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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5342/2022 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1
degli avv.ti Carlo La Spina e Assunta Lombardo che la rappresentano e difendono per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
resistente contumace
oggetto: assegno di invalidità civile, esenzione ticket – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 16 giugno 2021 , lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_1
domanda presentata in via amministrativa il 17 novembre 2020, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile o in subordine dell'esenzione parziale dal ticket, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
(proc. n. 2499/2021 r.g.). Nella contumacia dell'Istituto e dell' veniva disposta ed CP_2 espletata c.t.u. che riconosceva solo un'invalidità del 70%. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 3 ottobre 2022, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio. Nella resistenza dell' e nella contumacia dell' sostituita l'udienza del CP_1 CP_2
27 marzo 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' , avendo l'art. 20 del d.l. CP_1
n. 78/2009 (conv. con l. n. 102/2009) trasferito all' sia la responsabilità ultima degli CP_3
accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo status di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa (v. da ultimo Cass. n. 2433/2023).
2.1.- Inoltre, va pure chiarito che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, esaminata la più recente certificazione sanitaria prodotta, ha infine confermato che la ricorrente è affetta da “cardiopatia ipertensiva II classe NYHA, sindrome ansioso-depressiva endoreattiva media con attacchi di panico, distiroidismo, poliartrosi a media incidenza funzionale in pz con sospetta stenosi del canale lombare”, che complessivamente determinano dal maggio 2021 una invalidità del 70%
(utile per l'esenzione parziale del ticket ma inferiore al 74% richiesto per l'assegno). Ha precisato che “…non vi sono gli elementi clinico-strumentali per ricalcolare la percentuale invalidante e riformulare il giudizio medico-legale già precedentemente stabilito in quanto, per analogia il quadro degenerativo lombo-sacrale è stato ampiamente considerato e per quanto attiene
l'osteopenia, trattasi di condizione suscettibile di miglioramento mediante adeguata terapia farmacologica.”.
2 L'ultimo accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi Per_1
e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso e non risulta specificamente contestato.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante solo del requisito sanitario per l'esenzione, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
Ogni ulteriore domanda va respinta.
3.- Tenuto conto dell'esito della lite e della decorrenza, quasi coeva al deposito dell'istanza di ATP, è giusto compensare per 3/4 le spese di entrambe le fasi processuali che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e l'attività svolta, in euro (1.168,5+2.696,5/4=) 966, con distrazione ex art. 93 c.p.c; vanno quindi poste a definitivo carico dell' quelle della consulenza d'ufficio, liquidate CP_1
separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la contumacia dell' CP_2
2) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'esenzione parziale Parte_1
dal ticket sanitario (quale invalido in misura pari al 70%) dal 1 maggio 2021;
3) condanna l' a pagare le spese di ctu e a rimborsare alla ricorrente 1/4 delle altre spese CP_1
del giudizio, liquidato in complessivi 966 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratti in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato, compensandole per il resto.
Messina, 28.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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