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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/09/2025, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 575/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra in persona del l.r.p.t. (C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. TISATO GIOVANNI P.IVA_1
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. FRACASSO GUIDO MARIA appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“1) Sia riformata la sentenza di primo grado e conseguentemente sia condannato il sig. al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1 della somma di € 251.048,21 o della diversa somma di giustizia, oltre ad interessi dal deposito del ricorso al saldo.
2) In subordine alla domanda precedente, e sempre in riforma dell'impugnata sentenza, sia condannato il sig. al Controparte_1
pagamento in favore dell'appellante della somma di € 12.688,00 o della diversa somma di giustizia, oltre ad interessi dal deposito del ricorso al saldo.
3) Spese di causa di entrambi i gradi rifuse con distrazione ex art. 93 c.p.c.
a favore dei sottoscritti procuratori”.
Per parte appellata:
“IN VIA PRELIMINARE
1. Accertata la novità della domanda subordinata formulata dalla
[...]
per la prima volta nel presente grado d'appello di condanna Parte_1
del convenuto al pagamento della minor somma di € Controparte_1
12.688,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, per i compensi percepiti nel primo trimestre dell'anno 2017, dichiararsi la stessa inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e per l'effetto rigettarla.
NEL MERITO
2. Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto e comunque la carenza di prova dell'avversaria impugnazione per i motivi esposti nella comparsa di costituzione depositata il 22 Sett. 2023, respingersi la stessa con conferma integrale dell'ordinanza impugnata.
IN OGNI CASO
3. Spese e competenze di causa integralmente rifuse, con rimborso forfettario 15% ed accessori di legge sui compensi”.
pag. 2/13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il processo di primo grado.
1. Con ricorso ex art. 702-ter c.p.c., esponeva Parte_1
di aver stipulato con , in data 15.06.2015, un contratto di Controparte_1
associazione in partecipazione con scadenza al 31.12.2016, in forza del quale la controparte si era obbligata ad apportare in favore dell'associante la propria attività lavorativa di progettazione, studio e sviluppo di collezioni di capi di abbigliamento.
1.1. Esponeva poi che l'art. 53 D. Lgs. 15.6.2015 n. 81, modificando l'art. 2549 c.c., statuiva il divieto di stipulare contratti di associazione in partecipazione con apporto da parte dell'associato persona fisica della sola prestazione di lavoro e disponeva che i siffatti accordi già in essere alla data di entrata in vigore della modifica normativa rimanessero validi solo fino alla loro naturale scadenza.
1.2. Riferiva che le parti, nonostante il divieto, avevano continuato a dare esecuzione all'originario contratto fino al recesso della controparte intervenuto in data 30/01/2021 e che in tale arco di tempo, rectius dalla scadenza naturale del contratto a quella effettiva, il resistente aveva percepito il complessivo importo di €251.048,21 a titolo di compenso.
1.3. Deduceva che tali erogazioni, stante l'impossibilità giuridica ex lege di rinnovare o prorogare l'originario contratto, erano prive di giustificazione causale;
pertanto, la società ricorrente chiedeva la restituzione ex art. 2033
c.c. della suddetta somma.
1.4. Costituitosi in giudizio, eccepiva in via preliminare la Controparte_1
propria carenza di legittimazione passiva in merito alla domanda pag. 3/13 restitutoria di €84.553,93 in quanto versata piuttosto a Controparte_2
di cui egli è mero socio accomandatario.
[...]
1.5. Nel merito, replicava che entrambi i contraenti erano ben consapevoli dell'impossibilità, dopo la scadenza del termine di efficacia del contratto di associazione in partecipazione, di continuare a utilizzare tale tipologia negoziale per regolare il loro rapporto di collaborazione, in quanto lo studio di consulenza fiscale della società ricorrente aveva segnalato l'impossibilità di rinnovare la precedente tipologia di accordo e aveva proposto la stipulazione di un contratto di consulenza con corrispettivo trimestrale, la cui bozza, seppur non formalmente sottoscritta, era stata comunque posta in esecuzione.
1.6. Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea e, in subordine, che la stessa venisse comunque rigettata in ragione della sua infondatezza.
1.7. La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società ricorrente e mediante escussione delle prove testimoniali ammesse.
1.8. Con ordinanza n. 550/2023, il Tribunale di Vicenza rigettava la domanda proposta da e lo condannava alla Parte_1
rifusione in favore di delle spese di lite, liquidate in Controparte_1
€13.773,55 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
1.9. Il Giudice riteneva provato il rapporto di consulenza evocato dal convenuto e riteneva pertanto giustificato il trasferimento della somma di cui è causa. Basava tale assunto sulle risultanze documentali per cui era emerso che:
pag. 4/13 - mentre fino al 2016 veniva retribuito con tendenziale Controparte_1
cadenza annuale mediante la partecipazione agli utili conseguiti dalla società ricorrente, all'inizio del 2016 lo stesso ha aperto una partita iva e una gestione separata Inps e veniva retribuito con cadenza trimestrale previa rendicontazione elaborata dallo studio fiscale e previa presentazione di fattura, così come previsto dal contratto di consulenza;
- le certificazioni uniche dal 2017 al 2020 indicano come nuova causale di tipologia reddituale la lettera A (prestazione di lavoratore autonomo) e non più la lettera C (utili derivanti da contratti di associazione).
1.10. Avverso tale ordinanza proponeva appello , Pt_1 Parte_1
in persona del l.r.p.t., chiedendo l'accoglimento delle proprie istanze.
I motivi di appello.
2. Deduce che era il convenuto a dover dare piena prova della stipulazione di un nuovo contratto. Espone che tale onere non è stato assolto, anzi, che il aveva presentato una missiva di recesso facendo riferimento al CP_1
contratto del 15.06.2015 e all'art. 8 del contratto stesso, e non alla bozza contrattuale di consulenza.
2.1. Inoltre, allega che nel ricorso per ATP il fa sempre e solo CP_1
riferimento al contratto stipulato in data 15.06.2015, così come avviene nella comunicazione (doc. 10 appellante in primo grado) in data
01.12.2021.
2.2. Impugna poi la sentenza nella parte in cui il giudice afferma che non bisogna dare preminenza ad elementi estranei e successivi alla vicenda contrattuale da esaminare, in quanto ci si deve concentrare sulle condotte che ne sono state manifestazione durante la vigenza del contratto.
pag. 5/13 2.3. Allega sul punto che il ragionamento è sbagliato in quanto il rapporto di consulenza in nulla si differenzia dal vecchio contratto di associazione in partecipazione.
2.4. Censurava poi la sentenza allegando che il decise di aprire una CP_1
partita iva per esigenze personali di natura fiscale.
3. Si costituiva chiedendo il rigetto delle avverse pretese. Controparte_1
3.1. Deduce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto di appello delle contestazioni generiche e indeterminate.
3.2. Deduce poi l'inammissibilità della domanda nuova formulata in via subordinata in appello al pagamento di € 12.688,00 quali compensi corrisposti nel primo trimestre 2017, in quanto domanda nuova proposta per la prima volta in appello, in violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c..
3.3. Quanto alla deduzione avversaria circa la disdetta per recesso, allega di non essere un esperto giurista per cui non è possibile dedurre dal CP_1
contenuto letterale della comunicazione la prova della tipologia contrattuale adottata dalle parti per regolare il rapporto lavorativo.
3.4. Inoltre, deduce che il fatto che il abbia richiamato la data CP_1
iniziale della collaborazione non consente di concludere che in tal modo egli avrebbe riconosciuto la vigenza del contratto di associazione in partecipazione perché il rapporto lavorativo fra le parti è effettivamente iniziato il 15.06.2015 ed è proseguito poi senza interruzione ma con diversa forma giuridica sino al 31.01.2021. Il riferimento all'art. 8 piuttosto che all'art. 3 si tratterebbe di un refuso.
3.5. Per quanto concerne le doglianze in punto di ATP, deduce il CP_1
che le affermazioni in quella sede sono state fatte dai procuratori dello pag. 6/13 stesso con la precisazione di “prescindere dalla qualifica giuridica attribuita dalle parti al contratto di cui trattasi”, rinviando alla successiva fase del merito l'accertamento della forma contrattuale.
3.6. Deduce poi che l'appellante riconosce che agli inizi del 2017 è intervenuto un accordo fra e per modificare le modalità di CP_1 Pt_1
quantificazione e pagamento delle somme dovute, passate dalla determinazione annuale della quota di utili spettanti in vigore nel 2015 e
2016 al pagamento trimestrale dei compensi maturati per il lavoro svolto determinati sulla scorta della quantificazione fatta dallo Studio Brazzale, consulente fiscale della .. Parte_1
3.7. Pertanto, allega che nessuna contraddizione è ravvisabile nell'ordinanza, visto che effettivamente l'accordo raggiunto fra le parti di remunerare il lavoro svolto con un pagamento trimestrale del professionista a fronte dell'emissione della relativa fattura è stato trasfuso nell'art. 4 della
“lettera d'intenti” redatta dallo ed ha poi avuto regolare e Controparte_3
costante attuazione.
3.8. Quanto alla doglianza relativa alla diversa categorizzazione nelle CU, rileva che tale modifica, che la ha adottato Parte_1
dalla seconda Certificazione Unica 2018 e per tutte le successive sulla scorta delle indicazioni ricevute dalla propria commercialista dott.ssa
, assieme al pagamento dei compensi maturati dal consulente per Per_1
l'attività professionale svolta con cadenza trimestrale a fronte della presentazione di fattura conferma la modifica della forma contrattuale intervenuta agli inizi del 2017 per regolare il rapporto di lavoro con il sig.
ad ulteriore dimostrazione dell'infondatezza delle avversarie CP_1
argomentazioni.
pag. 7/13 3.9. Deduce ulteriormente che il fatto che la abbia Parte_1
pagato con regolarità e senza contestazione alcuna le fatture emesse ogni trimestre dal sig. dimostra che, nonostante nella “lettera d'intenti” CP_1
inviata dallo il 27 Mar. 2017 (doc. 11 fasc. I grado Controparte_3 CP_1
non sia indicato l'ammontare dei compensi spettanti al professionista, le parti lo avevano concordato, poiché altrimenti le fatture non sarebbero state pagate.
DIRITTO
1. L'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., essendo le censure sufficientemente delineate nel libello introduttivo, ma infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
1.1. Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda subordinata svolta dall'appellante, la stessa è infondata e ciò per il principio per cui
«Nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di denaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione» (Cass. Civ. 27 dicembre 2013, n. 28660).
1.2. Entrando nel merito della vicenda, ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente valutato circa l'infondatezza della domanda ex art. 2033 c.c..
1.3. E' infatti noto che l'inesistenza della causa debendi è un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., pertanto la relativa prova incombe all'attore (principio espresso ex multis Cass. cic.
17/03/2006, n. 5896).
pag. 8/13 1.4. Nel caso di specie, (d'ora in poi anche solo Parte_1
) fonda la pretesa restitutoria sulla nullità sopravvenuta del contratto Pt_1
di associazione in partecipazione stipulato con allegando Controparte_1
che, in seguito alla sua naturale scadenza, non poteva più essere posto in esecuzione a causa dell'intervenuta modifica legislativa dell'art. 2549 c.c..
1.5. Il per parte sua, ha però dedotto l'esistenza di un diverso titolo CP_1
negoziale quale causa debendi del pagamento di €251.048,41 a titolo di compenso per l'attività lavorativa prestata dall'appellato negli anni 2017,
2018, 2019 e – limitatamente ad un acconto parziale – 2020.
1.6. L'appellato allega che le parti avevano concluso per facta concludentia un contratto di consulenza in sostituzione del contratto di associazione in partecipazione.
1.7. Il Tribunale ha correttamente valutato che la figura negoziale richiamata dal resistente è inquadrabile nella tipologia del contratto d'opera professionale ex art. 2222 e ss. c.c., per la quale la forma scritta non è richiesta né ad substantiam né ad probationem (Cass. n. 1792/2017).
1.8. Pertanto, in difetto di prova scritta del contratto – ipotesi cui va equiparata la mancanza della sua sottoscrizione – l'esistenza del rapporto di prestazione d'opera può essere provata con ogni mezzo.
1.9. La ricostruzione del convenuto risulta suffragata da elementi probatori sia orali sia documentali.
1.10. Innanzitutto, entrambe le parti erano consapevoli dell'impossibilità di proseguire il rapporto lavorativo nella forma del contratto di associazione in partecipazione, come emerge dallo scambio di corrispondenza via e-mail intercorso tra la società ricorrente e il suo studio di consulenza fiscale, con l'odierno resistente sempre in copia conoscenza, sub doc. 7 appellato in pag. 9/13 primo grado, ove in data 12.12.2016 il suddetto studio, in replica all'espressa intenzione delle parti di rinnovare il contratto in scadenza, scrive: “… non è possibile rinnovare il contratto in essere il quale è valido
e resta valido fino a scadenza … sia che erano già dalla CP_1 Pt_1
metà del 2015 consapevoli che poteva essere sottoscritto detto contratto solo per un periodo di tempo, periodo di tempo che doveva essere utile a verificare l'avvio dell'attività per poi valutare quale scelta adottare”.
1.11. Ancora, lo studio professionale interpellato, al fine di ottemperare alla convergente volontà di entrambe le parti ora in causa di proseguire la collaborazione lavorativa già in essere, ha suggerito la conclusione di un contratto di consulenza, con obbligo per di aprire una Controparte_1
partita i.v.a. di iscriversi alla c.d. “gestione separata” Inps (cfr. doc. 8 e doc.
9 allegati alla comparsa di costituzione).
1.12. La bozza del contratto di consulenza poi è stata redatta “come da intese con entrambi” come si evince dal doc. 11.
1.13. Le parti hanno poi effettivamente dato esecuzione alla suddetta scrittura negoziale, pur non avendola sottoscritta.
1.14. La Corte ritiene correttamente motivato sul punto da parte del
Tribunale che ricava la rimodulazione negoziale in termini conformi a quelle della consulenza suddetta da diversi elementi: la comune consapevolezza della necessità di mutare la forma contrattuale della collaborazione e il mutamento delle modalità di retribuzione del lavoro in adesione a quelle prospettate nel contratto di consulenza formalmente non sottoscritto.
1.15. Infatti, quanto alla retribuzione, il Tribunale ha correttamente valutato che, mentre fino al 2016 il veniva retribuito con tendenziale CP_1
pag. 10/13 cadenza annuale mediante la partecipazione agli utili conseguiti dalla società appellante e previa rendicontazione annuale ai sensi della clausola 6 del pregresso contratto (doc. 2 attore primo grado), all'inizio del 2017
l'appellato ha aperto partita IVA (teste ) e gestione separata Tes_1
INPS (doc. 9 appellato) e veniva retribuito con cadenza trimestrale previa rendicontazione elaborata dallo studio fiscale (doc. 15, 16, 17, 18 appellato primo grado) e previa presentazione di corrispondente fattura (teste Tes_1
), come previsto dalla clausola 4 del contratto di consulenza (doc. 11
[...]
appellato primo grado).
2. Quanto alle Certificazioni Uniche, il Tribunale correttamente ha vagliato e argomentato sul punto ritenendo elemento indicativo il fatto che le somme corrisposte dal 2017 al 2020 indicano come nuova causale della
“tipologia reddituale” di quanto pagato la lett. “A”, ovvero le “Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale”
(doc. 20, 21, 22 e 23 appellato primo grado).
3. Quanto alla doglianza relativa al tenore letterale della “disdetta per recesso”, si ritiene che la stessa non colga nel segno.
3.1. Infatti, il mero richiamo al rapporto contrattuale iniziato in data
15.06.2015 non fa intendere quanto vorrebbe ricavarne l'appellante, risultando semplicemente come manifestazione della volontà di interrompere quel rapporto contrattuale che legava le parti e che si è poi concordemente trasformato nella forma negoziale.
4. Quanto alla doglianza relativa all'ATP ritiene la Corte che il Tribunale si sia correttamente espresso sul punto. Infatti, l'indagine della volontà negoziale delle parti non può dare preminenza ad elementi esterni alle stesse e successivi alla vicenda contrattuale da esaminare, dovendo invece pag. 11/13 principalmente appuntarsi sulle condotte che ne sono state manifestazione durante il periodo della vigenza del contratto e, soprattutto, della sua esecuzione.
4.1. Pertanto, risultando inequivoco il modo in cui è stato attuato il rapporto da entrambi i contraenti tra il 2017 e il 2020, si affievolisce senza dubbio la valenza probatoria di dichiarazioni successive intervenute in fase di controversia giudiziale.
4.2. Risultando ogni altra questione assorbita, l'appello deve essere rigettato.
5. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di media difficoltà scaglione di riferimento, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
5.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del l.r.p.t., nei confronti di Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Vicenza n. Controparte_1
550/2023 così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del Tribunale di Vicenza n. 550/2023, del 17/02/2023 nel procedimento R.G. n.
666/2022;
pag. 12/13 2. condanna parte appellante in Parte_1
persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, Controparte_1
che liquida in €9.991, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 575/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra in persona del l.r.p.t. (C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. TISATO GIOVANNI P.IVA_1
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. FRACASSO GUIDO MARIA appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“1) Sia riformata la sentenza di primo grado e conseguentemente sia condannato il sig. al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1 della somma di € 251.048,21 o della diversa somma di giustizia, oltre ad interessi dal deposito del ricorso al saldo.
2) In subordine alla domanda precedente, e sempre in riforma dell'impugnata sentenza, sia condannato il sig. al Controparte_1
pagamento in favore dell'appellante della somma di € 12.688,00 o della diversa somma di giustizia, oltre ad interessi dal deposito del ricorso al saldo.
3) Spese di causa di entrambi i gradi rifuse con distrazione ex art. 93 c.p.c.
a favore dei sottoscritti procuratori”.
Per parte appellata:
“IN VIA PRELIMINARE
1. Accertata la novità della domanda subordinata formulata dalla
[...]
per la prima volta nel presente grado d'appello di condanna Parte_1
del convenuto al pagamento della minor somma di € Controparte_1
12.688,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, per i compensi percepiti nel primo trimestre dell'anno 2017, dichiararsi la stessa inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e per l'effetto rigettarla.
NEL MERITO
2. Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto e comunque la carenza di prova dell'avversaria impugnazione per i motivi esposti nella comparsa di costituzione depositata il 22 Sett. 2023, respingersi la stessa con conferma integrale dell'ordinanza impugnata.
IN OGNI CASO
3. Spese e competenze di causa integralmente rifuse, con rimborso forfettario 15% ed accessori di legge sui compensi”.
pag. 2/13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il processo di primo grado.
1. Con ricorso ex art. 702-ter c.p.c., esponeva Parte_1
di aver stipulato con , in data 15.06.2015, un contratto di Controparte_1
associazione in partecipazione con scadenza al 31.12.2016, in forza del quale la controparte si era obbligata ad apportare in favore dell'associante la propria attività lavorativa di progettazione, studio e sviluppo di collezioni di capi di abbigliamento.
1.1. Esponeva poi che l'art. 53 D. Lgs. 15.6.2015 n. 81, modificando l'art. 2549 c.c., statuiva il divieto di stipulare contratti di associazione in partecipazione con apporto da parte dell'associato persona fisica della sola prestazione di lavoro e disponeva che i siffatti accordi già in essere alla data di entrata in vigore della modifica normativa rimanessero validi solo fino alla loro naturale scadenza.
1.2. Riferiva che le parti, nonostante il divieto, avevano continuato a dare esecuzione all'originario contratto fino al recesso della controparte intervenuto in data 30/01/2021 e che in tale arco di tempo, rectius dalla scadenza naturale del contratto a quella effettiva, il resistente aveva percepito il complessivo importo di €251.048,21 a titolo di compenso.
1.3. Deduceva che tali erogazioni, stante l'impossibilità giuridica ex lege di rinnovare o prorogare l'originario contratto, erano prive di giustificazione causale;
pertanto, la società ricorrente chiedeva la restituzione ex art. 2033
c.c. della suddetta somma.
1.4. Costituitosi in giudizio, eccepiva in via preliminare la Controparte_1
propria carenza di legittimazione passiva in merito alla domanda pag. 3/13 restitutoria di €84.553,93 in quanto versata piuttosto a Controparte_2
di cui egli è mero socio accomandatario.
[...]
1.5. Nel merito, replicava che entrambi i contraenti erano ben consapevoli dell'impossibilità, dopo la scadenza del termine di efficacia del contratto di associazione in partecipazione, di continuare a utilizzare tale tipologia negoziale per regolare il loro rapporto di collaborazione, in quanto lo studio di consulenza fiscale della società ricorrente aveva segnalato l'impossibilità di rinnovare la precedente tipologia di accordo e aveva proposto la stipulazione di un contratto di consulenza con corrispettivo trimestrale, la cui bozza, seppur non formalmente sottoscritta, era stata comunque posta in esecuzione.
1.6. Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea e, in subordine, che la stessa venisse comunque rigettata in ragione della sua infondatezza.
1.7. La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società ricorrente e mediante escussione delle prove testimoniali ammesse.
1.8. Con ordinanza n. 550/2023, il Tribunale di Vicenza rigettava la domanda proposta da e lo condannava alla Parte_1
rifusione in favore di delle spese di lite, liquidate in Controparte_1
€13.773,55 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
1.9. Il Giudice riteneva provato il rapporto di consulenza evocato dal convenuto e riteneva pertanto giustificato il trasferimento della somma di cui è causa. Basava tale assunto sulle risultanze documentali per cui era emerso che:
pag. 4/13 - mentre fino al 2016 veniva retribuito con tendenziale Controparte_1
cadenza annuale mediante la partecipazione agli utili conseguiti dalla società ricorrente, all'inizio del 2016 lo stesso ha aperto una partita iva e una gestione separata Inps e veniva retribuito con cadenza trimestrale previa rendicontazione elaborata dallo studio fiscale e previa presentazione di fattura, così come previsto dal contratto di consulenza;
- le certificazioni uniche dal 2017 al 2020 indicano come nuova causale di tipologia reddituale la lettera A (prestazione di lavoratore autonomo) e non più la lettera C (utili derivanti da contratti di associazione).
1.10. Avverso tale ordinanza proponeva appello , Pt_1 Parte_1
in persona del l.r.p.t., chiedendo l'accoglimento delle proprie istanze.
I motivi di appello.
2. Deduce che era il convenuto a dover dare piena prova della stipulazione di un nuovo contratto. Espone che tale onere non è stato assolto, anzi, che il aveva presentato una missiva di recesso facendo riferimento al CP_1
contratto del 15.06.2015 e all'art. 8 del contratto stesso, e non alla bozza contrattuale di consulenza.
2.1. Inoltre, allega che nel ricorso per ATP il fa sempre e solo CP_1
riferimento al contratto stipulato in data 15.06.2015, così come avviene nella comunicazione (doc. 10 appellante in primo grado) in data
01.12.2021.
2.2. Impugna poi la sentenza nella parte in cui il giudice afferma che non bisogna dare preminenza ad elementi estranei e successivi alla vicenda contrattuale da esaminare, in quanto ci si deve concentrare sulle condotte che ne sono state manifestazione durante la vigenza del contratto.
pag. 5/13 2.3. Allega sul punto che il ragionamento è sbagliato in quanto il rapporto di consulenza in nulla si differenzia dal vecchio contratto di associazione in partecipazione.
2.4. Censurava poi la sentenza allegando che il decise di aprire una CP_1
partita iva per esigenze personali di natura fiscale.
3. Si costituiva chiedendo il rigetto delle avverse pretese. Controparte_1
3.1. Deduce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto di appello delle contestazioni generiche e indeterminate.
3.2. Deduce poi l'inammissibilità della domanda nuova formulata in via subordinata in appello al pagamento di € 12.688,00 quali compensi corrisposti nel primo trimestre 2017, in quanto domanda nuova proposta per la prima volta in appello, in violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c..
3.3. Quanto alla deduzione avversaria circa la disdetta per recesso, allega di non essere un esperto giurista per cui non è possibile dedurre dal CP_1
contenuto letterale della comunicazione la prova della tipologia contrattuale adottata dalle parti per regolare il rapporto lavorativo.
3.4. Inoltre, deduce che il fatto che il abbia richiamato la data CP_1
iniziale della collaborazione non consente di concludere che in tal modo egli avrebbe riconosciuto la vigenza del contratto di associazione in partecipazione perché il rapporto lavorativo fra le parti è effettivamente iniziato il 15.06.2015 ed è proseguito poi senza interruzione ma con diversa forma giuridica sino al 31.01.2021. Il riferimento all'art. 8 piuttosto che all'art. 3 si tratterebbe di un refuso.
3.5. Per quanto concerne le doglianze in punto di ATP, deduce il CP_1
che le affermazioni in quella sede sono state fatte dai procuratori dello pag. 6/13 stesso con la precisazione di “prescindere dalla qualifica giuridica attribuita dalle parti al contratto di cui trattasi”, rinviando alla successiva fase del merito l'accertamento della forma contrattuale.
3.6. Deduce poi che l'appellante riconosce che agli inizi del 2017 è intervenuto un accordo fra e per modificare le modalità di CP_1 Pt_1
quantificazione e pagamento delle somme dovute, passate dalla determinazione annuale della quota di utili spettanti in vigore nel 2015 e
2016 al pagamento trimestrale dei compensi maturati per il lavoro svolto determinati sulla scorta della quantificazione fatta dallo Studio Brazzale, consulente fiscale della .. Parte_1
3.7. Pertanto, allega che nessuna contraddizione è ravvisabile nell'ordinanza, visto che effettivamente l'accordo raggiunto fra le parti di remunerare il lavoro svolto con un pagamento trimestrale del professionista a fronte dell'emissione della relativa fattura è stato trasfuso nell'art. 4 della
“lettera d'intenti” redatta dallo ed ha poi avuto regolare e Controparte_3
costante attuazione.
3.8. Quanto alla doglianza relativa alla diversa categorizzazione nelle CU, rileva che tale modifica, che la ha adottato Parte_1
dalla seconda Certificazione Unica 2018 e per tutte le successive sulla scorta delle indicazioni ricevute dalla propria commercialista dott.ssa
, assieme al pagamento dei compensi maturati dal consulente per Per_1
l'attività professionale svolta con cadenza trimestrale a fronte della presentazione di fattura conferma la modifica della forma contrattuale intervenuta agli inizi del 2017 per regolare il rapporto di lavoro con il sig.
ad ulteriore dimostrazione dell'infondatezza delle avversarie CP_1
argomentazioni.
pag. 7/13 3.9. Deduce ulteriormente che il fatto che la abbia Parte_1
pagato con regolarità e senza contestazione alcuna le fatture emesse ogni trimestre dal sig. dimostra che, nonostante nella “lettera d'intenti” CP_1
inviata dallo il 27 Mar. 2017 (doc. 11 fasc. I grado Controparte_3 CP_1
non sia indicato l'ammontare dei compensi spettanti al professionista, le parti lo avevano concordato, poiché altrimenti le fatture non sarebbero state pagate.
DIRITTO
1. L'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., essendo le censure sufficientemente delineate nel libello introduttivo, ma infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
1.1. Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda subordinata svolta dall'appellante, la stessa è infondata e ciò per il principio per cui
«Nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di denaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione» (Cass. Civ. 27 dicembre 2013, n. 28660).
1.2. Entrando nel merito della vicenda, ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente valutato circa l'infondatezza della domanda ex art. 2033 c.c..
1.3. E' infatti noto che l'inesistenza della causa debendi è un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., pertanto la relativa prova incombe all'attore (principio espresso ex multis Cass. cic.
17/03/2006, n. 5896).
pag. 8/13 1.4. Nel caso di specie, (d'ora in poi anche solo Parte_1
) fonda la pretesa restitutoria sulla nullità sopravvenuta del contratto Pt_1
di associazione in partecipazione stipulato con allegando Controparte_1
che, in seguito alla sua naturale scadenza, non poteva più essere posto in esecuzione a causa dell'intervenuta modifica legislativa dell'art. 2549 c.c..
1.5. Il per parte sua, ha però dedotto l'esistenza di un diverso titolo CP_1
negoziale quale causa debendi del pagamento di €251.048,41 a titolo di compenso per l'attività lavorativa prestata dall'appellato negli anni 2017,
2018, 2019 e – limitatamente ad un acconto parziale – 2020.
1.6. L'appellato allega che le parti avevano concluso per facta concludentia un contratto di consulenza in sostituzione del contratto di associazione in partecipazione.
1.7. Il Tribunale ha correttamente valutato che la figura negoziale richiamata dal resistente è inquadrabile nella tipologia del contratto d'opera professionale ex art. 2222 e ss. c.c., per la quale la forma scritta non è richiesta né ad substantiam né ad probationem (Cass. n. 1792/2017).
1.8. Pertanto, in difetto di prova scritta del contratto – ipotesi cui va equiparata la mancanza della sua sottoscrizione – l'esistenza del rapporto di prestazione d'opera può essere provata con ogni mezzo.
1.9. La ricostruzione del convenuto risulta suffragata da elementi probatori sia orali sia documentali.
1.10. Innanzitutto, entrambe le parti erano consapevoli dell'impossibilità di proseguire il rapporto lavorativo nella forma del contratto di associazione in partecipazione, come emerge dallo scambio di corrispondenza via e-mail intercorso tra la società ricorrente e il suo studio di consulenza fiscale, con l'odierno resistente sempre in copia conoscenza, sub doc. 7 appellato in pag. 9/13 primo grado, ove in data 12.12.2016 il suddetto studio, in replica all'espressa intenzione delle parti di rinnovare il contratto in scadenza, scrive: “… non è possibile rinnovare il contratto in essere il quale è valido
e resta valido fino a scadenza … sia che erano già dalla CP_1 Pt_1
metà del 2015 consapevoli che poteva essere sottoscritto detto contratto solo per un periodo di tempo, periodo di tempo che doveva essere utile a verificare l'avvio dell'attività per poi valutare quale scelta adottare”.
1.11. Ancora, lo studio professionale interpellato, al fine di ottemperare alla convergente volontà di entrambe le parti ora in causa di proseguire la collaborazione lavorativa già in essere, ha suggerito la conclusione di un contratto di consulenza, con obbligo per di aprire una Controparte_1
partita i.v.a. di iscriversi alla c.d. “gestione separata” Inps (cfr. doc. 8 e doc.
9 allegati alla comparsa di costituzione).
1.12. La bozza del contratto di consulenza poi è stata redatta “come da intese con entrambi” come si evince dal doc. 11.
1.13. Le parti hanno poi effettivamente dato esecuzione alla suddetta scrittura negoziale, pur non avendola sottoscritta.
1.14. La Corte ritiene correttamente motivato sul punto da parte del
Tribunale che ricava la rimodulazione negoziale in termini conformi a quelle della consulenza suddetta da diversi elementi: la comune consapevolezza della necessità di mutare la forma contrattuale della collaborazione e il mutamento delle modalità di retribuzione del lavoro in adesione a quelle prospettate nel contratto di consulenza formalmente non sottoscritto.
1.15. Infatti, quanto alla retribuzione, il Tribunale ha correttamente valutato che, mentre fino al 2016 il veniva retribuito con tendenziale CP_1
pag. 10/13 cadenza annuale mediante la partecipazione agli utili conseguiti dalla società appellante e previa rendicontazione annuale ai sensi della clausola 6 del pregresso contratto (doc. 2 attore primo grado), all'inizio del 2017
l'appellato ha aperto partita IVA (teste ) e gestione separata Tes_1
INPS (doc. 9 appellato) e veniva retribuito con cadenza trimestrale previa rendicontazione elaborata dallo studio fiscale (doc. 15, 16, 17, 18 appellato primo grado) e previa presentazione di corrispondente fattura (teste Tes_1
), come previsto dalla clausola 4 del contratto di consulenza (doc. 11
[...]
appellato primo grado).
2. Quanto alle Certificazioni Uniche, il Tribunale correttamente ha vagliato e argomentato sul punto ritenendo elemento indicativo il fatto che le somme corrisposte dal 2017 al 2020 indicano come nuova causale della
“tipologia reddituale” di quanto pagato la lett. “A”, ovvero le “Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale”
(doc. 20, 21, 22 e 23 appellato primo grado).
3. Quanto alla doglianza relativa al tenore letterale della “disdetta per recesso”, si ritiene che la stessa non colga nel segno.
3.1. Infatti, il mero richiamo al rapporto contrattuale iniziato in data
15.06.2015 non fa intendere quanto vorrebbe ricavarne l'appellante, risultando semplicemente come manifestazione della volontà di interrompere quel rapporto contrattuale che legava le parti e che si è poi concordemente trasformato nella forma negoziale.
4. Quanto alla doglianza relativa all'ATP ritiene la Corte che il Tribunale si sia correttamente espresso sul punto. Infatti, l'indagine della volontà negoziale delle parti non può dare preminenza ad elementi esterni alle stesse e successivi alla vicenda contrattuale da esaminare, dovendo invece pag. 11/13 principalmente appuntarsi sulle condotte che ne sono state manifestazione durante il periodo della vigenza del contratto e, soprattutto, della sua esecuzione.
4.1. Pertanto, risultando inequivoco il modo in cui è stato attuato il rapporto da entrambi i contraenti tra il 2017 e il 2020, si affievolisce senza dubbio la valenza probatoria di dichiarazioni successive intervenute in fase di controversia giudiziale.
4.2. Risultando ogni altra questione assorbita, l'appello deve essere rigettato.
5. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di media difficoltà scaglione di riferimento, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
5.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del l.r.p.t., nei confronti di Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Vicenza n. Controparte_1
550/2023 così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del Tribunale di Vicenza n. 550/2023, del 17/02/2023 nel procedimento R.G. n.
666/2022;
pag. 12/13 2. condanna parte appellante in Parte_1
persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, Controparte_1
che liquida in €9.991, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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