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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/08/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. n. 683/2021 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel. est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi con il numero d'ordine 683 dell'anno
2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale
Tra
, nata ad [...] il [...] (CF: , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Sabrina Sbiroli (CF: ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio della stessa sito in Taranto alla Via Principe Amedeo n.176, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 23.03.2022; ricorrente e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._3 dall'Avv. Gina Lupo ( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio CodiceFiscale_4 legale della stessa sito in Taranto alla Via Salinella, n. 41, giusta mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente nonché con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti come da verbale di udienza del 02.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con sentenza parziale n. 2617/2022, depositata il 24.10.2022, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra le parti e con separata ordinanza, ha rimesso la causa innanzi al Giudice Istruttore per l' istruttoria e la decisione in ordine alle domande accessorie di carattere economico e non.
La causa è stata istruita con la prova testimoniale, articolata dal resistente , dei sigg. CP_2
e , nonché documentalmente.
[...] Parte_2
Successivamente con ordinanza del 25.07.2024 il G.I. , stante la richiesta della ricorrente di ammissione dei mezzi istruttori in precedenza rigettati con ordinanza del 12.02.2024 (cfr verbale udienza del 29.05.2024) , confermava integralmente la suddetta ordinanza non sussistendo motivi per discostarsi dalle motivazioni nella stessa addotte
All'udienza del 02.04.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano definirsi il giudizio. La causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., avendone le parti fatta richiesta.
**********
Le domande su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status sono quelle di addebito della separazione reciprocamente formulate dalle parti, nonché quelle concernenti il regime di affido dei figli minori, (nato il [...]) e (nato il [...]); la loro Per_1 Per_2 collocazione e la regolamentazione del diritto di visita con il padre , nonchè quella di assegnazione della casa coniugale e di riconoscimento in favore della di un assegno di mantenimento Parte_1 per sé nonché a titolo di contributo da parte del al mantenimento dei figli minori, che la stessa CP_1 ha richiesto nella misura di euro 1.300,00 complessivi , in ragione di euro 500,00 per la moglie ed euro 800,00 per i figli (in ragione di euro 400,00 caduno).
La domanda di addebito della separazione al marito formulata da deve essere Parte_1 rigettata.
E' noto che, per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre che sia fornita la prova della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, a carico di uno o di entrambi e della esistenza di un nesso di causalità tra le stesse e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv. 589896) .
Nel caso di specie, a fondamento di tale domanda , la ricorrente ha lamentato condotte instabili, prepotenti, distaccate e anaffettive del marito, evidenziando anche di essere stata vittima di violenze psichiche e a volte anche fisiche da parte dello stesso. In ragione dell'intollerabilità di tale situazione la ricorrente allegava, a riprova dei dedotti maltrattamenti commessi dal marito , file audio contenenti messaggi vocali intercorsi tra i coniugi in relazione ai quali questo Giudice si è pronunciato con ordinanza del 12.02.2024 ritenendo la relativa produzione inammissibile per le ragioni che ,per brevità, devono intendersi qui richiamate e confermate.Tale provvedimento per altro veniva confermato con ordinanza del 25.07.2024 .
Dunque in assenza di risultanze probatorie, ritiene il Collegio che non può ritenersi provata l'esistenza di condotte assunte dal resistente in violazione dei doveri di assistenza morale e materiale e rispetto dell'altro coniuge , legate da un nesso di causalità con la crisi coniugale e l'intollerabilità della convivenza.
Allo stesso modo, la domanda di addebito della separazione alla moglie formulata da CP_1 non può trovare accoglimento.
Le doglianze esposte dal resistente , concernenti l'assunzione di atteggiamenti dispotici da parte della moglie ovvero di non condivisione e di indifferenza della stessa alle sue problematiche legate soprattutto al suo lavoro che lo costringeva spesso a stare lontano da casa e dalla famiglia , non risultano adeguatamente riscontrate e comunque il resistente non ha fornito la prova che la crisi coniugale fosse da ricollegare causalmente a tali condotte. Il ha inoltre dedotto ,senza però CP_1 fornire alcuna prova, che gli unici motivi di conflitto tra i coniugi, riguardavano la gestione dei figli, poichè ogni decisione veniva assunta unilateralmente dalla che non rendeva partecipe il Parte_1 coniuge alle decisioni inerenti la vita della prole.
Quanto alla richiesta della ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento da porsi a carico del , la stessa deve essere accolta. CP_1
Tale statuizione si ritiene opportuna in ragione della situazione economica delle parti, essendo emerso che la ricorrente risulta essere ,almeno formalmente, disoccupata , avendo dichiarato di lavorare saltuariamente come badante e di occuparsi prevalentemente della cura della casa e dei figli, oltre che sostenere le spese per la cura ed il sostentamento dei cani e degli uccellini di famiglia(cfr doc. depositata il 03.04.2022). Dalla documentazione depositata in data 27.03.2025 non è emerso lo svolgimento di alcuna attività lavorativa dichiarata (cfr certificazione Agenzia delle Entrate;
autocertificazione della situazione reddituale;
estratto conto previdenziale;
Cassetto previdenziale e riepilogo assegno unico nonché modello ISEE).
Quanto al resistente è emerso che lo stesso è assunto quale dipendente della Marina Militare e risulta attualmente essere stato trasferito dalla sede di La Spezia alla sede di Roma , ove svolge attività amministrativa di ufficio e non è più soggetto a missioni e/o a imbarchi . Lo stesso al fine di dimostrare la contrazione del reddito subita , a seguito di tale mutamento , ha allegato le buste paga dalle quali si evince che in relazione all'anno 2023 ha percepito uno stipendio netto di circa 1.700,00 euro mensili a fronte dello stipendio di circa euro 2.000,00 in precedenza percepito (cfr busta baga
2021 e buste paga 2023).
Tuttavia, dalla documentazione reddituale allegata e depositata in data 21.03.2025, a seguito di richiesta di questo Giudice , è emerso un reddito pressoché invariato ovvero di poco superiore rispetto a quanto analizzato in sede di ordinanza presidenziale del 23.12.2021 . Difatti a fronte di un reddito annuo lordo tra gli euro 37.000 e gli euro 32.000 lordi in precedenza percepito, come da CU 2019 e
CU2021 allegati, è emerso un reddito tra gli euro 39.000,00 ed euro 41.000,00 come da cu 2024 e cu
2025 in atti , emergendo dalla cu 2023 un reddito di circa 50.000,00.
E' inoltre emerso che il resistente risulta essere proprietario esclusivo della casa coniugale , nella quale vive la ricorrente unitamente ai figli e rispetto alla quale il LI è gravato dal pagamento della rata del mutuo pari a circa 500,00 euro mensili, ed attualmente vive nella capitale, in alloggio di servizio sostenendo spese di viaggio da Roma a Taranto al fine di incontrare i bambini presso i suoi genitori non potendo permettersi un alloggio per sé.
In tal senso i testi escussi sigg. e , genitori del , hanno Controparte_2 Parte_2 CP_1 confermato di sostenere il figlio e precisamente di ospitarlo quando scende a Taranto per esercitare il diritto di visita dei figli . Hanno inoltre confermato di aver versato nel mese di maggio 2023 al figlio le somme necessarie a scendere a Taranto per vedere i figli in quanto con lo stipendio di aprile non aveva altro denaro, detratte le spese cui è tenuto.
La sig.ra ha aggiunto “.. quando c'è bisogno diamo anche delle somme di denaro Controparte_2 ai nipoti” e il sig. ha dichiarato “…posso dire che ogni volta che scende noi cerchiamo Parte_2 di aiutarlo fino a che saremo in vita..”.
Alla luce della documentazione prodotta, della istruttoria orale e delle deduzioni delle parti, appare equo che il resistente garantisca alla un sostegno economico, tanto considerato altresì Parte_1 che la stessa si è occupata, durante la convivenza coniugale , della cura della famiglia, anche svolgendo attività lavorativa seppure saltuaria e che attualmente , sebbene trentanovenne ed abile al lavoro non risulta aver reperito una occupazione stabile. Considerato, infine , che il resistente risulta aver fissato la propria residenza fuori Taranto, in quanto dipendente della Marina Militare con sede in Roma, richiedendo tale circostanza la necessità di affrontare ulteriori spese di viaggio per poter intrattenere un rapporto continuo e costante con i figli e mentre la ricorrente risiede nell'immobile di proprietà esclusiva del , ove Per_1 Per_2 CP_1 vive con i figli ( e rispetto al quale , come innanzi evidenziato, il resistente paga le rate di mutuo) appare equo determinare l'assegno di mantenimento in euro 200,00 mensili , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, confermando l'ordinanza presidenziale del 23.12.2021.
Con riferimento all'assegnazione della casa coniugale deve quindi confermarsi quanto disposto con la suddetta ordinanza presidenziale del 23.12.2021, atteso che non c'è stata contestazione in merito da parte del resistente e del fatto che nella stessa la vive a tempo pieno con i figli minori. Parte_1
Per quanto concerne i figli di anni dodici e di anni nove, deve confermarsi l'affido Per_1 Per_2 condiviso degli stessi ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e in ordine alla regolamentazione del diritto/ dovere di visita ed intrattenimento con il genitore non collocatario può confermarsi quanto statuito con ordinanza presidenziale del 23.12.2021 , salvo diverso accordo delle stesse , in ragione dello svolgimento dell'attività lavorativa del fuori sede. CP_1
Quanto alla misura di contribuzione del padre al loro mantenimento, tenuto conto dei costi di viaggio che il deve sostenere per intrattenersi con i figli , nonché la circostanza che lo stesso risiede CP_1 prevalentemente fuori Taranto per motivi di lavoro, per cui può ragionevolmente desumersi un aumento dell'impegno economico da parte della madre , quotidianamente convivente con gli stessi e considerato altresì l'inevitabile incremento delle esigenze di vita connesse alla loro età , appare equo determinare tale emolumento nella misura complessiva di euro 600,00 mensili, in ragione di euro
300,00 caduno, oltre al 50 % dell'assegno unico e delle spese straordinarie e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versare in favore della a far data dal presente Parte_1 provvedimento.
Quanto alle ulteriori domande formulate dalla ricorrente , concernenti il pagamento delle rate del mutuo e l'utilizzo dell'autovettura, devono dichiararsi inammissibili in quanto soggette a rito diverso dal presente e non cumulabile nella medesima causa. Infatti trattandosi di giudizio tra le stesse parti, ma connesso solo parzialmente per "causa petendi", e' riconducibile alla previsione di cui all' art. 33
c.p.c. laddove il successivo art. 40 c.p.c., consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o
"forte" ( art. 31,32,34,35, e 36 c.p.c.) che non ricorre nel caso di specie ( Cassazione n.18870 dell'8.9.2014).)
La natura e l'esito del giudizio , nonché i rapporti tra le parti consentono di ritenere giustificata l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, composto come in epigrafe, ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione disattese così definitivamente provvede:
- rigetta le domande di addebito della separazione reciprocamente formulate dalle parti;
- affida in modo condiviso ai genitori i figli ( nota a Taranto il 19.03.2013) e (nato a Per_1 Per_2
Taranto il 13.01.2016) e ne dispone la collocazione presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre attraverso le modalità stabilite con ordinanza presidenziale del 23.12.2021, salvo diverso accordo delle parti;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, confermando l'ordinanza presidenziale del 23.12.2021;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento dei figli minori la somma mensile di euro 600,00, in ragione di euro 300,00 ciascuno, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dal presente provvedimento, nonché la somma mensile di euro 200,00 , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dall'ordinanza presidenziale del 23.12.2021;
- pone obbligo a di versare in favore di il 50% delle spese CP_1 Parte_1 straordinarie, come individuate dal protocollo del 17.7.2017 in uso presso questo Tribunale;
- dispone che l'assegno unico sia ripartito al 50% tra le parti;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalla ricorrente , per quanto in motivazione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti del giudizio le spese di lite.
Così deciso il 04.08.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel. est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi con il numero d'ordine 683 dell'anno
2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale
Tra
, nata ad [...] il [...] (CF: , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Sabrina Sbiroli (CF: ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio della stessa sito in Taranto alla Via Principe Amedeo n.176, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 23.03.2022; ricorrente e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._3 dall'Avv. Gina Lupo ( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio CodiceFiscale_4 legale della stessa sito in Taranto alla Via Salinella, n. 41, giusta mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente nonché con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti come da verbale di udienza del 02.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con sentenza parziale n. 2617/2022, depositata il 24.10.2022, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra le parti e con separata ordinanza, ha rimesso la causa innanzi al Giudice Istruttore per l' istruttoria e la decisione in ordine alle domande accessorie di carattere economico e non.
La causa è stata istruita con la prova testimoniale, articolata dal resistente , dei sigg. CP_2
e , nonché documentalmente.
[...] Parte_2
Successivamente con ordinanza del 25.07.2024 il G.I. , stante la richiesta della ricorrente di ammissione dei mezzi istruttori in precedenza rigettati con ordinanza del 12.02.2024 (cfr verbale udienza del 29.05.2024) , confermava integralmente la suddetta ordinanza non sussistendo motivi per discostarsi dalle motivazioni nella stessa addotte
All'udienza del 02.04.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano definirsi il giudizio. La causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., avendone le parti fatta richiesta.
**********
Le domande su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status sono quelle di addebito della separazione reciprocamente formulate dalle parti, nonché quelle concernenti il regime di affido dei figli minori, (nato il [...]) e (nato il [...]); la loro Per_1 Per_2 collocazione e la regolamentazione del diritto di visita con il padre , nonchè quella di assegnazione della casa coniugale e di riconoscimento in favore della di un assegno di mantenimento Parte_1 per sé nonché a titolo di contributo da parte del al mantenimento dei figli minori, che la stessa CP_1 ha richiesto nella misura di euro 1.300,00 complessivi , in ragione di euro 500,00 per la moglie ed euro 800,00 per i figli (in ragione di euro 400,00 caduno).
La domanda di addebito della separazione al marito formulata da deve essere Parte_1 rigettata.
E' noto che, per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre che sia fornita la prova della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, a carico di uno o di entrambi e della esistenza di un nesso di causalità tra le stesse e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv. 589896) .
Nel caso di specie, a fondamento di tale domanda , la ricorrente ha lamentato condotte instabili, prepotenti, distaccate e anaffettive del marito, evidenziando anche di essere stata vittima di violenze psichiche e a volte anche fisiche da parte dello stesso. In ragione dell'intollerabilità di tale situazione la ricorrente allegava, a riprova dei dedotti maltrattamenti commessi dal marito , file audio contenenti messaggi vocali intercorsi tra i coniugi in relazione ai quali questo Giudice si è pronunciato con ordinanza del 12.02.2024 ritenendo la relativa produzione inammissibile per le ragioni che ,per brevità, devono intendersi qui richiamate e confermate.Tale provvedimento per altro veniva confermato con ordinanza del 25.07.2024 .
Dunque in assenza di risultanze probatorie, ritiene il Collegio che non può ritenersi provata l'esistenza di condotte assunte dal resistente in violazione dei doveri di assistenza morale e materiale e rispetto dell'altro coniuge , legate da un nesso di causalità con la crisi coniugale e l'intollerabilità della convivenza.
Allo stesso modo, la domanda di addebito della separazione alla moglie formulata da CP_1 non può trovare accoglimento.
Le doglianze esposte dal resistente , concernenti l'assunzione di atteggiamenti dispotici da parte della moglie ovvero di non condivisione e di indifferenza della stessa alle sue problematiche legate soprattutto al suo lavoro che lo costringeva spesso a stare lontano da casa e dalla famiglia , non risultano adeguatamente riscontrate e comunque il resistente non ha fornito la prova che la crisi coniugale fosse da ricollegare causalmente a tali condotte. Il ha inoltre dedotto ,senza però CP_1 fornire alcuna prova, che gli unici motivi di conflitto tra i coniugi, riguardavano la gestione dei figli, poichè ogni decisione veniva assunta unilateralmente dalla che non rendeva partecipe il Parte_1 coniuge alle decisioni inerenti la vita della prole.
Quanto alla richiesta della ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento da porsi a carico del , la stessa deve essere accolta. CP_1
Tale statuizione si ritiene opportuna in ragione della situazione economica delle parti, essendo emerso che la ricorrente risulta essere ,almeno formalmente, disoccupata , avendo dichiarato di lavorare saltuariamente come badante e di occuparsi prevalentemente della cura della casa e dei figli, oltre che sostenere le spese per la cura ed il sostentamento dei cani e degli uccellini di famiglia(cfr doc. depositata il 03.04.2022). Dalla documentazione depositata in data 27.03.2025 non è emerso lo svolgimento di alcuna attività lavorativa dichiarata (cfr certificazione Agenzia delle Entrate;
autocertificazione della situazione reddituale;
estratto conto previdenziale;
Cassetto previdenziale e riepilogo assegno unico nonché modello ISEE).
Quanto al resistente è emerso che lo stesso è assunto quale dipendente della Marina Militare e risulta attualmente essere stato trasferito dalla sede di La Spezia alla sede di Roma , ove svolge attività amministrativa di ufficio e non è più soggetto a missioni e/o a imbarchi . Lo stesso al fine di dimostrare la contrazione del reddito subita , a seguito di tale mutamento , ha allegato le buste paga dalle quali si evince che in relazione all'anno 2023 ha percepito uno stipendio netto di circa 1.700,00 euro mensili a fronte dello stipendio di circa euro 2.000,00 in precedenza percepito (cfr busta baga
2021 e buste paga 2023).
Tuttavia, dalla documentazione reddituale allegata e depositata in data 21.03.2025, a seguito di richiesta di questo Giudice , è emerso un reddito pressoché invariato ovvero di poco superiore rispetto a quanto analizzato in sede di ordinanza presidenziale del 23.12.2021 . Difatti a fronte di un reddito annuo lordo tra gli euro 37.000 e gli euro 32.000 lordi in precedenza percepito, come da CU 2019 e
CU2021 allegati, è emerso un reddito tra gli euro 39.000,00 ed euro 41.000,00 come da cu 2024 e cu
2025 in atti , emergendo dalla cu 2023 un reddito di circa 50.000,00.
E' inoltre emerso che il resistente risulta essere proprietario esclusivo della casa coniugale , nella quale vive la ricorrente unitamente ai figli e rispetto alla quale il LI è gravato dal pagamento della rata del mutuo pari a circa 500,00 euro mensili, ed attualmente vive nella capitale, in alloggio di servizio sostenendo spese di viaggio da Roma a Taranto al fine di incontrare i bambini presso i suoi genitori non potendo permettersi un alloggio per sé.
In tal senso i testi escussi sigg. e , genitori del , hanno Controparte_2 Parte_2 CP_1 confermato di sostenere il figlio e precisamente di ospitarlo quando scende a Taranto per esercitare il diritto di visita dei figli . Hanno inoltre confermato di aver versato nel mese di maggio 2023 al figlio le somme necessarie a scendere a Taranto per vedere i figli in quanto con lo stipendio di aprile non aveva altro denaro, detratte le spese cui è tenuto.
La sig.ra ha aggiunto “.. quando c'è bisogno diamo anche delle somme di denaro Controparte_2 ai nipoti” e il sig. ha dichiarato “…posso dire che ogni volta che scende noi cerchiamo Parte_2 di aiutarlo fino a che saremo in vita..”.
Alla luce della documentazione prodotta, della istruttoria orale e delle deduzioni delle parti, appare equo che il resistente garantisca alla un sostegno economico, tanto considerato altresì Parte_1 che la stessa si è occupata, durante la convivenza coniugale , della cura della famiglia, anche svolgendo attività lavorativa seppure saltuaria e che attualmente , sebbene trentanovenne ed abile al lavoro non risulta aver reperito una occupazione stabile. Considerato, infine , che il resistente risulta aver fissato la propria residenza fuori Taranto, in quanto dipendente della Marina Militare con sede in Roma, richiedendo tale circostanza la necessità di affrontare ulteriori spese di viaggio per poter intrattenere un rapporto continuo e costante con i figli e mentre la ricorrente risiede nell'immobile di proprietà esclusiva del , ove Per_1 Per_2 CP_1 vive con i figli ( e rispetto al quale , come innanzi evidenziato, il resistente paga le rate di mutuo) appare equo determinare l'assegno di mantenimento in euro 200,00 mensili , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, confermando l'ordinanza presidenziale del 23.12.2021.
Con riferimento all'assegnazione della casa coniugale deve quindi confermarsi quanto disposto con la suddetta ordinanza presidenziale del 23.12.2021, atteso che non c'è stata contestazione in merito da parte del resistente e del fatto che nella stessa la vive a tempo pieno con i figli minori. Parte_1
Per quanto concerne i figli di anni dodici e di anni nove, deve confermarsi l'affido Per_1 Per_2 condiviso degli stessi ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e in ordine alla regolamentazione del diritto/ dovere di visita ed intrattenimento con il genitore non collocatario può confermarsi quanto statuito con ordinanza presidenziale del 23.12.2021 , salvo diverso accordo delle stesse , in ragione dello svolgimento dell'attività lavorativa del fuori sede. CP_1
Quanto alla misura di contribuzione del padre al loro mantenimento, tenuto conto dei costi di viaggio che il deve sostenere per intrattenersi con i figli , nonché la circostanza che lo stesso risiede CP_1 prevalentemente fuori Taranto per motivi di lavoro, per cui può ragionevolmente desumersi un aumento dell'impegno economico da parte della madre , quotidianamente convivente con gli stessi e considerato altresì l'inevitabile incremento delle esigenze di vita connesse alla loro età , appare equo determinare tale emolumento nella misura complessiva di euro 600,00 mensili, in ragione di euro
300,00 caduno, oltre al 50 % dell'assegno unico e delle spese straordinarie e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versare in favore della a far data dal presente Parte_1 provvedimento.
Quanto alle ulteriori domande formulate dalla ricorrente , concernenti il pagamento delle rate del mutuo e l'utilizzo dell'autovettura, devono dichiararsi inammissibili in quanto soggette a rito diverso dal presente e non cumulabile nella medesima causa. Infatti trattandosi di giudizio tra le stesse parti, ma connesso solo parzialmente per "causa petendi", e' riconducibile alla previsione di cui all' art. 33
c.p.c. laddove il successivo art. 40 c.p.c., consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o
"forte" ( art. 31,32,34,35, e 36 c.p.c.) che non ricorre nel caso di specie ( Cassazione n.18870 dell'8.9.2014).)
La natura e l'esito del giudizio , nonché i rapporti tra le parti consentono di ritenere giustificata l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, composto come in epigrafe, ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione disattese così definitivamente provvede:
- rigetta le domande di addebito della separazione reciprocamente formulate dalle parti;
- affida in modo condiviso ai genitori i figli ( nota a Taranto il 19.03.2013) e (nato a Per_1 Per_2
Taranto il 13.01.2016) e ne dispone la collocazione presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre attraverso le modalità stabilite con ordinanza presidenziale del 23.12.2021, salvo diverso accordo delle parti;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, confermando l'ordinanza presidenziale del 23.12.2021;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento dei figli minori la somma mensile di euro 600,00, in ragione di euro 300,00 ciascuno, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dal presente provvedimento, nonché la somma mensile di euro 200,00 , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dall'ordinanza presidenziale del 23.12.2021;
- pone obbligo a di versare in favore di il 50% delle spese CP_1 Parte_1 straordinarie, come individuate dal protocollo del 17.7.2017 in uso presso questo Tribunale;
- dispone che l'assegno unico sia ripartito al 50% tra le parti;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalla ricorrente , per quanto in motivazione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti del giudizio le spese di lite.
Così deciso il 04.08.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Giudice est. Il Presidente