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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 183/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere
ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 183 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da:
Geom. (c.f. , elettivamente domiciliato in Sassari Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Marcello Capita che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello
- appellante -
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Sassari presso Controparte_1 C.F._2
lo studio dell'Avv. Maria Teresa A. Pintus che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione
- appellata -
in punto a: pagamento somme.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo della lite il geom. ha convenuto in giudizio nanti Parte_1
il Tribunale di Sassari esponendo che 1) con rogito 30.4.2013 aveva venduto a Controparte_1 (“che aveva acquistato in favore della figlia ”) una porzione del maggior Controparte_2 CP_1
fabbricato sito in Sassari alla via Savoia n.1/b e precisamente l'unità immobiliare posta al primo piano
(distinta nel catasto fabbricati al F.87, part.183/8); 2) il bene era stato alienato “allo stato grezzo di cantiere, privo di impianti, pavimenti, infissi e in parte di intonaci” per il prezzo di € 40.000,00 +
IVA; 3) in seguito la aveva appaltato alla ditta dell'esponente il completamento dei lavori CP_1
della unità immobiliare e, segnatamente, la esecuzione dell'impianto elettrico, di quello idrico, la predisposizione dell'impianto di riscaldamento, l'installazione degli infissi interni (“gli infissi esterni, seppur realizzati non vennero installati stante il mancato pagamento”) e l'esecuzione dei massetti e degli intonaci, interventi che egli aveva fatto realizzare da ditte terze;
4) a titolo di compenso per le lavorazioni eseguite aveva emesso la fattura n.2/2014 di € 44.720,00.
Ha concluso per la condanna della convenuta al pagamento di detta somma, oltre accessori e spese.
La ha concluso per il rigetto della domanda negando che alcun contratto di appalto fosse CP_1
mai intervenuto con il geom. posto che gli interventi di completamento e finitura dell'immobile Pt_1
erano stati effettuati “in economia” dal padre e/o da persone di fiducia dell'esponente.
Assegnati i termini di cui all'art.183, VI co, cpc la causa è stata istruita con produzioni documentali,
interrogatorio formale della convenuta e prova per testi.
Con sentenza n.1351/2023, in data 27.12.2023, il Tribunale di Sassari ha rigettato la domanda del
Vacca non risultando comprovata “l'esistenza del fatto genetico dell'obbligazione di cui si chiedeva
l'adempimento” e ha condannato l'attore alla rifusione delle spese del giudizio in favore della convenuta.
Avverso la stessa ha interposto appello il con il quale ha lamentato l'ingiustizia della pronuncia Pt_1
siccome “frutto di errore nella valutazione dell'istruttoria processuale effettuata nel giudizio di primo grado”.
Ha concluso, in riforma della sentenza appellata, per la condanna della al pagamento delle CP_1
somme di cui sopra.
L'appellata ha concluso per il rigetto dell'appello, spese rifuse.
* L'appello non merita di essere accolto essendo intendimento di questa Corte condividere il giudizio di infondatezza della pretesa azionata in giudizio dal (anche in esito alle ulteriori Pt_1
considerazioni di cui in appresso).
Ed invero, è pacifico principio di diritto quello per cui in tema di contratto di appalto privato (per cui non è richiesta né la forma scritta ad substantiam né ad probationem) l'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il corrispettivo, ha l'onere di dar prova della esistenza del contratto e del suo specifico contenuto: grava sul medesimo l'onere di dimostrare la congruità della somma richiesta, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere non potendo costituire idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dallo stesso appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte interessata (così ex multis, Cass. 33575/2021).
È appena il caso di osservare che l'onere posto a carico dell'appaltatore è un onere particolarmente pregnante perché quando, come nel caso che ci occupa, si controverta (sulla stessa esistenza del rapporto e, quindi, a maggior ragione), sulle opere da questi effettivamente realizzate, l'appaltatore neppure può invocare l'intervento del giudice ex art.1657 c.c. posto che l'esercizio di tale potere presuppone, pur sempre, che non sussista contrasto tra le parti in ordine a tutte le opere eseguite dall'appaltatore (così v. già Cass. 17959/2016; più di recente v. Cass. 26365/2022).
Portato di quanto precede è che l'accoglimento della pretesa azionata dal indefettibilmente Pt_1
postulava che questi comprovasse non solo l'esistenza del contratto ma, altresì, fornisse specifica dimostrazione “della natura, entità e consistenza delle opere” di cui aveva invocato il pagamento e ciò al fine di consentire al Giudice ogni valutazione circa la “congruità del compenso” preteso.
Sennonché, egli ha semplicemente dedotto di aver provveduto, a mezzo di ditte esterne, a realizzare
“l'impianto elettrico, l'impianto idrico, a predisporre l'impianto di riscaldamento, a installare gli
infissi interni e il massetto e gli intonaci” senza ulteriormente specificare alcunché: trattasi di deduzione incompleta rispetto allo scopo avuto di mira nulla essendo dato conoscere a questa Corte, con sufficiente esattezza, circa “la natura, entità e consistenza delle opere” (v. sopra) dichiaratamente realizzate rilevandosi – e ciò a titolo di mera esemplificazione - che mai è stato neppure chiarito il numero degli infissi dichiaratamente forniti;
il numero dei punti luce relativi all'impianto elettrico dichiaratamente realizzato ovvero il numero dei punti acqua relativi a quello idrico. In ogni caso, neppure può omettersi di rilevare la estrema lacunosità del corredo probatorio fornito dal Pt_1
In primis, difetta ogni dimostrazione circa l'esecuzione dell'impianto idrico e dell'impianto di riscaldamento: le fatture della ditta TP risalgono agli anni 2011 e 2012 e, pertanto, sono precedenti all'acquisto dell'immobile da parte della famiglia CP_1
Del pari, le dichiarazioni “confermative” rese dal teste (in riferimento al capitolo di prova “vero Tes_1
che la ditta fu incaricata di eseguire i massetti e gli intonaci nell'immobile della ) Tes_1 CP_1
si pongono in chiaro contrasto con quanto è dato leggere nell'atto di vendita ove viene riportato che nell'immobile, già al momento dell'acquisto, era presente “una parte di intonaco” (cosicché non corrisponde al vero che egli abbia realizzato per intero “gli intonaci”).
Il teste (chiamato a rispondere sull'incarico ricevuto dal di realizzazione e Tes_2 Pt_1
posizionamento degli infissi interni), dopo un iniziale “è vero”, ha poi dichiarato di aver fornito
“infissi esterni, finestre e persiane”.
Non senza omettere di rilevare che – come correttamente osservato dal Giudice di Sassari – non risulta neppure dimostrata l'esistenza di alcuna fattura come emessa ad opera delle ditte esterne, incaricate per l'esecuzione dei lavori de quibus (come pure sarebbe stato lecito attendersi in assenza di ogni deduzione giustificante la mancata emissione).
Conseguenza di quanto esposto è che deve apprezzarsi non ritualmente assolto l'onere probatorio gravante sull'appaltatore.
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello; - condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in €
3809,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Sentenza resa ex art.281 sexies cpc, pubblicata mediante allegazione a verbale.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere
ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 183 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da:
Geom. (c.f. , elettivamente domiciliato in Sassari Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Marcello Capita che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello
- appellante -
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Sassari presso Controparte_1 C.F._2
lo studio dell'Avv. Maria Teresa A. Pintus che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione
- appellata -
in punto a: pagamento somme.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo della lite il geom. ha convenuto in giudizio nanti Parte_1
il Tribunale di Sassari esponendo che 1) con rogito 30.4.2013 aveva venduto a Controparte_1 (“che aveva acquistato in favore della figlia ”) una porzione del maggior Controparte_2 CP_1
fabbricato sito in Sassari alla via Savoia n.1/b e precisamente l'unità immobiliare posta al primo piano
(distinta nel catasto fabbricati al F.87, part.183/8); 2) il bene era stato alienato “allo stato grezzo di cantiere, privo di impianti, pavimenti, infissi e in parte di intonaci” per il prezzo di € 40.000,00 +
IVA; 3) in seguito la aveva appaltato alla ditta dell'esponente il completamento dei lavori CP_1
della unità immobiliare e, segnatamente, la esecuzione dell'impianto elettrico, di quello idrico, la predisposizione dell'impianto di riscaldamento, l'installazione degli infissi interni (“gli infissi esterni, seppur realizzati non vennero installati stante il mancato pagamento”) e l'esecuzione dei massetti e degli intonaci, interventi che egli aveva fatto realizzare da ditte terze;
4) a titolo di compenso per le lavorazioni eseguite aveva emesso la fattura n.2/2014 di € 44.720,00.
Ha concluso per la condanna della convenuta al pagamento di detta somma, oltre accessori e spese.
La ha concluso per il rigetto della domanda negando che alcun contratto di appalto fosse CP_1
mai intervenuto con il geom. posto che gli interventi di completamento e finitura dell'immobile Pt_1
erano stati effettuati “in economia” dal padre e/o da persone di fiducia dell'esponente.
Assegnati i termini di cui all'art.183, VI co, cpc la causa è stata istruita con produzioni documentali,
interrogatorio formale della convenuta e prova per testi.
Con sentenza n.1351/2023, in data 27.12.2023, il Tribunale di Sassari ha rigettato la domanda del
Vacca non risultando comprovata “l'esistenza del fatto genetico dell'obbligazione di cui si chiedeva
l'adempimento” e ha condannato l'attore alla rifusione delle spese del giudizio in favore della convenuta.
Avverso la stessa ha interposto appello il con il quale ha lamentato l'ingiustizia della pronuncia Pt_1
siccome “frutto di errore nella valutazione dell'istruttoria processuale effettuata nel giudizio di primo grado”.
Ha concluso, in riforma della sentenza appellata, per la condanna della al pagamento delle CP_1
somme di cui sopra.
L'appellata ha concluso per il rigetto dell'appello, spese rifuse.
* L'appello non merita di essere accolto essendo intendimento di questa Corte condividere il giudizio di infondatezza della pretesa azionata in giudizio dal (anche in esito alle ulteriori Pt_1
considerazioni di cui in appresso).
Ed invero, è pacifico principio di diritto quello per cui in tema di contratto di appalto privato (per cui non è richiesta né la forma scritta ad substantiam né ad probationem) l'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il corrispettivo, ha l'onere di dar prova della esistenza del contratto e del suo specifico contenuto: grava sul medesimo l'onere di dimostrare la congruità della somma richiesta, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere non potendo costituire idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dallo stesso appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte interessata (così ex multis, Cass. 33575/2021).
È appena il caso di osservare che l'onere posto a carico dell'appaltatore è un onere particolarmente pregnante perché quando, come nel caso che ci occupa, si controverta (sulla stessa esistenza del rapporto e, quindi, a maggior ragione), sulle opere da questi effettivamente realizzate, l'appaltatore neppure può invocare l'intervento del giudice ex art.1657 c.c. posto che l'esercizio di tale potere presuppone, pur sempre, che non sussista contrasto tra le parti in ordine a tutte le opere eseguite dall'appaltatore (così v. già Cass. 17959/2016; più di recente v. Cass. 26365/2022).
Portato di quanto precede è che l'accoglimento della pretesa azionata dal indefettibilmente Pt_1
postulava che questi comprovasse non solo l'esistenza del contratto ma, altresì, fornisse specifica dimostrazione “della natura, entità e consistenza delle opere” di cui aveva invocato il pagamento e ciò al fine di consentire al Giudice ogni valutazione circa la “congruità del compenso” preteso.
Sennonché, egli ha semplicemente dedotto di aver provveduto, a mezzo di ditte esterne, a realizzare
“l'impianto elettrico, l'impianto idrico, a predisporre l'impianto di riscaldamento, a installare gli
infissi interni e il massetto e gli intonaci” senza ulteriormente specificare alcunché: trattasi di deduzione incompleta rispetto allo scopo avuto di mira nulla essendo dato conoscere a questa Corte, con sufficiente esattezza, circa “la natura, entità e consistenza delle opere” (v. sopra) dichiaratamente realizzate rilevandosi – e ciò a titolo di mera esemplificazione - che mai è stato neppure chiarito il numero degli infissi dichiaratamente forniti;
il numero dei punti luce relativi all'impianto elettrico dichiaratamente realizzato ovvero il numero dei punti acqua relativi a quello idrico. In ogni caso, neppure può omettersi di rilevare la estrema lacunosità del corredo probatorio fornito dal Pt_1
In primis, difetta ogni dimostrazione circa l'esecuzione dell'impianto idrico e dell'impianto di riscaldamento: le fatture della ditta TP risalgono agli anni 2011 e 2012 e, pertanto, sono precedenti all'acquisto dell'immobile da parte della famiglia CP_1
Del pari, le dichiarazioni “confermative” rese dal teste (in riferimento al capitolo di prova “vero Tes_1
che la ditta fu incaricata di eseguire i massetti e gli intonaci nell'immobile della ) Tes_1 CP_1
si pongono in chiaro contrasto con quanto è dato leggere nell'atto di vendita ove viene riportato che nell'immobile, già al momento dell'acquisto, era presente “una parte di intonaco” (cosicché non corrisponde al vero che egli abbia realizzato per intero “gli intonaci”).
Il teste (chiamato a rispondere sull'incarico ricevuto dal di realizzazione e Tes_2 Pt_1
posizionamento degli infissi interni), dopo un iniziale “è vero”, ha poi dichiarato di aver fornito
“infissi esterni, finestre e persiane”.
Non senza omettere di rilevare che – come correttamente osservato dal Giudice di Sassari – non risulta neppure dimostrata l'esistenza di alcuna fattura come emessa ad opera delle ditte esterne, incaricate per l'esecuzione dei lavori de quibus (come pure sarebbe stato lecito attendersi in assenza di ogni deduzione giustificante la mancata emissione).
Conseguenza di quanto esposto è che deve apprezzarsi non ritualmente assolto l'onere probatorio gravante sull'appaltatore.
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello; - condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in €
3809,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Sentenza resa ex art.281 sexies cpc, pubblicata mediante allegazione a verbale.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni