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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2852/2024
Verbale udienza del 25 marzo 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Michele Pricoco, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e precisa che dagli allegati prodotti dall' si evince che la CP_1
comunicazione di debito del 15.04.2021 non è stata notificata ed è indicata con relata irreperibile, pertanto, il successivo avviso di addebito, notificato il 20 novembre 2022, è stato recapitato in data successiva all'8 novembre 2022, data ultima per la maturazione della prescrizione, considerato il periodo di sospensione Covid. L'Avv. Pricoco, insiste per la decisione;
Per L' parte resistente, l'Avv.Mariangela Borgese per delega dell'Avv. CP_1
Ilaria Raffanti e dell'Avv. Dario Cosimo Adornato, si riporta agli scritti difensivi e verbali di causa e alla documentazione versata in atti e chiede che la causa venga decisa;
.
Per , l'Avv. Stefania Filippone per delega dell'Avv. Loredana CP_2
Donatiello, si riporta interamente alla memoria di costituzione e insiste nelle conclusioni, ivi rassegnate
I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G. 2852/2024 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art
429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 25 marzo 2025 , alle ore 12.56, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2852/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F..: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Michele PRICOCO (C.F.: ), giusta procura CodiceFiscale_2
in atti. ricorrente
E
, (c.f. , in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Ilaria Raffanti (C.F. ) e dall'Avv.to Dario Cosimo Adornato (C.F.: C.F._3
), in forza di procura generale alle liti a rogito del Notaio C.F._4
n ROMA rep. N. 37875 / 7313 del 22/03/2024, in atti Persona_1
resistente
E
, Codice Fiscale/P.IVA in Controparte_4 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Donatiello (C.F:
), giusta procura in atti. C.F._5
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 16.10.2024, l'odierno ricorrente impugna l'intimazione di pagamento 'Intimazione di Pagamento N°07720249007933935 limitatamente all' avviso di addebito Avviso di addebito N° CP_1
37720220002660664000 afferente contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2016. Eccepiva, nel merito, l'omessa notifica e l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e chiedeva di:” Dichiarare l'inesigibilità delle somme riportate nell'intimazione di pagamento n°07720249007933935 limitatamente per al presunto omesso versamento per contributi previdenziali I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, relativi all'anno 2016 di cui all'avviso di addebito n.
37720220002660664000 di € 12.167,17; B) Ordinare all' Controparte_4
la cancellazione delle somme dal ruolo senza aggravio di spese per il
[...] ricorrente. C) Condannare le parti convenute, al pagamento delle competenze, spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale CP_1
eccepiva l'infondatezza ed inammissibilità del ricorso, rappresentando che l'avviso di addebito in contestazione era stato regolarmente notificato (vedi documentazione versata in atti) nei termini prescrizionali. Quindi, concludeva, chiedendo di :” respingere il ricorso e le relative domande perché inammissibili e/o infondate in fatto e diritto con conferma dell' avviso di addebito in contestazione. Con ogni consequenziale pronuncia in materia di spese”.
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per decorrenza CP_2
dei termini ad impugnare ed in ordine a contestazioni su pretesi vizi formali degli atti impugnati.; la carenza di legittimazione passiva, in relazione a tutte le doglianze mosse nei confronti degli avvisi di addebito;
eccepiva, inoltre l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, poiché il termine previsto dalla legge non era decorso ed erano stati notificati atti interruttivi della prescrizione. Quindi concludeva, chiedendo di” a) dichiarare il ricorso inammissibile, improcedibile e nel merito rigettare il ricorso ,perché infondato in fatto
e in diritto;
b) rigettare la richiesta sospensiva degli atti impugnati;
c) rigettare tutte le domande avanzate nei confronti di anche riconvenzionali poiché illegittime CP_2
infondate in fatto ed in diritto;
d) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è fondato, pertanto, và accolto, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte. "... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, sopra citati.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Fatte queste premesse l'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierno ricorrente è fondata in quanto, relativamente all' avviso di addebito contestato, con riferimento alla comunicazione debito di febbraio 2021, l' non dà CP_3
prova della compiuta giacenza. Pertanto, anche considerando la sospensione dei termini di prescrizione per l'emergenza sanitaria da Covid-19, la prescrizione risulta maturata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, ridotta in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
-Accoglie il ricorso, ritenendo prescritto il debito portato dall'avviso di addebito N° 37720220002660664000 sotteso all'intimazione di pagamento N.
07720249007933935 , per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, dichiara illegittima l' intimazione di pagamento n. 07720249007933935, limitatamente all'avviso di addebito N° 37720220002660664000;
- Condanna l' parte resistente al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1
parte ricorrente, che liquida in € € 1305,00, oltre IVA e CPA , come per legge e spese forfettarie, da distrarsi a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Palmi 25 marzo 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2852/2024
Verbale udienza del 25 marzo 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Michele Pricoco, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e precisa che dagli allegati prodotti dall' si evince che la CP_1
comunicazione di debito del 15.04.2021 non è stata notificata ed è indicata con relata irreperibile, pertanto, il successivo avviso di addebito, notificato il 20 novembre 2022, è stato recapitato in data successiva all'8 novembre 2022, data ultima per la maturazione della prescrizione, considerato il periodo di sospensione Covid. L'Avv. Pricoco, insiste per la decisione;
Per L' parte resistente, l'Avv.Mariangela Borgese per delega dell'Avv. CP_1
Ilaria Raffanti e dell'Avv. Dario Cosimo Adornato, si riporta agli scritti difensivi e verbali di causa e alla documentazione versata in atti e chiede che la causa venga decisa;
.
Per , l'Avv. Stefania Filippone per delega dell'Avv. Loredana CP_2
Donatiello, si riporta interamente alla memoria di costituzione e insiste nelle conclusioni, ivi rassegnate
I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G. 2852/2024 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art
429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 25 marzo 2025 , alle ore 12.56, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2852/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F..: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Michele PRICOCO (C.F.: ), giusta procura CodiceFiscale_2
in atti. ricorrente
E
, (c.f. , in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e l.r.p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Ilaria Raffanti (C.F. ) e dall'Avv.to Dario Cosimo Adornato (C.F.: C.F._3
), in forza di procura generale alle liti a rogito del Notaio C.F._4
n ROMA rep. N. 37875 / 7313 del 22/03/2024, in atti Persona_1
resistente
E
, Codice Fiscale/P.IVA in Controparte_4 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Donatiello (C.F:
), giusta procura in atti. C.F._5
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 16.10.2024, l'odierno ricorrente impugna l'intimazione di pagamento 'Intimazione di Pagamento N°07720249007933935 limitatamente all' avviso di addebito Avviso di addebito N° CP_1
37720220002660664000 afferente contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale anno 2016. Eccepiva, nel merito, l'omessa notifica e l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e chiedeva di:” Dichiarare l'inesigibilità delle somme riportate nell'intimazione di pagamento n°07720249007933935 limitatamente per al presunto omesso versamento per contributi previdenziali I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, relativi all'anno 2016 di cui all'avviso di addebito n.
37720220002660664000 di € 12.167,17; B) Ordinare all' Controparte_4
la cancellazione delle somme dal ruolo senza aggravio di spese per il
[...] ricorrente. C) Condannare le parti convenute, al pagamento delle competenze, spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale CP_1
eccepiva l'infondatezza ed inammissibilità del ricorso, rappresentando che l'avviso di addebito in contestazione era stato regolarmente notificato (vedi documentazione versata in atti) nei termini prescrizionali. Quindi, concludeva, chiedendo di :” respingere il ricorso e le relative domande perché inammissibili e/o infondate in fatto e diritto con conferma dell' avviso di addebito in contestazione. Con ogni consequenziale pronuncia in materia di spese”.
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per decorrenza CP_2
dei termini ad impugnare ed in ordine a contestazioni su pretesi vizi formali degli atti impugnati.; la carenza di legittimazione passiva, in relazione a tutte le doglianze mosse nei confronti degli avvisi di addebito;
eccepiva, inoltre l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, poiché il termine previsto dalla legge non era decorso ed erano stati notificati atti interruttivi della prescrizione. Quindi concludeva, chiedendo di” a) dichiarare il ricorso inammissibile, improcedibile e nel merito rigettare il ricorso ,perché infondato in fatto
e in diritto;
b) rigettare la richiesta sospensiva degli atti impugnati;
c) rigettare tutte le domande avanzate nei confronti di anche riconvenzionali poiché illegittime CP_2
infondate in fatto ed in diritto;
d) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è fondato, pertanto, và accolto, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte. "... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, sopra citati.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Fatte queste premesse l'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierno ricorrente è fondata in quanto, relativamente all' avviso di addebito contestato, con riferimento alla comunicazione debito di febbraio 2021, l' non dà CP_3
prova della compiuta giacenza. Pertanto, anche considerando la sospensione dei termini di prescrizione per l'emergenza sanitaria da Covid-19, la prescrizione risulta maturata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, ridotta in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
-Accoglie il ricorso, ritenendo prescritto il debito portato dall'avviso di addebito N° 37720220002660664000 sotteso all'intimazione di pagamento N.
07720249007933935 , per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, dichiara illegittima l' intimazione di pagamento n. 07720249007933935, limitatamente all'avviso di addebito N° 37720220002660664000;
- Condanna l' parte resistente al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1
parte ricorrente, che liquida in € € 1305,00, oltre IVA e CPA , come per legge e spese forfettarie, da distrarsi a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Palmi 25 marzo 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo