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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/12/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 648/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. EP IN Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. AR RD Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 648 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29.07.1971, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Di Giovanni
Giovanna, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
cod. fisc. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
4.02.1972, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Di Lorenzo
Michele, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
Pag. 1 di 9 R.G. n. 648/2021
del Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 29.05.2025.
FATTO
Con ricorso depositato in data 5.03.2021 ha domandato la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Controparte_1
28.06.1994 in Monreale (trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 110, parte II, serie A, dell'anno 1994), escludendo il riconoscimento di qualsivoglia assegno divorzile in favore della moglie.
Nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla richiesta di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio, insistendo tuttavia per il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile nella misura già prevista in sede di separazione consensuale (€ 250,00 mensili).
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
20.12.2022 il Presidente del Tribunale, adottando i provvedimenti temporanei e urgenti, ha confermato le condizioni già omologate nel giudizio di separazione consensuale.
Avverso detta ordinanza il ricorrente ha proposto reclamo innanzi alla Corte
d'Appello di Palermo (R.G. n. 1/2023), che è stato rigettato.
Su richiesta delle parti, con sentenza n. 414/2023 (pubblicata l'11.04.2023) il
Pag. 2 di 9 R.G. n. 648/2021
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo con separata ordinanza la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore per l'esame della domanda relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale della resistente e l'assunzione delle prove testimoniali richieste da quest'ultima (v. verbale d'udienza del 10.04.2024).
Quanto alle allegazioni delle parti, ha escluso l'esistenza di una Controparte_1
relazione stabile o attuale con l'ex compagno , ha dichiarato di Persona_1
vivere da sola, di non svolgere attività lavorativa e di essere affetta da patologie che le impedirebbero di lavorare. La resistente ha inoltre depositato documentazione sanitaria attestante la sussistenza di alcune patologie e ricoveri ospedalieri, deducendo che tali condizioni avrebbero reso impossibile lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa.
I testimoni e hanno confermato la Testimone_1 Persona_1
cessazione del rapporto sentimentale fra la resistente e quest'ultimo e riferito che la stessa non risulta svolgere attività lavorativa, contando sull'aiuto paterno.
Il ricorrente, dal canto suo, ha ritualmente allegato di avere perso l'occupazione lavorativa già nel 2016, come da comunicazione di licenziamento della società
Kemeco S.r.l., di trovarsi privo di reddito stabile, di essere affetto da invalidità civile nella misura del 55% e di vivere grazie al supporto familiare, deducendo quindi l'impossibilità di continuare a versare l'assegno stabilito in sede di separazione.
Da ultimo, le parti hanno precisato le conclusioni con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei
Pag. 3 di 9 R.G. n. 648/2021
termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
DIRITTO
A seguito dell'emissione della sentenza non definitiva n. 414/2023 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, resta da esaminare la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
Ebbene, sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascuno degli ex coniugi deve provvedere al proprio mantenimento, salvo i casi in cui l'ordinamento accorda al coniuge economicamente più debole il diritto a percepire l'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa (v. Cass., Sez. Un., 11.7.2018 n. 18287).
Sul punto va ricordato che le Sezioni Unite, con la sentenza da ultimo menzionata, hanno chiarito che «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi
o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
Fatta questa premessa di ordine sistematico, nel caso di specie la resistente non ha
Pag. 4 di 9 R.G. n. 648/2021
in alcun modo dimostrato la sussistenza dei presupposti che giustificano la corresponsione dell'assegno divorzile, non risultando tale richiesta supportata da alcun elemento probatorio.
Con riguardo alla componente perequativo-compensativa dell'assegno, la differenza di reddito e patrimonio delle parti rileva solo ove essa sia in relazione causale con la scelta di dedicarsi alla famiglia o comunque di aver perso delle chances di affermazione professionale e di conseguente consolidamento della propria posizione economica personale (che è stato impedito proprio dal tipo di mènage familiare concordato fra i coniugi).
A ciò si aggiunga che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi — che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 — essendo invece necessario che la scelta di un coniuge dedicarsi prevalentemente all'attività familiare abbia effettivamente comportato sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13.10.2022; Cass. n. 21234 del 9.08.2019).
Nel caso di specie, tale componente dell'assegno non va riconosciuta, non essendovi alcuna evidenza del contributo che la resistente avrebbe apportato alla formazione del patrimonio comune o del marito, né di rinunce ad aspettative professionali per far fronte alle esigenze della famiglia.
Restano dunque da valutare le esigenze di natura assistenziale.
Ebbene, la resistente non ha depositato alcuna documentazione reddituale atta a dimostrare la mancanza di mezzi adeguati o un significativo squilibrio delle
Pag. 5 di 9 R.G. n. 648/2021
posizioni economiche delle due parti.
Parimenti, non risulta prodotta alcuna documentazione relativa alla sua consistenza patrimoniale, né elementi utili a ricostruirne la disponibilità di beni mobili o immobili, ovvero eventuali rapporti bancari e/o postali in essere.
A tal riguardo, va evidenziato che nei procedimenti di divorzio, essendo i coniugi obbligati a presentare “la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”
(v. art. 5, comma 9, l. n. 898/1970, ratione temporis vigente), il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e di mantenimento della prole
(art. 30 Cost). Tale dovere di lealtà processuale, consustanziale al nostro ordinamento, è stato ulteriormente confermato con la riforma del processo civile di cui al D.lgs. n. 149/2022 che, con l'introduzione dell'art. 473-bis.18 c.p.c.
(rubricato “Dovere di leale collaborazione”), codificando l'orientamento costante della giurisprudenza di merito e di legittimità, ha espressamente previsto che “il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96”.
Per l'effetto, il mancato o parziale deposito della predetta documentazione
(sollecitata dal Presidente del Tribunale con decreto del 31.03.2021), oltre a non dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto vantato, costituisce ex art. 116, comma 2, c.p.c., argomento di prova contro la parte che ha violato tale
Pag. 6 di 9 R.G. n. 648/2021
obbligo, dovendosi presumersi l'intento di occultare le reali disponibilità finanziarie e patrimoniali.
Nel complesso, la resistente non ha reso possibile una compiuta valutazione comparativa della condizione reddituale e patrimoniale delle parti, omettendo di fornire gli elementi minimi necessari a dimostrare l'inadeguatezza dei propri mezzi economici e la disparità rispetto al coniuge.
Di contro, risulta documentalmente accertato il peggioramento delle condizioni economiche e di salute del ricorrente.
Dagli atti emerge che il , il quale all'epoca della separazione svolgeva Pt_1
attività lavorativa alle dipendenze di una società (Kemeco S.r.l.), è stato inserito nella procedura di mobilità ex L. 223/1991 e il rapporto di lavoro è cessato con decorrenza 1.10.2016 (v. allegati 7 e 10 acclusi al ricorso introduttivo).
Dall'esame della documentazione reddituale si evince, infatti, che il ricorrente ha percepito i seguenti redditi: (i) € 16.444,87 per l'anno 2016 (CU 2017); (ii) €
9.226,00 per l'anno 2017 (Mod. 730/2018); (iii) € 3.503,00 per l'anno 2018 (Mod.
Redditi PF 2019).
Risulta, altresì, pacifico e non oggetto di contestazione che il versi in Pt_1
condizioni economiche precarie, essendo privo di un'occupazione lavorativa stabile e beneficiando di misure assistenziali di sostegno al reddito.
Il ricorrente ha infine documentato la propria riduzione della capacità lavorativa ai fini del collocamento mirato, pari al 55%, già accertata dalla Commissione Medica
Integrata per l'Invalidità Civile in data 19.03.2004 e successivamente riconfermata in data 18.02.2020, come da certificazione prodotta (v. allegato 16 accluso alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
Alla stregua delle considerazioni svolte, dunque, la domanda di assegno divorzile
Pag. 7 di 9 R.G. n. 648/2021
proposta dalla resistente deve essere rigettata.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Devono, altresì, essere compensate le spese del giudizio di reclamo dinanzi alla
Corte d'Appello di Palermo (R.G. n. 1/2023).
In quella sede, la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti adottati con ordinanza presidenziale del 20.12.2022 era stata pronunciata allo stato degli atti, sulla base delle sole risultanze disponibili nella fase presidenziale. Solo successivamente, all'esito dell'istruttoria svolta nel giudizio di merito — e, in particolare, preso atto della circostanza che la resistente non ha fornito documentazione idonea a comprovare la propria situazione economica — è stato accertato che non sussistono elementi probatori atti a comprovare l'asserita disparità patrimoniale fra le parti. Tale sviluppo processuale, non prevedibile nella fase del reclamo, giustifica la compensazione integrale delle relative spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
RICHIAMATA la sentenza n. 414/2023, pubblicata l'11.04.2023, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
RIGETTA la domanda della resistente volta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase di reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo (R.G. n.
Pag. 8 di 9 R.G. n. 648/2021
1/2023).
Così deciso in Termini Imerese, il 2.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR RD EP IN
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. EP IN Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. AR RD Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 648 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29.07.1971, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Di Giovanni
Giovanna, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
cod. fisc. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
4.02.1972, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Di Lorenzo
Michele, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
Pag. 1 di 9 R.G. n. 648/2021
del Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 29.05.2025.
FATTO
Con ricorso depositato in data 5.03.2021 ha domandato la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Controparte_1
28.06.1994 in Monreale (trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 110, parte II, serie A, dell'anno 1994), escludendo il riconoscimento di qualsivoglia assegno divorzile in favore della moglie.
Nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla richiesta di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio, insistendo tuttavia per il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile nella misura già prevista in sede di separazione consensuale (€ 250,00 mensili).
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
20.12.2022 il Presidente del Tribunale, adottando i provvedimenti temporanei e urgenti, ha confermato le condizioni già omologate nel giudizio di separazione consensuale.
Avverso detta ordinanza il ricorrente ha proposto reclamo innanzi alla Corte
d'Appello di Palermo (R.G. n. 1/2023), che è stato rigettato.
Su richiesta delle parti, con sentenza n. 414/2023 (pubblicata l'11.04.2023) il
Pag. 2 di 9 R.G. n. 648/2021
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo con separata ordinanza la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore per l'esame della domanda relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale della resistente e l'assunzione delle prove testimoniali richieste da quest'ultima (v. verbale d'udienza del 10.04.2024).
Quanto alle allegazioni delle parti, ha escluso l'esistenza di una Controparte_1
relazione stabile o attuale con l'ex compagno , ha dichiarato di Persona_1
vivere da sola, di non svolgere attività lavorativa e di essere affetta da patologie che le impedirebbero di lavorare. La resistente ha inoltre depositato documentazione sanitaria attestante la sussistenza di alcune patologie e ricoveri ospedalieri, deducendo che tali condizioni avrebbero reso impossibile lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa.
I testimoni e hanno confermato la Testimone_1 Persona_1
cessazione del rapporto sentimentale fra la resistente e quest'ultimo e riferito che la stessa non risulta svolgere attività lavorativa, contando sull'aiuto paterno.
Il ricorrente, dal canto suo, ha ritualmente allegato di avere perso l'occupazione lavorativa già nel 2016, come da comunicazione di licenziamento della società
Kemeco S.r.l., di trovarsi privo di reddito stabile, di essere affetto da invalidità civile nella misura del 55% e di vivere grazie al supporto familiare, deducendo quindi l'impossibilità di continuare a versare l'assegno stabilito in sede di separazione.
Da ultimo, le parti hanno precisato le conclusioni con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei
Pag. 3 di 9 R.G. n. 648/2021
termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
DIRITTO
A seguito dell'emissione della sentenza non definitiva n. 414/2023 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, resta da esaminare la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
Ebbene, sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascuno degli ex coniugi deve provvedere al proprio mantenimento, salvo i casi in cui l'ordinamento accorda al coniuge economicamente più debole il diritto a percepire l'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa (v. Cass., Sez. Un., 11.7.2018 n. 18287).
Sul punto va ricordato che le Sezioni Unite, con la sentenza da ultimo menzionata, hanno chiarito che «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi
o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
Fatta questa premessa di ordine sistematico, nel caso di specie la resistente non ha
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in alcun modo dimostrato la sussistenza dei presupposti che giustificano la corresponsione dell'assegno divorzile, non risultando tale richiesta supportata da alcun elemento probatorio.
Con riguardo alla componente perequativo-compensativa dell'assegno, la differenza di reddito e patrimonio delle parti rileva solo ove essa sia in relazione causale con la scelta di dedicarsi alla famiglia o comunque di aver perso delle chances di affermazione professionale e di conseguente consolidamento della propria posizione economica personale (che è stato impedito proprio dal tipo di mènage familiare concordato fra i coniugi).
A ciò si aggiunga che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi — che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 — essendo invece necessario che la scelta di un coniuge dedicarsi prevalentemente all'attività familiare abbia effettivamente comportato sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13.10.2022; Cass. n. 21234 del 9.08.2019).
Nel caso di specie, tale componente dell'assegno non va riconosciuta, non essendovi alcuna evidenza del contributo che la resistente avrebbe apportato alla formazione del patrimonio comune o del marito, né di rinunce ad aspettative professionali per far fronte alle esigenze della famiglia.
Restano dunque da valutare le esigenze di natura assistenziale.
Ebbene, la resistente non ha depositato alcuna documentazione reddituale atta a dimostrare la mancanza di mezzi adeguati o un significativo squilibrio delle
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posizioni economiche delle due parti.
Parimenti, non risulta prodotta alcuna documentazione relativa alla sua consistenza patrimoniale, né elementi utili a ricostruirne la disponibilità di beni mobili o immobili, ovvero eventuali rapporti bancari e/o postali in essere.
A tal riguardo, va evidenziato che nei procedimenti di divorzio, essendo i coniugi obbligati a presentare “la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”
(v. art. 5, comma 9, l. n. 898/1970, ratione temporis vigente), il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e di mantenimento della prole
(art. 30 Cost). Tale dovere di lealtà processuale, consustanziale al nostro ordinamento, è stato ulteriormente confermato con la riforma del processo civile di cui al D.lgs. n. 149/2022 che, con l'introduzione dell'art. 473-bis.18 c.p.c.
(rubricato “Dovere di leale collaborazione”), codificando l'orientamento costante della giurisprudenza di merito e di legittimità, ha espressamente previsto che “il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96”.
Per l'effetto, il mancato o parziale deposito della predetta documentazione
(sollecitata dal Presidente del Tribunale con decreto del 31.03.2021), oltre a non dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto vantato, costituisce ex art. 116, comma 2, c.p.c., argomento di prova contro la parte che ha violato tale
Pag. 6 di 9 R.G. n. 648/2021
obbligo, dovendosi presumersi l'intento di occultare le reali disponibilità finanziarie e patrimoniali.
Nel complesso, la resistente non ha reso possibile una compiuta valutazione comparativa della condizione reddituale e patrimoniale delle parti, omettendo di fornire gli elementi minimi necessari a dimostrare l'inadeguatezza dei propri mezzi economici e la disparità rispetto al coniuge.
Di contro, risulta documentalmente accertato il peggioramento delle condizioni economiche e di salute del ricorrente.
Dagli atti emerge che il , il quale all'epoca della separazione svolgeva Pt_1
attività lavorativa alle dipendenze di una società (Kemeco S.r.l.), è stato inserito nella procedura di mobilità ex L. 223/1991 e il rapporto di lavoro è cessato con decorrenza 1.10.2016 (v. allegati 7 e 10 acclusi al ricorso introduttivo).
Dall'esame della documentazione reddituale si evince, infatti, che il ricorrente ha percepito i seguenti redditi: (i) € 16.444,87 per l'anno 2016 (CU 2017); (ii) €
9.226,00 per l'anno 2017 (Mod. 730/2018); (iii) € 3.503,00 per l'anno 2018 (Mod.
Redditi PF 2019).
Risulta, altresì, pacifico e non oggetto di contestazione che il versi in Pt_1
condizioni economiche precarie, essendo privo di un'occupazione lavorativa stabile e beneficiando di misure assistenziali di sostegno al reddito.
Il ricorrente ha infine documentato la propria riduzione della capacità lavorativa ai fini del collocamento mirato, pari al 55%, già accertata dalla Commissione Medica
Integrata per l'Invalidità Civile in data 19.03.2004 e successivamente riconfermata in data 18.02.2020, come da certificazione prodotta (v. allegato 16 accluso alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
Alla stregua delle considerazioni svolte, dunque, la domanda di assegno divorzile
Pag. 7 di 9 R.G. n. 648/2021
proposta dalla resistente deve essere rigettata.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Devono, altresì, essere compensate le spese del giudizio di reclamo dinanzi alla
Corte d'Appello di Palermo (R.G. n. 1/2023).
In quella sede, la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti adottati con ordinanza presidenziale del 20.12.2022 era stata pronunciata allo stato degli atti, sulla base delle sole risultanze disponibili nella fase presidenziale. Solo successivamente, all'esito dell'istruttoria svolta nel giudizio di merito — e, in particolare, preso atto della circostanza che la resistente non ha fornito documentazione idonea a comprovare la propria situazione economica — è stato accertato che non sussistono elementi probatori atti a comprovare l'asserita disparità patrimoniale fra le parti. Tale sviluppo processuale, non prevedibile nella fase del reclamo, giustifica la compensazione integrale delle relative spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
RICHIAMATA la sentenza n. 414/2023, pubblicata l'11.04.2023, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
RIGETTA la domanda della resistente volta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase di reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo (R.G. n.
Pag. 8 di 9 R.G. n. 648/2021
1/2023).
Così deciso in Termini Imerese, il 2.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR RD EP IN
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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