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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 13/12/2024, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 63/2024 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI;
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. MATERA PIERPAOLO, presso il cui studio con sede in Andria, al
V.le Roma n. 22, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. CINANNI AMALIA, presso il cui studio con sede in Pescara,
al V.le Regina Margherita n. 78, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
1 INTERVENTORE NECESSARIO
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 24.01.2024, ha citato Parte_1
in giudizio, innanzi a questo Tribunale, chiedendo la Controparte_1
pronuncia di una sentenza di separazione sulla base delle condizioni concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ed il contributo economico in favore di questi e/o delle parti, più
dettagliatamente indicate nel ricorso.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
04.11.2024, si è costituito in giudizio , il quale ha Controparte_1
contestato le circostanze allegate da controparte a fondamento delle richieste relative all'affidamento dei figli minori e al contributo di mantenimento, concludendo per il rigetto della domanda di addebito della separazione.
3. All'udienza del 04/12/2024, le parti, personalmente presenti, hanno ribadito di non volersi riconciliare e di non aver ripreso alcuna forma di convivenza, al contempo concordemente rappresentando di essere addivenute ad una soluzione concordata della controversia, consacrata nella scrittura privata depositata telematicamente in data 04/12/2024, la quale prevede l'affidamento condiviso dei figli minori, la puntuale regolamentazione dei tempi e delle modalità di permanenza degli stessi con ciascun genitore e la contribuzione del al Controparte_1
mantenimento dei figli mediante versamento della somma di € 600,00
mensili, rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie,
il tutto con compensazione integrale delle spese di lite.
2 4. In data 09/12/2024 il P.M. ha espresso il proprio parere in senso favorevole all'accoglimento della domanda di separazione.
5. Il giudice relatore, preso atto della volontà delle parti e ritenuto non necessario chiedere ulteriori chiarimenti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
DIRITTO
1. La domanda di separazione personale proposta da entrambe le parti
è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
Dalle stesse allegazioni delle parti, si evince che ormai si è verificata una completa dissoluzione del consorzio familiare e che non vi è, allo stato,
alcuna possibilità di riprendere una tollerabile convivenza, a causa delle insanabili divergenze tra le parti e della creazione di vite affettive autonome. Infatti, il tempo ormai trascorso dalla cessazione di fatto della convivenza, la conduzione di vite autonome e lo stesso contegno processuale mostrato dai coniugi (ambedue concordi sin dall'inizio sulla domanda di separazione), rivelatore della ferma volontà di entrambi di addivenire alla separazione, sono di per sé evidenti manifestazioni dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, dell'irrevocabile intenzione delle parti di sciogliere il vincolo matrimoniale e, pertanto,
dell'impossibilità di ricostruire il nucleo familiare.
Accertata, quindi, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 151 c.c.,
va senz'altro dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
- . Parte_1 Controparte_1
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, deve prendersi atto della volontà delle parti di giungere ad una definizione consensuale delle
3 stesse, sulla base di quanto concordato in corso di causa.
Relativamente agli accordi intercorsi tra le parti, esaminate le indicazioni concernenti le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio,
gli oneri a carico delle parti e le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ritiene il Collegio di poter condividere il contenuto della regolamentazione concordata delle condizioni della separazione concernenti l'affidamento e il mantenimento dei figli, posto che le stesse non sono in contrasto con gli interessi dei figli, né con la regola generale del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori e, pertanto, non necessitano di alcuna modifica o integrazione.
2. Quanto al regime delle spese processuali, considerata la natura della causa e in conformità a quanto concordemente stabilito dalle parti, esse vanno integralmente compensate.
3. Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Polignano a Mare (BA), per le incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M. in sede, disattesa ogni diversa richiesta,
eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Controparte_1
4 14/11/1978;
PRENDE atto degli accordi intervenuti tra le parti in merito alle condizioni della separazione, concordemente determinate nell'atto depositato in data 04.12.2024, che qui abbiasi per integralmente richiamato e trascritto;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria,
in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Polignano a
Mare (BA) per l'annotazione, ai sensi dell'art. 69, 1°comma, lett. d), D.P.R.
3-11-2000 n. 396, della presente sentenza sul relativo atto di matrimonio
(n. 37, parte II, serie A, anno 2016), al momento del suo passaggio in giudicato;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante, il 10 dicembre 2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott. Fabrizio Pasquale
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