Articolo 6 della Legge 27 dicembre 1973, n. 851
Articolo 5
Versione
15 gennaio 1974
Art. 6.
All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in lire 5.000 milioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato fara' fronte, quanto a lire 3.000 milioni, con corrispondente quota delle maggiori entrate previste al capitolo 101 del proprio stato di previsione e, quanto a lire 2.000 milioni, con apposita sovvenzione straordinaria del Tesoro, a fronte della quale verra' ridotto il tondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
All'onere netto per l'anno finanziario 1974, valutato in lire 10.000 milioni, la predetta Amministrazione fara' fronte con apposita sovvenzione straordinaria del Tesoro, a fronte della quale verra' corrispondentemente ridotto il fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1974