TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/03/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 2440/2023 RG promosso da
e quali esercenti la responsabilità genitoriale su Parte_1 Parte_2
Persona_1 con l'avv. Andrea Lunardi contro
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore CP_1 CP_2 [...]
_2 con l'avv. Massimo Palisi nonché contro
e CP_3 Controparte_4 con l'avv. Tina Macaluso nonché contro
Controparte_5 con l'avv. Lorenzo Locatelli
OGGETTO: incidente stradale
MOTIVAZIONE
1. La controversia riguarda l'incidente stradale avvenuto verso le ore 22 dell'1.06.2021, in città, via T. Aspetti, in prossimità del civico n. 122, quando la bicicletta guidata dal minore
(rappresentato dai genitori e , convenuti), che Persona_2 CP_1 CP_2 trasportava il minore (divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, ma Persona_1 inizialmente rappresentato dai genitori e , attori), mentre Parte_2 Parte_1 stava attraversando la cit. via T. Aspetti, veniva investita dal motociclo Honda SH 300 targato
EP73870 che proveniva dalla stazione, guidato da (convenuto), di proprietà Controparte_4 di (convenuto), assicurato con la CP_3 Controparte_6
(convenuta).
1 2. Iniziando dalla domanda risarcitoria proposta da (trasportato sulla Persona_1 bicicletta di ), in punto di diritto va ricordato che il trasportato che abbia patito Persona_2 danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a colpa concorrente del vettore e di un terzo, ha diritto di ottenere il risarcimento integrale del danno da ciascun corresponsabile in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori del fatto illecito di cui all'art. 2055 c.c., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse, trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria (v. da ultimo
Cass., sez. III, 13.11.2024, n. 29.336).
Va peraltro anche ricordato che qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest'ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito (v. da ultimo Cass., sez. III, 10.06.2020, n. 11.095).
In un caso simile a quello oggetto del presente giudizio, Cass., sez. III, 27.03.2024, n.
8306, ha ritenuto “intuitiva l'astratta incidenza sull'equilibrio di un veicolo a due ruote, in rapporto anche alla sua velocità ed alla condotta di guida, di un peso maggiore non consentito e non previsto … Infatti, il trasporto di passeggero a bordo di un ciclomotore, progettato ed omologato per circolare con il solo conducente, incide di per sé sulla sicurezza della marcia, in quanto telaio, sospensioni, freni, avancorsa, rigidità strutturale e pneumatici sono progettati ed omologati per l'uso del mezzo con il solo conducente;
pertanto, il condurre un passeggero a bordo di ciclomotore, omologato per il solo conducente, è, almeno in teoria e salva una prova rigorosa del contrario, rispettosa delle leggi della fisica, esplica necessariamente rilievo causale ai fini del sinistro, in quanto la presenza di un passeggero condiziona la stabilità del veicolo, la possibilità di controllo del mezzo, la capacità di arresto e di manovra”.
Proprio quello che accade nella fattispecie concreta, atteso che è pacifico che ER
era trasportato sul portapacchi della bicicletta, con la conseguenza che deve
[...] essergli attribuito un concorso di colpa del 25%.
Dalla ctu del dott. che questo tribunale condivide in quanto esente da Persona_3 vizi logici, risulta che egli (nato il [...] e quindi avente 14 anni all'epoca dell'incidente),
a causa di quest'ultimo ha riportato la “frattura biossea della gamba sinistra e due ferite all'arto
2 inferiore sinistro. Nell'ambito del danno biologico si quantifica un danno pari alla riduzione della validità psicosomatica del 10% (dieci per cento). E' conseguito un periodo di malattia e convalescenza (danno biologico temporaneo) così suddiviso: 5 giorni al 100% (relativi al ricovero ospedaliero), 60 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%. Nel fascicolo di causa è presente unicamente la fattura del medico legale Dott. di € 610,00 Persona_4
(euro seicentodieci/00). Essa è ritenuta congrua e pertinente. Il grado di sofferenza del danneggiato determinato dalle lesioni e dai postumi permanenti è definibile di grado medio- grave nel periodo di malattia e medio a postumi stabilizzati”.
In applicazione delle attuali tabelle del tribunale di Milano, risulta quanto segue.
Età del danneggiato alla data del sinistro 14 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 144,00
Giorni di invalidità temporanea totale 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno biologico risarcibile € 24.426,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 30.777,00
Con personalizzazione massima (max 49% del danno biologico) € 42.746,00
Invalidità temporanea totale € 720,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 6.480,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.160,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.080,00
Totale danno biologico temporaneo € 10.440,00
Altre spese € 610,00
Totale generale: € 41.827,00
Tenuto conto del concorso di colpa del 25%, residuano euro 31.370,25.
Possono aggiungersi euro 50,00 per spese stragiudiziali (già ridotte del 25%), poiché
l'intervento dell'infortunistica è consistito nel solo invio della raccomandata 13.07.2021. euro 31.420,25, oltre accessori di legge. Pt_3
Tale è la somma che devono pagare a , in solido, e Persona_1 CP_1 CP_2
(genitori del minore ), , e
[...] Persona_2 Controparte_4 CP_3 Controparte_5
[...]
3 3. Passando ora alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, questo tribunale ritiene che la responsabilità debba essere attribuita alla bicicletta di nella misura di Persona_2
2/3, con il concorso di colpa della motocicletta di per il residuo 1/3. Controparte_4
La bicicletta, infatti, ha iniziato ad attraversare la strada, arrestandosi poi nel mezzo della carreggiata, omettendo quindi di dare la precedenza al motociclo e creando intralcio alla circolazione.
Il motociclo, tuttavia, non ha fatto tutto il possibile per evitare l'urto. Ciò si desume: dall'assenza di tracce di frenata;
dalla posizione in cui l'urto stesso è avvenuto (in mezzo alla carreggiata, quindi allorché la bicicletta aveva già percorso un significativo tratto di strada: non si può pertanto ritenere che l'attraversamento sia stato repentino ed improvviso, tale da non consentire manovre di emergenza); e dall'eccessiva velocità tenuta dal motociclo, considerando anche che il tratto di via Tiziano Aspetti in cui è avvenuto l'incidente, è ampio, rettilineo e ben illuminato.
In merito all'eccessiva velocità del motociclo, questo tribunale ritiene attendibili le sommarie informazioni rese dall'unica persona che ha assistito all'incidente, la sig.ra
[...]
(la cui testimonianza non è stata assunta nel presente giudizio in quanto ella è Persona_5 deceduta nelle more). Sul punto, va infatti ricordato che la regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi, e non già apprezzamenti o giudizi, deve essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto: ciò, però, non significa che essa non possa esprimere anche il convincimento che del fatto e delle sue modalità sia derivato al teste per sua stessa percezione. Per tale motivo, Cass., sez. III, 19.07.1980, n.
4759 ha ritenuto corretta la decisione dei giudici del merito di avvalersi dell'indicazione testimoniale relativa alla velocità tenuta da un veicolo coinvolto in un incidente stradale;
conf.
Cass. n. 1951/1977 e n. 3249/1972). Con ordinanza 23.12.2022-4.01.2023 (v. doc. 7 , _4 il giudice per le indagini preliminari ha archiviato il procedimento penale contro _4
, sostenendo, tra l'altro, che non era credibile quando aveva
[...] Persona_5 riferito che il motociclo viaggiava ad alta velocità, in quanto in loco non vi erano tracce di frenata;
ma è una tesi che questo tribunale non condivide, in quanto sembra difficile comprendere quale rapporto possa esistere tra la credibilità della “teste” e l'assenza delle tracce di frenata.
Dalla ctu medico legale espletata sempre dal dott. R. emerge che R_ [...]
, che all'epoca aveva ormai 14 anni, ha riportato la “frattura del perone sinistro e una _2 ferita lacero-contusa alla regione laterale della gamba sinistra. Nell'ambito del danno biologico si quantifica un danno pari alla riduzione della validità psicosomatica dell'8,5% (otto virgola cinque per cento). E' conseguito un periodo di malattia e convalescenza (danno biologico temporaneo) così suddiviso: 4 giorni al 100% (relativi al ricovero ospedaliero), 20 giorni al
4 75%, 45 giorni al 50% e 50 giorni al 25%. Le menomazioni evidenziate nel corso di tale accertamento medico-legale non incidono sulle quotidiane attività del giovane . Persona_2
Le spese mediche presenti nel fascicolo di causa sono ritenute congrue sotto il profilo economico e pertinenti dal punto di vista clinico per un totale di € 498,25 (euro quattrocentonovantotto/25). Il grado di sofferenza del danneggiato determinato dalle lesioni e dai postumi permanenti è definibile di grado medio nel periodo di malattia e lieve a postumi stabilizzati”.
In applicazione dei criteri sanciti dal DM 16.07.2024, risulta quanto segue.
Età del danneggiato alla data del sinistro 14 anni
Percentuale di invalidità permanente 8,50%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 4
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 50
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 17.406,64
Invalidità temporanea totale € 220,96
Invalidità temporanea parziale al 75% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.242,90
Invalidità temporanea parziale al 25% € 690,50
Totale danno biologico temporaneo € 2.982,96
Danno morale (33,33%) € 6.795,85
Spese mediche € 498,25
TOTALE GENERALE: € 27.683,70
Considerando che i e la Compagnia sono responsabili solo per 1/3, i genitori di _4
hanno diritto ad euro 9.227,90 oltre accessori di legge. Persona_2
4. La domanda riconvenzionale proposta da ed è stata da loro Controparte_4 CP_3 rinunziata.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, condanna e , in qualità di genitori di CP_1 CP_2
, , e in solido, a Persona_2 Controparte_4 CP_3 CP_5 Controparte_5 pagare a la somma di euro 31.420,25 con interessi legali dalla data odierna Persona_1 al saldo, oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro
(1.06.2021) e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat.
5 Condanna , e in solido, a pagare Controparte_4 CP_3 Controparte_5
a e in qualità di genitori del minore , la complessiva CP_1 CP_2 Persona_2 somma di euro 9.227,90 con accessori come sopra.
Condanna e , in qualità di genitori di , CP_1 CP_2 Persona_2 _4
, e in solido, a rifondere a
[...] CP_3 Controparte_5 ER
le spese di giudizio, liquidate in euro 873,05 per spese ed euro 7.616,00 per
[...] compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Condanna , e in solido, a Controparte_4 CP_3 CP_5 Controparte_5 rifondere a e in qualità di genitori del minore , le spese CP_1 CP_2 Persona_2 di giudizio, liquidate, in assenza di nota, in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali, ed oltre ad euro 610,00 per spese di ctp.
Pone le spese della ctu medico legale espletata su a carico solidale di Persona_1 CP_1
[...
e , in qualità di genitori di , , e CP_2 Persona_2 Controparte_4 CP_3
Controparte_5
Pone le spese della ctu medico espletata su e su , a carico Persona_2 Controparte_4 solidale dello stesso , di e della Controparte_4 CP_3 Controparte_5
Pone le spese della ctu espletata dal p.i. a carico solidale di Controparte_7 _4
e
[...] CP_3
Ai sensi dell'art. 59, lett. d), del dpr 26.04.1986, n. 131 (come modificato dall'art.
7-quater, comma 43, lettera b), del decreto legge 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1.12.2016, n. 225), l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti di e , in qualità di genitori di , , CP_1 CP_2 Persona_2 Controparte_4 CP_3
e
[...] Controparte_5
In qualsiasi caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche e giuridiche in esso indicate (art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; art.
2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010).
Padova, 28 marzo 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
6
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 2440/2023 RG promosso da
e quali esercenti la responsabilità genitoriale su Parte_1 Parte_2
Persona_1 con l'avv. Andrea Lunardi contro
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore CP_1 CP_2 [...]
_2 con l'avv. Massimo Palisi nonché contro
e CP_3 Controparte_4 con l'avv. Tina Macaluso nonché contro
Controparte_5 con l'avv. Lorenzo Locatelli
OGGETTO: incidente stradale
MOTIVAZIONE
1. La controversia riguarda l'incidente stradale avvenuto verso le ore 22 dell'1.06.2021, in città, via T. Aspetti, in prossimità del civico n. 122, quando la bicicletta guidata dal minore
(rappresentato dai genitori e , convenuti), che Persona_2 CP_1 CP_2 trasportava il minore (divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, ma Persona_1 inizialmente rappresentato dai genitori e , attori), mentre Parte_2 Parte_1 stava attraversando la cit. via T. Aspetti, veniva investita dal motociclo Honda SH 300 targato
EP73870 che proveniva dalla stazione, guidato da (convenuto), di proprietà Controparte_4 di (convenuto), assicurato con la CP_3 Controparte_6
(convenuta).
1 2. Iniziando dalla domanda risarcitoria proposta da (trasportato sulla Persona_1 bicicletta di ), in punto di diritto va ricordato che il trasportato che abbia patito Persona_2 danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a colpa concorrente del vettore e di un terzo, ha diritto di ottenere il risarcimento integrale del danno da ciascun corresponsabile in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori del fatto illecito di cui all'art. 2055 c.c., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse, trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria (v. da ultimo
Cass., sez. III, 13.11.2024, n. 29.336).
Va peraltro anche ricordato che qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest'ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito (v. da ultimo Cass., sez. III, 10.06.2020, n. 11.095).
In un caso simile a quello oggetto del presente giudizio, Cass., sez. III, 27.03.2024, n.
8306, ha ritenuto “intuitiva l'astratta incidenza sull'equilibrio di un veicolo a due ruote, in rapporto anche alla sua velocità ed alla condotta di guida, di un peso maggiore non consentito e non previsto … Infatti, il trasporto di passeggero a bordo di un ciclomotore, progettato ed omologato per circolare con il solo conducente, incide di per sé sulla sicurezza della marcia, in quanto telaio, sospensioni, freni, avancorsa, rigidità strutturale e pneumatici sono progettati ed omologati per l'uso del mezzo con il solo conducente;
pertanto, il condurre un passeggero a bordo di ciclomotore, omologato per il solo conducente, è, almeno in teoria e salva una prova rigorosa del contrario, rispettosa delle leggi della fisica, esplica necessariamente rilievo causale ai fini del sinistro, in quanto la presenza di un passeggero condiziona la stabilità del veicolo, la possibilità di controllo del mezzo, la capacità di arresto e di manovra”.
Proprio quello che accade nella fattispecie concreta, atteso che è pacifico che ER
era trasportato sul portapacchi della bicicletta, con la conseguenza che deve
[...] essergli attribuito un concorso di colpa del 25%.
Dalla ctu del dott. che questo tribunale condivide in quanto esente da Persona_3 vizi logici, risulta che egli (nato il [...] e quindi avente 14 anni all'epoca dell'incidente),
a causa di quest'ultimo ha riportato la “frattura biossea della gamba sinistra e due ferite all'arto
2 inferiore sinistro. Nell'ambito del danno biologico si quantifica un danno pari alla riduzione della validità psicosomatica del 10% (dieci per cento). E' conseguito un periodo di malattia e convalescenza (danno biologico temporaneo) così suddiviso: 5 giorni al 100% (relativi al ricovero ospedaliero), 60 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%. Nel fascicolo di causa è presente unicamente la fattura del medico legale Dott. di € 610,00 Persona_4
(euro seicentodieci/00). Essa è ritenuta congrua e pertinente. Il grado di sofferenza del danneggiato determinato dalle lesioni e dai postumi permanenti è definibile di grado medio- grave nel periodo di malattia e medio a postumi stabilizzati”.
In applicazione delle attuali tabelle del tribunale di Milano, risulta quanto segue.
Età del danneggiato alla data del sinistro 14 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 144,00
Giorni di invalidità temporanea totale 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno biologico risarcibile € 24.426,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 30.777,00
Con personalizzazione massima (max 49% del danno biologico) € 42.746,00
Invalidità temporanea totale € 720,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 6.480,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.160,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.080,00
Totale danno biologico temporaneo € 10.440,00
Altre spese € 610,00
Totale generale: € 41.827,00
Tenuto conto del concorso di colpa del 25%, residuano euro 31.370,25.
Possono aggiungersi euro 50,00 per spese stragiudiziali (già ridotte del 25%), poiché
l'intervento dell'infortunistica è consistito nel solo invio della raccomandata 13.07.2021. euro 31.420,25, oltre accessori di legge. Pt_3
Tale è la somma che devono pagare a , in solido, e Persona_1 CP_1 CP_2
(genitori del minore ), , e
[...] Persona_2 Controparte_4 CP_3 Controparte_5
[...]
3 3. Passando ora alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, questo tribunale ritiene che la responsabilità debba essere attribuita alla bicicletta di nella misura di Persona_2
2/3, con il concorso di colpa della motocicletta di per il residuo 1/3. Controparte_4
La bicicletta, infatti, ha iniziato ad attraversare la strada, arrestandosi poi nel mezzo della carreggiata, omettendo quindi di dare la precedenza al motociclo e creando intralcio alla circolazione.
Il motociclo, tuttavia, non ha fatto tutto il possibile per evitare l'urto. Ciò si desume: dall'assenza di tracce di frenata;
dalla posizione in cui l'urto stesso è avvenuto (in mezzo alla carreggiata, quindi allorché la bicicletta aveva già percorso un significativo tratto di strada: non si può pertanto ritenere che l'attraversamento sia stato repentino ed improvviso, tale da non consentire manovre di emergenza); e dall'eccessiva velocità tenuta dal motociclo, considerando anche che il tratto di via Tiziano Aspetti in cui è avvenuto l'incidente, è ampio, rettilineo e ben illuminato.
In merito all'eccessiva velocità del motociclo, questo tribunale ritiene attendibili le sommarie informazioni rese dall'unica persona che ha assistito all'incidente, la sig.ra
[...]
(la cui testimonianza non è stata assunta nel presente giudizio in quanto ella è Persona_5 deceduta nelle more). Sul punto, va infatti ricordato che la regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi, e non già apprezzamenti o giudizi, deve essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto: ciò, però, non significa che essa non possa esprimere anche il convincimento che del fatto e delle sue modalità sia derivato al teste per sua stessa percezione. Per tale motivo, Cass., sez. III, 19.07.1980, n.
4759 ha ritenuto corretta la decisione dei giudici del merito di avvalersi dell'indicazione testimoniale relativa alla velocità tenuta da un veicolo coinvolto in un incidente stradale;
conf.
Cass. n. 1951/1977 e n. 3249/1972). Con ordinanza 23.12.2022-4.01.2023 (v. doc. 7 , _4 il giudice per le indagini preliminari ha archiviato il procedimento penale contro _4
, sostenendo, tra l'altro, che non era credibile quando aveva
[...] Persona_5 riferito che il motociclo viaggiava ad alta velocità, in quanto in loco non vi erano tracce di frenata;
ma è una tesi che questo tribunale non condivide, in quanto sembra difficile comprendere quale rapporto possa esistere tra la credibilità della “teste” e l'assenza delle tracce di frenata.
Dalla ctu medico legale espletata sempre dal dott. R. emerge che R_ [...]
, che all'epoca aveva ormai 14 anni, ha riportato la “frattura del perone sinistro e una _2 ferita lacero-contusa alla regione laterale della gamba sinistra. Nell'ambito del danno biologico si quantifica un danno pari alla riduzione della validità psicosomatica dell'8,5% (otto virgola cinque per cento). E' conseguito un periodo di malattia e convalescenza (danno biologico temporaneo) così suddiviso: 4 giorni al 100% (relativi al ricovero ospedaliero), 20 giorni al
4 75%, 45 giorni al 50% e 50 giorni al 25%. Le menomazioni evidenziate nel corso di tale accertamento medico-legale non incidono sulle quotidiane attività del giovane . Persona_2
Le spese mediche presenti nel fascicolo di causa sono ritenute congrue sotto il profilo economico e pertinenti dal punto di vista clinico per un totale di € 498,25 (euro quattrocentonovantotto/25). Il grado di sofferenza del danneggiato determinato dalle lesioni e dai postumi permanenti è definibile di grado medio nel periodo di malattia e lieve a postumi stabilizzati”.
In applicazione dei criteri sanciti dal DM 16.07.2024, risulta quanto segue.
Età del danneggiato alla data del sinistro 14 anni
Percentuale di invalidità permanente 8,50%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 4
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 50
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 17.406,64
Invalidità temporanea totale € 220,96
Invalidità temporanea parziale al 75% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.242,90
Invalidità temporanea parziale al 25% € 690,50
Totale danno biologico temporaneo € 2.982,96
Danno morale (33,33%) € 6.795,85
Spese mediche € 498,25
TOTALE GENERALE: € 27.683,70
Considerando che i e la Compagnia sono responsabili solo per 1/3, i genitori di _4
hanno diritto ad euro 9.227,90 oltre accessori di legge. Persona_2
4. La domanda riconvenzionale proposta da ed è stata da loro Controparte_4 CP_3 rinunziata.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, condanna e , in qualità di genitori di CP_1 CP_2
, , e in solido, a Persona_2 Controparte_4 CP_3 CP_5 Controparte_5 pagare a la somma di euro 31.420,25 con interessi legali dalla data odierna Persona_1 al saldo, oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro
(1.06.2021) e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat.
5 Condanna , e in solido, a pagare Controparte_4 CP_3 Controparte_5
a e in qualità di genitori del minore , la complessiva CP_1 CP_2 Persona_2 somma di euro 9.227,90 con accessori come sopra.
Condanna e , in qualità di genitori di , CP_1 CP_2 Persona_2 _4
, e in solido, a rifondere a
[...] CP_3 Controparte_5 ER
le spese di giudizio, liquidate in euro 873,05 per spese ed euro 7.616,00 per
[...] compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Condanna , e in solido, a Controparte_4 CP_3 CP_5 Controparte_5 rifondere a e in qualità di genitori del minore , le spese CP_1 CP_2 Persona_2 di giudizio, liquidate, in assenza di nota, in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali, ed oltre ad euro 610,00 per spese di ctp.
Pone le spese della ctu medico legale espletata su a carico solidale di Persona_1 CP_1
[...
e , in qualità di genitori di , , e CP_2 Persona_2 Controparte_4 CP_3
Controparte_5
Pone le spese della ctu medico espletata su e su , a carico Persona_2 Controparte_4 solidale dello stesso , di e della Controparte_4 CP_3 Controparte_5
Pone le spese della ctu espletata dal p.i. a carico solidale di Controparte_7 _4
e
[...] CP_3
Ai sensi dell'art. 59, lett. d), del dpr 26.04.1986, n. 131 (come modificato dall'art.
7-quater, comma 43, lettera b), del decreto legge 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1.12.2016, n. 225), l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti di e , in qualità di genitori di , , CP_1 CP_2 Persona_2 Controparte_4 CP_3
e
[...] Controparte_5
In qualsiasi caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche e giuridiche in esso indicate (art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; art.
2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010).
Padova, 28 marzo 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
6