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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/10/2025, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2505/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Quarta sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. AN Di Stefano Presidente dr. Irene Lupo Consigliere dr. RO RI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2505/2024 promossa in riassunzione
DA
(C.F. E P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Viale San Vito 4 Circello in presso lo studio dell'avv. Antonio Ferrara, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
RIASSUMENTE CONTRO
(C.F. e P.IVA elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in via Freguglia n.8/A Milano, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Conte che la rappresenta e difende come da delega in atti,
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 16152/2015 il Tribunale di Milano ingiungeva a di pagare CP_1 alla società (di seguito l'importo di euro Parte_1 Pt_1
162.894,57, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per opere di carpenteria rese in forza di due accordi quadro. proponeva opposizione eccependo l'inadempimento della controparte, tale da fondare la CP_1 risoluzione del contratto, o comunque l'applicazione dell'art. 1460 c.c., e chiedeva quindi la pagina 1 di 7 revoca del decreto ingiuntivo, in subordine la compensazione con i danni provocati dall'inadempimento, deducendo che il credito di non era in ogni caso superiore ad euro Pt_1
58.185,13. Si costituiva l'opposta, che, nel contraddire le avverse deduzioni deducendo di avere correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4590/2017, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando per la metà le spese di lite e condannando per la restante Pt_1 metà. In particolare il Tribunale, applicato il riparto dell'onere della prova conseguente l'eccezione ex art. 1460 c.c., ha ritenuto che, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate da controparte e relative alla mancata consegna di bulloneria, tubi strutturali e documentazione tecnica, l'opposta non avesse fornito prova idonea a dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria prestazione così maturando il diritto al corrispettivo, non essendo a tal fine sufficiente prova del credito le fatture poste alla basa della procedura monitoria, né avesse provato l'esistenza di ulteriori ragioni di credito monitoria.
All'esito della impugnazione proposta dalla società soccombente la Corte d'appello di Pt_1
Milano, con sentenza n. 4350/2018, ha rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata, condannando l'appellante alle spese di lite del grado. La Corte d'appello ha ritenuto che, a fronte dell'eccezione di inesatto adempimento dell'opponente, e alla non genericità di tre delle contestazioni sollevate dall' appellante ricorrente ( in particolare quella consistente nella richiesta di intervento di per sopperire a difficoltà di reperimento tubi strutturali, quella riguardante CP_1
l'omesso e/o ritardata consegna della documentazione tecnica come previsto dall'accordo quadro, il non aveva mai rispettato i termini consegna della merce pattuiti), il giudice, facendo corretta applicazione del riparto dell'onere probatorio, avesse correttamente ritenuto non assolto l'onere gravante sull'appellante.
Avverso la sentenza la società proponeva ricorso per Parte_1 cassazione. La società presentava controricorso chiedendo dichiararsi CP_1
l'inammissibilità/ improcedibilità o rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione in accoglimento del primo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente aveva denunciato la nullità della sentenza in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per contraddittorietà della pronuncia, per avere la Corte d'appello, da un lato, sostenuto che documenti di “benestare all'emissione delle fatture” (i c.d. BEF) prodotti dalla non erano idonei a fornire la prova di avere consegnato tutta la Pt_1 documentazione tecnica relativa alle prestazioni/forniture eseguite in favore di controparte e, dall'altro lato, assunto che ai sensi dell'art. 16, lett. e) del contratto concluso tra le parti l'emissione dei BEF presupponeva la completezza della documentazione che accompagna le prestazioni/forniture eseguite, con ordinanza n. 13020/2024 del 13 maggio 2024, ritenuti assorbiti il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata rinviando la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. In particolare la Suprema Corte ha osservato che “lo pagina 2 di 7 svolgimento del ragionamento della Corte d'appello sia insanabilmente contraddittorio. In relazione all'inadempimento relativo all'omessa e/o ritardata consegna della documentazione tecnica, la Corte d'appello ha osservato come da un lato il benestare all'emissione della fattura sia relativo alla verifica della completezza documentale e dall'altro lato che il suddetto avvenuto benestare sarebbe del tutto irrilevante rispetto alla prova dell'adempimento relativo alla consegna della documentazione tecnica. L'insanabile contraddizione tra affermazioni inconciliabili presente nella motivazione della sentenza comporta l'apparenza della motivazione medesima, con conseguente nullità della sentenza in quanto priva del requisito di cui al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (v. al riguardo, per tutte, la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 8038/2018)”
con atto di citazione in riassunzione depositato in data 11 settembre 2024, ha Parte_1 provveduto alla riassunzione del giudizio chiedendo in via principale e nel merito, di “accertare e dichiarare la legittimità e fondatezza del decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di MILANO e conseguentemente condannare la oggi al CP_1 Controparte_2 pagamento in favore di il pagamento della somma di euro Parte_2
104.709,43 oltre interessi ex art 5 D.lg 231/ 2002 maturati e maturandi a far data dalle singole fatture e sino all'effettivo saldo”, nonché la “condanna di in p.l.r.p.t. al risarcimento CP_1 dei danni ulteriori per lite temeraria a sensi dell'art 96 c.p.c.”, oltre alla refusione delle spese di lite dei tre gradi di giudizio.
All'udienza del 9.01.2025, il collegio rilevata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di e, su richiesta di rinvio del difensore di il quale ha dichiarato CP_1 Pt_1 essere pendenti trattative tra le parti, ha rinviato all'udienza del 20 marzo 2025. A tale udienza il difensore di ha reiterato istanza di rinvio, riferendo che le trattative già avviate tra le parti Pt_1 erano in corso di perfezionamento, la Corte ha rinviato all'udienza del 22.05.2025 per la precisazione delle conclusioni, udienza da celebrarsi con trattazione cartolare.
In data 21 maggio 2025 si è costituita in giudizio (aperta con Controparte_2 sentenza n.24/ 2023 del 12 gennaio 2023, pubblicata il 18.1.2023) che, nel rappresentare che “ le trattative in corso fra le parti dopo la notifica dell'atto di riassunzione non sono sfociate in un accordo, per cui ieri la Procedura ha deciso di costituirsi per formulare la eccezione di cui appresso (peraltro rilevabile d'ufficio) con la precisazione che è in corso di deposito la richiesta di autorizzazione al G.D.”, ha eccepito la improcedibilità dell'appello in virtù della vis attractiva del rito fallimentare sostenendo che, a seguito dell'annullamento della sentenza di secondo grado da parte della Corte di Cassazione, l'unica azione a disposizione della sarebbe la Parte_1 presentazione di apposita domanda di insinuazione al passivo ex art. 208 c.c. D.lgs. 14/2019. Nella medesima data l'appellante ha depositato note di trattazione scritta con cui, richiamate le conclusioni già rassegnate, ha rappresentato che qualora si fosse costituita tale costituzione CP_1 sarebbe stata tardiva, con conseguente decadenza dalle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio,
pagina 3 di 7 lamentando altresì come la comparsa di costituzione avrebbe compromesso il diritto di difesa di e violato il contraddittorio. Pt_1
All'udienza del 22 maggio 2025, svoltasi nella forma cartolare, la Corte, ha rinviato la causa per gli stessi incombenti, all'udienza del 5 giugno 2025 avanti al collegio in diversa composizione. In data 4 giugno 2025 , ridepositata la comparsa di costituzione corredata da Controparte_2 autorizzazione del giudice delegato, ha depositato note di precisazione conclusioni , al pari di che ha ridepositato in data 4.6.2025 “note per la trattazione scritta”. Pt_1
All'udienza del 5 giugno 2025 la Corte, dato atto che le parti avevano ritualmente precisato le proprie conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle part i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, memorie depositate dalle parti nelle date del 4.9.2025 e 24.9.2025. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
*** L'appello non merita accoglimento.
Dal punto di vista processuale è pacifico che la costituzione della liquidazione giudiziale è intervenuta prima della udienza di precisazione delle conclusioni, in ossequio all'art 293 c.p.c., né vi è questione in ordine all'intervenuta autorizzazione a costituirsi in giudizio. Come d'altra parte affermato anche dal ricorrente in riassunzione ( p.2 comparsa conclusionale), la costituzione tardiva ha come effetto la decadenza dal sollevare eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio.Nel caso di specie la questione inerente l'improcedibilità del giudizio per intervenuta Controparte_ liquidazione della società nel frattempo trasformatasi da investe la valutazione CP_1 di una preclusione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con la conseguenza che la relativa questione non soggiace al disposto dell'art. 38, 1° co. c.p.c., così come ribadito dalla Suprema Corte che ha affermato che “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ex artt. 52 e 93 l. fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione “litis ingressus impediens” (Cass. Sez. I civ., 26 aprile 2023 n. 11021). non ha speso argomenti per contrastare tale consolidato principio, essendosi limitata Pt_1
a sostenere, in termini del tutto generici, contrariamente al consolidato orientamento formatosi nella vigenza della disciplina previgente, immutata dopo l'introduzione del CCII, che non si tratterebbe di una questione rilevabile d'ufficio ( p.3 comparsa conclusionale).
Non ha pertanto pregio la doglianza inerente l'asserita violazione del contraddittorio, avendo avuto parte ricorrente la facoltà di replicare e contraddire in merito alla questione della Pt_1 inammissibilità/ improcedibilità del ricorso, così come ha effettivamente fatto prendendo posizione sulla questione.
pagina 4 di 7 Deve prendersi le mosse dalla circostanza che l'apertura della liquidazione giudiziale è intervenuta nelle more del giudizio svoltosi davanti alla Suprema Corte, grado di giudizio in cui non è contemplata l'interruzione e nel quale non si è costituita la procedura, non essendo comunque il curatore del fallimento legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito (da ultimo Cass. Sez. 2 , 6 novembre 2023, n. 30785).
Il titolo originario, costituito da decreto ingiuntivo emesso nei confronti di è stato CP_1 revocato in primo grado con sentenza che è stata confermata in appello.La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di appello impugnata ed il ricorrente ha riassunto il giudizio, sicchè non si è formato alcun titolo spendibile nei confronti della liquidazione giudiziale.
Viene in rilievo che ai sensi dell'art.151 CCII , che ricalca il previgente art. 52 L.F., “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge”,sicchè all'apertura della liquidazione giudiziale consegue il divieto della proposizione o prosecuzione di azioni individuali di condanna, dovendo ogni credito essere accertato nell'ambito della procedura concorsuale. Non sussiste peraltro alcuna sentenza, o titolo spendibile nei confronti della procedura, che abbia accertato un credito nei confronti tale da comportare anche solo l'ammissione al passivo con riserva (Cass. n.2949 del 08/02/2021) sicchè l'azione a disposizione della era la presentazione di Parte_1 apposita domanda di insinuazione al passivo ex art. 208 c.c. D.lgs. 14/2019. Deve in proposito essere richiamato il principio secondo cui “la pendenza del giudizio d'appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera il creditore dal richiederne l'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, posto che la domanda d'insinuazione è atto proprio del creditore anche in caso di pronuncia favorevole in primo grado, non rinvenendosi alcun fondamento) normativo per lo spostamento, in tale ipotesi, dell'onere in capo al curatore” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24806 del 16/09/2024; Cass. n. 7426 del 13/04/2015).
Non ha quindi presa l'affermazione secondo cui non chiede una condanna ex novo Parte_1 ma l'accertamento della fondatezza di un credito già oggetto di decreto ingiuntivo con conseguente conferma dello stesso” (p.4 e ss. memoria di replica), atteso che il decreto ingiuntivo ha costituito oggetto di opposizione e l'accertamento del diritto di credito è da considerarsi ancora sub iudice. Non sono pertinenti i richiami alla giurisprudenza di merito citata dalla ricorrente (Tribunale Crotone n. 527 del 23 agosto 2025; Tribunale Torino n. 2447 del 19.5.2025) che ineriscono fattispecie in cui l'interruzione del giudizio conseguente l'apertura della liquidazione giudiziale è intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in una fase in cui l'interesse della parte opposta a riassumere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c. tende a “conseguire una esplicita pronuncia sul merito o una dichiarazione di estinzione, che gli consentano di munire il decreto di efficacia esecutiva e di renderlo così opponibile al debitore, una volta tornato in bonis (Cass.8110/2022, 23394/2015, 14981/2006)” (v. Cass., Sez. 1, ord. n. 13810/2022). Anzi nelle citate pronunce si rinviene l'ulteriore pagina 5 di 7 esplicitazione del principio secondo cui “qualora il giudizio venga riassunto nei confronti di un ente in procedura concorsuale, la domanda di pagamento risulta improcedibile in quanto deve essere riproposta, esaminata e decisa in sede di accertamento del passivo concorsuale, stante il principio di esclusività del concorso formale dei creditori, con la precisazione che” il decreto ingiuntivo non resta caducato dal sopravvenuto stato di insolvenza dell'opponente e dalla conseguente interruzione del giudizio di opposizione, poiché l'inefficacia del decreto ingiuntivo è relativa e vale solo nei confronti della procedura concorsuale e della massa dei creditori, mentre nei rapporti fra debitore e creditore continuano a operare le ordinarie regole processuale” ( Tribunale Crotone n. 527 del 23 agosto 2025).
Tantomeno è pertinente il richiamo alla sentenza della Corte di appello di Torino del 11.2.2022, atteso che tale pronuncia è stata resa nel contesto di una procedura di ammissione al concordato preventivo, come d'altra parte rilevabile dal rinvio effettuato all'art. 168 l.f. ( p. 6 memoria replica ricorrente)
Per completezza è infine da escludere che possa avere alcun rilievo la circostanza che solo in sede di memoria di replica il ricorrente abbia evitato di menzionare la richiesta di “condanna” per declinare piuttosto una domanda congegnata come richiesta di accoglimento dell'appello e così conseguentemente “accertare e dichiarare la legittimità del decreto ingiuntivo n.16152/ 2015” nonché “accertare che e risulta debitrice nei confronti della CP_1 Controparte_2
...”. Infatti, seppure la Suprema Corte ha affermato che “è ammesso che il Parte_1 creditore del fallito possa convenirlo in giudizio in proprio, chiedendo espressamente una condanna da intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse ritornare in bonis, ai fini di una condanna della società in proprio, occorre che il creditore dichiari espressamente di volere il titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis” (Cass. Sez IV sentenza, n. 31843 del 5 dicembre 2019; Cass. n. 28481 del 2005, n. 17035 del 2011, n 10640 del 2012), tale evenienza è esclusa nel caso di specie in cui la ricorrente ha contraddetto nel corso del giudizio unicamente con la controparte resistente liquidazione giudiziale, senza mai esplicitare l'interesse a conseguire un titolo da potere opporre alla società debitrice una volta rientrata in bonis, tra l'altro ormai malamente identificato in
[...]
anzi sovrapponendo i due soggetti giuridici. CP_1
In punto di spese l'improcedibilità della domanda in sede di rinvio comporta che le spese di lite del presente grado debbano essere compensate. Non sono ripetibili nei confronti della procedura le spese sostenute da nei precedenti gradi di giudizio essendovi estranea la procedura. Pt_1
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto a seguito della cassazione, con ordinanza n. 13020/2024 resa il 13 maggio 2024, della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 4350/2018, confermativa della sentenza n. 4590/2017 del Tribunale di Milano, così dispone:
1) dichiara improcedibile la domanda di condanna proposta da e Parte_1 Parte_1
;
[...] pagina 6 di 7 2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio, dichiarando irripetibili le spese dei precedenti gradi nei confronti di . Controparte_2
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il consigliere est.
RO RI
Il presidente
AN ST
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Quarta sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. AN Di Stefano Presidente dr. Irene Lupo Consigliere dr. RO RI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2505/2024 promossa in riassunzione
DA
(C.F. E P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Viale San Vito 4 Circello in presso lo studio dell'avv. Antonio Ferrara, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
RIASSUMENTE CONTRO
(C.F. e P.IVA elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in via Freguglia n.8/A Milano, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Conte che la rappresenta e difende come da delega in atti,
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 16152/2015 il Tribunale di Milano ingiungeva a di pagare CP_1 alla società (di seguito l'importo di euro Parte_1 Pt_1
162.894,57, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per opere di carpenteria rese in forza di due accordi quadro. proponeva opposizione eccependo l'inadempimento della controparte, tale da fondare la CP_1 risoluzione del contratto, o comunque l'applicazione dell'art. 1460 c.c., e chiedeva quindi la pagina 1 di 7 revoca del decreto ingiuntivo, in subordine la compensazione con i danni provocati dall'inadempimento, deducendo che il credito di non era in ogni caso superiore ad euro Pt_1
58.185,13. Si costituiva l'opposta, che, nel contraddire le avverse deduzioni deducendo di avere correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4590/2017, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando per la metà le spese di lite e condannando per la restante Pt_1 metà. In particolare il Tribunale, applicato il riparto dell'onere della prova conseguente l'eccezione ex art. 1460 c.c., ha ritenuto che, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate da controparte e relative alla mancata consegna di bulloneria, tubi strutturali e documentazione tecnica, l'opposta non avesse fornito prova idonea a dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria prestazione così maturando il diritto al corrispettivo, non essendo a tal fine sufficiente prova del credito le fatture poste alla basa della procedura monitoria, né avesse provato l'esistenza di ulteriori ragioni di credito monitoria.
All'esito della impugnazione proposta dalla società soccombente la Corte d'appello di Pt_1
Milano, con sentenza n. 4350/2018, ha rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata, condannando l'appellante alle spese di lite del grado. La Corte d'appello ha ritenuto che, a fronte dell'eccezione di inesatto adempimento dell'opponente, e alla non genericità di tre delle contestazioni sollevate dall' appellante ricorrente ( in particolare quella consistente nella richiesta di intervento di per sopperire a difficoltà di reperimento tubi strutturali, quella riguardante CP_1
l'omesso e/o ritardata consegna della documentazione tecnica come previsto dall'accordo quadro, il non aveva mai rispettato i termini consegna della merce pattuiti), il giudice, facendo corretta applicazione del riparto dell'onere probatorio, avesse correttamente ritenuto non assolto l'onere gravante sull'appellante.
Avverso la sentenza la società proponeva ricorso per Parte_1 cassazione. La società presentava controricorso chiedendo dichiararsi CP_1
l'inammissibilità/ improcedibilità o rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione in accoglimento del primo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente aveva denunciato la nullità della sentenza in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per contraddittorietà della pronuncia, per avere la Corte d'appello, da un lato, sostenuto che documenti di “benestare all'emissione delle fatture” (i c.d. BEF) prodotti dalla non erano idonei a fornire la prova di avere consegnato tutta la Pt_1 documentazione tecnica relativa alle prestazioni/forniture eseguite in favore di controparte e, dall'altro lato, assunto che ai sensi dell'art. 16, lett. e) del contratto concluso tra le parti l'emissione dei BEF presupponeva la completezza della documentazione che accompagna le prestazioni/forniture eseguite, con ordinanza n. 13020/2024 del 13 maggio 2024, ritenuti assorbiti il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata rinviando la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. In particolare la Suprema Corte ha osservato che “lo pagina 2 di 7 svolgimento del ragionamento della Corte d'appello sia insanabilmente contraddittorio. In relazione all'inadempimento relativo all'omessa e/o ritardata consegna della documentazione tecnica, la Corte d'appello ha osservato come da un lato il benestare all'emissione della fattura sia relativo alla verifica della completezza documentale e dall'altro lato che il suddetto avvenuto benestare sarebbe del tutto irrilevante rispetto alla prova dell'adempimento relativo alla consegna della documentazione tecnica. L'insanabile contraddizione tra affermazioni inconciliabili presente nella motivazione della sentenza comporta l'apparenza della motivazione medesima, con conseguente nullità della sentenza in quanto priva del requisito di cui al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (v. al riguardo, per tutte, la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 8038/2018)”
con atto di citazione in riassunzione depositato in data 11 settembre 2024, ha Parte_1 provveduto alla riassunzione del giudizio chiedendo in via principale e nel merito, di “accertare e dichiarare la legittimità e fondatezza del decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di MILANO e conseguentemente condannare la oggi al CP_1 Controparte_2 pagamento in favore di il pagamento della somma di euro Parte_2
104.709,43 oltre interessi ex art 5 D.lg 231/ 2002 maturati e maturandi a far data dalle singole fatture e sino all'effettivo saldo”, nonché la “condanna di in p.l.r.p.t. al risarcimento CP_1 dei danni ulteriori per lite temeraria a sensi dell'art 96 c.p.c.”, oltre alla refusione delle spese di lite dei tre gradi di giudizio.
All'udienza del 9.01.2025, il collegio rilevata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di e, su richiesta di rinvio del difensore di il quale ha dichiarato CP_1 Pt_1 essere pendenti trattative tra le parti, ha rinviato all'udienza del 20 marzo 2025. A tale udienza il difensore di ha reiterato istanza di rinvio, riferendo che le trattative già avviate tra le parti Pt_1 erano in corso di perfezionamento, la Corte ha rinviato all'udienza del 22.05.2025 per la precisazione delle conclusioni, udienza da celebrarsi con trattazione cartolare.
In data 21 maggio 2025 si è costituita in giudizio (aperta con Controparte_2 sentenza n.24/ 2023 del 12 gennaio 2023, pubblicata il 18.1.2023) che, nel rappresentare che “ le trattative in corso fra le parti dopo la notifica dell'atto di riassunzione non sono sfociate in un accordo, per cui ieri la Procedura ha deciso di costituirsi per formulare la eccezione di cui appresso (peraltro rilevabile d'ufficio) con la precisazione che è in corso di deposito la richiesta di autorizzazione al G.D.”, ha eccepito la improcedibilità dell'appello in virtù della vis attractiva del rito fallimentare sostenendo che, a seguito dell'annullamento della sentenza di secondo grado da parte della Corte di Cassazione, l'unica azione a disposizione della sarebbe la Parte_1 presentazione di apposita domanda di insinuazione al passivo ex art. 208 c.c. D.lgs. 14/2019. Nella medesima data l'appellante ha depositato note di trattazione scritta con cui, richiamate le conclusioni già rassegnate, ha rappresentato che qualora si fosse costituita tale costituzione CP_1 sarebbe stata tardiva, con conseguente decadenza dalle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio,
pagina 3 di 7 lamentando altresì come la comparsa di costituzione avrebbe compromesso il diritto di difesa di e violato il contraddittorio. Pt_1
All'udienza del 22 maggio 2025, svoltasi nella forma cartolare, la Corte, ha rinviato la causa per gli stessi incombenti, all'udienza del 5 giugno 2025 avanti al collegio in diversa composizione. In data 4 giugno 2025 , ridepositata la comparsa di costituzione corredata da Controparte_2 autorizzazione del giudice delegato, ha depositato note di precisazione conclusioni , al pari di che ha ridepositato in data 4.6.2025 “note per la trattazione scritta”. Pt_1
All'udienza del 5 giugno 2025 la Corte, dato atto che le parti avevano ritualmente precisato le proprie conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle part i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, memorie depositate dalle parti nelle date del 4.9.2025 e 24.9.2025. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
*** L'appello non merita accoglimento.
Dal punto di vista processuale è pacifico che la costituzione della liquidazione giudiziale è intervenuta prima della udienza di precisazione delle conclusioni, in ossequio all'art 293 c.p.c., né vi è questione in ordine all'intervenuta autorizzazione a costituirsi in giudizio. Come d'altra parte affermato anche dal ricorrente in riassunzione ( p.2 comparsa conclusionale), la costituzione tardiva ha come effetto la decadenza dal sollevare eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio.Nel caso di specie la questione inerente l'improcedibilità del giudizio per intervenuta Controparte_ liquidazione della società nel frattempo trasformatasi da investe la valutazione CP_1 di una preclusione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con la conseguenza che la relativa questione non soggiace al disposto dell'art. 38, 1° co. c.p.c., così come ribadito dalla Suprema Corte che ha affermato che “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ex artt. 52 e 93 l. fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione “litis ingressus impediens” (Cass. Sez. I civ., 26 aprile 2023 n. 11021). non ha speso argomenti per contrastare tale consolidato principio, essendosi limitata Pt_1
a sostenere, in termini del tutto generici, contrariamente al consolidato orientamento formatosi nella vigenza della disciplina previgente, immutata dopo l'introduzione del CCII, che non si tratterebbe di una questione rilevabile d'ufficio ( p.3 comparsa conclusionale).
Non ha pertanto pregio la doglianza inerente l'asserita violazione del contraddittorio, avendo avuto parte ricorrente la facoltà di replicare e contraddire in merito alla questione della Pt_1 inammissibilità/ improcedibilità del ricorso, così come ha effettivamente fatto prendendo posizione sulla questione.
pagina 4 di 7 Deve prendersi le mosse dalla circostanza che l'apertura della liquidazione giudiziale è intervenuta nelle more del giudizio svoltosi davanti alla Suprema Corte, grado di giudizio in cui non è contemplata l'interruzione e nel quale non si è costituita la procedura, non essendo comunque il curatore del fallimento legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito (da ultimo Cass. Sez. 2 , 6 novembre 2023, n. 30785).
Il titolo originario, costituito da decreto ingiuntivo emesso nei confronti di è stato CP_1 revocato in primo grado con sentenza che è stata confermata in appello.La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di appello impugnata ed il ricorrente ha riassunto il giudizio, sicchè non si è formato alcun titolo spendibile nei confronti della liquidazione giudiziale.
Viene in rilievo che ai sensi dell'art.151 CCII , che ricalca il previgente art. 52 L.F., “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge”,sicchè all'apertura della liquidazione giudiziale consegue il divieto della proposizione o prosecuzione di azioni individuali di condanna, dovendo ogni credito essere accertato nell'ambito della procedura concorsuale. Non sussiste peraltro alcuna sentenza, o titolo spendibile nei confronti della procedura, che abbia accertato un credito nei confronti tale da comportare anche solo l'ammissione al passivo con riserva (Cass. n.2949 del 08/02/2021) sicchè l'azione a disposizione della era la presentazione di Parte_1 apposita domanda di insinuazione al passivo ex art. 208 c.c. D.lgs. 14/2019. Deve in proposito essere richiamato il principio secondo cui “la pendenza del giudizio d'appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera il creditore dal richiederne l'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, posto che la domanda d'insinuazione è atto proprio del creditore anche in caso di pronuncia favorevole in primo grado, non rinvenendosi alcun fondamento) normativo per lo spostamento, in tale ipotesi, dell'onere in capo al curatore” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24806 del 16/09/2024; Cass. n. 7426 del 13/04/2015).
Non ha quindi presa l'affermazione secondo cui non chiede una condanna ex novo Parte_1 ma l'accertamento della fondatezza di un credito già oggetto di decreto ingiuntivo con conseguente conferma dello stesso” (p.4 e ss. memoria di replica), atteso che il decreto ingiuntivo ha costituito oggetto di opposizione e l'accertamento del diritto di credito è da considerarsi ancora sub iudice. Non sono pertinenti i richiami alla giurisprudenza di merito citata dalla ricorrente (Tribunale Crotone n. 527 del 23 agosto 2025; Tribunale Torino n. 2447 del 19.5.2025) che ineriscono fattispecie in cui l'interruzione del giudizio conseguente l'apertura della liquidazione giudiziale è intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in una fase in cui l'interesse della parte opposta a riassumere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c. tende a “conseguire una esplicita pronuncia sul merito o una dichiarazione di estinzione, che gli consentano di munire il decreto di efficacia esecutiva e di renderlo così opponibile al debitore, una volta tornato in bonis (Cass.8110/2022, 23394/2015, 14981/2006)” (v. Cass., Sez. 1, ord. n. 13810/2022). Anzi nelle citate pronunce si rinviene l'ulteriore pagina 5 di 7 esplicitazione del principio secondo cui “qualora il giudizio venga riassunto nei confronti di un ente in procedura concorsuale, la domanda di pagamento risulta improcedibile in quanto deve essere riproposta, esaminata e decisa in sede di accertamento del passivo concorsuale, stante il principio di esclusività del concorso formale dei creditori, con la precisazione che” il decreto ingiuntivo non resta caducato dal sopravvenuto stato di insolvenza dell'opponente e dalla conseguente interruzione del giudizio di opposizione, poiché l'inefficacia del decreto ingiuntivo è relativa e vale solo nei confronti della procedura concorsuale e della massa dei creditori, mentre nei rapporti fra debitore e creditore continuano a operare le ordinarie regole processuale” ( Tribunale Crotone n. 527 del 23 agosto 2025).
Tantomeno è pertinente il richiamo alla sentenza della Corte di appello di Torino del 11.2.2022, atteso che tale pronuncia è stata resa nel contesto di una procedura di ammissione al concordato preventivo, come d'altra parte rilevabile dal rinvio effettuato all'art. 168 l.f. ( p. 6 memoria replica ricorrente)
Per completezza è infine da escludere che possa avere alcun rilievo la circostanza che solo in sede di memoria di replica il ricorrente abbia evitato di menzionare la richiesta di “condanna” per declinare piuttosto una domanda congegnata come richiesta di accoglimento dell'appello e così conseguentemente “accertare e dichiarare la legittimità del decreto ingiuntivo n.16152/ 2015” nonché “accertare che e risulta debitrice nei confronti della CP_1 Controparte_2
...”. Infatti, seppure la Suprema Corte ha affermato che “è ammesso che il Parte_1 creditore del fallito possa convenirlo in giudizio in proprio, chiedendo espressamente una condanna da intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse ritornare in bonis, ai fini di una condanna della società in proprio, occorre che il creditore dichiari espressamente di volere il titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis” (Cass. Sez IV sentenza, n. 31843 del 5 dicembre 2019; Cass. n. 28481 del 2005, n. 17035 del 2011, n 10640 del 2012), tale evenienza è esclusa nel caso di specie in cui la ricorrente ha contraddetto nel corso del giudizio unicamente con la controparte resistente liquidazione giudiziale, senza mai esplicitare l'interesse a conseguire un titolo da potere opporre alla società debitrice una volta rientrata in bonis, tra l'altro ormai malamente identificato in
[...]
anzi sovrapponendo i due soggetti giuridici. CP_1
In punto di spese l'improcedibilità della domanda in sede di rinvio comporta che le spese di lite del presente grado debbano essere compensate. Non sono ripetibili nei confronti della procedura le spese sostenute da nei precedenti gradi di giudizio essendovi estranea la procedura. Pt_1
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto a seguito della cassazione, con ordinanza n. 13020/2024 resa il 13 maggio 2024, della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 4350/2018, confermativa della sentenza n. 4590/2017 del Tribunale di Milano, così dispone:
1) dichiara improcedibile la domanda di condanna proposta da e Parte_1 Parte_1
;
[...] pagina 6 di 7 2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio, dichiarando irripetibili le spese dei precedenti gradi nei confronti di . Controparte_2
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il consigliere est.
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Il presidente
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