Art. 2. Disposizioni in materia di personale 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad avvalersi del personale di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 , fino al 31 dicembre 2001, nonche' del personale di cui all' articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , per ulteriori due mesi a decorrere dalla scadenza dei singoli contratti. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 32.500 milioni per l'anno 2001.
Note all' art. 2 :
- L' art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 , recante "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed servizi di accoglienza del grande Giubileo dell'anno 2000", cosi' dispone:
"Art. 1. - 1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a stipulare fino ad un massimo di millecinquecento contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1o dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001".
- L' art. 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", cosi' dispone:
"5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad assumere, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui all' art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , nel 1999 e nel 2000, mille unita' di personale a tempo determinato, con prestazioni di lavoro a tempo parziale, per profili professionali delle qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile a due. Il personale e' destinato a garantire l'apertura pomeridiana, serale e festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichita' dello Stato, biblioteche e archivi. Al relativo onere si provvede con quota parte delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78 , nei limiti di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, comunque, essere assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione territoriale delle strutture prescelte.".
Note all' art. 2 :
- L' art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 , recante "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed servizi di accoglienza del grande Giubileo dell'anno 2000", cosi' dispone:
"Art. 1. - 1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a stipulare fino ad un massimo di millecinquecento contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1o dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001".
- L' art. 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", cosi' dispone:
"5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad assumere, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui all' art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , nel 1999 e nel 2000, mille unita' di personale a tempo determinato, con prestazioni di lavoro a tempo parziale, per profili professionali delle qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile a due. Il personale e' destinato a garantire l'apertura pomeridiana, serale e festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichita' dello Stato, biblioteche e archivi. Al relativo onere si provvede con quota parte delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78 , nei limiti di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, comunque, essere assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione territoriale delle strutture prescelte.".