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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 250/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ST NC, OR
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 57/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5350/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160024767277000 ALTRI TRIBUTI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5731/2025 depositato il
03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.05.2024 innanzi alla CGT di I grado di Caserta, la sig.ra
Resistente_1 convenne in giudizio l'AD e l'Agenzia delle Entrate di Caserta, per impugnare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02880202400001443000, notificata in data
12.03.2024 per il complessivo importo di Euro 4.892,72 relativamente alle seguenti cartelle:
1. Cartella n. 02820160024767277000 € 2.193,12 asserita notifica il 26/12/16 per IRPEF/iva addiz. Sanz. ecc. anno 2013 di cui € 1.094,00 al netto di interessi e sanzioni;
2. Cartella n. 02820200005758615000 € 1.888,65 asserita notifica il 04/11/21 per IRPEF addiz. Sanz. ecc. anno 2016 di cui € 1.095,00 al netto di interessi e sanzioni;
3. Cartella n. 02820210008168005000 € 747,95 asserita notifica il 25/10/22 per IRPEF addiz. Sanz. ecc. anno 2017 di cui € 482,00 al netto di interessi e sanzioni
A sostegno del ricorso eccepì:
A) la mancata notifica delle supposte cartelle;
B) La nullità della comunicazione preventiva per errata indicazione dell'elenco preciso dei crediti, per carenza ed inesistenza del titolo, per prescrizione del diritto alla riscossione del tributo;
C) La prescrizione di 5 anni per interessi e sanzioni;
D) La irregolarità formale degli atti, non individuandosi l'esatta indicazione delle generalità del responsabile del procedimento
Si costituirono l'AGENZIA DELLE ENTRATE/ DIR. PROV. CASERTA e l'AD che chiesero il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 5350/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12 accoglieva il ricorso, limitatamente alla pretesa oggetto della cartella n. 02820160024767277000, perché, non rinvenendosi alcuna prova della notifica, era maturata la prescrizione.
Viceversa, le cartelle 02820200005758615000 e 02820210008168005000 risultavano ritualmente notificate.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello AD.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE/ DIR. PROV. CASERTA ha chiesto accogliersi l'appello di AD
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha accolto il ricorso del contribuente, annullando il preavviso di fermo amministrativo, limitatamente alla cartella di pagamento n.
02820160024767277000.
In particolare, il primo giudice avrebbe violato gli art. 24 D.Lgs. 546/92, e artt. 132, 112 e 617 c.p.c., nonché gli art. 21 D. Lgs. 546/92, dell'art. 26 DPR 602/73, perché:
1) Non ha spiegato i motivi per cui a suo dire la cartella non sarebbe stata correttamente notificata;
2) Ha pronunciato ultra-petita, perché il contribuente aveva lamentato la omessa notifica della cartella che, invece, risultava notificata, come da documentazione esibita da AD dopo la costituzione. Per tale motivo, il ricorrente avrebbe dovuto notificare un motivo aggiunto ex art. 24 D. Lgs. 546/92, qualora avesse voluto dedurre un vizio di notifica. E poiché non lo aveva fatto, il giudice non avrebbe potuto mettere in discussione la regolarità della notifica;
3) La cartella fu comunque notificata regolarmente secondo le previsioni di cui all'art. 26 comma 2
DPR 602/73, come dimostrato dalla documentazione prodotta come (Doc. 5).
L'appellante chiarisce anche che, alla notifica della cartella di pagamento 02820160024767277000, avvenuta in data 26/12/2016 (vedi doc. A allegato alla memoria illustrativa AD e doc. 5 appello), fece seguito la notifica dell'avviso di intimazione n. 02820199009286053000 in data 14/01/2020 (vedi doc. 9 allegato alle controdeduzioni AD e doc. B allegato alla memoria illustrativa AD di I grado). Di conseguenza, non sarebbe maturata la prescrizione eccepita dalla Resistente_1.
La doglianza sub 3) appare fondata ed assorbe ogni altro rilievo.
In premessa, va detto che la Resistente_1, in primo grado, eccepì in modo confuso e contraddittorio la mancata notifica delle cartelle presupposte, nel senso che appare impossibile capire se intese dedurre di non avere mai ricevuto i relativi atti o se, pur avendoli ricevuti, il procedimento notificatorio era affetto da vizi che lo invalidavano.
Infatti, la Resistente_1, dopo avere richiamato gli art. 139 e 140 c.p.c., evidenziò che < consegnata a persona diversa dal destinatario va emesso CAN e nel caso in cui sia depositata va emesso CAD con avviso di ricevimento. Va sempre spuntata la casella per indicare a chi la cartella sia consegnata e con firma leggibile. Un cenno merita altresì la relata di notifica che, qualora assente, rende inesistente la cartella>>.
Inoltre, eccepì < recanti alcuna relata di notifica…>>, aggiungendo che tale vizio sussiste anche in caso di << … mancanza di sottoscrizione del notificatore … [nonché] allorquando la stessa [cioè la notifica: ndr] sia stata affidata a poste private non autorizzate>>.
Infine, sotto diverso profilo, denunciò la << … mancata sottoscrizione dell'intimazione e delle cartella/ accertamenti alla base (pertanto nulle) e/o sottoscrizione di soggetto privo di poteri. Mancata individuazione del responsabile del procedimento>>. E tuttavia, non chiarì quale tra i molteplici vizi (astrattamente) segnalati, ricorressero nella fattispecie di causa.
Tale condotta assume un particolare rilievo alla luce della condotta processuale tenuta dopo la costituzione delle controparti ed il deposito della documentazione comprovante l'avvenuta notifica della cartella n. 02820160024767277000 che fu eseguita, in data 26.12.2016, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio, e pubblicazione dell'avviso sul sito informatico della stessa, di cui fu dato notizia al destinatario per raccomandata. E ciò perché, pur essendo la Resistente_1 normativamente obbligata ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale “esclusivamente” inviare le notifiche delle cartelle, l'agente della riscossione non aveva rinvenuto nell'INIPEC alcun indirizzo di posta elettronica valido e attivo.
Infatti, la contribuente non contestò di essere obbligata ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata. Da ciò consegue la validità della notifica in oggetto.
Inoltre, poiché AD ha dimostrato di avere notificato anche l'avviso di intimazione n.
02820199009286053000 in data 14/01/2020 (vedi doc. 9 allegato alle controdeduzioni AD e doc. B allegato alla memoria illustrativa AD di I grado), richiedendo nuovamente il pagamento delle somme oggetto della cartella di pagamento 02820160024767277000, non risulta maturata la prescrizione
(decennale) del tributo erariale dovuto per l'anno 2013 e (quinquennale) di interessi e sanzioni, tra le notifiche del dicembre 2016 (cartella), gennaio 2020 (intimazione) e 12.03.2024 (comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02880202400001443000 oggetto del presente giudizio.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, l'appello va accolto, con conseguente rigetto dell'originario ricorso del contribuente.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza del contribuente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello e rigetta l'originario ricorso del contribuente che condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate in favore di AD in € 500,00 per il primo grado ed in € 600,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge e CU, con attribuzione all'Avv. Difensore_1 che si dichiara antistatario, ed in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE/ DIR. PROV. CASERTA in € 300,00 per il primo grado ed in
€ 400,00 per il secondo grado.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
ST NC, OR
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 57/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5350/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160024767277000 ALTRI TRIBUTI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5731/2025 depositato il
03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.05.2024 innanzi alla CGT di I grado di Caserta, la sig.ra
Resistente_1 convenne in giudizio l'AD e l'Agenzia delle Entrate di Caserta, per impugnare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02880202400001443000, notificata in data
12.03.2024 per il complessivo importo di Euro 4.892,72 relativamente alle seguenti cartelle:
1. Cartella n. 02820160024767277000 € 2.193,12 asserita notifica il 26/12/16 per IRPEF/iva addiz. Sanz. ecc. anno 2013 di cui € 1.094,00 al netto di interessi e sanzioni;
2. Cartella n. 02820200005758615000 € 1.888,65 asserita notifica il 04/11/21 per IRPEF addiz. Sanz. ecc. anno 2016 di cui € 1.095,00 al netto di interessi e sanzioni;
3. Cartella n. 02820210008168005000 € 747,95 asserita notifica il 25/10/22 per IRPEF addiz. Sanz. ecc. anno 2017 di cui € 482,00 al netto di interessi e sanzioni
A sostegno del ricorso eccepì:
A) la mancata notifica delle supposte cartelle;
B) La nullità della comunicazione preventiva per errata indicazione dell'elenco preciso dei crediti, per carenza ed inesistenza del titolo, per prescrizione del diritto alla riscossione del tributo;
C) La prescrizione di 5 anni per interessi e sanzioni;
D) La irregolarità formale degli atti, non individuandosi l'esatta indicazione delle generalità del responsabile del procedimento
Si costituirono l'AGENZIA DELLE ENTRATE/ DIR. PROV. CASERTA e l'AD che chiesero il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 5350/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12 accoglieva il ricorso, limitatamente alla pretesa oggetto della cartella n. 02820160024767277000, perché, non rinvenendosi alcuna prova della notifica, era maturata la prescrizione.
Viceversa, le cartelle 02820200005758615000 e 02820210008168005000 risultavano ritualmente notificate.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello AD.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE/ DIR. PROV. CASERTA ha chiesto accogliersi l'appello di AD
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha accolto il ricorso del contribuente, annullando il preavviso di fermo amministrativo, limitatamente alla cartella di pagamento n.
02820160024767277000.
In particolare, il primo giudice avrebbe violato gli art. 24 D.Lgs. 546/92, e artt. 132, 112 e 617 c.p.c., nonché gli art. 21 D. Lgs. 546/92, dell'art. 26 DPR 602/73, perché:
1) Non ha spiegato i motivi per cui a suo dire la cartella non sarebbe stata correttamente notificata;
2) Ha pronunciato ultra-petita, perché il contribuente aveva lamentato la omessa notifica della cartella che, invece, risultava notificata, come da documentazione esibita da AD dopo la costituzione. Per tale motivo, il ricorrente avrebbe dovuto notificare un motivo aggiunto ex art. 24 D. Lgs. 546/92, qualora avesse voluto dedurre un vizio di notifica. E poiché non lo aveva fatto, il giudice non avrebbe potuto mettere in discussione la regolarità della notifica;
3) La cartella fu comunque notificata regolarmente secondo le previsioni di cui all'art. 26 comma 2
DPR 602/73, come dimostrato dalla documentazione prodotta come (Doc. 5).
L'appellante chiarisce anche che, alla notifica della cartella di pagamento 02820160024767277000, avvenuta in data 26/12/2016 (vedi doc. A allegato alla memoria illustrativa AD e doc. 5 appello), fece seguito la notifica dell'avviso di intimazione n. 02820199009286053000 in data 14/01/2020 (vedi doc. 9 allegato alle controdeduzioni AD e doc. B allegato alla memoria illustrativa AD di I grado). Di conseguenza, non sarebbe maturata la prescrizione eccepita dalla Resistente_1.
La doglianza sub 3) appare fondata ed assorbe ogni altro rilievo.
In premessa, va detto che la Resistente_1, in primo grado, eccepì in modo confuso e contraddittorio la mancata notifica delle cartelle presupposte, nel senso che appare impossibile capire se intese dedurre di non avere mai ricevuto i relativi atti o se, pur avendoli ricevuti, il procedimento notificatorio era affetto da vizi che lo invalidavano.
Infatti, la Resistente_1, dopo avere richiamato gli art. 139 e 140 c.p.c., evidenziò che < consegnata a persona diversa dal destinatario va emesso CAN e nel caso in cui sia depositata va emesso CAD con avviso di ricevimento. Va sempre spuntata la casella per indicare a chi la cartella sia consegnata e con firma leggibile. Un cenno merita altresì la relata di notifica che, qualora assente, rende inesistente la cartella>>.
Inoltre, eccepì < recanti alcuna relata di notifica…>>, aggiungendo che tale vizio sussiste anche in caso di << … mancanza di sottoscrizione del notificatore … [nonché] allorquando la stessa [cioè la notifica: ndr] sia stata affidata a poste private non autorizzate>>.
Infine, sotto diverso profilo, denunciò la << … mancata sottoscrizione dell'intimazione e delle cartella/ accertamenti alla base (pertanto nulle) e/o sottoscrizione di soggetto privo di poteri. Mancata individuazione del responsabile del procedimento>>. E tuttavia, non chiarì quale tra i molteplici vizi (astrattamente) segnalati, ricorressero nella fattispecie di causa.
Tale condotta assume un particolare rilievo alla luce della condotta processuale tenuta dopo la costituzione delle controparti ed il deposito della documentazione comprovante l'avvenuta notifica della cartella n. 02820160024767277000 che fu eseguita, in data 26.12.2016, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio, e pubblicazione dell'avviso sul sito informatico della stessa, di cui fu dato notizia al destinatario per raccomandata. E ciò perché, pur essendo la Resistente_1 normativamente obbligata ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale “esclusivamente” inviare le notifiche delle cartelle, l'agente della riscossione non aveva rinvenuto nell'INIPEC alcun indirizzo di posta elettronica valido e attivo.
Infatti, la contribuente non contestò di essere obbligata ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata. Da ciò consegue la validità della notifica in oggetto.
Inoltre, poiché AD ha dimostrato di avere notificato anche l'avviso di intimazione n.
02820199009286053000 in data 14/01/2020 (vedi doc. 9 allegato alle controdeduzioni AD e doc. B allegato alla memoria illustrativa AD di I grado), richiedendo nuovamente il pagamento delle somme oggetto della cartella di pagamento 02820160024767277000, non risulta maturata la prescrizione
(decennale) del tributo erariale dovuto per l'anno 2013 e (quinquennale) di interessi e sanzioni, tra le notifiche del dicembre 2016 (cartella), gennaio 2020 (intimazione) e 12.03.2024 (comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02880202400001443000 oggetto del presente giudizio.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, l'appello va accolto, con conseguente rigetto dell'originario ricorso del contribuente.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza del contribuente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello e rigetta l'originario ricorso del contribuente che condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate in favore di AD in € 500,00 per il primo grado ed in € 600,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge e CU, con attribuzione all'Avv. Difensore_1 che si dichiara antistatario, ed in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE/ DIR. PROV. CASERTA in € 300,00 per il primo grado ed in
€ 400,00 per il secondo grado.