Sentenza 19 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/11/2002, n. 16299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16299 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LACO 1 6 2 99 /0 2 Oggetto SEZION Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 2602/00 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Cron. 38167 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere- Rep. 437 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 04/06/02 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIC Consigliere -Dott. Francesco OL FIORE UFFICIO CORIE Richiesta copia stud ha pronunciato la seguente IL SOLE 240** dal Sig. + SEN TENZA 455 per diritti € 19 NOV, 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIER DI CRISTOFORO FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIGLIENA 10, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GRAZIANI, che lo difende, giusta delega in atti;
LIRE 1500 CANCELLERIA - ricorrente
contro
A700671 MONTESI LUCIANA, elettivamente domiciliata in ROMA PLE LIRE 1500 CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato FULVIO CANCELLERIA VA, che la difende, giusta delega in atti;
2002 controricorrente nonchè contro 870 A700672 + -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva VA PP COSTANTINO, MIGLIARO COSTANZA;
dal Sig. per diritti €1240+6 - intimati 19 DIC 2002. IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 2928/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 13/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato VA Fulvio, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- R.G.N.2602/00 Oggetto: Possesso-usucapione-prova SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sentenza del 2 maggio 1997, il tribunale di Con Roma, pronunciando sulla domanda proposta da NT CI nei confronti Di RI RA, LA OS e GL CO, riconosceva l'attrice proprietaria per intervenuta usucapione del terreno di circa 500 mq. sito al Lido di Roma, partita 2703, foglio 1088, particella 40. Impugnata la sentenza dal Di RI e costituitasi la sola NT, la corte di appello con sentenza pubblicata il 13 ottobre 1999di Roma, ha rigettato l'appello e condannato l'appellante alle spese del grado. Gli elementi di giudizio posti а base della motivazione della sentenza qui impugnata sono i seguenti: il possesso del terreno de quo da parte del genitore della NT e, poi, di lei è provato inequivocabilmente dalla non contestata recinzione dello stesso, effettuata fin dal 1957, dalle attività agricole ( impiantazione di alberi di alto 2 fusto), anch'esse incontestate, compiute da entrambi nel corso degli anni, e da altri atti di inequivoco significato, come la contribuzione alle spese fognarie, ecc...... Tali circostanze risultano tutte confermate dalle dettagliate deposizioni di tre testi, di cui due "indifferenti", non legati da vincoli di parentela all'appellata. Non è provato, viceversa, il rapporto di comodato dall'appellante, che, anzi, risultadedotto smentito dal suo stesso comportamento, avendo egli tentato, nel novembre 1984, di ritorno dalla Germania, di immettersi con la forza, abbattendo la recinzione posta dall'appellata, nel possesso del terreno, dal cui godimento evidentemente si sentiva illegittimamente estromesso. На rilevato, infine, il giuidice di appello che esattamente il tribunale ha ritenuto la sussistenza del possesso della NT, non certo in forza delle risultanze emerse dal giudizio possessorio inter partes, ma grazie agli indicati e comprovati comportamenti della stessa e del suo dante causa. Ricorre per la cassazione della sentenza RA Di RI, deducendo tre motivi di gravame. Resiste con controricorso CI NT. 3 Non hanno svolto attività difensiva OS LA e CO GL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi il ricorrente denuncia FTomessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della e falsa applicazione dicontroversia-violazione norme di diritto (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.)", con riferimento alla omessa valutazione о ritenuta irrilevanza, da parte del giudice di appello, delle prove testimoniali fornite dal Di RI LE come, in particolare, della testimonianza decisiva di HE GI - nonché delle deposizioni rese nel giudizio possessorio tra le stesse parti alle udienze del 18-6-1985 e 11-3-1986 da Di IA IE e dalla di lui moglie Di OL Dina. Dall'attenta valutazione di dette prove la corte territoriale avebbe dovuto trarre il convincimento circa la insussistenza vuoi del possesso idoneo all'usucapione del terreno de quo da parte della NT (e, prima, del di lei padre), vuoi dell'animus possidendi, essendo emerso, a tutto 4 voler concedere, che ella aveva in effetti detenuto una piccola porzione del terreno del Di RI animo alieno, e non animo proprio, e che, inoltre, l'avrebbe dovuta sgomberare a semplice richiesta del proprietario. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omesso esame di un punto rilevante della controversia e violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 nn. 3 e 5 C.:.p.c.)", per avere omesso di esaminare, la corte di appello, il terzo motivo di gravame, con cui esso ricorrente aveva denunciato l'inammissibilità della declaratoria di nullità ai of della vendita del terreno in contestazione coniugi LA-Magliaro, avvenuta in data 13-2- 1986 e ritualmente trascritta. Il ricorso è infondato. Con i primi due motivi il ricorrente denuncia vizi di motivazione e falsa applicazione di norme di diritto, che non si riscontrano affatto nella sentenza impugnata. Il giudice di appello, invero, nel riesaminare le risultanze processuali già oggetto di esame da parte del tribunale (soprattutto le deposizioni di testi "indifferenti" e, per ciò, più attendibili) è pervenuto ad un convincimento analogo a quello del primo giudice, circa l'intervenuto acquisto per da parte di NT CI, delusucapione, terreno sito al Lido di Roma, essendo emerso che la stessa, e, prima di lei, il padre, come chiaramente spiegato in sentenza, hanno posseduto il terreno medesimo ininterrottamente e per un periodo di oltre venti anni (fin dal 1957), acquistandone conseguentemente la proprietà per il titolo predetto. E' stata negata, nel contempo, dalla corte territoriale, con argomenti non seriamente contestabili, validità all'assunto dell'odierno ricorrente, secondo cui la NT avrebbe posseduto animo alieno, ovvero a titolo di comodato gratuito, soltanto una porzione del terreno de quo, 2 attesa la mancanza di univocità, ai fini probatori pretesi dal Di RI, della deposizione del teste HE GI (ved. capitoli di prova trascritti nel ricorso), già ritenuta generica da quella corte, e contraddetta, comunque, da un lato, dagli atti e comportamenti della NT rivelatori "possesso esclusivo di lei, corrispondente del all'esercizio del diritto di proprietà sul terreno"; es dall'altro, dal comportamento dello stesso Di RI, il quale, come evidenziato dal giudice di merito, avendo tentato con la forza, nel novembre 1984, abbattendo la recinzione posta dalla NT, di ritornare in possesso del terreno, mostrò evidentemente di ritenere egli stesso che del godimento di questo era stato illegittimamente estromesso, contro la sua volontà. Quanto, poi, alla lamentata errata valutazione delle prove testimoniali assunte nel procedimento possessorio tra le stesse parti, si rileva che la corte di appello, nel dare atto del compiuto esame anche di tali testimonianze da parte del tribunale, ha, con adeguata e coerente motivazione, spiegato le ragioni per le quali, nella valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio acquisito al processo, debbano ritenersi più 3 significativi gli atti ed i comportamenti della come è ovvio, alle già NT unitamente, assunte nel presente testimonianze ricordate al fine di desumerne la prova del processo possesso, da parte sua, del terreno in contestazione. In conclusione, le censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata con i primi due motivi, siccome volte ad ottenere sostanzialmente una nuova, non consentita valutazione delle risultanze processuali, correttamente compiuta dai giudici di merito, non possono trovare ingresso in questa sede;
ne deriva, di conseguenza, che il ricorso è infondato sotto i profili dedotti con i predetti motivi. Quanto al terzo motivo, con il quale si denuncia l'omessa pronuncia da parte della corte di appello in ordine alla dedotta (da esso ricorrente) "inammissibilità di declaratoria di nullità della compravendita nel frattempo intervenuta tra esso Di RI e i sigg.LA-GL", non può che rilevarsene l'inammissibilità e, comunque, 1'infondatezza, non risultando che siffatta questione, risolta dal tribunale con il rigetto, a quanto pare, della domanda della NT diretta ad 4 ottenere anche tale declaratoria, sia stata dalla stessa riproposta. La conseguenza è che la relativa statuizione non poteva formare oggetto di gravame da parte del Di RI, il quale nessuna domanda aveva proposto per la decisione della questione predetta, per cui non può egli qui dolersi dell'omessa pronuncia, in merito, da parte della corte di appello. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
il La Corte rigetta il ricorso e condanna 135,00 ricorrente alle spese, che liquida in euro oltre a euro 1500,00 per spese. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2002 Il presidente Il consigliere est. (Dr.Mario DO) (Dr.Olindo Schettino) Spadau 109T 120.11 456T 2066 IL CANCELLIERE C1 TOT. 14P. +4 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1.9 NOV. 2002 CANCELLIERECT DELLE ENTRATE ROMA 2 Roma 2 0.2002 4 brie 51965 149.77 VE/77 Borvizi SIDEPO Responsabile Co 5 (Dr. M. RACOCHCH