competenze dei legali, liquidazione del compenso residuo degli ausiliari) richiedessero una interlocuzione delle parti (quale, ad esempio, una nota di precisazione del credito) ovvero un decreto di liquidazione del g.e., costituiva una ulteriore ragione giustificativa della sospensione, anche solo temporanea, della vendita del lotto due”.
4 Disposta la sospensione della vendita del lotto 2 e preso atto di aver ottenuto soddisfazione rispetto alle istanze contenute nel ricorso oppositivo, nei successivi atti di causa ha Parte_1 chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, con conseguente compensazione delle spese di lite.
Si sono ritualmente costituiti i creditori e Controparte_1 CP_5 Controparte_2 [...]
(quest'ultima rappresentata da , i quali hanno insistito per il rigetto Controparte_3 CP_4 dell'opposizione; ciò in quanto, sospesa la vendita del lotto 2 ed invitato il delegato a ripartire quanto ricavato, in sede di approvazione del progetto è emersa l'incapienza delle somme a soddisfare le pretese creditorie, tanto che nelle more del presente giudizio il lotto 2 è stato venduto e quanto ricavato non ha comunque consentito l'integrale soddisfazione di tutti i creditori.
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire sollevata dalla parte attrice, posto che le parti convenute hanno chiesto una decisione di merito sull'opposizione proposta da Parte_1
Passando all'esame dell'opposizione, la stessa va rigettata.
Difatti, le vicende verificatesi nel corso della procedura hanno dimostrato la correttezza della decisione del 12.4.2021 di non disporre la revoca della vendita del lotto 2.
Basti pensare che successivamente al provvedimento collegiale di sospensione pronunciato il
17.9.2021, il giudice dell'esecuzione ha onerato il professionista delegato di predisporre un piano di riparto parziale e, preso atto dell'incapienza di quanto ricavato dai lotti 1, 3 e 4 nonché dalla custodia, ha disposto il prosieguo della vendita del lotto 2.
Quest'ultimo è stato aggiudicato al prezzo di euro 85.600,00 e, pur a seguito del definitivo progetto di distribuzione del ricavato, i creditori chirografari sono stati soddisfatti nella sola misura del
47,26%, con conseguente incapienza per il residuo.
Da quanto osservato consegue che non sussistevano le condizioni per accogliere l'istanza ex art. 503 c.p.c. formulata dalla debitrice e che, nonostante il provvedimento di diniego sia stato adottato senza una previa instaurazione del contraddittorio e la quantificazione delle spese di procedura, oltre che sulla base di una relazione dell'ausiliario generica e carente, la sostanziale correttezza della decisione non ha comportato alcun pregiudizio alla parte debitrice.
Sussistono, tuttavia, le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto che il provvedimento opposto si è rivelato immune da vizi sulla base di circostanze emerse e/o verificatesi soltanto successivamente alla sua pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed
5 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Nocera Inferiore, 18.09.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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