TRIB
Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/12/2024, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 6294/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 29/10/2024,
da e , con il patrocinio dell'avv. BUSOLIN CHIARA Parte_1 Parte_2
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127
ter cod. proc. civ., depositate in data 18.11.2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 6294/2024:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (CF: Parte_1
n. a CONEGLIANO (TV) il 16/08/1972 e C.F._1 Parte_2
(CF: ) n. a GAIARINE (TV) il 24/01/1970 , che hanno C.F._2
contratto matrimonio il 09.07.2006 a CODOGNE'(TV), atto trascritto al n. 2, parte I, anno 2006, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“- I figli minori , e sono affidati in modo Per_1 Per_2 Per_3
condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre. I
genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore
interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione,
all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni,
capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei
genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di
ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
- La casa coniugale di proprietà di rimane a lei assegnata Parte_1
con i beni e gli arredi ivi contenuti e costituirà il domicilio
prevalente dei figli.
- , e , salvo diverse modalità concordate di Per_1 Per_2 Per_3
volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, trascorreranno con il padre e la madre,
alternativamente, due settimane consecutive, così da stare pari
tempo con entrambi i genitori.
- Per quanto riguarda il mantenimento ordinario, ciascun genitori
provvederà personalmente per il periodo di permanenza dei figli;
contribuiranno altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle
spese straordinarie così come determinate dal protocollo in uso
presso il Tribunale di Treviso.
- I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di
qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi
economicamente indipendenti.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di CODOGNE'(TV)
di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 10/12/2024.
Il presidente Il giudice relatore
Dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Susanna Menegazzi