Versione
3 marzo 2001
3 marzo 2001
Art. 2. Disposizioni in materia di personale 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad avvalersi del personale di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 , fino al 31 dicembre 2001, nonche' del personale di cui all' articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , per ulteriori due mesi a decorrere dalla scadenza dei singoli contratti. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 32.500 milioni per l'anno 2001.
Note all' art. 2 :
- L' art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 , recante "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed servizi di accoglienza del grande Giubileo dell'anno 2000", cosi' dispone:
"Art. 1. - 1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a stipulare fino ad un massimo di millecinquecento contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1o dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001".
- L' art. 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", cosi' dispone:
"5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad assumere, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui all' art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , nel 1999 e nel 2000, mille unita' di personale a tempo determinato, con prestazioni di lavoro a tempo parziale, per profili professionali delle qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile a due. Il personale e' destinato a garantire l'apertura pomeridiana, serale e festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichita' dello Stato, biblioteche e archivi. Al relativo onere si provvede con quota parte delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78 , nei limiti di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, comunque, essere assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione territoriale delle strutture prescelte.".
Note all' art. 2 :
- L' art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 , recante "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed servizi di accoglienza del grande Giubileo dell'anno 2000", cosi' dispone:
"Art. 1. - 1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a stipulare fino ad un massimo di millecinquecento contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1o dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001".
- L' art. 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", cosi' dispone:
"5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad assumere, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui all' art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , nel 1999 e nel 2000, mille unita' di personale a tempo determinato, con prestazioni di lavoro a tempo parziale, per profili professionali delle qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile a due. Il personale e' destinato a garantire l'apertura pomeridiana, serale e festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichita' dello Stato, biblioteche e archivi. Al relativo onere si provvede con quota parte delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78 , nei limiti di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, comunque, essere assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione territoriale delle strutture prescelte.".
Commentario • 1
- 1. Dalla legittimità (condizionata) del framing ad uno statuto legale (in fieri) per gli ISPAccesso limitatoLuca Boggio · https://www.altalex.com/ · 25 novembre 2021 · 0.9459289
Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 19/11/2025, n. 30518Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1640/2021 R.G. proposto da: DI LE VI, rappresentato e difeso dall'avvocato TUOZZO ARTURO, in virtù di procura speciale in calce al ricorso e con elezione di domicilio digitale all'indiritto PEC indicato; -ricorrente- contro UC IO, elettivamente domiciliato in ROMA, Via DEL BOCCACCIO 22, presso lo studio dell'avvocato D'AMURI PALMINA, rappresentato e difeso dall'avvocato BELLO LUCIANO, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio materialmente allegato al controricorso; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1105/2020, pubblicata il 20/10/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del …Leggi di più...
- contributo unificato·
- art. 2697 c.c.·
- responsabilità aggravata·
- consulenza tecnica d'ufficio·
- art. 96 c.p.c.·
- art. 167 c.p.c.·
- principio della domanda·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- prova testimoniale·
- quietanza liberatoria