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Decreto 25 settembre 2025
Decreto 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14449/2024
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
SEZIONE LAVORO
Decreto di omologa
ex art. 445 bis co. 5 c.p.c.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona della dott.ssa
Ida Ponticelli;
esaminati gli atti del procedimento n. 14449/2024 R.G.,
RICORRENTE: nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1
C.F._1
DIFENSORE: avv. BAGNUOLO RAFFAELE (c.f. ) con studio in Napoli C.F._2
(NA), alla via Vicinale S. Maria del Pianto Torre Tre, nei confronti dell' CP_2
Preso atto che nessuna delle parti ha depositato atto scritto di contestazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 445 bis co. 4 c.p.c., come emerge dalla consultazione del fascicolo telematico;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE RICHIESTA: assegno di invalidità civile
SUSSISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO: No
SPESE
Dichiara irripetibili le spese di lite letta la dichiarazione di esonero;
Pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato come CP_2
da separato decreto.
Manda alla cancelleria di darne comunicazione alle parti costituite.
Aversa, 05/06/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Ida Ponticelli
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
SEZIONE LAVORO
Decreto di omologa
ex art. 445 bis co. 5 c.p.c.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona della dott.ssa
Ida Ponticelli;
esaminati gli atti del procedimento n. 14449/2024 R.G.,
RICORRENTE: nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1
C.F._1
DIFENSORE: avv. BAGNUOLO RAFFAELE (c.f. ) con studio in Napoli C.F._2
(NA), alla via Vicinale S. Maria del Pianto Torre Tre, nei confronti dell' CP_2
Preso atto che nessuna delle parti ha depositato atto scritto di contestazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 445 bis co. 4 c.p.c., come emerge dalla consultazione del fascicolo telematico;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE RICHIESTA: assegno di invalidità civile
SUSSISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO: No
SPESE
Dichiara irripetibili le spese di lite letta la dichiarazione di esonero;
Pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato come CP_2
da separato decreto.
Manda alla cancelleria di darne comunicazione alle parti costituite.
Aversa, 05/06/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Ida Ponticelli