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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 5242/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv.ti RINALDI – ZAMPIERI – MICELI - GANCI) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott.ssa OLIVERO)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della Scuola – Retribuzione professionale docenti
Parte ricorrente, nella sua qualità di docente a tempo determinato nell' a.s. dal
2020/2021, assume di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento
1
Europea) ed interna (art. 6 d. lgs 268/20111).
La questione di diritto sottesa alla presente controversia è stata recentemente affrontata e risolta da Corte di Cassazione con l'ordinanza 27/7/2018 n. 20015, di cui è opportuno riportare i passaggi motivazionali salienti:
“2. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999…
2.1 Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al
2 personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"
[…]
8. Si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla
L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
[…]
10. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti
a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti
3 a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio"
Le conclusioni cui perviene la S. C. appaiono del tutto condivisibili e certamente applicabili al caso di specie, nel quale il docente a tempo determinato ha incontestatamente ricoperto compiti e funzioni sostanzialmente identici a quelli svolti dai colleghi di ruolo. Pertanto, accertato il diritto dell'insegnante alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del
C.C.N.L., il deve essere condannato al Controparte_1 pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate nel periodo oggetto di causa, nella misura non contestata di € 1.169,82, oltre interessi sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa, nello scaglione minimo in considerazione della serialità della controversia, dell'unicità e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
di € 1.169,82, oltre interessi, a titolo di R.P.D. in relazione Parte_1 al periodo oggetto di causa;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in € CP_1
1.030,00 oltre rimb. forf., c.p.a., IVA e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Torino, il 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Principio di non discriminazione -1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilita', il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine