Articolo 7 della Legge 23 giugno 1927, n. 1264
Articolo 6Articolo 8
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16 agosto 1927
Art. 7.

Le amministrazioni ospitaliere potranno provvisoriamente mantenere gli infermieri attualmente in servizio, anche se sprovvisti della licenza o dell'attestato di abilitazione di cui rispettivamente agli articoli 1 e 6.

Nel termine di nove anni dalla pubblicazione della legge, pero', anche tale personale dovra' munirsi della licenza o dell'attestato suddetti.

Nulla e' innovato alle disposizioni del R. decreto 15 agosto 1925, n. 1832 , convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 , concernenti le capo sala degli ospedali.

Entrata in vigore il 16 agosto 1927