Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 6183/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6183/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mirra Gennaro, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
La Rocca Francesco e Campione Teresa, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 06.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 06.08.2024 [nata in Parte_1
Caracas (Venezuela) il 05.04.1984 (C.F. )] ha chiesto C.F._1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
[nato a [...] il [...] (C.F. )] in data CP_1 C.F._2
28.06.2003 in Eboli (SA), dal quale erano nate le figlie (01.12.2008) e Per_1 Per_2
(07.12.2003), esponendo che la comunione spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del
Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con decreto di omologa emesso in data 24.05.2016.
La ricorrente chiedeva, in particolare: 1) l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso di sé; 2) la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale allegato al ricorso;
3) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento per le figlie di euro 450,00, oltre alla percezione dell'intero importo dell'assegno unico universale previsto per la figlia minore;
4) la suddivisione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie. si costituiva con comparsa del 04.02.2025 dando atto di aver Controparte_1 raggiunto un accordo con la controparte in ordine alle condizioni del divorzio.
Alla udienza del 06.03.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti, in virtù dell'accordo raggiunto (depositato in data 04.02.2025), chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) I IGg. e congiuntamente chiedono Controparte_1 Parte_1 all'Ecc.mo Tribunale di Salerno adito che venga dichiarata con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Eboli (SA) il 28.06.2003, demandando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (SA) di trascrivere l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio e procedere a tutti gli incombenti necessari.
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
3) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_3 genitori e resterà a vivere prevalentemente con la madre, presso il domicilio di
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quest'ultima, in Eboli (SA) alla Via Giovanni XXIII n.66, e stante l'età adolescenziale della stessa concorderà direttamente con il padre le Controparte_1 modalità del diritto di visita di quest'ultimo, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi della minore e di lavoro del padre.
4) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento per le figlie nata ad [...] il [...] e Per_2
nata ad [...] il [...], la complessiva somma mensile di € 300,00 (€ Per_1
150,00 per ciascuna figlia). Oltre tale importo, il IG. rinuncia al Controparte_1
50% dell'assegno unico erogato dall'INPS in favore della minore , Persona_3 attualmente ed integralmente percepito dalla SI.ra , Parte_1 nella misura di € 189,20 mensili. Per tale ragione il 50% di spettanza del IG.
[...] sull'assegno unico versato attualmente a solo favore della minore CP_1 Per_4
verrà trattenuto dalla IG.ra , oltre alla somma di
[...] Parte_1
€ 300,00 innanzi specificata, ad integrazione dell'assegno di mantenimento per le figlie.
Nel momento in cui tale assegno unico non verrà per qualsivoglia motivo erogato in favore della minore dall'Ente, il IG. continuerà a versare alla Controparte_1 IG.ra sempre la somma di € 300,00 mensili, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento per le figlie.
L'importo dell'assegno di mantenimento versato nei confronti della figlia maggiorenne non autosufficiente stabilito nella misura di € 150,00 Persona_4
(centocinquanta/00), verrà sospeso durante i periodi in cui quest'ultima svolgerà attività lavorative.
5) Entrambi i coniugi contribuiranno alle spese mediche e scolastiche delle figlie, nella misura del 50% ciascuno, previa comunicazione ed esibizione della documentazione inerente alle spese sostenute o a sostenere, tali spese dovranno essere pagate entro 5 giorni dalla richiesta inviata o a mezzo whatsapp o a mezzo email. In ogni caso le spese straordinarie di costo elevato dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi. Ad ogni modo i coniugi si impegnano a creare un indirizzo email per le dovute comunicazioni sulle spese straordinarie, altrimenti seguiranno il canale whatsapp.
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6) L'assegno per il contributo al mantenimento delle figlie verrà versato al seguente iban intestato alla IG.ra Parte_1
[...], il versamento avverrà entro il giorno 15 di ogni mese.
7) I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedere un assegno divorzile, essendo gli stessi economicamente indipendenti.
8) Le spese processuali del presente procedimento s'intendono integralmente compensate tra le parti processuali”.
Le parti chiedevano, altresì, di recepire il piano genitoriale come descritto nell'accordo depositato in data 04.02.2025.
A tale udienza la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Salerno in data 24.05.2016, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve).
Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.: pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
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[nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. )] in data 28.06.2003 in Eboli (SA), regolarmente C.F._2 trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2003,
Atto n. 51 Parte II serie A;
- recepisce le condizioni concordate tra le parti all'udienza del 06.03.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Eboli (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 10.03.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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