Articolo 38 quater della Legge 31 dicembre 2009, n. 196
Articolo 38 terArticolo 38 quinquies
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16 giugno 2016
Art. 38-quater. (( (Transazione contabile elementare e sua codificazione).)) (( 1. Ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari responsabili della gestione del sistema di contabilita' integrata costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare.
2. Ciascuna transazione elementare e' caratterizzata da una codifica che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti il contenuto della codifica della transazione elementare ed i criteri e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. ))
Entrata in vigore il 16 giugno 2016
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